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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/11/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16 aprile 2025, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], località Ca' Franca n.11
con l'Avv. Marco Minutella
e
2) Controparte_1
1 nata a [...], il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Marcello Di Sclafani
premesso che:
a) la coppia ha le seguenti FIGLIE
- MINORI:
1) , nata a [...], il [...] Parte_2
2) , nata a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...] il [...], NON econom. autonoma Parte_5
b) tra le parti è intervenuta: separazione in data 28.02.2018 mediante sentenza n.421/2018 depositata in data 07.03.2018 del
Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, n.3093/2016 R.G. divorzio in data 27.05.2021 mediante sentenza n.612/2021 depositata in data 17.06.2021 del
Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, n.2629/2020 R.G. letto il ricorso proposto dal sig. volto a conseguire la revoca del contributo al Parte_1
mantenimento a suo carico della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, nonché la modifica di quello delle figlie minori posto a proprio carico e preso atto dell'accordo Pt_2 Pt_3 raggiunto dalle parti all'udienza del 30 ottobre 2025, nei termini di seguito riportati:
- revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente a carico del padre;
nessun mantenimento per la stessa figlia Pt_5
a carico della madre;
Pt_5
- a decorrere dal mese di novembre 2025, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
la somma di Euro 775,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_2 Pt_3
per dodici mensilità annue, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT da novembre 2026;
- l'assegno unico di tutte e tre le figlie continuerà a essere ripartito in parti uguali tra i genitori;
2 - le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como;
- il diritto di visita del padre con le minori avverrà a weekend alternati Pt_2 Pt_3 come nell'attuale regolamentazione divorzile;
differentemente, quando il padre sarà impegnato nei corsi di formazione il giorno del lunedì, previo congruo avviso alla madre, il diritto di visita del padre verrà ridotto al solo martedì dall'uscita di scuola, con prelievo presso la scuola a cura del padre, pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola l'indomani mercoledì, salvo diversi accordi tra le parti;
- confermate tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n.612/2021 depositata in data 17.06.2021 del Tribunale di Como, Sezione Prima
Civile, n.2629/2020 R.G.
Spese compensate. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16 aprile 2025, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...], località Ca' Franca n.11
con l'Avv. Marco Minutella
e
2) Controparte_1
1 nata a [...], il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Marcello Di Sclafani
premesso che:
a) la coppia ha le seguenti FIGLIE
- MINORI:
1) , nata a [...], il [...] Parte_2
2) , nata a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...] il [...], NON econom. autonoma Parte_5
b) tra le parti è intervenuta: separazione in data 28.02.2018 mediante sentenza n.421/2018 depositata in data 07.03.2018 del
Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, n.3093/2016 R.G. divorzio in data 27.05.2021 mediante sentenza n.612/2021 depositata in data 17.06.2021 del
Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, n.2629/2020 R.G. letto il ricorso proposto dal sig. volto a conseguire la revoca del contributo al Parte_1
mantenimento a suo carico della figlia maggiorenne non autonoma economicamente, nonché la modifica di quello delle figlie minori posto a proprio carico e preso atto dell'accordo Pt_2 Pt_3 raggiunto dalle parti all'udienza del 30 ottobre 2025, nei termini di seguito riportati:
- revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente a carico del padre;
nessun mantenimento per la stessa figlia Pt_5
a carico della madre;
Pt_5
- a decorrere dal mese di novembre 2025, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
la somma di Euro 775,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_2 Pt_3
per dodici mensilità annue, importo soggetto a rivalutazione annua ISTAT da novembre 2026;
- l'assegno unico di tutte e tre le figlie continuerà a essere ripartito in parti uguali tra i genitori;
2 - le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori con rinvio al Protocollo del Tribunale di Como;
- il diritto di visita del padre con le minori avverrà a weekend alternati Pt_2 Pt_3 come nell'attuale regolamentazione divorzile;
differentemente, quando il padre sarà impegnato nei corsi di formazione il giorno del lunedì, previo congruo avviso alla madre, il diritto di visita del padre verrà ridotto al solo martedì dall'uscita di scuola, con prelievo presso la scuola a cura del padre, pernotto presso il padre e riaccompagno a scuola l'indomani mercoledì, salvo diversi accordi tra le parti;
- confermate tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio n.612/2021 depositata in data 17.06.2021 del Tribunale di Como, Sezione Prima
Civile, n.2629/2020 R.G.
Spese compensate. sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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