Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07517/2025REG.PROV.COLL.
N. 06472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6472 del 2022, proposto da
NO IA, AL IA, UA MI, rappresentati e difesi dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 3686/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti sono proprietari di un terreno sito nel Comune di Napoli, alla via Cupa dell’Arco, riportato in catasto al folio di mappa n. 7, p.lla n. 552 (ex 545/a), con estensione di circa mq. 720, sul quale hanno realizzato un manufatto adibito a civile abitazione.
2. Il 15.1.1995, al fine di sanare l’opera abusiva, i ricorrenti hanno presentato istanza di condono, ai sensi della l. n. 724/1994, assunta al protocollo interno dell’Ufficio Condono del Comune di Napoli al n. 387, dichiarando che l’immobile, avente destinazione residenziale, consta di due piani fuori terra (seminterrato, rialzato e primo) e ha le seguenti consistenze: - piano seminterrato: S.N.R. mq. 57,36 (MQ. 95,60 X 0,60); - piano rialzato e primo: S.U. mq.177,48 + S.N.R., 25,86 (balconi mq. 43,10 x 0,60) Complessivamente, quindi nell’immobile presenta, ad avviso degli appellanti, una superficie complessiva coperta pari a mq. 260,70 ed un volume lordo (vuoto per pieno) complessivo di mc. 1049,40.
3. Con disposizione dirigenziale n. 259 del 21.9.2001, la domanda di condono è stata rigettata sul presupposto che la volumetria delle opere abusive era superiore al limite volumetrico di 750 mc. previsto dalla legge n. 724/94.
4. A fronte del diniego opposto dall’amministrazione comunale sulla domanda di condono, i ricorrenti, con istanza del 18.12.2018, prot. n. 1096727 protocollata al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del Comune di Napoli, Settore Condono Edilizio, hanno formulato all’amministrazione istanza di riesame del provvedimento di diniego fondata sulla proposta di ridurre il volume dell’immobile intero entro il limite di 750 mc previsto ex lege.
4.1. Nel dettaglio, nella relazione tecnica di parte è precisato che le opere necessarie a ricondurre la volumetria complessiva dell’immobile entro i limiti di 750 mc sarebbero le seguenti:
• realizzazione di muratura di tompagno con pietre di tufo a chiusura dei vani finestra esistenti e sul fronte a confine con la rampa che adduce al piano seminterrato;
• realizzazione dell’intonaco esterno sulla muratura di cui al punto precedente e tinteggiatura in analogia alla rimanente parte dell’unità immobiliare;
• eliminazione della scala di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano rialzato;
• totale interramento del piano seminterrato mediante terreno proveniente da cava di prestito”. Per l’effetto dell’esecuzione delle suindicate opere, i ricorrenti avrebbero conseguito la riduzione del volume lordo v.p.p. di mc. 326,48.
Pertanto, la volumetria dell’immobile oggetto della domanda di condono si sarebbe ridotta dagli attuali mc. 1049,40 ai progettati mc. 722,92, inferiore al limite di 750,00 mc. condonabile secondo la l.n. 724/1994.
5. Con provvedimento della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, prot. n. 134855 del 12.2.2019 recante ad oggetto “Riscontro all’istanza di riesame e di proposta di rientro nel limite volumetrico dei 750 mc previsti dalla legge 724/1994 (prot. 1096727 del 18.12.2018)”, è stata rigettata l’istanza di rideterminazione sul presupposto che “il progetto di rientro nel prevedere l’interdizione all’uso della volumetria eccedente i 750 mc e non demolizione fisica della stessa ne documenta, nel contempo, la sua non enucleabilità, detta evenienza induce a leggere l’unità immobiliare come unico organismo, che sia strutturalmente che funzionalmente, non può essere scomposto, e come tale, sviluppa una cubatura superiore ai 750 mc. All’esito di quanto esposto non risulta accoglibile l’istanza in oggetto”.
6. Gli interessati hanno pertanto impugnato innanzi al TAR Campania il provvedimento della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, prot. n. 134855 del 12.2.2019 recante ad oggetto “Riscontro all’istanza di riesame e di proposta di rientro nel limite volumetrico dei 750 mc previsti dalla legge 724/1994 (prot. 1096727 del 18.12.2018) C.C. n. 183/2016, RE.S.A. 51/2006, udienza del 29.3.2019, istanze di condono n. 383/1995 e 387/1995”.
7. Il TAR, con la sentenza n. 3686/2022, pubblicata il 30 maggio 2022, ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite per E. 2.000 complessivi, oltre accessori di legge a favore del Comune di Napoli.
8. Avverso tale pronuncia sono insorti gli appellanti, con atto di appello notificato in data 2 agosto 2022, depositato in data 3 agosto 2022, a mezzo del quale hanno censurato la decisione ritenendola viziata da errores in judicando sotto diversi profili.
9. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile in data 17 agosto 2022 depositando poi una memoria difensive anch’essa di stile con cui insiste per il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
10. Alla pubblica udienza del 17 settembre 2025 tenutasi da remoto, previo deposito di altre due memorie difensive dell’appellante, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
11. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui respinge il primo motivo di ricorso ritenendo inammissibili le proposte progettuali presentate dagli istanti in quanto meramente eventuali, potenzialmente temporanee e reversibili.
12. La censura è infondata. Risulta che con disposizione dirigenziale n. 259 del 21.9.2001 il condono richiesto ai sensi della l. n. 724/1994 sia stato respinto. Successivamente, a distanza di anni, i ricorrenti, con istanza del 18.12.2018, prot. n. 1096727 protocollata al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del Comune di Napoli, Settore Condono Edilizio, hanno formulato all’amministrazione istanza di riesame del provvedimento di diniego proponendo – ma nemmeno realizzando - di ricondurre la volumetria dell’immobile nei limiti di quella condonabile.
12. 1 E’ quindi evidente, da un lato, che le opere così come realizzate non erano condonabili – ed invero non risulta che avverso il diniego sia stata proposta alcuna impugnativa – e dall’altro che una mera proposta di modifica successiva delle opere abusive non sia accoglibile dall’amministrazione in sede di riesame. Infatti, il condono edilizio è una misura straordinaria di sanatoria di opere abusive che, peraltro, devono essere realizzate entro precisi termini temporali antecedenti alle singole disposizioni normative che prevedono il condono. Non è pertanto ammissibile una sanatoria successiva anche alla luce della eccezionalità della normativa di riferimento, non suscettibile di interpretazione estensiva.
13. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, parte appellante censura la sentenza in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 7/8/1990 n. 241. Sostiene che, essendo pacifico che l’amministrazione ha omesso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990. La sentenza sarebbe errata per avere fatto sul punto applicazione dell’art. 21octies, comma 2, primo periodo della L. n. 241 del 1990, ed avere ravvisato la natura vincolata del provvedimento. Si sostiene in contrario che il provvedimento impugnato non costituisce atto vincolato ma discrezionale, necessitante quindi la comunicazione ex art. 10 bis della l. 7/8/1990 n. 241 e ciò anche nel rispetto del principio di proporzionalità e di leale collaborazione.
13.1. La censura è infondata in quanto, al netto del fatto che l’amministrazione non è tenuta al riesame del provvedimento essendo l’autotutela del tutto facoltativa, in ogni caso il provvedimento in esame ha natura vincolata, per i motivi già esposti con riguardo al motivo che precede.
14. Con il quarto motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. La censura non coglie nel segno in quanto il ricorso in primo grado era infondato e, pertanto, le spese seguono la soccombenza.
15. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in E. 2.500.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 2.500,00 a favore del Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 da remoto con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO