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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7172/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Vito Chionna, Parte_1
come da mandato in atti
ATTRICE
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carbone, Controparte_1
come da mandato in atti
CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda, come da Controparte_2
mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.22 il notaio chiedeva accertarsi Parte_1
l'inadempimento posto in essere dai convenuti, già suoi difensori, rispetto alle obbligazioni assunte nei suoi confronti ed a sentirli condannare al risarcimento del danno per l'importo di € 75.518,22, oltre iva ed accessori;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver rogato nell'interesse di due atti di costituzione di CP_3
ipoteca volontaria e di aver ricevuto quale coobbligata al pagamento, in relazione ai medesimi, due avvisi di liquidazione inerenti l'imposta ipotecaria;
indicava di aver proposto, insieme alla propria cliente, impugnazione a ministero dell'avv. CP_1
e successivamente, da sola, appello per il tramite di entrambi i professionisti;
[...]
indicava che l'impugnazione fosse stata rigettata con sentenze 460 e 461 del 2020; rimarcava che, nonostante fosse intervenuta, in data 28.1.20, ordinanza della corte nomofilattica avallante la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato, i professionisti non l'avessero notiziata dell'esito sfavorevole dei procedimenti - divenutole noto solo in data 24.3.22, con la notifica delle correlate cartelle esattoriali - nè della possibilità di proporre ricorso per Cassazione;
inferiva che la negligenza ascrivibile ali professionisti le avesse indotto un pregiudizio economico di importo pari al valore delle cartelle suddette, che era tenuta ad onorare in ragione dell'obbligo solidale di cui era gravata rispetto alla società cliente;
rimarcava che l'intervenuto fallimento della medesima non rendesse concretamente fruibile l'azione di regresso;
segnalava che la sentenza di appello fosse suscettibile di riforma anche in ragione della violazione del litisconsorzio necessario, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di precisava che la trascuratezza dei difensori CP_3
rispetto all'attivazione del giudizio di legittimità le avesse, altresì, precluso la possibilità di aderire al condono fiscale ex d.l. 23.10.18; negava che ai medesimi potesse essere riconosciuto alcun compenso professionale.
L'avv. costituendosi, preliminarmente evidenziava la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, indicando che il proprio mandato professionale fosse limitato ai giudizi innanzi alla CTP, essendo stata onerata la sola collega della CP_2
difesa in grado di appello;
indicava che quest'ultima, con nota via mail del 24.2.20 avesse informato l'attrice dell'esito dell'impugnazione; inferiva che non risultasse apprezzabile un nesso causale tra le condotte ascritte ai professionisti ed il danno lamentato, non potendosi ritenere, in ossequio ad un criterio probabilistico, verosimile l'esito favorevole del giudizio di legittimità, ove incardinato;
in via gradata, prospettava la necessità di limitare l'eventuale propria condanna alla quota del 50% del danno, costituito dalla sola sorte capitale della sanzione, ai sensi della l. bilancio 2023.
L'avv. costituendosi, evidenziava, in primo luogo, che l'assistita fosse CP_2
stata tempestivamente informata dell'esito infausto dei giudizi innanzi alla CTR, come comprovato dalla mail versata in atti e che, ciononostante, non avesse conferito la procura necessaria all'instaurazione del procedimento di legittimità; precisava che la questione risolta dalla pronuncia della Suprema Corte indicata in citazione permanesse controversa;
indicava che l'intero rapporto professionale fosse stato gestito dal collega che le aveva chiesto di affiancarlo nella difesa dell'attrice, con cui ella non Per_1
aveva interloquito in alcuna fase;
instava per il rigetto della domanda formulata ai suoi danni ed, in via gradata, per la limitazione dell'eventuale propria condanna all'incidenza del proprio effettivo ruolo nella vicenda.
Con ordinanza depositata in data 4.10.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in ragione dell'irrilevanza delle richieste istruttorie dell'attrice e dell'inammissibilità di quelle della convenuta;
all'udienza del 14.6.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente giovi osservare, in punto di diritto, come, in virtù dell' opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Egli è tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr.
Cass. civ. sent. n. 19520/19); “La responsabilità professionale dell'avvocato la cui obbligazione
è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del Cc, da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. “ (cfr. Cass. Civ. sent. n. 7309/17); versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato dell' allegazione dell' altrui inadempimento e della prova dell' esistenza del rapporto contrattuale, del verificarsi e della consistenza del danno, nonché del ricorrere di una nesso causale tra il medesimo e la condotta della controparte negoziale, mentre spetta al debitore la prova inerente l' avvenuta esatta esecuzione della prestazione in ossequio al parametro di diligenza connessa alla natura dell' attività (cfr, ex plurimis Cass. Civ sent. n. 826/15); l' onere di allegazione gravante sul creditore, tuttavia, impone una specifica indicazione della condotta costituente violazione dell' equilibrio contrattuale, strumentale a che il debitore possa fornire la prova della propria ottemperanza alle singole obbligazioni assunte.
Il notaio ha prospettato la responsabilità contrattuale dei convenuti sul Parte_1
presupposto che costoro, gravati della difesa tecnica nei giudizi di appello avverso alle sentenze emesse dalla CTP di Lecce n. 460 e 461 del 2020, non l'avessero informata del tenore delle statuizioni rese dalla CTP, precludendole la possibilità di proporre ricorso per Cassazione, nonostante la Suprema Corte avesse sposato un orientamento favorevole alle testi sostenute negli atti di impugnazioni.
In primo luogo, preme osservare come per i giudizi di appello risulti provata, tramite il tenore sia della procura che degli atti introduttivi dei rispettivi procedimenti,
l'esistenza del rapporto di mandato posto a base della domanda contrattuale in capo alla sola quanto alla valenza della comunicazione inoltrata per posta CP_2
elettronica semplice in data 24.2.20, corre l'obbligo di segnalare come “ il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712
c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità
(così Cass. n. 14046 del 2024). La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che
non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam.” ( cfr. Cass. civ. ord. n. 25131/24).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, non vi sono riscontri estrinseci rispetto al tenore del messaggio depositato in copia che conducano a ritenere conclamati la datazione della comunicazione via mail in atti, né la ricezione, da parte dell'attrice, della comunicazione in questione;
non può, pertanto, ritenersi che la convenuta abbia suffragato l'avvenuta comunicazione alla cliente dell'esito dei giudizi.
Dovendosi, pertanto, ritenere provato il cennato profilo di inadempimento, corre l'obbligo di verificare la plausibilità del prospettato esito favorevole dell'eventuale giudizio di Cassazione: al riguardo, va rilevato come il rigetto delle impugnazioni fosse
Parte stato motivato dalla sul presupposto che l'art.1 comma 2 d. lgs. 347/90, contemplante l'esenzione del contributo alle sole ipotesi di richiesta formulata nell'interesse dello stato, fosse norma eccezionale, di stretta interpretazione, quindi inapplicabile laddove la concessione di ipoteca fosse stata effettuata in favore dell' a beneficio di una rateizzazione. Controparte_4
L'attrice ha fondato la propria prognosi di fruttuosità di tale rimedio sul tenore della sola ordinanza 1899/20 con la quale l'interesse dello Stato, presupposto per l'esenzione, era stato ancorato alla finalità del recupero dei crediti erariali;
non può tacersi come tale unico precedente collida con l'orientamento prevalente sposato dalla giurisprudenza di legittimità; tale circostanza emerge espressamente dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 21605/24, che delinea il quadro complessivo della stratificazione giurisprudenziale al riguardo;
in particolare puntualizza che “Come, del
resto, già rilevato dalla Corte, le disposizioni in esame (D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, comma 2,
e 19, cit.) contemplano un trattamento di favore e, atteggiandosi quali disposizioni agevolative, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte - e della stessa giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale
e derogatorio, "costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del
2001)... con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del
2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)." (così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 cui adde Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153) - costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all'ambito dell'imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti
e soggetti tassabili, così che "non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto", risultando così sottoposte "ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale" ed insuscettibili (anche) di un'interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass.
Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass.,
9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n.
6925). E, con riferimento alla posizione dell'agente della riscossione, va, per l'appunto, rilevata la sussistenza di specifica disposizione di favore (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47) che, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, deve essere interpretata restrittivamente, così che per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della
riscossione (Cass., 4 maggio 2022, n. 14043); Già per le ragioni sin qui articolate, ritiene il Collegio di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto un proprio precedente (Cass., 28 gennaio 2020, n.
1899) che, in effetti, non si fa carico del consolidato orientamento interpretativo della Corte in punto di riferibilità soggettiva dell'esenzione in discorso alla Stato persona.”
In ossequio alle suesposte notazioni, che evidenziano l'eccentricità dell'unico precedente menzionato dall'attrice rispetto al conclamato orientamento prevalente
- peraltro condivisibile in considerazione della concreta finalità dell'esclusione - non può ritenersi che l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione avrebbe comportato un esito favorevole per l'attrice. Ancora, la medesima ha indicato che l'inconsapevolezza dell'esistenza del debito tributario a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di appello non le abbia consentito di fruire della definizione agevolata: il vaglio del suesposto profilo risulta assorbito a fronte del fatto che costei, anche in sede di precisazione delle conclusioni, abbia indicato la sopravvenuta attivazione della procedura suddetta ai sensi dell'art. 1
l. 197/22.
Infine, per mero tuziorismo, risultando assorbenti le argomentazioni delineate in ordine alla prognosi dell'impugnazione in sede di legittimità, non può tacersi come l'attrice non abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata in ordine all'esistenza e consistenza del danno.
Ed invero, la stessa è risultata destinataria delle cartelle esattoriali contestate in sede tributaria quale soggetto obbligato in solido, rispetto a in primo luogo, CP_3
all'epoca in cui il giudizio era stato incardinato rispetto ai relativi importi era stato dalla medesima effettuato, in evasione dell'accordata rateizzazione, soltanto il pagamento della prima rata - come si evince dagli allegati alla citazione - sicchè solo per tale importo ella aveva patito una concreta perdita patrimoniale;
ancora, risultando il credito del notaio insinuato nel passivo del fallimento della società suddetta, documentato in atti, un pregiudizio economico potrebbe dirsi comprovato solo all'esito della procedura in questione, laddove tale posizione non risultasse soddisfatta in tal sede.
I rilievi innanzi svolti conducono al rigetto delle domande articolate in citazione nei confronti dell'avv. CP_2
Le spese di lite, liquidate in ragione del valore della lite, della limitata complessità delle questioni trattate e della ridotta attività professionale svolta, in particolare rispetto alla fase istruttoria seguono la soccombenza della parte attrice. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'avv. carente di titolarità passiva rispetto alla Controparte_1
presente azione contrattuale;
- Rigetta le domande formulate in citazione nei confronti dell'avv. CP_2
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che liquida :
1) In favore dell'avv. in € 4.800,00 per compensi, da Controparte_1
maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
2) In favore dell'avv. in € 4.800,00 per compensi, da CP_2
maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa
Lecce, 21.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7172/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Vito Chionna, Parte_1
come da mandato in atti
ATTRICE
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carbone, Controparte_1
come da mandato in atti
CONVENUTO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Roveda, come da Controparte_2
mandato in atti
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.4.22 il notaio chiedeva accertarsi Parte_1
l'inadempimento posto in essere dai convenuti, già suoi difensori, rispetto alle obbligazioni assunte nei suoi confronti ed a sentirli condannare al risarcimento del danno per l'importo di € 75.518,22, oltre iva ed accessori;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver rogato nell'interesse di due atti di costituzione di CP_3
ipoteca volontaria e di aver ricevuto quale coobbligata al pagamento, in relazione ai medesimi, due avvisi di liquidazione inerenti l'imposta ipotecaria;
indicava di aver proposto, insieme alla propria cliente, impugnazione a ministero dell'avv. CP_1
e successivamente, da sola, appello per il tramite di entrambi i professionisti;
[...]
