Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 4
- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 17 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 14 ottobre 2025
Usurarietà del TAEG: occorre ricomprendere anche il differenziale di costo tra regimi di capitalizzazione. Nota a Trib. Brindisi, 16 ottobre 2025. Segnalazione a cura dell'Avv. Gianfredi Perrucci Massima redazionale Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è stata ravvisata l'usurarietà originaria del contratto di mutuo. Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto al tasso di […] Leggi tutto I requisiti della cessione di crediti in blocco nuovamente al vaglio della Corte Suprema di Cassazione. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26855. Massima redazionale In caso di …
Leggi di più… - 2. Clausola floor e tasso Mutuo: è illegittimo?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
10 settembre 2025 Quando si può dire che la clausola floor nel mutuo è illegittima? E in quali casi è invece del tutto valida? A questa domanda ha risposto di recente la giurisprudenza, con due pronunce importanti: la Corte di Cassazione n. 1942 del 2025 e la Corte d'Appello di Venezia n. 2703 dello stesso anno. Entrambe le decisioni escludono che la clausola floor, se chiaramente formulata e inserita nel contratto di mutuo a tasso variabile, possa essere considerata vessatoria o nulla. Non si tratta di un derivato implicito né è necessario che sia affiancata da una clausola cap. Ma cosa cambia se il mutuatario è un consumatore? E quando può davvero diventare contestabile? In questo …
Leggi di più… - 3. clausola cap - Diritto del RisparmioDi Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 marzo 2026
- 4. clausola floor - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 marzo 2026
Clausola floor e buona fede: la sentenza del Tribunale di Bolzano Nota a Trib. Bolzano, Sez. I, 12 marzo 2026, n. 235. Massima redazionale Nella specie, parte opponente contestava la clausola “floor” contenuta nel contratto di finanziamento, ossia la pattuizione di un tasso non inferiore al 3 % nominale annuo, in quanto condotta violativa di buona fede. A giudizio del Tribunale di Bolzano, l'assunto è manifestamente […] Leggi tutto Sulla vessatorietà della clausola floor: per un non-consumatore la “asimmetria di rischio” è una scelta negoziale. Nota a Trib. Lodi, 22 gennaio 2026, n. 16. Massima redazionale Quanto alla illegittimità del mutuo per vessatorietà della clausola floor il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/10/2022 al n. 1875/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede in Villalba, Corso Parte_1 P.IVA_1
Umberto I n. 29, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Pier Luigi Cappello
e Giuseppe Accola Indirizzo Telematico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Agrigento, via Imera n. 50, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 11 (C.F. ), con sede in Venezia-Mestre, via Controparte_1 P.IVA_2
Trregalio n. 63, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv.
Antonello Mengato
-appellata non costituita-
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. e P.IVA CP_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Renato Sardi ed P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Corfu' n. 102,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione del 16.02.2023
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12/09/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
DICHIARARE la nullità del contratto di finanziamento chirografario n.3564 del
11/12/2018 per illegittima applicazione del tasso floor in violazione dell'art.117
tub comma 4 e 8 e art.1418 cc e normativa sulla trasparenza delle operazioni e
dei servizi degli intermediari finanziari e per l'effetto, ritenere e dichiarare non
dovuto alcun interesse corrispettivo, condannando parte opposta alla
restituzione delle relative somme in favore dell'esponente, con decurtazione del
relativo saldo per quanto risulterà da controparte provato, per come indicato in
parte motiva.
pagina 2 di 11 vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria , nominare CTU affinché verifichi la presenza nel contratto di
mutuo della clausola di tipo “floor” e accertato la mancanza della clausola
“Cap” che sarebbe servito a tenere indenne il cliente da eventuali eccessivi
rialzi del tasso di riferimento e pertanto non sussistendo alcuna reciprocità ed
accertata che tale clausola risulta essere contraria ai doveri di informazione e di
buona fede tra le parti, costituendo la detta clausola, in buona sostanza, un
derivato implicito proceda il Ctu al ricalcolo dell'intero contrato di mutuo
espungendo gli interessi illegittimamente addebitati al cliente per illegittima
applicazione del tasso floor in violazione dell'art.117 tub comma 4 e 8 e
art.1418 cc
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA:
nel merito: rigettare integralmente le ragioni di appello, in quanto del tutto
infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di I grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione, datato 27 novembre 2015, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, , chiedendo la revoca Controparte_1
del decreto ingiuntivo nr. 6595/2020 da quest'ultima ottenuto per il pagamento della somma di Euro 57.997,89 a titolo di residuo importo dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 11.12.2018 per la somma di
Euro 300.000,00.
L'opponente eccepiva l'erroneità dell'importo ingiunto e la nullità della clausola
floor inserita per la determinazione del tasso di interesse in quanto vessatoria e pagina 3 di 11 configurante uno strumento finanziario derivato nonché per violazione del dovere di informazione e di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
1.2 Si costituiva la convenuta, che sollecitava il rigetto dell'opposizione.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
1467/2022, pronunciata il 2.8.2022, che rigettava l'opposizione in quanto la clausola floor aveva natura “creditizia” e non già finanziaria, non potendo essere assimilata ad un derivato implicito in quanto volta a rendere irrilevanti gli scivolamenti del costo del denaro e dunque del tasso interbancario prescelto. Le
spese seguivano la soccombenza.
2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando Parte_1
l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della clausola floor per contrasto con i doveri di informazione e buona fede, non essendo prevista la clausola cap,
evidenziando altresì che la mancanza di siffatto correttivo renderebbe la clausola vessatoria. Inoltre, tale clausola costituirebbe un derivato implicito non adeguatamente pubblicizzato.
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità del mutuo e la condanna della alla restituzione degli interessi addebitati come determinati a seguito CP_1
dell'espletamento di una consulenza volta a rideterminare il rapporto di dare/avere tra le parti.
2.2 Non si è costituita Controparte_1
2.3 E', invece, intervenuta con comparsa del 16.02.2023 quale CP_2
cessionaria della mutuante, che ha sollecitato la reiezione del gravame.
pagina 4 di 11 2.4 Respinta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.9.2024.
2.5 L'appellante con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
30.03.2023 e con la comparsa conclusionale ha eccepito il difetto di legittimazione, rectius titolarità attiva, della cessionaria (la quale con la comparsa di intervento ha prodotto solo l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, ritenuto da insufficiente). Parte_1
L'intervenuta con la memoria di replica ha prodotto un estratto del contratto di cessione al fine di superare l'eccezione proposta da controparte.
*****
3. Va dichiarata la contumacia di regolarmente intimata e non Controparte_1
costituita.
*****
4.1 Occorre innanzitutto verificare la sussistenza della titolarità attiva del rapporto in capo all'intervenuta con la precisazione che deve farsi CP_2
riferimento solo alla documentazione depositata con la costituzione in giudizio e non anche a quella dimessa con la memoria di replica, inammissibile in quanto successiva al primo atto difensivo (trattasi di documento risalente al 21.12.2022
che l'intervenuta avrebbe potuto depositare già con la comparsa del 16.02.2023)
e comunque in quanto sottratta al contraddittorio con la controparte.
4.2 Ciò posto, l'intervenuta non ha dimostrato la titolarità del rapporto in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche a prescindere dalla questione sulla valenza probatoria di tale comunicazione oggetto di dibattito in pagina 5 di 11 giurisprudenza, è inidoneo di per sé ad identificare compiutamente i crediti ceduti. Invero, la citata comunicazione rimanda ai crediti indicati nell'allegato al contratto di cessione, limitandosi a precisare le categorie di contratti cui appartengono le posizioni cedute (es. finanziamenti chirografari o ipotecari) e i criteri che i crediti dovevano soddisfare, in via cumulativa, per poter essere inclusi tra quelli trasferiti (es. crediti classificati come inadempienze probabili e l'identificazione nell'elenco depositato presso lo studio notarile meglio indicato nell'avviso di cessione che, peraltro, non è stato prodotto in giudizio).
Va, pertanto, accertato il difetto di legittimazione, rectius titolarità, attiva,
dell'intervenuta.
Ciò non impedisce la decisione della controversia, essendo in causa, per quanto contumace, anche la mutuante, Controparte_1
*****
5.1 Nel merito, si constata preliminarmente che il contratto di mutuo prevede, sia per la fase di ammortamento che per la fase di preammortamento, un tasso pari alla media Euribor 3 mesi incrementato del 4 %, stabilendo che “il tasso di
interesse non sarà in ogni caso inferiore allo spread”.
