TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario Lavinia Gala, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile n. 1125/ 2023 R. G.
tra
(cf: , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv. Matteo Lariccia e Sergio Caporotundo del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Cellino San Marco (BR), Contrada Bosco 6, è elettivamente domiciliato,
attore contro TI (p.iva: ), in persona del suo l.r. p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. Francesco Gambi e Cataldo Tarricone del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Firenze via Matteotti 60, convenuta
***
La presente controversia trae origine dal contratto di credito al consumo del 13.04.2017 per un capitale erogato pari ad euro 24.500,00 e previsto rimborso al tasso di interesse del 7,90% -Taeg 8,22% con ammortamento alla francese, distribuito su n. 120 rate mensili (costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi), stipulato dalle parti e per il quale l'attore ha citato in giudizio l' ; in particolare egli ha allegato l'applicazione al rapporto di interessi Controparte_2 anatocistici, in violazione dell'art.1238 cc, nonché di un Taeg in misura diversa da quanto pattuito.
Versando in atti sentenze di merito e consulente di attinenti a processi di oggetto analogo, ha chiesto che fosse accertata la nullità e/o illegittimità del contratto in ragione degli abusi suindicati con condanna alla rideterminazione del rapporto “secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice” e comunque alla sostituzione ex art.117 co. 7 Tub “del tasso applicato Taeg con quello minimo dei Bot nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto”. In via subordinata, ha chiesto che il rapporto di dare/avere fra le parti fosse riformulato, con determinazione delle “somme eventualmente dovute per l'effetto dei ricalcoli da effettuarsi” con condanna alle spese e competenze.
1 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità per il mancato tentativo di mediazione ed ha argomentato nel merito la conformità e liceità delle clausole, concludendo per il rigetto della domanda.
Comparse le parti, sono stati assegnati ad esse i termini per l'esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità nel presente giudizio, e di cui veniva successivamente documentato l'avvio e l'esito, tuttavia contestando la convenuta la presenza in quella sede del solo difensore dell'attore privo di procura rilasciata all'uopo. Rideterminati i termini per l'instaurazione della stessa e concesse le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva è stata rinviata per la decisione.
Il processo, di natura documentale, concerne un contratto di finanziamento personale la cui sottoscrizione non viene contestata, come pure non è oggetto di controversia l'effettiva erogazione del credito. In merito al contenuto e modalità di rimborso, risultano pattuiti, sulla base della somma capitale, la quantificazione e specificazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione prevedendo il numero, la periodicità e l'entità delle singole rate rispetto all'importo totale di interessi per euro 11.015,20, anche specificando l'adozione di piano di ammortamento alla francese nel quinto riquadro della modulistica (:Caratteristiche principali del prodotto di credito>)
La asserita nullità/ illegittimità del contratto risulta infondata, tenuto conto, in particolare, del dimostrato chiaro piano concordato, qualificato e predeterminato a monte, della onerosità complessiva conforme ai parametri contrattuali, a loro volta rispettosi delle soglie di legge con riguardo sia all'interesse corrispettivo che moratorio con la conseguenza che vada scartata la asserita nullità/ illegittimità del contratto, anche parziale, con rideterminazione a tasso bot. Succintamente, va osservato che di per sé l'utilizzo di ammortamento alla francese, caratterizzato da rate costanti, con interessi decrescenti e quota di capitale crescente, non coincida con l'applicazione di interessi anatocistici di cui agli artt. 1283 cc, 120 T.U.B. L'ammortamento alla francese, detto anche "a rate costanti", costituisce un metodo di rientro di un finanziamento in cui il debito viene rimborsato in rate uguali, composte da una quota interessi che diminuisce e una quota capitale che aumenta nel corso del tempo, pertanto consentendo al mutuatario la cognizione giuridica ed economica del contratto e, in particolare, l'importo mensile di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. Ciò è ribadito dalla recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024 n. 15130, con cui si è statuito che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi compresa le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, neppure parziale, o la violazione delle regole di trasparenza purché il contratto, come è nella fattispecie, rechi le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse predeterminato e comunque laddove le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Sicchè, ove il piano riporti la indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (Tan) ed effettivo (Taeg), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. 2 Quanto al tasso di interesse, l'analisi rivela una conformità al margine soglia del trimestre di pattuizione, non viene incluso il costo relativo alla assicurazione facoltativa in assenza di polizza collegata al contratto, come evidente dallo specifico spazio riservato della modulistica a pag. 4/14 :, né si evidenziano costi occulti in spregio alla L. 108/1996: si deve rilevare che le contestazioni attoree, in punto di prova, risultano indefinite, meramente prospettate e carenti di indicazioni su ricalcolo del Teg con effettivo superamento del tasso soglia di riferimento, pubblicato trimestralmente con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tanto esposto, va dichiarato il carattere assorbente della censura preliminare posta dalla convenuta.
Quanto alla mediazione, vale rammentare che essa, sia essa obbligatoria che volontaria, richiede la presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore, venendo ammessa, qualora ricorrano “casi eccezionali” o “giustificati motivi”, la delega/sostituzione della parte con un rappresentante, anche coincidente con il legale stesso, purchè dotato di procura speciale che gli conferisca poteri sostanziali, ovvero la facoltà di agire/disporre in nome e per conto della parte sul diritto controverso ai fini dello scambio ed eventuale composizione in tale sede ed in ordine ai quali il mediatore è tenuto a darne atto a verbale Sul punto, la giurisprudenza di legittimità come pure – in adesione alla prima, quella di merito – (si cfr. sentenze: Cass. n. 18068 del 05.07.2019, n. 8473/ 2019, n. 23003/2019, ord., n. 13029 del 26.04.2022, Corte di Appello Napoli Sez. VII n. 360 del 31.01.2022, Trib. di Genova, Sez. VI n. 393 del 15.02.2022, Trib. Milano del 14.04.2021) ha chiarito che il difetto della procura sostanziale in capo al difensore, che sostituisca la parte nell'incontro preventivo di mediazione obbligatoria, determini il mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio.
All'esito del giudizio consegue la condanna alle competenze di giudizio in favore della convenuta liquidate in euro 1.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore ed in relazione alle effettive fasi svolte con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il difetto di procura in capo al difensore ex art. 5 D.Lgs. 28/ 2010 e pertanto accolta la eccezione preliminare formulata dalla convenuta, dichiara improcedibile il giudizio;
rigetta anche nel merito la domanda;
per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del l.r.p.t., degli onorari di lite per il presente giudizio per euro Controparte_3 1.600,00 oltre spese forf., Cassa Avvocati, Iva.
Brindisi, 4 settembre 2025.
Il Giudice 3 Roberta Marra
4
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario Lavinia Gala, ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento civile n. 1125/ 2023 R. G.
tra
(cf: , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv. Matteo Lariccia e Sergio Caporotundo del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Cellino San Marco (BR), Contrada Bosco 6, è elettivamente domiciliato,
attore contro TI (p.iva: ), in persona del suo l.r. p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. Francesco Gambi e Cataldo Tarricone del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Firenze via Matteotti 60, convenuta
***
La presente controversia trae origine dal contratto di credito al consumo del 13.04.2017 per un capitale erogato pari ad euro 24.500,00 e previsto rimborso al tasso di interesse del 7,90% -Taeg 8,22% con ammortamento alla francese, distribuito su n. 120 rate mensili (costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi), stipulato dalle parti e per il quale l'attore ha citato in giudizio l' ; in particolare egli ha allegato l'applicazione al rapporto di interessi Controparte_2 anatocistici, in violazione dell'art.1238 cc, nonché di un Taeg in misura diversa da quanto pattuito.
Versando in atti sentenze di merito e consulente di attinenti a processi di oggetto analogo, ha chiesto che fosse accertata la nullità e/o illegittimità del contratto in ragione degli abusi suindicati con condanna alla rideterminazione del rapporto “secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice” e comunque alla sostituzione ex art.117 co. 7 Tub “del tasso applicato Taeg con quello minimo dei Bot nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto”. In via subordinata, ha chiesto che il rapporto di dare/avere fra le parti fosse riformulato, con determinazione delle “somme eventualmente dovute per l'effetto dei ricalcoli da effettuarsi” con condanna alle spese e competenze.
1 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità per il mancato tentativo di mediazione ed ha argomentato nel merito la conformità e liceità delle clausole, concludendo per il rigetto della domanda.
Comparse le parti, sono stati assegnati ad esse i termini per l'esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità nel presente giudizio, e di cui veniva successivamente documentato l'avvio e l'esito, tuttavia contestando la convenuta la presenza in quella sede del solo difensore dell'attore privo di procura rilasciata all'uopo. Rideterminati i termini per l'instaurazione della stessa e concesse le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva è stata rinviata per la decisione.
Il processo, di natura documentale, concerne un contratto di finanziamento personale la cui sottoscrizione non viene contestata, come pure non è oggetto di controversia l'effettiva erogazione del credito. In merito al contenuto e modalità di rimborso, risultano pattuiti, sulla base della somma capitale, la quantificazione e specificazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione prevedendo il numero, la periodicità e l'entità delle singole rate rispetto all'importo totale di interessi per euro 11.015,20, anche specificando l'adozione di piano di ammortamento alla francese nel quinto riquadro della modulistica (:Caratteristiche principali del prodotto di credito>)
La asserita nullità/ illegittimità del contratto risulta infondata, tenuto conto, in particolare, del dimostrato chiaro piano concordato, qualificato e predeterminato a monte, della onerosità complessiva conforme ai parametri contrattuali, a loro volta rispettosi delle soglie di legge con riguardo sia all'interesse corrispettivo che moratorio con la conseguenza che vada scartata la asserita nullità/ illegittimità del contratto, anche parziale, con rideterminazione a tasso bot. Succintamente, va osservato che di per sé l'utilizzo di ammortamento alla francese, caratterizzato da rate costanti, con interessi decrescenti e quota di capitale crescente, non coincida con l'applicazione di interessi anatocistici di cui agli artt. 1283 cc, 120 T.U.B. L'ammortamento alla francese, detto anche "a rate costanti", costituisce un metodo di rientro di un finanziamento in cui il debito viene rimborsato in rate uguali, composte da una quota interessi che diminuisce e una quota capitale che aumenta nel corso del tempo, pertanto consentendo al mutuatario la cognizione giuridica ed economica del contratto e, in particolare, l'importo mensile di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale. Ciò è ribadito dalla recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024 n. 15130, con cui si è statuito che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi compresa le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, neppure parziale, o la violazione delle regole di trasparenza purché il contratto, come è nella fattispecie, rechi le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso d'interesse predeterminato e comunque laddove le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Sicchè, ove il piano riporti la indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (Tan) ed effettivo (Taeg), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. 2 Quanto al tasso di interesse, l'analisi rivela una conformità al margine soglia del trimestre di pattuizione, non viene incluso il costo relativo alla assicurazione facoltativa in assenza di polizza collegata al contratto, come evidente dallo specifico spazio riservato della modulistica a pag. 4/14 :, né si evidenziano costi occulti in spregio alla L. 108/1996: si deve rilevare che le contestazioni attoree, in punto di prova, risultano indefinite, meramente prospettate e carenti di indicazioni su ricalcolo del Teg con effettivo superamento del tasso soglia di riferimento, pubblicato trimestralmente con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Tanto esposto, va dichiarato il carattere assorbente della censura preliminare posta dalla convenuta.
Quanto alla mediazione, vale rammentare che essa, sia essa obbligatoria che volontaria, richiede la presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore, venendo ammessa, qualora ricorrano “casi eccezionali” o “giustificati motivi”, la delega/sostituzione della parte con un rappresentante, anche coincidente con il legale stesso, purchè dotato di procura speciale che gli conferisca poteri sostanziali, ovvero la facoltà di agire/disporre in nome e per conto della parte sul diritto controverso ai fini dello scambio ed eventuale composizione in tale sede ed in ordine ai quali il mediatore è tenuto a darne atto a verbale Sul punto, la giurisprudenza di legittimità come pure – in adesione alla prima, quella di merito – (si cfr. sentenze: Cass. n. 18068 del 05.07.2019, n. 8473/ 2019, n. 23003/2019, ord., n. 13029 del 26.04.2022, Corte di Appello Napoli Sez. VII n. 360 del 31.01.2022, Trib. di Genova, Sez. VI n. 393 del 15.02.2022, Trib. Milano del 14.04.2021) ha chiarito che il difetto della procura sostanziale in capo al difensore, che sostituisca la parte nell'incontro preventivo di mediazione obbligatoria, determini il mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 con conseguente improcedibilità del giudizio.
All'esito del giudizio consegue la condanna alle competenze di giudizio in favore della convenuta liquidate in euro 1.600,00 oltre spese forf., iva e cap, entro lo scaglione di valore ed in relazione alle effettive fasi svolte con adozione dei parametri minimi di fase ex Dm 55/ 2014 come mod.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il difetto di procura in capo al difensore ex art. 5 D.Lgs. 28/ 2010 e pertanto accolta la eccezione preliminare formulata dalla convenuta, dichiara improcedibile il giudizio;
rigetta anche nel merito la domanda;
per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del l.r.p.t., degli onorari di lite per il presente giudizio per euro Controparte_3 1.600,00 oltre spese forf., Cassa Avvocati, Iva.
Brindisi, 4 settembre 2025.
Il Giudice 3 Roberta Marra
4