Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11392/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia Fabbro,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Emma Filippi,
Resistente
con l'intervento dell'avv. Alessandra Vignoli, quale curatrice speciale dei minori Per_1
e ;
[...] Persona_2
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente: come da verbale di udienza del 19.12.2024;
conclusioni del resistente: come da verbale di udienza del 19.12.2024;
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2021 a adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che: i) venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con CP_1
ii) fosse disposta la decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
e , nati dall'unione coniugale rispettivamente il 15.9.2009 e il 5.3.2012); iii) Per_1 Per_2
fosse confermata la collocazione abitativa dei minori con la madre;
iv) fosse previsto a carico di l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma mensile di euro 600,00, quale CP_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie.
Con ordinanza resa il 18.5.2022 il presidente facente funzioni, statuendo in via provvisoria, a parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, ha disposto l'affidamento dei due minori in via esclusiva alla madre.
Nelle more, il Tribunale per i Minorenni di Genova, adito su ricorso del Pubblico Ministero minorile, nel dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore di questo Tribunale, ha disposto in via d'urgenza, con provvedimento del 25.1.2023, l'affidamento dei minori Per_1
e al Comune di Rapallo, con loro collocazione presso la nonna materna, Per_2 Per_3
[...]
Con ordinanza del 3.3.2023 il giudice istruttore ha recepito le statuizioni del Tribunale per i
Minorenni in ordine all'affidamento e alla collocazione dei minori, nominando altresì una curatrice speciale in loro favore.
Con comparsa del 23.6.2023 si è costituita la curatrice instando perché fosse disposta con urgenza la collocazione extra-familiare dei minori in casa-famiglia; fosse prevista la possibilità per la madre di incontrare i due figli alla presenza di un educatore;
fossero attivati incontri protetti fra e il padre;
fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare Per_1
mensilmente, a titolo di concorso al mantenimento dei minori, l'importo di euro 500,00 complessivi.
Con comparsa del 28.6.2023 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha prestato adesione alla domanda di divorzio, si è rimesso alle valutazioni del Tribunale in ordine all'affidamento e alla collocazione abitativa dei figli, ha chiesto di poter contribuire al
2 mantenimento ordinario dei minori mediante corresponsione di una somma mensile non superiore a euro 200,00 su conto corrente intestato alla curatrice speciale.
All'esito dell'ascolto dei minori in udienza, il giudice istruttore con ordinanza del 6.7.2023 ha disposto l'avvio degli incontri padre-figli veicolati da una figura educativa, demandando ai
Servizi Sociali affidatari di curare l'organizzazione dei predetti incontri.
Con sentenza non definitiva n. 472/2024 del 14.2.2024 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore, questi con provvedimento del 20.3.2024 ha ritenuto di investire la nominata curatrice speciale dei poteri di rappresentanza sostanziale dei minori in ambito sanitario, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di ambedue i genitori. Con successiva ordinanza del 15.8.2024, a parziale modifica dei provvedimenti in essere, ha provvisoriamente disposto la collocazione abitativa dei minori presso la madre;
ha poi preso atto della chiara volontà manifestata dal resistente di interrompere i rapporti con i figli.
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati.
***
1. Alla luce delle risultanze acquisite nel corso dell'ampia istruttoria espletata, ritiene il collegio che debba disporsi, con urgenza, la collocazione di entrambi i minori in adeguata comunità etero-familiare da individuarsi a cura dei Servizi Sociali competenti.
Occorre anzitutto prendere atto della grave condizione di disagio in cui si trovano immersi da tempo i due ragazzi, nonché del contesto familiare in cui sono inseriti, che risulta decisamente disfunzionale rispetto alle loro esigenze di crescita sana e adeguata.
ha manifestato, in specie negli ultimi mesi, preoccupanti dinamiche di ritiro sociale: Per_2
la ragazza, neppure ancora tredicenne, ha maturato un numero ormai eccessivo di giorni di assenza scolastica;
nell'ultimo periodo ella anzi rifiuta del tutto di recarsi a scuola, e a nulla è valso l'intervento educativo a supporto della frequenza scolastica per lei specificamente attivato dai Servizi affidatari. La minore si mostra pressoché priva di interessi, non pratica sport, risulta chiusa nel proprio mondo, impenetrabile dall'esterno; rivela difficoltà nelle relazioni con i pari, quasi non in grado – ma finanche neppure disponibile – di instaurare
3 autentici rapporti di amicizia;
ella fatica anche solo ad alzarsi dal letto. Problematici sono poi i suoi rapporti con la madre, dapprima quasi simbiotici, ora decisamente conflittuali, così come quelli con il fratello. La minore peraltro rifiuta l'avvio di un percorso di supporto psicologico, da tempo invece indicato come importante strumento di ausilio per lei.
, per parte sua, condivide con la sorella il clima di tensione venutosi a instaurare in Per_1
ambito familiare. Anch'egli, sia pure in termini e con connotazioni differenti rispetto a
, dà mostra di chiari segni di disagio e sofferenza. Per_2
Il ragazzo già aveva riportato una bocciatura a scuola nell'anno 2023/2024; tuttora rivela uno scarso rendimento scolastico, saltuaria frequenza a scuola, oltre a difficoltà nel relazionarsi con i professori e con il gruppo classe. Egli presenta significative problematiche connesse all'alimentazione, per cui necessita di costante monitoraggio. Nel weekend si sveglia alle
14.00. Ha manifestato atteggiamenti oppositivi, con la madre e con la sorella. Nei confronti di quest'ultima tende anzi ad assumere un ruolo – che certo non gli compete – vicariale dell'assente figura genitoriale. Anch'egli poi ha da ultimo rifiutato il percorso di sostegno psicologico che pure in passato aveva seguito in modo proficuo.
Ha bensì interessi da coltivare, quale anzitutto quello per la palestra, e le sue iniziali difficoltà di socializzazione risultano, in parte almeno, superate. Nondimeno, egli risulta inserito in un contesto familiare che non è sufficientemente in grado di curarne l'educazione e supportarne l'equilibrato sviluppo, tanto più nella delicata fase adolescenziale che sta vivendo.
Al riguardo, la madre ha dimostrato non già solo importanti fragilità, in ragione delle precarie condizioni di salute in cui versa, ma soprattutto gravi carenze educative, oltreché una sostanziale incapacità di sintonizzarsi sui bisogni dei propri figli e di coglierne autenticamente il disagio.
Deve pur constatarsi che ella si impegna nel tentativo di esplicare il proprio ruolo genitoriale;
adotta però modalità educative inadeguate e assume atteggiamenti che appunto denotano scarsa consapevolezza delle esigenze dei minori.
Le carenze della madre poi non trovano più adeguata compensazione nel supporto offerto dalla nonna materna, da tempo ormai non più disponibile a farsi carico, anche solo in chiave di supporto, della gestione dei minori.
4 Merita altresì adeguata valorizzazione la circostanza che negli anni sono invero già stati messi in campo plurimi strumenti di supporto e sperimentati molteplici interventi per sostenere il nucleo e contenere il disagio e la sofferenza dei minori. Ma i predetti strumenti e interventi si sono rivelati insufficienti e, si ritiene, non sono idonei a far fronte all'attuale “acuirsi delle condizioni di fragilità e pregiudizio a cui i ragazzi sono esposti”.
Non vale peraltro obiettare che i minori in sede di audizione in udienza abbiano espresso un netto rifiuto alla collocazione in casa-famiglia: il quadro fattuale quale fin qui emerso impone di adottare una decisione, nel preminente interesse dei minori, pur se estrema e pur se in contrasto con la volontà espressa dai ragazzi, ma in grado di offrire loro un ambiente di vita finalmente idoneo alle loro esigenze.
In ultima analisi, l'inserimento dei minori in struttura etero-familiare, invero già da tempo prospettato dai Servizi Sociali e dalla nominata curatrice speciale, non risulta più procrastinabile.
1.1. Come più sopra accennato, si ritiene di dover rimettere alla ponderata valutazione dei
Servizi Sociali l'individuazione della struttura in cui inserire i minori. Qui occorre ulteriormente precisare che sarà cura dei Servizi valutare se procedere all'inserimento dei due minori nella stessa comunità o in comunità distinte.
I genitori e la curatrice hanno al riguardo espresso valutazioni differenti in ordine alla opportunità o meno di separare i due ragazzi. Questo collegio reputa però che ogni valutazione sul punto debba demandarsi ai Servizi delegati, che a tal fine terranno in debita considerazione, tra le altre, la necessità di assicurare l'avvio quanto più celere dell'inserimento extra-familiare dei due ragazzi;
le caratteristiche delle strutture concretamente reperibili;
oltreché, e soprattutto, le specifiche esigenze di e . Per_1 Per_2
2. Alla luce dei rilievi fin qui sviluppati si ritiene di dover poi confermare, per un periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Ai
Servizi affidatari dovranno al contempo essere demandati i poteri decisionali specificamente indicati nel dispositivo, con conseguente e corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale di ambedue le parti. Dovrà loro essere altresì demandato di dare seguito agli interventi di supporto per i minori e di sostegno per il nucleo familiare già avviati e a quelli che
5 ulteriormente dovessero rivelarsi necessari in chiave di tutela dei due ragazzi, da attuare di concerto con il Consultorio familiare competente.
3. In ordine al regime di frequentazione tra la madre e i minori può qui statuirsi che i ragazzi facciano rientro nei fine settimana presso l'abitazione materna: con la precisazione che dovranno i Servizi affidatari valutare la compatibilità di tali rientri con il progetto elaborando dalla comunità (o le comunità) in cui verranno inseriti e . In ogni caso, poi, Per_1 Per_2
tale possibilità di rientro dovrà altresì tener conto della volontà dei minori stessi.
4. Non si ritiene per converso che sussistano i presupposti per pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
La domanda, formulata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo (e poi da lei invero non reiterata nel prosieguo del procedimento), e alla quale invece si è associata (sia pur solo nella comparsa conclusionale) la curatrice speciale, non merita accoglimento.
È pur vero che il sig. è risultato a lungo assente dalla vita dei figli. Ed è pur vero che egli, CP_1
dopo aver ripreso i rapporti con loro, nell'ambito del presente procedimento, partecipando agli incontri veicolati da una figura educativa, ha poi deciso di interrompere i predetti rapporti, fintantoché i ragazzi non avessero compiuto i diciotto anni, asserendo che così facesse “nel bene dei [suoi] figli”; né ha accettato di sottoporsi a controlli o accertamenti, pure prospettati dagli enti affidatari dei minori, o di cambiare il proprio stile di vita.
Nondimeno, ritiene questo collegio che, alla stregua degli elementi acquisiti, anche tenuto conto del rapporto che era venuto a instaurarsi tra il padre e i figli in occasione dei suddetti incontri agevolati, e considerato, non ultimo, l'interesse comunque manifestato dai ragazzi per la figura paterna, l'ablazione della responsabilità genitoriale del padre si rivelerebbe ultronea rispetto alle esigenze di tutela dei minori, che risultano invero già adeguatamente soddisfatte con le ulteriori misure adottate con il presente provvedimento.
5. Alla luce della condotta serbata dal resistente, occorre peraltro qui statuire che eventuali futuri incontri tra il padre e i minori potranno avere luogo solo previa adozione delle opportune misure di preparazione per i ragazzi e dopo aver adeguatamente valutato la serietà della volontà paterna di recuperare i rapporti con i figli.
6. Sotto il profilo economico, ritiene questo collegio che, a partire dal momento in cui sarà dato effettivo corso alla disposta collocazione etero-familiare dei due minori, verranno meno
6 i presupposti perché possa mantenersi l'obbligo a carico dell'odierno resistente di corrispondere una somma a favore della ex moglie a titolo di mantenimento ordinario dei due figli.
6.1. Dovrà invece confermarsi la paritaria suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie per i minori.
7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
affida, per ventiquattro mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, i minori , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Persona_1 Persona_2
il 5.3.2012, ai Servizi Sociali territorialmente competenti, a essi demandando tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori concernenti i seguenti profili:
- questioni mediche di ogni genere, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato per i minori con riferimento a qualsiasi pratica sanitaria;
- questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
- questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, all'iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive;
- autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei minori, validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria,
con conseguente e corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale di ambedue i genitori;
dispone l'inserimento dei minori e in comunità etero-familiare, da Per_1 Per_2
individuarsi a cura dei Servizi Sociali affidatari;
7 demanda ai Servizi Sociali e al Consultorio familiare competenti gli ulteriori compiti indicati in parte motiva;
dispone che il padre e la madre possano frequentare i minori e secondo le Per_1 Per_2
indicazioni di cui alla motivazione;
pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 CP_1
straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1 Per_2
riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale,), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali affidatari avranno cura di trasmettere relazioni semestrali di aggiornamento ai sensi dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983 n. 184.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali e al Consultorio familiare competenti, nonché al giudice tutelare.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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