Il contratto non prevede, invece, la clausola cap con la quale viene stabilito un limite all'incremento del saggio di interesse che il mutuante può pretendere nel caso di incremento del tasso Euribor.
5.2 In ordine alle questioni oggetto del gravame, la Corte condivide le considerazioni svolte da quella giurisprudenza che ha ravvisato la mancanza nelle clausole floor degli elementi tipici dello strumento finanziario derivato,
quali il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi monetari legati a pagina 6 di 11 determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito.
Più in generale, è stato giustamente notato come l'opzione floor assume la natura di strumento finanziario solo nel caso in cui le parti stipulino il contratto al fine di trasferire un rischio e non una somma di denaro. Pertanto, non ogni contratto che preveda un tasso minimo può essere considerato un contratto avente natura di contratto derivato implicito con conseguente applicazione degli obblighi informativi ad esso relativi e contemplati nel TUF.
E', quindi, corretto concludere che la presenza di una clausola di tasso “floor”
non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF né
può fondatamente ritenersi che la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturi l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così effettivamente praticate.
Posto che nel caso di specie non vi è alcuna finalità di ripartizione/trasferimento di un rischio, ma si è in presenza di clausole con le quali l'istituto di credito ha voluto semplicemente assicurarsi una minima redditività a seguito pagina 7 di 11 dell'erogazione della somma mutuata, la causa rimane quella del contratto bancario e, pertanto, va negata la necessità di applicare le norme sul TUF.
5.3 Va comunque evidenziato che l'accoglimento della tesi che considera applicabili le norme del TUF non renderebbe di certo nulla la clausola posto che dovrebbe ravvisarsi al più una violazione delle norme in materia di informazione dell'investitore stabilite dal TUF e della normativa secondaria della CONSOB.
Invero, è principio consolidato [cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del
19/12/2007 (Rv. 600329 – 01)] quello secondo cui la violazione di norme di comportamento non determina la nullità del contratto. Si ricorda quanto già
evidenziato al riguardo dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, vale a dire che: “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative
in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve
trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non
altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili
concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e
non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il
comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne
consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di
informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge
pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento
finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar
luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette
violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del
contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le
pagina 8 di 11 parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato
alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale,
ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che,
mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati
doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo
comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti
negoziali posti in essere in base ad esso.”
Nessuna domanda risarcitoria è stata proposta dall'appellante, fermo restando che la clausola, per come è stata formulata, consente al mutuatario di rendersi conto senza alcuna difficoltà della misura degli interessi che dovrà
corrispondere.
5.4 Quanto alla natura asseritamente vessatoria della clausola in questione,
osserva il Collegio che essa non rientra tra quelle indicate negli artt. 1341 e 1342
cod. civ. e che non è applicabile la disciplina del Codice del Consumo in quanto l'appellante non è un consumatore.
5.5. Infine, nessuna norma impone la previsione di una clausola cap, volta a bilanciare gli effetti della clausola floor e tali clausole concorrono alla determinazione della misura del tasso di interesse che è rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Trattasi, quindi, di aspetti rilevanti solo per la valutazione della convenienza dell'operazione sul piano economico, potendo il mutuatario rivolgersi ad altro istituto di credito qualora consideri eccessiva la misura degli pagina 9 di 11 interessi che la mutuante gli potrà chiedere per effetto dell'inserimento (o dell'omesso inserimento) di siffatte clausole.
*****
6.1 L'appello va, pertanto, rigettato e le spese del grado d'appello compensate in ragione dell'infondatezza dell'appello e, al contempo, del difetto di titolarità del rapporto dell'intervenuta, unica resistente costituita in giudizio.
6.2 Stante il rigetto dell'appello va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1467/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Venezia il 2.8.2022, con l'intervento di dichiarata la CP_2
contumacia di ed accertato il difetto di titolarità attiva Controparte_1
dell'intervenuta, lo rigetta e:
- compensa le spese del grado nei rapporti tra appellante ed intervenuta;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott. Alessandro Rizzieri
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11