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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/12/2024, da:
, nata a [...], il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
– let. C (doc. 1) C.F. C.F._1
, nato a [...], il [...], domiciliato in Svizzera, circoscrizione Parte_2
consolare Lugano, città Losone, Via Arbigo, 7 (Comune di iscrizione in ANPR – sezione AIRE:
Verbania) C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Penoni ( ; pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Email_1
Verbania (VB), P.zza Matteotti, 19, giusta procura in atti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora famigliare ubicata nel Comune di Verbania, in Via Guido Rossa, 51 – let. C, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1
della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non si trasferirà in altro luogo dalla stessa individuato e gradito.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) a w.e. alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia anche durante la settimana previo accordo con la figlia e con la madre in ossequio agli impegni della minore stessa;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. 4/c) La madre, attesa la natura congiunta dell'affidamento della figlia ed in ossequio a tale principio, dichiara che i termini di frequentazione del padre verso la medesima, di cui sopra, sono da intendersi come quelli minimi e, quindi, conferma la propria disponibilità a che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia anche in occasioni ulteriori rispetto a quelle richiamate e ciò previo accordo con la madre e compatibilmente con le necessità ed esigenze della minore e delle parti.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Pt_2 Pt_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 500,00 Per_1
(cinquecento/00) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre Parte_2 Parte_1
il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.000,00 (mille/00), a partire da dicembre 2024, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
***** Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verbania.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_1
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a w.e. alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia anche durante la settimana previo accordo con la figlia e con la madre in ossequio agli impegni della minore stessa;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4/c) La madre, attesa la natura congiunta dell'affidamento della figlia ed in ossequio a tale principio, dichiara che i termini di frequentazione del padre verso la medesima, di cui sopra, sono da intendersi come quelli minimi e, quindi, conferma la propria disponibilità a che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia anche in occasioni ulteriori rispetto a quelle richiamate e ciò previo accordo con la madre e compatibilmente con le necessità ed esigenze della minore e delle parti.
5. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 500,00
(cinquecento/00) mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
6. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania. ALTRE
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non Parte_2 Parte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.000,00
(mille/00), che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 17/12/2024, e chiedevano con domanda Parte_2 Parte_1 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania l'11.01.2018.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Si dà atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole minore, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , uniti Parte_2 Parte_1
in matrimonio in Verbania l'11.01.2018 assegna la casa coniugale ubicata nel Comune di Verbania, in Via Guido Rossa, 51 – let. C, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in uso a fino a quando la stessa non si Parte_1
trasferirà in altro luogo dalla stessa individuato e gradito;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa;
Per_1
colloca la figlia minore prevalentemente presso la dimora materna;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti cadenze:
- a w.e. alternati, dal venerdì sera o dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia anche durante la settimana previo accordo con la figlia e con la madre in ossequio agli impegni della minore stessa;
-durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
-la madre, attesa la natura congiunta dell'affidamento della figlia ed in ossequio a tale principio, dichiara che i termini di frequentazione del padre verso la medesima, di cui sopra, sono da intendersi come quelli minimi e, quindi, conferma la propria disponibilità a che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia anche in occasioni ulteriori rispetto a quelle richiamate e ciò previo accordo con la madre e compatibilmente con le necessità ed esigenze della minore e delle parti;
pone a carico del padre l'obbligo di versare a tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € Per_1
500,00 (cinquecento/00) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di omologazione della separazione;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura pari al 50 % ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania;
pone a carico di l'obbligo di versare a tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 1.000,00
(mille/00), a partire da dicembre 2024, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 06/05/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco