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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12373 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Mazzaro Flora Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 16047 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 06/05/2025, vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
Sig. , con sede in Formia (LT)- 04023-, Piazza Marconi n°10, elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma, Viale Mazzini n°114/B, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coletta, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Paola Ruoppolo, giusta procura ad litem in calce all'atto introduttivo del presente giudizio rilasciata( ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83 3° comma c.p.c. e 18 5° comma
D.M. n°44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, D.M. 03 aprile 2013 n°48) su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente ed inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è unitamente notificata, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0771/ 461101 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], Controparte_1
c.f.: elettivamente domiciliato in Formia, Via Lungomare Città di Ferrara n° 5, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Barbaro, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato alle liti in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0771/ 724027 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 06 maggio 2025 compariva per la parte opponente l'Avv. Eduardo Dimitri D'Amore, in sostituzione dell'Avv. Paola Ruoppolo mentre compariva per la parte opposta, Sig. , Controparte_1
l'Avv. Roberta Antonelli in sostituzione dell'Avv. Alberto Barbaro.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi e prima memoria istruttoria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. , nella qualità di socio, la Controparte_1 [...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 20681/2021, Parte_1
R.G. n° 47187/2020, emesso inter partes, depositato in data 26/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, per l'importo di € 13.534,07 oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo e spese di procedura.
Formulava le seguenti eccezioni/deduzioni:
- inesistenza del credito- erronea applicazione dei principi contabili:
- a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano stati prodotti due documenti:
a) estratto del partitario di essa opponente con la situazione del Sig. alla data del 24 maggio 2018; CP_1
b) bilancio di verifica dell'esercizio 2019;
- il primo documento non aveva alcuna valenza probatoria poiché in copia e privo di qualsiasi attestazione di autenticità; peraltro non certificava alcunchè;
- andando, invece, ad analizzare il bilancio di verifica 2019 era palese l'errore in cui era incorso il giudicante monitorio che aveva scambiato un debito che il Sig. aveva nei confronti della CP_1 Parte_1 in un suo credito;
- a ben leggere lo stato patrimoniale del bilancio di verifica recava sulla colonna di sinistra le attività della mentre sulla destra le passività della stessa;
Parte_1
- nel dettaglio era evidente, quindi, che nella colonna dei crediti verso i c.d. clienti risultava che essa opponente vantava nei confronti del Sig. un credito pari ad € 13.534,07; CP_1
- la esistenza di tale debito era stata proprio una delle cause della esclusione del Sig. e costituiva CP_1 la differenza delle posizioni a credito ed a debito risultanti dalla contabilità inerenti la posizione di socio della;
il tutto come evidenziato dalla documentazione contabile certificata dal Dott. Parte_1 Per_1 che si allegava;
- in particolare sul conto del socio, Sig. , vi erano partite a debito per la somma complessiva CP_1 di € 40.364,55, determinate dalle fatture emesse dalla Cooperativa nei suoi confronti e mai contestate;
- da tale somme era stato sottratto l'importo di € 26.830,48 versato dal Sig. in ottemperanza CP_1 alle obbligazioni scaturenti dal rapporto associativo;
- in conclusione il Sig. non era creditore di alcuna somma di denaro essendo al contrario debitore CP_1 della somma ingiunta;
- tanto esposto veniva rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
in via preliminare:
dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, come meglio esplicato nella parte motiva, adottando ogni ed altro provvedimento preordinato e/o conseguente;
nel merito:
revocare e porre nel nulla per difetto e mancanza dei suoi presupposti il decreto ingiuntivo n°20681/2021 del 26 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Roma( R.G. n° 47187/2020), nella persona del Giudice,
Dott.ssa Clelia Buonocore, dichiarandolo privo di ogni effetto e, conseguentemente, asserire non dovuta dalla la somma ingiunta pari ad € 13.534,07 oltre interessi e spese di lite;
Parte_1 Parte_1
condannare il Sig. al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Controparte_1 Parte_1 per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua;
con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, replicava che era erronea l'avversa Controparte_1 rappresentazione dei fatti sussistendo il diritto di credito azionato con le modalità monitorie;
ed infatti, seppur risultava veridico che la somma pari all'importo ingiunto era riportata nelle scritture contabili della società opponente come proprio debito, esisteva un credito di esso opposto pari alla somma di € 26.000,00 quale socio prenotatario di alloggio che avrebbe dovuto essere restituita all'esito della espulsione dalla compagine societaria.
Tanto premesso venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile Parte_3
e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. La causa, all'udienza del 06 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°20681/2021,
R.G. n° 47187/2020, emesso inter partes il 26 novembre 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, possa trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo, nell'invocarsi l'intimazione di pagamento a carico della per l'importo di € 13.534,07, si rappresentava che: Parte_1
- era esistente un credito pari ad € 26.000,00 per oneri relativi alla costruzione di un alloggio che avrebbe dovuto essere realizzato con modalità mutualistiche;
- era esistente un credito di € 13.534,07 siccome risultante dal bilancio inerente l'esercizio dell'anno 2019.
A fronte della pertinente eccezione della società opponente, secondo cui l'appostazione bilancistica era a debito del socio e non a credito, il Sig. ammetteva il refuso insistendo però per la ripetizione, CP_1
a seguito dalla esclusione dalla società, della somma pari ad € 26.000,00 versata in previsione dell'acquisto dell'alloggio.
La predetta invocazione risulta avvalorata dall'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“ il versamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prezzo dell'immobile ( rientrante quindi nel rapporto di scambio), deve essere ascritto al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla Cooperativa, alla cui restituzione la Cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione o per recesso del socio”( Cass Civ. n° 23215 del 11/11/2016).
Essendosi, per l'effetto, cristallizzata la fuoriuscita del Sig. dalla compagine sociale CP_1 lo stesso deve essere destinatario della restituzione della somma pari ad € 12.465,93
( € 26.000,00- € 13.534,07= € 12.465,93); il tutto oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio del Sig. nel processo ordinario di cognizione sino all'effettivo soddisfo. CP_1
Deve, per l'effetto, essere revocato l'emesso decreto ingiuntivo e condannata la società opponente al versamento della somma pari ad € 12.465,93 maggiorata degli interessi legali con la decorrenza innanzi indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 20681/2021, R.G. n° 47187/2020 emesso inter partes in data 26/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, in revoca dell'emesso decreto monitorio, condanna la società opponente al versamento in favore del Sig. della Controparte_1 somma pari ad € 12.465,93 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio della parte opposta sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la società opponente a rifondere in favore del Sig. le spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dispone la variazione della annotazione di cancelleria da 03 ad I3.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Mazzaro Flora Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 16047 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 06/05/2025, vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
Sig. , con sede in Formia (LT)- 04023-, Piazza Marconi n°10, elettivamente domiciliata Parte_2 in Roma, Viale Mazzini n°114/B, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coletta, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Paola Ruoppolo, giusta procura ad litem in calce all'atto introduttivo del presente giudizio rilasciata( ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83 3° comma c.p.c. e 18 5° comma
D.M. n°44/2011, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, D.M. 03 aprile 2013 n°48) su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente ed inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è unitamente notificata, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0771/ 461101 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...], Controparte_1
c.f.: elettivamente domiciliato in Formia, Via Lungomare Città di Ferrara n° 5, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Barbaro, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato alle liti in calce alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0771/ 724027 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 06 maggio 2025 compariva per la parte opponente l'Avv. Eduardo Dimitri D'Amore, in sostituzione dell'Avv. Paola Ruoppolo mentre compariva per la parte opposta, Sig. , Controparte_1
l'Avv. Roberta Antonelli in sostituzione dell'Avv. Alberto Barbaro.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi e prima memoria istruttoria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. , nella qualità di socio, la Controparte_1 [...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 20681/2021, Parte_1
R.G. n° 47187/2020, emesso inter partes, depositato in data 26/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, per l'importo di € 13.534,07 oltre interessi dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo e spese di procedura.
Formulava le seguenti eccezioni/deduzioni:
- inesistenza del credito- erronea applicazione dei principi contabili:
- a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano stati prodotti due documenti:
a) estratto del partitario di essa opponente con la situazione del Sig. alla data del 24 maggio 2018; CP_1
b) bilancio di verifica dell'esercizio 2019;
- il primo documento non aveva alcuna valenza probatoria poiché in copia e privo di qualsiasi attestazione di autenticità; peraltro non certificava alcunchè;
- andando, invece, ad analizzare il bilancio di verifica 2019 era palese l'errore in cui era incorso il giudicante monitorio che aveva scambiato un debito che il Sig. aveva nei confronti della CP_1 Parte_1 in un suo credito;
- a ben leggere lo stato patrimoniale del bilancio di verifica recava sulla colonna di sinistra le attività della mentre sulla destra le passività della stessa;
Parte_1
- nel dettaglio era evidente, quindi, che nella colonna dei crediti verso i c.d. clienti risultava che essa opponente vantava nei confronti del Sig. un credito pari ad € 13.534,07; CP_1
- la esistenza di tale debito era stata proprio una delle cause della esclusione del Sig. e costituiva CP_1 la differenza delle posizioni a credito ed a debito risultanti dalla contabilità inerenti la posizione di socio della;
il tutto come evidenziato dalla documentazione contabile certificata dal Dott. Parte_1 Per_1 che si allegava;
- in particolare sul conto del socio, Sig. , vi erano partite a debito per la somma complessiva CP_1 di € 40.364,55, determinate dalle fatture emesse dalla Cooperativa nei suoi confronti e mai contestate;
- da tale somme era stato sottratto l'importo di € 26.830,48 versato dal Sig. in ottemperanza CP_1 alle obbligazioni scaturenti dal rapporto associativo;
- in conclusione il Sig. non era creditore di alcuna somma di denaro essendo al contrario debitore CP_1 della somma ingiunta;
- tanto esposto veniva rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione:
in via preliminare:
dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'infondatezza e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, come meglio esplicato nella parte motiva, adottando ogni ed altro provvedimento preordinato e/o conseguente;
nel merito:
revocare e porre nel nulla per difetto e mancanza dei suoi presupposti il decreto ingiuntivo n°20681/2021 del 26 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Roma( R.G. n° 47187/2020), nella persona del Giudice,
Dott.ssa Clelia Buonocore, dichiarandolo privo di ogni effetto e, conseguentemente, asserire non dovuta dalla la somma ingiunta pari ad € 13.534,07 oltre interessi e spese di lite;
Parte_1 Parte_1
condannare il Sig. al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Controparte_1 Parte_1 per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà congrua;
con vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
Si costituiva il Sig. e, con comparsa di risposta, replicava che era erronea l'avversa Controparte_1 rappresentazione dei fatti sussistendo il diritto di credito azionato con le modalità monitorie;
ed infatti, seppur risultava veridico che la somma pari all'importo ingiunto era riportata nelle scritture contabili della società opponente come proprio debito, esisteva un credito di esso opposto pari alla somma di € 26.000,00 quale socio prenotatario di alloggio che avrebbe dovuto essere restituita all'esito della espulsione dalla compagine societaria.
Tanto premesso venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ voglia L'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile Parte_3
e/o improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. La causa, all'udienza del 06 maggio 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti ad opera dei procuratori delle parti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°20681/2021,
R.G. n° 47187/2020, emesso inter partes il 26 novembre 2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, possa trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo, nell'invocarsi l'intimazione di pagamento a carico della per l'importo di € 13.534,07, si rappresentava che: Parte_1
- era esistente un credito pari ad € 26.000,00 per oneri relativi alla costruzione di un alloggio che avrebbe dovuto essere realizzato con modalità mutualistiche;
- era esistente un credito di € 13.534,07 siccome risultante dal bilancio inerente l'esercizio dell'anno 2019.
A fronte della pertinente eccezione della società opponente, secondo cui l'appostazione bilancistica era a debito del socio e non a credito, il Sig. ammetteva il refuso insistendo però per la ripetizione, CP_1
a seguito dalla esclusione dalla società, della somma pari ad € 26.000,00 versata in previsione dell'acquisto dell'alloggio.
La predetta invocazione risulta avvalorata dall'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“ il versamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prezzo dell'immobile ( rientrante quindi nel rapporto di scambio), deve essere ascritto al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla Cooperativa, alla cui restituzione la Cooperativa è tenuta in caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione o per recesso del socio”( Cass Civ. n° 23215 del 11/11/2016).
Essendosi, per l'effetto, cristallizzata la fuoriuscita del Sig. dalla compagine sociale CP_1 lo stesso deve essere destinatario della restituzione della somma pari ad € 12.465,93
( € 26.000,00- € 13.534,07= € 12.465,93); il tutto oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio del Sig. nel processo ordinario di cognizione sino all'effettivo soddisfo. CP_1
Deve, per l'effetto, essere revocato l'emesso decreto ingiuntivo e condannata la società opponente al versamento della somma pari ad € 12.465,93 maggiorata degli interessi legali con la decorrenza innanzi indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 20681/2021, R.G. n° 47187/2020 emesso inter partes in data 26/11/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, in revoca dell'emesso decreto monitorio, condanna la società opponente al versamento in favore del Sig. della Controparte_1 somma pari ad € 12.465,93 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in giudizio della parte opposta sino all'effettivo soddisfo.
Condanna la società opponente a rifondere in favore del Sig. le spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano nell'importo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Dispone la variazione della annotazione di cancelleria da 03 ad I3.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo