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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/12/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara
Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 330/2024 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IV EF
RA LI (c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IV EF contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 16 4 24 e RA LI Parte_1
convenivano in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
, chiedendo: Controparte_2
pagina 1 di 8 in via preliminare e/o pregiudiziale: - revocare per le ragioni esposte nel paragrafo
D) del presente atto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per le ragioni esposte nel paragrafo A) del presente atto;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate con il ricorso monitorio per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione;
conseguentemente, revocare il D.I. opposto e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
nel merito: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle pretese azionate nel ricorso monitorio per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese, diritti e onorai di causa, con IVA e CA.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare: − rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto. nel merito: − in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla, prescritta e infondata in fatto e in diritto;
− in ogni caso: condannare gli opponenti al pagamento in favore di degli importi indicati in decreto, oltre interessi Controparte_1
come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 12 11 25, sulle conclusioni delle parti. pagina 2 di 8 Per parte attrice opponente.
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis adversis reiectis: in via preliminare e/o pregiudiziale: - revocare per le ragioni esposte nel paragrafo D) dell'atto di citazione in opposizione, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per le ragioni esposte nel paragrafo A) dell'atto di citazione in opposizione;
conseguentemente, revocare il D.I. opposto e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
nel merito: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle pretese azionate nel ricorso monitorio per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione;
conseguentemente revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre alla CA”.
Per parte convenuta opposta.
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare: − rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto. nel merito: − in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla, prescritta e infondata in fatto e in diritto;
− in ogni caso: condannare gli opponenti al pagamento in favore di degli importi indicati in decreto, oltre interessi Controparte_1
come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
Le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento. pagina 3 di 8 La cessione del credito da parte di in favore di Controparte_3 CP_1
appare sufficientemente dimostrata alla luce della pubblicazione della cessione
[...]
nella Gazzetta Ufficiale, che rende opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto senza che sia necessario che i singoli rapporti ceduti vengano elencati in maniera specifica.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale specifica che oggetto di cessione sono anche tutte le garanzie che assistono i crediti, tra cui la fideiussione rilasciata dagli opponenti, come previsto in via generale dall'art. 1263 c.c., dall'art. 58 del t.u.b. e dalla legge 130/1999.
Quanto alla validità delle procure, è soggetto Controparte_4
delegato a svolgere le attività di recupero dei crediti cartolarizzati ed agisce quale mandataria con rappresentanza, ai sensi della procura a rogito del notaio dott. in data 17 dicembre 2021; lo stesso avviso di cessione pubblicato in Persona_1
Gazzetta Ufficiale indica i soggetti delegati per le attività di riscossione, tra i quali è compreso incaricato del recupero crediti spettanti Controparte_4
ad anche da DoNext s.p.a. CP_1
Il credito vantato dalla convenuta opposta è debitamente dimostrato in via documentale.
Quanto alla eccepita nullità delle fidejussioni, si osserva che i garanti hanno rilasciato le garanzie non quali consumatori, ma nell'esercizio dell'attività imprenditoriale relativa alla compagine di cui fanno parte, dichiarando espressamente di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale svolta e di non essere consumatori, onde non trova applicazione la tutela “antitrust”.
pagina 4 di 8 Le fideiussioni qui in esame sono state liberamente sottoscritte dagli opponenti e nella conclusione dei relativi contratti non si è configurato alcun abuso di posizione dominante.
Va comunque qui evidenziato che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n.
41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Va poi sottolineato che le fideiussioni per cui è lite risultano stipulate rispettivamente in data 14 marzo 2006 e in data 24 ottobre 2008, cioè in momento posteriore rispetto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce pagina 5 di 8 prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in parola, stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90.
Manca, per contro, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione delle garanzie qui considerate, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di
Roma, Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI
pagina 6 di 8 non è sufficiente allegare la nullità della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre
2018, n. 30818).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non hanno in particolare dimostrato che non avrebbero prestato la fideiussione senza determinate clausole.
Neppure, vieppiù, hanno rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli, posto che non hanno prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame.
Quanto alla eccepita decadenza dal diritto di agire contro il garante ex art. 1957 c.c., si evidenzia che la clausola di deroga da tale disposizione è stata approvata liberamente e per iscritto dai garanti e non si tratta comunque di clausola vessatoria.
L'art. 1957 c.c., poi, per pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nel contratto autonomo di garanzia, quale quello del caso di specie, nel quale i garanti si sono impegnati a eseguire immediatamente e a semplice richiesta scritta la prestazione dovuta dalla debitrice principale, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base e senza la possibilità di sollevare eccezioni.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in relazione alle spese di lite, in base al principio di soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di parte convenuta opposta, liquidate in € 46.591,18, come da nota depositata, oltre IVA, CPA e RA come per legge.
Sondrio, 1 12 25
Il Giudice
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara
Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 330/2024 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. IV EF
RA LI (c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IV EF contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MAZZA Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 16 4 24 e RA LI Parte_1
convenivano in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
, chiedendo: Controparte_2
pagina 1 di 8 in via preliminare e/o pregiudiziale: - revocare per le ragioni esposte nel paragrafo
D) del presente atto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per le ragioni esposte nel paragrafo A) del presente atto;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate con il ricorso monitorio per omesso esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione;
conseguentemente, revocare il D.I. opposto e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
nel merito: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle pretese azionate nel ricorso monitorio per le ragioni esposte nel presente atto;
conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese, diritti e onorai di causa, con IVA e CA.
Si costituiva la convenuta, così concludendo:
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare: − rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto. nel merito: − in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla, prescritta e infondata in fatto e in diritto;
− in ogni caso: condannare gli opponenti al pagamento in favore di degli importi indicati in decreto, oltre interessi Controparte_1
come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
Così incardinatosi il contraddittorio, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 12 11 25, sulle conclusioni delle parti. pagina 2 di 8 Per parte attrice opponente.
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis adversis reiectis: in via preliminare e/o pregiudiziale: - revocare per le ragioni esposte nel paragrafo D) dell'atto di citazione in opposizione, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2 - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente per le ragioni esposte nel paragrafo A) dell'atto di citazione in opposizione;
conseguentemente, revocare il D.I. opposto e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
nel merito: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle pretese azionate nel ricorso monitorio per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione;
conseguentemente revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre alla CA”.
Per parte convenuta opposta.
Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: in via preliminare: − rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto perché infondata in fatto e in diritto. nel merito: − in via principale: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo e ogni domanda avversaria, perché inammissibile, nulla, prescritta e infondata in fatto e in diritto;
− in ogni caso: condannare gli opponenti al pagamento in favore di degli importi indicati in decreto, oltre interessi Controparte_1
come ivi specificati e spese del procedimento monitorio, o comunque al pagamento dell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto all'esito dell'eventuale istruttoria. Con il favore delle spese del giudizio e delle successive occorrende, oltre iva e accessori di legge.
Le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento. pagina 3 di 8 La cessione del credito da parte di in favore di Controparte_3 CP_1
appare sufficientemente dimostrata alla luce della pubblicazione della cessione
[...]
nella Gazzetta Ufficiale, che rende opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto senza che sia necessario che i singoli rapporti ceduti vengano elencati in maniera specifica.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale specifica che oggetto di cessione sono anche tutte le garanzie che assistono i crediti, tra cui la fideiussione rilasciata dagli opponenti, come previsto in via generale dall'art. 1263 c.c., dall'art. 58 del t.u.b. e dalla legge 130/1999.
Quanto alla validità delle procure, è soggetto Controparte_4
delegato a svolgere le attività di recupero dei crediti cartolarizzati ed agisce quale mandataria con rappresentanza, ai sensi della procura a rogito del notaio dott. in data 17 dicembre 2021; lo stesso avviso di cessione pubblicato in Persona_1
Gazzetta Ufficiale indica i soggetti delegati per le attività di riscossione, tra i quali è compreso incaricato del recupero crediti spettanti Controparte_4
ad anche da DoNext s.p.a. CP_1
Il credito vantato dalla convenuta opposta è debitamente dimostrato in via documentale.
Quanto alla eccepita nullità delle fidejussioni, si osserva che i garanti hanno rilasciato le garanzie non quali consumatori, ma nell'esercizio dell'attività imprenditoriale relativa alla compagine di cui fanno parte, dichiarando espressamente di agire per scopi inerenti all'attività imprenditoriale svolta e di non essere consumatori, onde non trova applicazione la tutela “antitrust”.
pagina 4 di 8 Le fideiussioni qui in esame sono state liberamente sottoscritte dagli opponenti e nella conclusione dei relativi contratti non si è configurato alcun abuso di posizione dominante.
Va comunque qui evidenziato che la Suprema Corte, con la recente pronuncia n.
41994/2021, a sezioni unite, nell'ammettere la cd tutela reale, cioè la sanzione della nullità, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, ha ritenuto che si configuri mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
Secondo la citata pronuncia, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Tale prova consiste, poi, nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Va poi sottolineato che le fideiussioni per cui è lite risultano stipulate rispettivamente in data 14 marzo 2006 e in data 24 ottobre 2008, cioè in momento posteriore rispetto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce pagina 5 di 8 prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in parola, stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, parte attrice era, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90.
Manca, per contro, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione delle garanzie qui considerate, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Concorda il giudicante con quella interpretazione giurisprudenziale (cfr. Tribunale di
Roma, Ordinanza del 26 aprile 2021) a mente della quale, ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero, all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso, in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014); affinchè la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI
pagina 6 di 8 non è sufficiente allegare la nullità della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (cfr. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (cfr: Cass. civ., sez. I, 28 novembre
2018, n. 30818).
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno specificamente dedotto la scindibilità del contenuto negoziale e non hanno in particolare dimostrato che non avrebbero prestato la fideiussione senza determinate clausole.
Neppure, vieppiù, hanno rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli, posto che non hanno prospettato il concreto danno temuto in forza della applicazione di singole clausole conformi allo schema anticoncorrenziale in esame.
Quanto alla eccepita decadenza dal diritto di agire contro il garante ex art. 1957 c.c., si evidenzia che la clausola di deroga da tale disposizione è stata approvata liberamente e per iscritto dai garanti e non si tratta comunque di clausola vessatoria.
L'art. 1957 c.c., poi, per pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nel contratto autonomo di garanzia, quale quello del caso di specie, nel quale i garanti si sono impegnati a eseguire immediatamente e a semplice richiesta scritta la prestazione dovuta dalla debitrice principale, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base e senza la possibilità di sollevare eccezioni.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in relazione alle spese di lite, in base al principio di soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di parte convenuta opposta, liquidate in € 46.591,18, come da nota depositata, oltre IVA, CPA e RA come per legge.
Sondrio, 1 12 25
Il Giudice
pagina 8 di 8