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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25028 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore L'avv. ENRICO GIRARDI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.EL AR, tramite patrocinatore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 ottobre 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegiale di Torino, esclusa nel dispositivo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (invece ritenuta sussistente nella motivazione), ritenuta la Penale Sent. Sez. 5 Num. 25028 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, considerata più grave l'imputazione contestata con riferimento al fallimento EURO PC S.R.L. - ed oggetto dell'attuale impugnazione - e tenuto conto della previsione di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen. per la recidiva contestata (specifica, reiterata ed infra-quinquennale), ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 6 e mesi 8 di reclusione. Al EL è stato contestato il delitto di cui agli artt. 216 comma 2 n. 1, 219, 223 comma 1 L.F. per aver distratto, in qualità di amministratore di fatto della EURO P.C. S.R.L. , dichiarata fallita il 18 ottobre 2002, un immobile sito in ET, acquistato con risorse della società poi fallita da ES IA, sua moglie, nel 1999 e da lei rivenduto - quanto alla nuda proprietà, alla 17 PROMOTION S.A.S. da lei amministrata e, quanto al diritto di abitazione, a se medesima - con un contratto definitivo successivo al fallimento e destinato all'abitazione dell'imputato e della sua famiglia;
il capo d'imputazione reca l'indicazione dell'immobile come "apparentemente" divenuto di proprietà della DICIASSETTE PROMOTION S.A.S. e di ES IA, ma "di pertinenza del patrimonio sociale"; e per avere, in relazione ad esso, dapprima rilasciato, tramite la consorte, a favore della curatela del fallimento (e della curatela del fallimento RELE' S.R.L. nel frattempo intervenuto) procura irrevocabile a vendere l'immobile, al fine di consentire di destinare il prezzo incassato al soddisfacimento dei creditori dei due fallimenti, e, poi, sempre in concorso con la consorte ES IA (prosciolta per prescrizione), illegittimamente revocato la procura medesima. La data dell'imputazione è quella del 5 febbraio 2009, data della revoca delle procure speciali irrevocabili. Si tratta dunque di una contestazione di bancarotta post-fallimentare. 1.2. Risulta dalla sentenza di primo grado che nel periodo tra il luglio 1998 e il marzo 1999 furono eseguiti numerosi prelevamenti di denaro dai conti correnti della società; una parte del denaro è stata utilizzata dal EL per l'acquisto di una villa unifamiliare a ET;
in data 20 luglio 1998 ES IA e il padre dell'imputato, EL ZO, hanno stipulato un contratto preliminare di acquisto dell'immobile con la PIEMONTE COSTRUZIONI S.R.L. per il prezzo di 470 milioni di vecchie lire;
si è dunque accertato che, in corrispondenza delle uscite dai conti correnti della società poi fallita, l'importo di lire 202 milioni è stato dirottato sulla PIEMONTE COSTRUZIONI;
in data 21 ottobre 1999 ES IA ha formalmente acquistato il bene immobile con contratto definitivo;
il 26 ottobre 2004 - dunque dopo il fallimento della società EURO PC - ES IA ha venduto la nuda proprietà dell'immobile alla DICIASSETTE PROMOTION S.A.S. DI RO CI & C. , riservando a sé il diritto di abitazione. Dopo il fallimento della RELE' S.R.L., riconducibile al EL anche quale amministratore di fatto, la Procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato in relazione a diverse condotte di bancarotta per distrazione commesse nella veste di amministratore di fatto della EURO PC e della RELE', le cui curatele si sono costituite parte civile. 2 In data 5 ottobre 2005 - e dopo che l'immobile di ET era stato sequestrato con decreto del G.I.P. di Torino in data 23 maggio 2005 in relazione alla commissione dei reati fallimentari attribuiti a EL - l'attuale ricorrente ha presentato ai curatori dei due fallimenti una proposta transattiva, accolta, avente per oggetto l'acquisizione, da parte delle procedure concorsuali, della villa in questione, a titolo di ristoro del danno cagionato ai rispettivi creditori. ES IA - quale amministratrice della 17 PROMOTION S.A.S. e in proprio - a questo punto, ha conferito ai curatori dei fallimenti due procure speciali irrevocabili, di cui l'una a vendere l'immobile e l'altra a rinunciare al diritto di abitazione, procure che la medesima ha inopinatamente revocato nel febbraio 2009, dopo che i curatori avevano a loro volta revocato la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato nei confronti del EL e dopo che il pubblico ministero aveva concordato la pena (con la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006) con la difesa dell'imputato medesimo, nell'ambito del suddetto processo penale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Merita di essere aggiunto che nelle more i Fallimenti si erano adoperati per la vendita dell'immobile, tanto che proprio in data 9 febbraio 2009 davanti al delegato alla vendita, dr.Barberis, sono state raccolte le offerte, la più vantaggiosa delle quali, formulata da tale Lannuti, era ammontata ad euro 366.000; il giorno successivo i curatori hanno scoperto che il 5 febbraio precedente la moglie dell'imputato aveva revocato le procure, così inibendo la definizione della procedura di aggiudicazione al potenziale acquirente. A seguito di esposto presentato dai curatori, l'immobile è stato sottoposto nuovamente a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. di Torino del 18 marzo 2009, confermato dal Tribunale del riesame. Anche in sede civile è stato ordinato dal Tribunale di Torino il sequestro conservativo del bene immobile, datato 8 aprile 2009, sino alla concorrenza del prezzo della potenziale aggiudicazione in sede di vendita forzata. Successivamente, la signora ES ha rilasciato ulteriori due procure speciali ai curatori dei fallimenti, che questa volta hanno deciso di intestarsi l'immobile e venderlo, come poi avvenuto a favore di tale AL per il prezzo di euro 298.000. 2.11 ricorso si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 216 I.f. , illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le sentenze di merito hanno affermato - non che sarebbe stato distratto l'immobile di ET ma - che oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale sarebbe un diritto di credito o un'azione volta al recupero del bene rientrante nell'attivo fallimentare;
secondo il difensore - testuale - "il momento genetico del diritto di credito a favore delle procedure" sarebbe rappresentato dalla "scrittura transattiva tra le parti, che mai ha perso efficacia, tanto da essere il presupposto del decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torino in data 8 aprile 2005". Tale sequestro, disposto in sede civile - a 3 revoca delle procure avvenuta - avrebbe certificato l'esistenza di un diritto di credito di cui erano titolari i Fallimenti nei confronti di 17 Promotion s.a.s.; mentre, contraddittoriamente, le sentenze penali individuerebbero "in quello stesso diritto di credito l'oggetto della distrazione, certificandone ipso facto la fuoriuscita dal patrimonio dei Fallimenti medesimi a seguito della revoca del potere di rappresentanza a favore dei Curatori". 2.2.11 secondo motivo ha lamentato errata applicazione della legge processuale penale in relazione al divieto del "ne bis in idem". La sentenza delle Sezioni Unite Loy n. 2011 ha chiarito che la preclusione del giudicato non può essere estesa a condotte di bancarotta ancora sub judice che siano "altre e distinte" rispetto a quelle già giudicate con riferimento alla medesima procedura concorsuale;
pertanto, la condotta di distrazione, con riferimento al medesimo fallimento, rimane unica e non consentirebbe un nuovo esercizio dell'azione penale per "un ulteriore atto riconducibile alla medesima attività distrattiva" già oggetto di sentenza definitiva. In altre parole, la condotta contestata nell'ambito del presente procedimento penale coinciderebbe con quella del capo D/1 dell'imputazione della sentenza di patteggiamento n. 1566/05 irrevocabile il 5 ottobre 2006, avente ad oggetto la distrazione di denari della EURO PC. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'istituto della c.d. continuazione fallimentare e alla disciplina del reato continuato, con l'effetto d'irrogazione di una pena illegale. Sempre in base ai principi di diritto della sentenza delle Sezioni Unite Loy, le condotte di bancarotta riferibili al medesimo fallimento danno luogo ad un concorso di reati, unificati, a soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 I.f.., che prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria del reato continuato ma che, sul piano formale, integra una circostanza aggravante. Il giudice di merito avrebbe individuato - testuale - come "violazione più grave una porzione di reato a condotta plurima", che avrebbe dovuto essere unificata quoad poenam con gli altri fatti di bancarotta già oggetto del citato giudicato;
e, di conseguenza, non avrebbe potuto e dovuto procedere ad aumento di pena, in quanto - nel giudizio definito con il patteggiamento - le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti rispetto all'aggravante in questione. In definitiva, sarebbe stata comminata una pena illegale, fondata illegittimamente sull'applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.. 2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione del regime di cui all'art. 219 cpv. n. 1 L.F. ,all'individuazione del reato più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. "anche con specifico riferimento alla aggravante del rilevante danno ritenuta in parte motiva ed esclusa nel dispositivo" ed in relazione alla determinazione della pena per mancata indicazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione;
ed inosservanza della legge penale con riferimento all'applicazione della recidiva, con irrogazione di pena illegale. La sentenza delle Sezioni Unite "Pizzato" - così si legge nel motivo di ricorso - avrebbe imposto la determinazione, motivata, di ogni singolo aumento, sulla pena base, per i reati- 4 satellite. La sentenza impugnata, invece, ha in primo luogo affermato erroneamente che la sentenza del 2005 avrebbe individuato la violazione più grave nei fatti di bancarotta relativi al fallimento di EURO PC;
ha comunque indicato nel reato di bancarotta oggetto del procedimento penale sub judice la violazione più grave senza motivarlo;
ha illogicamente motivato la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, valorizzando l'entità del danno oggetto del procedimento definito col patteggiamento e non ha considerato che le attenuanti generiche in tale sede concesse hanno azzerato gli effetti di quella aggravante;
ha contraddittoriamente affermato la ricorrenza dell'aggravante medesima in parte motiva, comunque non tenendone conto ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., e l'ha poi esclusa nel dispositivo. Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata - nonostante la richiesta di esclusione dell'aggravante stessa, formulata con l'ultimo motivo di appello - non ha considerato l'estinzione di ogni effetto penale "di tutti i provvedimenti di condanna subiti dal EL antecedentemente ai fatti" oggetto della sentenza, in parte perché attinenti a reati depenalizzati, in parte perché gli effetti penali sarebbero stati dichiarati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di censura non è consentito dalla legge ed è, in ogni caso, manifestamente infondato. Come emerge dalle sentenze di merito - che, in doppia conforme sulla responsabilità, formano un unico corpo argomentativo al quale il collegio può attingere - il comportamento illecito globalmente contestato all'imputato nel presente processo ha comportato il drenaggio delle disponibilità patrimoniali della fallita attraverso - contestualmente - il dirottamento, dai conti correnti della EURO PC S.R.L., di risorse liquide per l'ammontare di 202 milioni di vecchie lire in favore della PIEMONTE COSTRUZIONI S.R.L. e il distacco dell'immobile di ET (da ritenersi divenuto "di pertinenza del patrimonio sociale") in capo a ES IA;
quest'ultima - dopo il fallimento della EURO PC - ha significativamente ceduto, con lo scopo di sottrarlo alle azioni recuperatorie della curatela, la nuda proprietà del bene alla 17 PROMOTION S.A.S. di ES IA & c. , trattenendo il diritto di abitazione. L'immobile, nel frattempo vincolato da un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il Tribunale di Torino del 23 maggio 2005 nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del EL e del coniuge, è stato offerto dall'imputato alle curatele dei fallimenti EURO PC e RELE' S.R.L. a titolo di ristoro dei danni cagionati ai creditori e, in virtù di un accordo transattivo (che tra l'altro prevedeva, come poi avvenuto, la revoca della costituzione di parte civile delle procedure 5 concorsuali nel contesto del giudizio penale instaurato nei confronti del EL), ha condotto alla formalizzazione delle procure notarili a vendere, rilasciate ai curatori dei fallimenti. E dopo l'ottenimento, da parte dell'imputato, dell'applicazione della pena con la sentenza del Tribunale di Torino del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, con il riconoscimento delle attenuanti generiche ed una volta attivata la procedura per la vendita dell'immobile da parte dei curatori con l'individuazione di un potenziale acquirente, la ES, inopinatamente, ha revocato la procura in data 5 febbraio 2009, così definitivamente sottraendo il cespite alle procedure concorsuali. A seguito di un esposto presentato dalla curatela del fallimento RELE' S.R.L., l'immobile, nel contempo dissequestrato, è stato nuovamente sottoposto a misura cautelare reale. Tale perspicua ed univoca sequenza storica evidenzia dunque, sotto un primo profilo, come la ragione di ricorso sia stata per la prima volta sollevata con il ricorso per cassazione, così da precipitare nell'alveo dell'inammissibilità genetica di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Questi ultimi, invero, si erano limitati a contestare la riconducibilità al reato di bancarotta del comportamento tenuto dall'imputato e dalla ES, sul presupposto secondo il quale il bene immobile non sarebbe mai transitato nel patrimonio della fallita perché rimasto di proprietà della 17 PROMOTION S.A.S. e dunque estraneo alla lesione della garanzia dei creditori della fallita, mentre - nel ricorso per cassazione - si è sostenuto, con deduzione inedita, che i diritti di credito nascenti dalla "scrittura transattiva tra le parti" - ed esistenti nei confronti di "IA ES e Diciassette Promotion sas" - non sarebbero mai stati altrove dirottati perché oggetto "del decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torino in data 8 aprile 2005, confermato con ordinanza del 30 aprile 2009". Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (e non soltanto per le violazioni di legge, per le quali vi è l'art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati 6 richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Sotto altro profilo, del tutto inconcludenti e fuori fuoco si palesano le osservazioni difensive che pretenderebbero di escludere la sussistenza della condotta distrattiva in presenza di un sequestro conservativo disposto in sede civile, in verità intervenuto nell'aprile 2009 - e non nel 2005 - nei confronti della 17 PROMOTION S.A.S., alla quale si è inteso inibire di disporre dell'immobile ad ulteriore detrimento delle aspettative dei creditori della società fallita, già pregiudicati dalle variegate condotte illecite precedentemente consumate dall'imputato unitamente alla moglie, diluite nel tempo e confluite nella revoca delle procure speciali a vendere del febbraio 2009. 2.11 secondo motivo si rivela infondato. Proprio le argomentazioni traibili dai principi di diritto enunciati da Sez. U n.21039 del 27/01/2011, Loy, impropriamente richiamate dall'atto di ricorso a sostegno della fondatezza della doglianza, consentono di affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici - versandosi nell'ambito di un modello di incriminazione a più norme, ma anche di una disposizione a più fattispecie alternative e fungibili - siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti;
non si ha, invece, pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall'art. 216 legge fall., realizzate con più atti, siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue (cfr. anche , in continuità, sez.5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Ry.283253; sez.5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031). Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, l'operazione distrattiva oggetto dell'imputazione, riconducibile al ricorrente nella veste, non in discussione, di amministratore di fatto della EURO PC S.R.L., si presenta peculiare, ontologicamente autonoma e strutturalmente complessa, plasticamente differente e distinta rispetto alle condotte oggetto della sentenza irrevocabile di cui all'art. 444 cod. proc. pen. genericamente citata nel ricorso, perché il comportamento delittuoso, dolosamente preordinato secondo le articolate proposizioni delle sentenze del duplice grado (cfr. ad es. pag. 4 e 5 sentenza impugnata, pagg.
7-8 sentenza di primo grado), è stato protratto sino alla revoca delle procure del 5 febbraio 2009, atti notarili che avevano generato e comunque riconosciuto un diritto di credito in capo alle curatele dei fallimenti come effetto della stipulazione del contratto di transazione di cui all'art. 1965 cod. civ. (pag.5 e segg. sentenza di primo grado, pagg.
3-5 sentenza di appello); tale negozio giuridico ha prodotto un potenziale effetto novativo reso non tempestivamente conseguibile a causa della revoca del mandato in rem propriam conferito ai curatori dei fallimenti, che ha certamente pregiudicato il 7 soddisfacimento dei rispettivi creditori. E' in proposito condivisibile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell'imprenditore fallito (sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020, Boi, Rv. 278887); e le componenti attive, suscettibili di distrazione, che ricadono nella massa del fallimento, sono anche quelle che pervengono alla curatela dopo l'inizio della procedura, a norma dell'art. 42 della legge fallimentare all'epoca vigente. 3.Le riflessioni declinate a riguardo del secondo motivo si riverberano sul giudizio di infondatezza del terzo motivo. E' invero evidente che, una volta cristallizzata l'identità ed indipendenza fattuale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - oggetto del presente giudizio - rispetto alle altre fattispecie già sanzionate dalla decisione di applicazione della pena patteggiata, il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso tra i reati possa comportare un aumento della pena in virtù di quanto disposto dall'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. a riguardo della c.d. continuazione fallimentare atipica - riferita al fallimento di EURO PC ed al fallimento di RELE' - ed ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. per quanto concerne i reati di bancarotta fraudolenta, relativi ai fallimenti delle altre società (ANYTIME BUSINESS SRL,A.M. SRL), ritenuti integrati con quella sentenza, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di singole ed autonome dichiarazioni di fallimento, le plurime condotte illecite realizzano un'ipotesi di concorso di reati con applicazione del cumulo materiale delle pene o, se sussistente, del vincolo della continuazione (sez.5, n. 31408 del 04/06/2004, Melloni, Rv. 229277; sez.5, n. 8452 del 15/06/1984, Frigerio, Rv. 166058). Quanto, poi, al rilievo che si è appuntato sull'avvenuto riconoscimento, con la ratifica del patteggiamento, delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. - per inferirne l'impossibilità di operare un aggravamento di pena a tale titolo - è sufficiente osservare che l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli della sentenza del G.I.P. di Torino del 18 ottobre 2005 ha garantito una soluzione unitaria ampiamente favorevole al reo (sez. U n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, in motivazione;
sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) e - in concreto - non ha conteggiato alcun aumento di pena in applicazione dell'art. 219 cpv. n. 1 L.F., poiché alla pena di tre anni, per l'ipotesi base, ha aggiunto esclusivamente l'aumento per la recidiva e quello minimo di un terzo, obbligatorio per la continuazione in caso di affermata recidiva qualificata, di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen.. E ancora, l'aumento di pena previsto per i reati satellite, determinato con la sentenza oggetto del ricorso (anni 1 e mesi 8), non è superiore a quello disposto con la sentenza irrevocabile di patteggiamento del 18/10/2005 (pag. 13), pari a complessivi anni 2 e non vìola, pertanto, il divieto della reformatio in peius (sez.3, n. 13725 del 15/11/2018, Ferrigno, Rv. 275187). 8 4.11 quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto d'interesse e in parte non consentito e comunque manifestamente infondato. 4.1.In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (sez.1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936), di tal che l'avvenuta esclusione - nel dispositivo della sentenza impugnata - della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. - di cui peraltro non si è tenuto conto nel calcolo della pena comminata, come ammesso nel corpo del ricorso per cassazione - rende insussistente l'interesse a lamentare la relativa criticità. Parimenti in carenza di interesse oltre che prive di pregio, sono le doglianze afferenti alla presunta, erronea individuazione del reato più grave sul quale applicare la pena base prevista per la continuazione e la mancata specificazione dei singoli aumenti relativi ai reati-satellite. La sentenza impugnata ha stimato come reato più grave quello oggetto del suo scrutinio rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta giudicati con la sentenza di patteggiamento (pag.6) e ne ha enunciato, in concreto, le ragioni, esaltando il diniego delle attenuanti generiche e l'incidenza della recidiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
è tuttavia dirimente rilevare che, nel calcolo, la decisione impugnata è partita da una pena base di molto inferiore - peraltro rispondente al minimo assoluto di quella prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 I.f. - rispetto a quella della decisione irrevocabile oggetto dell'accordo, con intuibili riflessi sulla ricorrenza di uno specifico ed effettivo interesse alla sua rimozione (Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693); ed a riguardo dell'aumento di pena previsto per la continuazione, la pronuncia della Corte territoriale ha incrementato la suddetta pena base (pena minima di tre anni, correttamente già aumentata ad anni cinque per effetto della recidiva, cfr. sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062) del minimo, a sua volta invalicabile, di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen., che stabilisce che in caso di recidiva reiterata l'aumento della quantità di pena (per i reati-satellite) non possa comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 4.2.La porzione del motivo di ricorso che si è doluta del riconoscimento della recidiva non è ricevibile, dal momento che l'atto di gravame ne aveva censurato i presupposti sotto il profilo della valutazione del reato sub judice come manifestazione della pericolosità sociale propria dell'istituto della recidivianza (statuita da uno specifico punto della sentenza del primo giudice) e non con riferimento alla legittimità della contestazione dell'aggravante ad effetto speciale nel rapporto con l'estinzione degli effetti penali dei pregiudizi emergenti dal certificato del casellario, di tal che la sua inedita prospettazione la destina ab origine all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. In ogni caso, la deduzione è pure manifestamente infondata, poiché i numerosi precedenti penali dell'imputato, antecedenti alla commissione del reato de quo, non sono affatto tutti relativi a reati depenalizzati o connotati dall'esito positivo dell'affidamento in prova (cfr. iscrizioni nn. 1,5,7,8,10,12,13) e, come tali, giustificano appieno il riconoscimento della recidiva aggravata e reiterata effettuato in sentenza, accompagnato peraltro da congrua ed esauriente motivazione (pag.5). 9 Il President 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 Il co ere esténsore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore L'avv. ENRICO GIRARDI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.EL AR, tramite patrocinatore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 ottobre 2023, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegiale di Torino, esclusa nel dispositivo l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (invece ritenuta sussistente nella motivazione), ritenuta la Penale Sent. Sez. 5 Num. 25028 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, considerata più grave l'imputazione contestata con riferimento al fallimento EURO PC S.R.L. - ed oggetto dell'attuale impugnazione - e tenuto conto della previsione di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen. per la recidiva contestata (specifica, reiterata ed infra-quinquennale), ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 6 e mesi 8 di reclusione. Al EL è stato contestato il delitto di cui agli artt. 216 comma 2 n. 1, 219, 223 comma 1 L.F. per aver distratto, in qualità di amministratore di fatto della EURO P.C. S.R.L. , dichiarata fallita il 18 ottobre 2002, un immobile sito in ET, acquistato con risorse della società poi fallita da ES IA, sua moglie, nel 1999 e da lei rivenduto - quanto alla nuda proprietà, alla 17 PROMOTION S.A.S. da lei amministrata e, quanto al diritto di abitazione, a se medesima - con un contratto definitivo successivo al fallimento e destinato all'abitazione dell'imputato e della sua famiglia;
il capo d'imputazione reca l'indicazione dell'immobile come "apparentemente" divenuto di proprietà della DICIASSETTE PROMOTION S.A.S. e di ES IA, ma "di pertinenza del patrimonio sociale"; e per avere, in relazione ad esso, dapprima rilasciato, tramite la consorte, a favore della curatela del fallimento (e della curatela del fallimento RELE' S.R.L. nel frattempo intervenuto) procura irrevocabile a vendere l'immobile, al fine di consentire di destinare il prezzo incassato al soddisfacimento dei creditori dei due fallimenti, e, poi, sempre in concorso con la consorte ES IA (prosciolta per prescrizione), illegittimamente revocato la procura medesima. La data dell'imputazione è quella del 5 febbraio 2009, data della revoca delle procure speciali irrevocabili. Si tratta dunque di una contestazione di bancarotta post-fallimentare. 1.2. Risulta dalla sentenza di primo grado che nel periodo tra il luglio 1998 e il marzo 1999 furono eseguiti numerosi prelevamenti di denaro dai conti correnti della società; una parte del denaro è stata utilizzata dal EL per l'acquisto di una villa unifamiliare a ET;
in data 20 luglio 1998 ES IA e il padre dell'imputato, EL ZO, hanno stipulato un contratto preliminare di acquisto dell'immobile con la PIEMONTE COSTRUZIONI S.R.L. per il prezzo di 470 milioni di vecchie lire;
si è dunque accertato che, in corrispondenza delle uscite dai conti correnti della società poi fallita, l'importo di lire 202 milioni è stato dirottato sulla PIEMONTE COSTRUZIONI;
in data 21 ottobre 1999 ES IA ha formalmente acquistato il bene immobile con contratto definitivo;
il 26 ottobre 2004 - dunque dopo il fallimento della società EURO PC - ES IA ha venduto la nuda proprietà dell'immobile alla DICIASSETTE PROMOTION S.A.S. DI RO CI & C. , riservando a sé il diritto di abitazione. Dopo il fallimento della RELE' S.R.L., riconducibile al EL anche quale amministratore di fatto, la Procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato in relazione a diverse condotte di bancarotta per distrazione commesse nella veste di amministratore di fatto della EURO PC e della RELE', le cui curatele si sono costituite parte civile. 2 In data 5 ottobre 2005 - e dopo che l'immobile di ET era stato sequestrato con decreto del G.I.P. di Torino in data 23 maggio 2005 in relazione alla commissione dei reati fallimentari attribuiti a EL - l'attuale ricorrente ha presentato ai curatori dei due fallimenti una proposta transattiva, accolta, avente per oggetto l'acquisizione, da parte delle procedure concorsuali, della villa in questione, a titolo di ristoro del danno cagionato ai rispettivi creditori. ES IA - quale amministratrice della 17 PROMOTION S.A.S. e in proprio - a questo punto, ha conferito ai curatori dei fallimenti due procure speciali irrevocabili, di cui l'una a vendere l'immobile e l'altra a rinunciare al diritto di abitazione, procure che la medesima ha inopinatamente revocato nel febbraio 2009, dopo che i curatori avevano a loro volta revocato la costituzione di parte civile nel processo penale instaurato nei confronti del EL e dopo che il pubblico ministero aveva concordato la pena (con la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006) con la difesa dell'imputato medesimo, nell'ambito del suddetto processo penale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Merita di essere aggiunto che nelle more i Fallimenti si erano adoperati per la vendita dell'immobile, tanto che proprio in data 9 febbraio 2009 davanti al delegato alla vendita, dr.Barberis, sono state raccolte le offerte, la più vantaggiosa delle quali, formulata da tale Lannuti, era ammontata ad euro 366.000; il giorno successivo i curatori hanno scoperto che il 5 febbraio precedente la moglie dell'imputato aveva revocato le procure, così inibendo la definizione della procedura di aggiudicazione al potenziale acquirente. A seguito di esposto presentato dai curatori, l'immobile è stato sottoposto nuovamente a sequestro preventivo con decreto del G.I.P. di Torino del 18 marzo 2009, confermato dal Tribunale del riesame. Anche in sede civile è stato ordinato dal Tribunale di Torino il sequestro conservativo del bene immobile, datato 8 aprile 2009, sino alla concorrenza del prezzo della potenziale aggiudicazione in sede di vendita forzata. Successivamente, la signora ES ha rilasciato ulteriori due procure speciali ai curatori dei fallimenti, che questa volta hanno deciso di intestarsi l'immobile e venderlo, come poi avvenuto a favore di tale AL per il prezzo di euro 298.000. 2.11 ricorso si è affidato a 4 motivi, qui richiamati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 216 I.f. , illogicità e contraddittorietà della motivazione. Le sentenze di merito hanno affermato - non che sarebbe stato distratto l'immobile di ET ma - che oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale sarebbe un diritto di credito o un'azione volta al recupero del bene rientrante nell'attivo fallimentare;
secondo il difensore - testuale - "il momento genetico del diritto di credito a favore delle procedure" sarebbe rappresentato dalla "scrittura transattiva tra le parti, che mai ha perso efficacia, tanto da essere il presupposto del decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torino in data 8 aprile 2005". Tale sequestro, disposto in sede civile - a 3 revoca delle procure avvenuta - avrebbe certificato l'esistenza di un diritto di credito di cui erano titolari i Fallimenti nei confronti di 17 Promotion s.a.s.; mentre, contraddittoriamente, le sentenze penali individuerebbero "in quello stesso diritto di credito l'oggetto della distrazione, certificandone ipso facto la fuoriuscita dal patrimonio dei Fallimenti medesimi a seguito della revoca del potere di rappresentanza a favore dei Curatori". 2.2.11 secondo motivo ha lamentato errata applicazione della legge processuale penale in relazione al divieto del "ne bis in idem". La sentenza delle Sezioni Unite Loy n. 2011 ha chiarito che la preclusione del giudicato non può essere estesa a condotte di bancarotta ancora sub judice che siano "altre e distinte" rispetto a quelle già giudicate con riferimento alla medesima procedura concorsuale;
pertanto, la condotta di distrazione, con riferimento al medesimo fallimento, rimane unica e non consentirebbe un nuovo esercizio dell'azione penale per "un ulteriore atto riconducibile alla medesima attività distrattiva" già oggetto di sentenza definitiva. In altre parole, la condotta contestata nell'ambito del presente procedimento penale coinciderebbe con quella del capo D/1 dell'imputazione della sentenza di patteggiamento n. 1566/05 irrevocabile il 5 ottobre 2006, avente ad oggetto la distrazione di denari della EURO PC. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sul vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'istituto della c.d. continuazione fallimentare e alla disciplina del reato continuato, con l'effetto d'irrogazione di una pena illegale. Sempre in base ai principi di diritto della sentenza delle Sezioni Unite Loy, le condotte di bancarotta riferibili al medesimo fallimento danno luogo ad un concorso di reati, unificati, a soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 I.f.., che prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria del reato continuato ma che, sul piano formale, integra una circostanza aggravante. Il giudice di merito avrebbe individuato - testuale - come "violazione più grave una porzione di reato a condotta plurima", che avrebbe dovuto essere unificata quoad poenam con gli altri fatti di bancarotta già oggetto del citato giudicato;
e, di conseguenza, non avrebbe potuto e dovuto procedere ad aumento di pena, in quanto - nel giudizio definito con il patteggiamento - le attenuanti generiche erano state ritenute prevalenti rispetto all'aggravante in questione. In definitiva, sarebbe stata comminata una pena illegale, fondata illegittimamente sull'applicazione della regola ordinaria di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.. 2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione del regime di cui all'art. 219 cpv. n. 1 L.F. ,all'individuazione del reato più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. "anche con specifico riferimento alla aggravante del rilevante danno ritenuta in parte motiva ed esclusa nel dispositivo" ed in relazione alla determinazione della pena per mancata indicazione dei singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione;
ed inosservanza della legge penale con riferimento all'applicazione della recidiva, con irrogazione di pena illegale. La sentenza delle Sezioni Unite "Pizzato" - così si legge nel motivo di ricorso - avrebbe imposto la determinazione, motivata, di ogni singolo aumento, sulla pena base, per i reati- 4 satellite. La sentenza impugnata, invece, ha in primo luogo affermato erroneamente che la sentenza del 2005 avrebbe individuato la violazione più grave nei fatti di bancarotta relativi al fallimento di EURO PC;
ha comunque indicato nel reato di bancarotta oggetto del procedimento penale sub judice la violazione più grave senza motivarlo;
ha illogicamente motivato la sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, valorizzando l'entità del danno oggetto del procedimento definito col patteggiamento e non ha considerato che le attenuanti generiche in tale sede concesse hanno azzerato gli effetti di quella aggravante;
ha contraddittoriamente affermato la ricorrenza dell'aggravante medesima in parte motiva, comunque non tenendone conto ai sensi dell'art. 63 comma 4 cod. pen., e l'ha poi esclusa nel dispositivo. Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata - nonostante la richiesta di esclusione dell'aggravante stessa, formulata con l'ultimo motivo di appello - non ha considerato l'estinzione di ogni effetto penale "di tutti i provvedimenti di condanna subiti dal EL antecedentemente ai fatti" oggetto della sentenza, in parte perché attinenti a reati depenalizzati, in parte perché gli effetti penali sarebbero stati dichiarati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di censura non è consentito dalla legge ed è, in ogni caso, manifestamente infondato. Come emerge dalle sentenze di merito - che, in doppia conforme sulla responsabilità, formano un unico corpo argomentativo al quale il collegio può attingere - il comportamento illecito globalmente contestato all'imputato nel presente processo ha comportato il drenaggio delle disponibilità patrimoniali della fallita attraverso - contestualmente - il dirottamento, dai conti correnti della EURO PC S.R.L., di risorse liquide per l'ammontare di 202 milioni di vecchie lire in favore della PIEMONTE COSTRUZIONI S.R.L. e il distacco dell'immobile di ET (da ritenersi divenuto "di pertinenza del patrimonio sociale") in capo a ES IA;
quest'ultima - dopo il fallimento della EURO PC - ha significativamente ceduto, con lo scopo di sottrarlo alle azioni recuperatorie della curatela, la nuda proprietà del bene alla 17 PROMOTION S.A.S. di ES IA & c. , trattenendo il diritto di abitazione. L'immobile, nel frattempo vincolato da un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. presso il Tribunale di Torino del 23 maggio 2005 nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del EL e del coniuge, è stato offerto dall'imputato alle curatele dei fallimenti EURO PC e RELE' S.R.L. a titolo di ristoro dei danni cagionati ai creditori e, in virtù di un accordo transattivo (che tra l'altro prevedeva, come poi avvenuto, la revoca della costituzione di parte civile delle procedure 5 concorsuali nel contesto del giudizio penale instaurato nei confronti del EL), ha condotto alla formalizzazione delle procure notarili a vendere, rilasciate ai curatori dei fallimenti. E dopo l'ottenimento, da parte dell'imputato, dell'applicazione della pena con la sentenza del Tribunale di Torino del 18 ottobre 2005, irrevocabile il 5 ottobre 2006, con il riconoscimento delle attenuanti generiche ed una volta attivata la procedura per la vendita dell'immobile da parte dei curatori con l'individuazione di un potenziale acquirente, la ES, inopinatamente, ha revocato la procura in data 5 febbraio 2009, così definitivamente sottraendo il cespite alle procedure concorsuali. A seguito di un esposto presentato dalla curatela del fallimento RELE' S.R.L., l'immobile, nel contempo dissequestrato, è stato nuovamente sottoposto a misura cautelare reale. Tale perspicua ed univoca sequenza storica evidenzia dunque, sotto un primo profilo, come la ragione di ricorso sia stata per la prima volta sollevata con il ricorso per cassazione, così da precipitare nell'alveo dell'inammissibilità genetica di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Questi ultimi, invero, si erano limitati a contestare la riconducibilità al reato di bancarotta del comportamento tenuto dall'imputato e dalla ES, sul presupposto secondo il quale il bene immobile non sarebbe mai transitato nel patrimonio della fallita perché rimasto di proprietà della 17 PROMOTION S.A.S. e dunque estraneo alla lesione della garanzia dei creditori della fallita, mentre - nel ricorso per cassazione - si è sostenuto, con deduzione inedita, che i diritti di credito nascenti dalla "scrittura transattiva tra le parti" - ed esistenti nei confronti di "IA ES e Diciassette Promotion sas" - non sarebbero mai stati altrove dirottati perché oggetto "del decreto di sequestro conservativo concesso inaudita altera parte dal Tribunale civile di Torino in data 8 aprile 2005, confermato con ordinanza del 30 aprile 2009". Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, del resto, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (e non soltanto per le violazioni di legge, per le quali vi è l'art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati 6 richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368). Sotto altro profilo, del tutto inconcludenti e fuori fuoco si palesano le osservazioni difensive che pretenderebbero di escludere la sussistenza della condotta distrattiva in presenza di un sequestro conservativo disposto in sede civile, in verità intervenuto nell'aprile 2009 - e non nel 2005 - nei confronti della 17 PROMOTION S.A.S., alla quale si è inteso inibire di disporre dell'immobile ad ulteriore detrimento delle aspettative dei creditori della società fallita, già pregiudicati dalle variegate condotte illecite precedentemente consumate dall'imputato unitamente alla moglie, diluite nel tempo e confluite nella revoca delle procure speciali a vendere del febbraio 2009. 2.11 secondo motivo si rivela infondato. Proprio le argomentazioni traibili dai principi di diritto enunciati da Sez. U n.21039 del 27/01/2011, Loy, impropriamente richiamate dall'atto di ricorso a sostegno della fondatezza della doglianza, consentono di affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici - versandosi nell'ambito di un modello di incriminazione a più norme, ma anche di una disposizione a più fattispecie alternative e fungibili - siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti;
non si ha, invece, pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall'art. 216 legge fall., realizzate con più atti, siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue (cfr. anche , in continuità, sez.5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Ry.283253; sez.5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini, Rv. 281031). Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, l'operazione distrattiva oggetto dell'imputazione, riconducibile al ricorrente nella veste, non in discussione, di amministratore di fatto della EURO PC S.R.L., si presenta peculiare, ontologicamente autonoma e strutturalmente complessa, plasticamente differente e distinta rispetto alle condotte oggetto della sentenza irrevocabile di cui all'art. 444 cod. proc. pen. genericamente citata nel ricorso, perché il comportamento delittuoso, dolosamente preordinato secondo le articolate proposizioni delle sentenze del duplice grado (cfr. ad es. pag. 4 e 5 sentenza impugnata, pagg.
7-8 sentenza di primo grado), è stato protratto sino alla revoca delle procure del 5 febbraio 2009, atti notarili che avevano generato e comunque riconosciuto un diritto di credito in capo alle curatele dei fallimenti come effetto della stipulazione del contratto di transazione di cui all'art. 1965 cod. civ. (pag.5 e segg. sentenza di primo grado, pagg.
3-5 sentenza di appello); tale negozio giuridico ha prodotto un potenziale effetto novativo reso non tempestivamente conseguibile a causa della revoca del mandato in rem propriam conferito ai curatori dei fallimenti, che ha certamente pregiudicato il 7 soddisfacimento dei rispettivi creditori. E' in proposito condivisibile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell'imprenditore fallito (sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020, Boi, Rv. 278887); e le componenti attive, suscettibili di distrazione, che ricadono nella massa del fallimento, sono anche quelle che pervengono alla curatela dopo l'inizio della procedura, a norma dell'art. 42 della legge fallimentare all'epoca vigente. 3.Le riflessioni declinate a riguardo del secondo motivo si riverberano sul giudizio di infondatezza del terzo motivo. E' invero evidente che, una volta cristallizzata l'identità ed indipendenza fattuale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - oggetto del presente giudizio - rispetto alle altre fattispecie già sanzionate dalla decisione di applicazione della pena patteggiata, il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso tra i reati possa comportare un aumento della pena in virtù di quanto disposto dall'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. a riguardo della c.d. continuazione fallimentare atipica - riferita al fallimento di EURO PC ed al fallimento di RELE' - ed ai sensi dell'art. 81 comma 2 cod. pen. per quanto concerne i reati di bancarotta fraudolenta, relativi ai fallimenti delle altre società (ANYTIME BUSINESS SRL,A.M. SRL), ritenuti integrati con quella sentenza, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di singole ed autonome dichiarazioni di fallimento, le plurime condotte illecite realizzano un'ipotesi di concorso di reati con applicazione del cumulo materiale delle pene o, se sussistente, del vincolo della continuazione (sez.5, n. 31408 del 04/06/2004, Melloni, Rv. 229277; sez.5, n. 8452 del 15/06/1984, Frigerio, Rv. 166058). Quanto, poi, al rilievo che si è appuntato sull'avvenuto riconoscimento, con la ratifica del patteggiamento, delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 L.F. - per inferirne l'impossibilità di operare un aggravamento di pena a tale titolo - è sufficiente osservare che l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli della sentenza del G.I.P. di Torino del 18 ottobre 2005 ha garantito una soluzione unitaria ampiamente favorevole al reo (sez. U n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, in motivazione;
sez. U n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653) e - in concreto - non ha conteggiato alcun aumento di pena in applicazione dell'art. 219 cpv. n. 1 L.F., poiché alla pena di tre anni, per l'ipotesi base, ha aggiunto esclusivamente l'aumento per la recidiva e quello minimo di un terzo, obbligatorio per la continuazione in caso di affermata recidiva qualificata, di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen.. E ancora, l'aumento di pena previsto per i reati satellite, determinato con la sentenza oggetto del ricorso (anni 1 e mesi 8), non è superiore a quello disposto con la sentenza irrevocabile di patteggiamento del 18/10/2005 (pag. 13), pari a complessivi anni 2 e non vìola, pertanto, il divieto della reformatio in peius (sez.3, n. 13725 del 15/11/2018, Ferrigno, Rv. 275187). 8 4.11 quarto motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto d'interesse e in parte non consentito e comunque manifestamente infondato. 4.1.In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (sez.1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936), di tal che l'avvenuta esclusione - nel dispositivo della sentenza impugnata - della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. - di cui peraltro non si è tenuto conto nel calcolo della pena comminata, come ammesso nel corpo del ricorso per cassazione - rende insussistente l'interesse a lamentare la relativa criticità. Parimenti in carenza di interesse oltre che prive di pregio, sono le doglianze afferenti alla presunta, erronea individuazione del reato più grave sul quale applicare la pena base prevista per la continuazione e la mancata specificazione dei singoli aumenti relativi ai reati-satellite. La sentenza impugnata ha stimato come reato più grave quello oggetto del suo scrutinio rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta giudicati con la sentenza di patteggiamento (pag.6) e ne ha enunciato, in concreto, le ragioni, esaltando il diniego delle attenuanti generiche e l'incidenza della recidiva nella determinazione del trattamento sanzionatorio;
è tuttavia dirimente rilevare che, nel calcolo, la decisione impugnata è partita da una pena base di molto inferiore - peraltro rispondente al minimo assoluto di quella prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 I.f. - rispetto a quella della decisione irrevocabile oggetto dell'accordo, con intuibili riflessi sulla ricorrenza di uno specifico ed effettivo interesse alla sua rimozione (Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693); ed a riguardo dell'aumento di pena previsto per la continuazione, la pronuncia della Corte territoriale ha incrementato la suddetta pena base (pena minima di tre anni, correttamente già aumentata ad anni cinque per effetto della recidiva, cfr. sez. 2, n. 44366 del 26/11/2010, D'Ambra, Rv. 249062) del minimo, a sua volta invalicabile, di cui all'art. 81 comma 4 cod. pen., che stabilisce che in caso di recidiva reiterata l'aumento della quantità di pena (per i reati-satellite) non possa comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 4.2.La porzione del motivo di ricorso che si è doluta del riconoscimento della recidiva non è ricevibile, dal momento che l'atto di gravame ne aveva censurato i presupposti sotto il profilo della valutazione del reato sub judice come manifestazione della pericolosità sociale propria dell'istituto della recidivianza (statuita da uno specifico punto della sentenza del primo giudice) e non con riferimento alla legittimità della contestazione dell'aggravante ad effetto speciale nel rapporto con l'estinzione degli effetti penali dei pregiudizi emergenti dal certificato del casellario, di tal che la sua inedita prospettazione la destina ab origine all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. In ogni caso, la deduzione è pure manifestamente infondata, poiché i numerosi precedenti penali dell'imputato, antecedenti alla commissione del reato de quo, non sono affatto tutti relativi a reati depenalizzati o connotati dall'esito positivo dell'affidamento in prova (cfr. iscrizioni nn. 1,5,7,8,10,12,13) e, come tali, giustificano appieno il riconoscimento della recidiva aggravata e reiterata effettuato in sentenza, accompagnato peraltro da congrua ed esauriente motivazione (pag.5). 9 Il President 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 Il co ere esténsore