indicava che l'impugnazione fosse stata rigettata con sentenze 460 e 461 del 2020; rimarcava che, nonostante fosse intervenuta, in data 28.1.20, ordinanza della corte nomofilattica avallante la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato, i professionisti non l'avessero notiziata dell'esito sfavorevole dei procedimenti - divenutole noto solo in data 24.3.22, con la notifica delle correlate cartelle esattoriali - nè della possibilità di proporre ricorso per Cassazione;
inferiva che la negligenza ascrivibile ali professionisti le avesse indotto un pregiudizio economico di importo pari al valore delle cartelle suddette, che era tenuta ad onorare in ragione dell'obbligo solidale di cui era gravata rispetto alla società cliente;
rimarcava che l'intervenuto fallimento della medesima non rendesse concretamente fruibile l'azione di regresso;
segnalava che la sentenza di appello fosse suscettibile di riforma anche in ragione della violazione del litisconsorzio necessario, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di precisava che la trascuratezza dei difensori CP_3
rispetto all'attivazione del giudizio di legittimità le avesse, altresì, precluso la possibilità di aderire al condono fiscale ex d.l. 23.10.18; negava che ai medesimi potesse essere riconosciuto alcun compenso professionale.
L'avv. costituendosi, preliminarmente evidenziava la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, indicando che il proprio mandato professionale fosse limitato ai giudizi innanzi alla CTP, essendo stata onerata la sola collega della CP_2
difesa in grado di appello;
indicava che quest'ultima, con nota via mail del 24.2.20 avesse informato l'attrice dell'esito dell'impugnazione; inferiva che non risultasse apprezzabile un nesso causale tra le condotte ascritte ai professionisti ed il danno lamentato, non potendosi ritenere, in ossequio ad un criterio probabilistico, verosimile l'esito favorevole del giudizio di legittimità, ove incardinato;
in via gradata, prospettava la necessità di limitare l'eventuale propria condanna alla quota del 50% del danno, costituito dalla sola sorte capitale della sanzione, ai sensi della l. bilancio 2023.
L'avv. costituendosi, evidenziava, in primo luogo, che l'assistita fosse CP_2
stata tempestivamente informata dell'esito infausto dei giudizi innanzi alla CTR, come comprovato dalla mail versata in atti e che, ciononostante, non avesse conferito la procura necessaria all'instaurazione del procedimento di legittimità; precisava che la questione risolta dalla pronuncia della Suprema Corte indicata in citazione permanesse controversa;
indicava che l'intero rapporto professionale fosse stato gestito dal collega che le aveva chiesto di affiancarlo nella difesa dell'attrice, con cui ella non Per_1
aveva interloquito in alcuna fase;
instava per il rigetto della domanda formulata ai suoi danni ed, in via gradata, per la limitazione dell'eventuale propria condanna all'incidenza del proprio effettivo ruolo nella vicenda.
Con ordinanza depositata in data 4.10.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in ragione dell'irrilevanza delle richieste istruttorie dell'attrice e dell'inammissibilità di quelle della convenuta;
all'udienza del 14.6.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente giovi osservare, in punto di diritto, come, in virtù dell' opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente. Egli è tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr.
Cass. civ. sent. n. 19520/19); “La responsabilità professionale dell'avvocato la cui obbligazione
è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del Cc, da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. “ (cfr. Cass. Civ. sent. n. 7309/17); versandosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato dell' allegazione dell' altrui inadempimento e della prova dell' esistenza del rapporto contrattuale, del verificarsi e della consistenza del danno, nonché del ricorrere di una nesso causale tra il medesimo e la condotta della controparte negoziale, mentre spetta al debitore la prova inerente l' avvenuta esatta esecuzione della prestazione in ossequio al parametro di diligenza connessa alla natura dell' attività (cfr, ex plurimis Cass. Civ sent. n. 826/15); l' onere di allegazione gravante sul creditore, tuttavia, impone una specifica indicazione della condotta costituente violazione dell' equilibrio contrattuale, strumentale a che il debitore possa fornire la prova della propria ottemperanza alle singole obbligazioni assunte.
Il notaio ha prospettato la responsabilità contrattuale dei convenuti sul Parte_1
presupposto che costoro, gravati della difesa tecnica nei giudizi di appello avverso alle sentenze emesse dalla CTP di Lecce n. 460 e 461 del 2020, non l'avessero informata del tenore delle statuizioni rese dalla CTP, precludendole la possibilità di proporre ricorso per Cassazione, nonostante la Suprema Corte avesse sposato un orientamento favorevole alle testi sostenute negli atti di impugnazioni.
In primo luogo, preme osservare come per i giudizi di appello risulti provata, tramite il tenore sia della procura che degli atti introduttivi dei rispettivi procedimenti,
l'esistenza del rapporto di mandato posto a base della domanda contrattuale in capo alla sola quanto alla valenza della comunicazione inoltrata per posta CP_2
elettronica semplice in data 24.2.20, corre l'obbligo di segnalare come “ il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712
c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità
(così Cass. n. 14046 del 2024). La mail semplice è dunque un documento informatico scritto che entra nel processo e che deve essere valutato dal giudice. Quanto alla ricezione delle comunicazioni a mezzo mail, si è più volte affermato che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che
non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam.” ( cfr. Cass. civ. ord. n. 25131/24).
Nel caso per cui è controversia, tuttavia, non vi sono riscontri estrinseci rispetto al tenore del messaggio depositato in copia che conducano a ritenere conclamati la datazione della comunicazione via mail in atti, né la ricezione, da parte dell'attrice, della comunicazione in questione;
non può, pertanto, ritenersi che la convenuta abbia suffragato l'avvenuta comunicazione alla cliente dell'esito dei giudizi.
Dovendosi, pertanto, ritenere provato il cennato profilo di inadempimento, corre l'obbligo di verificare la plausibilità del prospettato esito favorevole dell'eventuale giudizio di Cassazione: al riguardo, va rilevato come il rigetto delle impugnazioni fosse
Parte stato motivato dalla sul presupposto che l'art.1 comma 2 d. lgs. 347/90, contemplante l'esenzione del contributo alle sole ipotesi di richiesta formulata nell'interesse dello stato, fosse norma eccezionale, di stretta interpretazione, quindi inapplicabile laddove la concessione di ipoteca fosse stata effettuata in favore dell' a beneficio di una rateizzazione. Controparte_4
L'attrice ha fondato la propria prognosi di fruttuosità di tale rimedio sul tenore della sola ordinanza 1899/20 con la quale l'interesse dello Stato, presupposto per l'esenzione, era stato ancorato alla finalità del recupero dei crediti erariali;
non può tacersi come tale unico precedente collida con l'orientamento prevalente sposato dalla giurisprudenza di legittimità; tale circostanza emerge espressamente dalla recente pronuncia della Suprema Corte n. 21605/24, che delinea il quadro complessivo della stratificazione giurisprudenziale al riguardo;
in particolare puntualizza che “Come, del
resto, già rilevato dalla Corte, le disposizioni in esame (D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, comma 2,
e 19, cit.) contemplano un trattamento di favore e, atteggiandosi quali disposizioni agevolative, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte - e della stessa giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali, quali norme di carattere eccezionale
e derogatorio, "costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del
2001)... con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del
2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)." (così Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 111 cui adde Corte Cost., 27 giugno 2017, n. 153) - costituiscono altrettante deroghe al sistema definito dalle norme tributarie impositrici, ed all'ambito dell'imposizione tracciato dal legislatore con compiuta indicazione di oggetti
e soggetti tassabili, così che "non diversamente dalle norme impositive, in relazione alle quali è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o soggetti non espressamente indicati dal dato normativo, anche le norme agevolative, per ineludibile simmetria, declinano un catalogo completo, insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del dato suddetto", risultando così sottoposte "ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale" ed insuscettibili (anche) di un'interpretazione logico-evolutiva e costituzionalmente orientata (v. Cass.
Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 aprile 2018, n. 10213; Cass.,
9 aprile 2018, n. 8618; Cass. Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574; Cass., 25 marzo 2011, n.
6925). E, con riferimento alla posizione dell'agente della riscossione, va, per l'appunto, rilevata la sussistenza di specifica disposizione di favore (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47) che, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, deve essere interpretata restrittivamente, così che per l'esenzione di imposta in esso prevista - con riguardo a trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche - è necessario che la richiesta delle formalità provenga dal concessionario della
riscossione (Cass., 4 maggio 2022, n. 14043); Già per le ragioni sin qui articolate, ritiene il Collegio di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto un proprio precedente (Cass., 28 gennaio 2020, n.
1899) che, in effetti, non si fa carico del consolidato orientamento interpretativo della Corte in punto di riferibilità soggettiva dell'esenzione in discorso alla Stato persona.”
In ossequio alle suesposte notazioni, che evidenziano l'eccentricità dell'unico precedente menzionato dall'attrice rispetto al conclamato orientamento prevalente
- peraltro condivisibile in considerazione della concreta finalità dell'esclusione - non può ritenersi che l'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione avrebbe comportato un esito favorevole per l'attrice. Ancora, la medesima ha indicato che l'inconsapevolezza dell'esistenza del debito tributario a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia di appello non le abbia consentito di fruire della definizione agevolata: il vaglio del suesposto profilo risulta assorbito a fronte del fatto che costei, anche in sede di precisazione delle conclusioni, abbia indicato la sopravvenuta attivazione della procedura suddetta ai sensi dell'art. 1
l. 197/22.
Infine, per mero tuziorismo, risultando assorbenti le argomentazioni delineate in ordine alla prognosi dell'impugnazione in sede di legittimità, non può tacersi come l'attrice non abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata in ordine all'esistenza e consistenza del danno.
Ed invero, la stessa è risultata destinataria delle cartelle esattoriali contestate in sede tributaria quale soggetto obbligato in solido, rispetto a in primo luogo, CP_3
all'epoca in cui il giudizio era stato incardinato rispetto ai relativi importi era stato dalla medesima effettuato, in evasione dell'accordata rateizzazione, soltanto il pagamento della prima rata - come si evince dagli allegati alla citazione - sicchè solo per tale importo ella aveva patito una concreta perdita patrimoniale;
ancora, risultando il credito del notaio insinuato nel passivo del fallimento della società suddetta, documentato in atti, un pregiudizio economico potrebbe dirsi comprovato solo all'esito della procedura in questione, laddove tale posizione non risultasse soddisfatta in tal sede.
I rilievi innanzi svolti conducono al rigetto delle domande articolate in citazione nei confronti dell'avv. CP_2
Le spese di lite, liquidate in ragione del valore della lite, della limitata complessità delle questioni trattate e della ridotta attività professionale svolta, in particolare rispetto alla fase istruttoria seguono la soccombenza della parte attrice. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'avv. carente di titolarità passiva rispetto alla Controparte_1
presente azione contrattuale;
- Rigetta le domande formulate in citazione nei confronti dell'avv. CP_2
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che liquida :
1) In favore dell'avv. in € 4.800,00 per compensi, da Controparte_1
maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
2) In favore dell'avv. in € 4.800,00 per compensi, da CP_2
maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa
Lecce, 21.3.25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo