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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3917/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
699/2020 del Tribunale di LI RD, pubblicata in data 2/3/2020, vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Fedele (c.f.: ), con il quale C.F._4 elettivamente domiciliano in LI alla Via S. Antonio a Capodimonte n°46, presso l'avv. Giuseppe
Parente
APPELLANTI
E
(c.f.: ) , in persona del Presidente pro tempore della Controparte_1 P.IVA_1
giunta regionale, domiciliato per la carica in via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa avv.
Modesto Letizia( c.f. , giusta procura generale ad lites per notaio di C.F._5 Per_1
Barano d'Ischia, Rep. n.33646 del 14/03/18, e artt. 47 e 51 dello Statuto regionale e 30 del Reg.reg.le 30 del Reg. reg.le n.12/11, entrambi elett.te dom.ti presso la sede legale dell'ente, in via S. Lucia
n.81,
APPELLATA
E
PROVINCIA di CASERTA, in persona del Presidente avv. in qualità di Controparte_2
legale rapp.te p.t. (P.I. – c.f. ), con sede in RT alla Via Lubich n.6 (ex P.IVA_2 P.IVA_3
Area Saint Gobain), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Maddaloni
(c.. ) CodiceFiscale_6
APPELLATA
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta, depositate ex art.127 ter c.p.c. dagli appellanti in data 9.1.2025 ; dall'appellata in data 13.1.2025; dall'appellata PR di Controparte_1
RT in data 7.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata , e evocavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 in giudizio, innanzi al tribunale di LI RD la e la PR di RT, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., esponendo in fatto che: essi attori vivevano in una abitazione sita al Corso Italia I trav. Contrada Limite di San Marcellino (CE) di proprietà di
[...]
, confinante ad est, ad una distanza di circa mt. 70, con l'infrastruttura stradale denominata Parte_1
"Asse Mediano S.P. n. 335 ex strada Statale 256" ; - la predetta abitazione era investita da continue e costanti moleste immissioni sonore e vibrazioni provenienti dall'asse stradale durante tutto il giorno e nelle ore notturne, - la predetta strada apparteneva al demanio della mentre la Controparte_1 manutenzione e la gestione erano affidate alla PR di RT: - delle illecite immissioni acustiche erano state informate le autorità competenti e, a seguito di solleciti, nel giugno del 2004 il personale dell' aveva eseguito presso l'appartamento degli attori le rilevazioni di emissioni Pt_4 acustiche connesse al traffico veicolare dell'Asse Mediano, riscontrando il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- a causa di dette immissioni avevano subito danni alla salute molto gravi, quali disturbi di insonnia, neurologici, uditivi e cardiologici;
- avevano inutilmente sollecitato un intervento degli enti territoriali evocati in giudizio.
Tanto premesso chiedevano: dichiararsi la responsabilità civile della quale Ente Controparte_1 proprietario, e della PR di RT, quale Ente gestore, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e nelle rispettive qualità, per le citate immissioni;
- condannarsi la Controparte_1 quale Ente proprietario e la PR di RT, quale Ente gestore, del tratto di strada S.P.335 ex SS.265, confìnante con l'immobile, all'adozione degli opportuni rimedi di natura tecnica idonei ad eliminare o contenere nei limiti della normale tollerabilità le molestie di vibrazioni e di rumori;
- condannarsi gli enti convenuti al risarcimento in favore degli istanti dei danni patiti,con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva la eccependo in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 per essere responsabile la PR di RT alla quale era stata trasferita la gestione della strada dalla quale provenivano le presunte immissioni moleste, ovvero la S.P. 335 (Asse Mediano) ex S,S,
265, asserendo che: - il d.lgs. n.712198, all'art. 101 aveva previsto che le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale venissero trasferite con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri al demanio delle regioni ovvero, con legge regionale al demanio degli enti locali;
- successivamente il d.lgs. n.96 del 30.3.1999, che in sostituzione delle regioni- tra cui la
[...] che non avevano adottato alcuna legge per individuare le funzioni da trasferire agli enti CP_1 locali, aveva stabilito che alla spettavano le funzioni generali di coordinamento e CP_1 programmazione, mentre alla PR la funzione di gestione, ordinaria e straordinaria delle strade;
- con verbale sottoscritto del 22.10.2001 erano state definitivamente consegnate alla PR di
RT le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio delle funzioni di gestione di cui ai d.lgs. citati tra cui la strada in questione (ex S.S. 265 dei Ponti della valle); - in presenza di una scissione tra titolarità e gestione delle strade non trovava applicazione l'art. 2 del
D.P.C.M. 21/2/2000 che disciplina l'operazione di consegna, sicché la successione in tutti i rapporti con i terzi di cui al successivo art. 3 operava nei confronti del gestore ossia della PR;
- nei confronti della PR si era verificato un trasferimento di competenze e non soltanto di esercizio di competenze;
- sia per l'azione risarcitoria per presunta omessa manutenzione e controllo della rete stradale che per le opere di insonorizzazione necessarie per porre rimedio alle immissioni di rumori illeciti- rientranti nella programmazione provinciale e non in quella regionale- la legittimazione passiva era della PR di RT, in qualità di ente gestore. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo che la responsabilità per i danni lamentati dagli attori era del
[...]
in virtù della l. 447/95 che prevedeva la competenza dei Comuni in materia di CP_3 adozione dei piani di zonizzazione acustica dei territori, di rilevazione e controllo delle emissioni prodotte dai veicoli e sull'osservanza delle prescrizioni inerenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico. Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, rigettarsi la domanda. Controparte_1
La PR di RT ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale di LI RD , con sentenza n. 699, pubblicata il 2.3.2020, così statuiva:” a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la PR di RT, in persona del legale rappresentante p.t., ad eseguire le opere indicate nella relazione tecnica d'ufficio al capo V della pagina 7 e alla pagina 11 in risposta al quesito 4); b) condanna gli attori al pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.870,5 per compensi professionali (di cui € 1.620,00 per studio, € 1.147,00 per introduttiva, € 1.720,00 per istruttoria ed € 1.383,5 per decisionale), oltre rimborso forfettario al 15% nonché IVA e CPA, se dovute come per legge;
c) condanna la PR di RT, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.870,5 per compensi professionali (di cui € 1.620,00 per studio,
€ 1.147,00 per introduttiva, € 1.720,00 per istruttoria ed € 1.383,5 per decisionale) ed € 264,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15% nonché IVA e CPA, se dovute come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Pasquale Fedele dichiaratosi anticipatario;
d) pone in via definitiva
a carico degli attori e della PR di RT in parti uguali le spese della CTU come liquidate con decreto del 22.11.2018”.
In motivazione deduceva che:
- il ctu aveva accertato la presenza delle immissioni denunziate dagli attori, certamente intollerabili;
- la legittimazione per l'esecuzione dei lavori indicati nell'elaborato peritale, era del gestore della strada in questione, ovvero la PR di RT ( cfr pag.6 della sentenza … il d.lgs.n. 112/98, ha trasferito le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale, al demanio delle regioni, ovvero al demanio degli enti locali. Al riguardo, il D. lgs. n . 96/99 agli artt. 38 e 39, ha precisato che la Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, mentre sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza);
- andava respinta la domanda risarcitoria degli attori, sfornita di prova quanto agli asseriti pregiudizi di natura non patrimoniale riportati in conseguenza del fenomeno immissivo.
Il giudizio di appello
, e hanno interposto appello alla sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3 tribunale di LI- RD affidato ad un unico motivo.
Gli appellanti hanno censurato la sentenza per avere il tribunale escluso la legittimazione della in qualità di proprietaria della strada. In particolare il tribunale avrebbe omesso Controparte_1 di considerare che, lamentando gli appellanti la mancata adozione di misure volte a contenere le immissioni di rumori e vibrazioni provenienti dalla strada oltre i limiti consentiti, la CP_1 sarebbe responsabile per la previsione delle dette opere in sede progettuale ex L.447/1995
[...] e per il finanziamento delle stesse. Vi sarebbe dunque la responsabilità della quale Controparte_1 ente proprietario della strada, tenuto per legge all'adozione della programmazione e finanziamento delle opere necessarie per eliminare immissioni sonore moleste;
responsabilità concorrente con quella della PR di RT, deputata all'attività di gestione del tratto stradale in questione.
Hanno poi lamentato, in via conseguenziale, l'erroneità della statuizione di condanna alle spese in favore della convenuta in subordine l'eccessiva liquidazione delle stesse, in Controparte_1 ragione della limitata attività difensiva effettivamente espletata dall'Ente.
Gli appellanti hanno rilevato infine che la sentenza impugnata presenta, nella prima pagina, due errori materiali ( relativi all'indicazione dell'attrice- appellante ) dei quali hanno chiesto la Parte_2 correzione. Hanno concluso chiedendo alla Corte di: dichiarare la responsabilità della CP_1
quale Ente proprietario e tenuto per legge all'adozione della programmazione e
[...] finanziamento delle opere necessarie ed eliminare le illecite e moleste immissioni sonore di cui alla narrativa della S.P. n. 335 ex Strada Stradale 265 “ Asse Mediano “ con le modalità previste dalla
c.t.u. in primo grado ed, in ogni caso, secondo l' apprezzamento della Corte adita;
- condannare la
, in persona del presidente p.t., quale Ente proprietario e tenuto per legge Controparte_1 all'adozione della programmazione e del finanziamento delle opere necessarie per il contenimento nei limiti consentiti di rumori e vibrazioni provenienti dal tratto di Strada S.P. 335 ex Strada Statale
265, confinante con l'abitazione dei ricorrenti, fonte delle vibrazioni e delle immissioni sonore, all' adozione nei limiti della sua competenza di quanto necessario e/o utile ad eliminare o contenere nei limiti della normale tollerabilità le dette molestie così come accertato dal CTU in primo grado ed, in ogni caso, secondo l'apprezzamento della Corte adita;
- condannare la al Controparte_1 pagamento dei compensi e spese di lite del giudizio di 1° grado in favore degli attori in primo grado attuali appellanti con attribuzione all'avv. Pasquale Fedele , procuratore anticipatario;
- riformare la parte dispositiva della Sentenza al punto a) con la quale pone in via definitiva a carico degli attori
e della PR di RT in parti uguali le spese della CTU come liquidate con decreto del
22.11.2018, giacchè non sussistendo alcuna soccombenza della parte attrice odierna appellante, la
e la PR di RT vanno condannate al pagamento delle spese di C.T.U. Controparte_1 in primo grado come liquidate con decreto del 22.11.2018;- condannare la in Controparte_1 persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. al pagamento delle spese, anche generali forfettarie e compensi del giudizio d' appello con attribuzione all' avv. Pasquale Fedele procuratore anticipatario;
- in ogni caso condannare chi tenuto per legge al pagamento delle competenze e delle spese, anche generali forfettarie di lite, in favore degli appellanti con attribuzione all' avv. Pasquale
Fedele procuratore anticipatario;
- provvedere alla correzione materiale della Sentenza di I grado nella prima pagina dai due errori materiali, l'attrice è indicata erroneamente prima quale nell' indicazione Parte_5 delle parti epigrafe e, poi, dopo “motivi della decisione” quale , nel senso di Parte_5 indicare correttamente l'attrice quale C.F. : . Parte_2 C.F._7
Si è costituita la resistendo al gravame. Ha contestato l'assunto di controparte ed Controparte_1 ha ribadito il proprio difetto di legittimazione, sulla scorta degli atti normativi già indicati in primo grado. In particolare ha dedotto di essere stata convenuta in un giudizio al quale era del tutto estranea, in quanto dalla stessa prospettazione attorea si evinceva che i rumori molesti provenivano dalla S.P.
335 (Asse Mediano), ex S.S. 265, cioè da una strada ex NA passata in gestione alla PR di
RT. La distinzione operata dal legislatore tra soggetto titolare e soggetto gestore di un bene era funzionale ad una precisa esigenza pubblica: realizzare il decentramento delle funzioni amministrative, garantendo maggiore snellezza e efficienza all'azione della P.A., attraverso l'attribuzione della gestione del bene ad un soggetto territorialmente più vicino al bene medesimo e, quindi, più attento e consapevole dell'interesse pubblico da perseguire, in modo da “alleggerire”
l'ente titolare del bene da tutti gli oneri della gestione. Nel merito ha dedotto che, diversamente da quanto sostenuto da controparte, le opere di insonorizzazione necessarie per porre rimedio alle immissioni di rumori illeciti rientravano nella programmazione provinciale, non in quella regionale
(come evincibile dalla stessa nota prodotta da parte attrice, prot. 0087692 del 16/08/11, a firma dell'ing. Prete, Dirigente del Settore Viabilità della PR di RT, secondo cui Persona_2
“questa amministrazione (PR) provvederà ad inserire il lavoro teso alle eliminazione dei rumori acustici nel tratto della SP 335 (ex SS. 265) che attraversa il centro abitato di S.Marcellino, nel Piano
Triennale delle opere Pubbliche di questo Ente (PR)”. L'appellata ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
Si è costituita anche la PR di RT instando per il rigetto dell'appello sul rilievo del proprio difetto di legittimazione. Ha spiegato appello incidentale: sul punto ha dedotto, come evincibile dalla
CTU espletata in primo grado, che le immissioni acustiche lamentate dagli attori- attuali appellanti, erano dovute ad un difetto di costruzione e di progettazione della strada. Invero, l'impatto acustico andava previsto in sede progettuale, pertanto, doveva essere valutato al momento della progettazione e costruzione della strada dal soggetto titolare di tale funzione che sicuramente non era da individuare nella PR di RT, alla quale andavano attribuite soltanto la gestione ordinaria e straordinaria della strada (come evincibile anche dalla relazione prot. n. 9180 del 24/02/2021, allegata al Decreto di conferimento incarico). Ha chiesto pertanto, attesa la propria carenza di legittimazione, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato la PR di RT ad eseguire le opere indicate nella relazione tecnica d'ufficio nonchè al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio e delle spese di c.t.u. per la metà. Al contrario, secondo la prospettazione dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare l'NA (che ha di fatto progettato e costruito la strada de qua) e/o la proprietaria della strada e titolare delle funzioni amministrative di Controparte_1 programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento nonché dei poteri sostitutivi. Nessuna responsabilità era ascrivibile alla PR di RT che ha solo le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali nonché i compiti di vigilanza. L'appellante incidentale
PR di RT ha chiesto quindi: accogliere l'appello incidentale formulato dalla PR di
RT e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 699/2020, del Tribunale di LI RD nella parte in cui condanna la PR di RT ad eseguire le opere indicate nella relazione tecnica d'ufficio nonché al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio e delle spese di CTU per la metà in quanto la PR di RT è totalmente estranea al giudizio per carenza di legittimazione passiva, condannando l'Ente titolare della funzione di progettazione e costruzione, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con decreto presidenziale del 19.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 14.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato.
Va premesso che la complessiva attività istruttoria espletata in primo grado ha offerto elementi di prova alla luce dei quali sono state ritenute intollerabili le immissioni rumorose lamentate dagli attori, attuali appellanti. La PR di RT è stata condannata, in qualità di Ente gestore della strada da cui si propagano le immissioni moleste, all'esecuzione dei lavori come indicati nella consulenza tecnica.
Il gravame verte unicamente sulla legittimazione passiva degli enti territoriali evocati in giudizio, in quanto secondo la prospettazione degli appellanti la legittimazione, quanto meno concorrente, per le opere da effettuarsi- nei termini indicati nella consulenza tecnica espletata- sarebbe da riconoscere in capo alla Il motivo non merita accoglimento. Controparte_1
Le immissioni oggetto di causa provenivano dalla S.P. 335 (Asse Mediano), ex S.S. 265, cioè da una strada passata in gestione alla PR di RT. Sul punto occorre richiamare la normativa di settore (in particolare i decreti legislativi nr.112/1998 e 96/1999). Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101 (Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale),
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha disposto che "le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell' art.822 c.c. e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98 comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 1, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime". Con il successivo D.lgs. 30 marzo 1999 n.96 (agli artt.38 e 39) è stato stabilito che:” Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonchè di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”( art.38); Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonchè i compiti di vigilanza (art.39)”.
Dunque alla Regione spettano le funzioni generali di coordinamento e programmazione, mentre alla
PR spetta la funzione di gestione ordinaria delle strade regionali e provinciali, compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonchè i compiti di vigilanza. Inoltre in presenza di una scissione tra titolarità e gestione delle strade (come è avvenuto nel caso che occupa), appartenendo la prima alla ed essendo la seconda specificamente affidata, ai sensi del D.lgs. CP_1
30/3/99 n. 96, alla PR, non trova applicazione l'art. 2 del D.P.C.M. 21/2/000 sulle operazioni di consegna (che presuppone la concentrazione della titolarità e gestione nel medesimo soggetto); la successione in tutti i rapporti con i terzi, secondo l'art.3 del citato D.P.C.M., avviene nei confronti del gestore, ossia della PR. Con verbale sottoscritto in data 22/10/2001, allegato dalle parti, sono state consegnate alla PR di RT le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza della citata PR per l'esercizio della funzione di gestione, di cui ai decreti legislativi nr. 112/98
e 96/99. La strada in questione (ex S.S. 265 ) è stata assegnata alla PR di RT per l'esercizio delle funzioni di gestione;
ne consegue che tutti gli interventi per l'eliminazione dei pericoli sulla viabilità ex-NA, nonché l'attività relativa ai rapporti con le compagnie di assicurazione e l'eventuale risarcimento dei danni sono di esclusiva competenza della PR di RT.
In altre parole, ciò che rileva ai fini della legittimazione, è l'accertata relazione tra il soggetto ( anche quale custode) ed il bene dal quale si origina il danno. Non ha rilevanza invece la proprietà della strada in capo alla dal momento che la gestione della rete viaria è stata rimessa Controparte_1 in via esclusiva alla PR di RT. Pertanto deve ritenersi corretta la statuizione del tribunale, che ha escluso la legittimazione della in considerazione della domanda proposta Controparte_1 dagli attori, volta ad ottenere l'adozione di rimedi tecnici per eliminare e/o contenere le immissioni rumorose nei limiti della normale tollerabilità ed il risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) subiti. Domande in relazione alle quali l'autorità giudiziaria adita ha ritenuto sussistere la legittimazione della PR di RT, ente tenuto alla gestione della strada e, dunque, alla esecuzione delle opere necessarie per ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le riscontrate immissioni.
L'appello formulato da , e va dunque respinto. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sulla scorta delle medesime argomentazioni va respinto anche l'appello incidentale proposto dalla
PR di RT, vertente ugualmente sulla asserita legittimazione passiva della CP_1 in relazione alla pretesa azionata.
[...]
L'appellante PR di RT si duole della condanna all'esecuzione delle opere che in sentenza
è stata posta a suo carico, deducendo di essere titolare solo di funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali e di compiti di vigilanza, tra i quali non rientrerebbero le opere finalizzate ad eliminare le immissioni. In particolare sostiene che l'impatto acustico sarebbe stato da prevedere in sede progettuale, attraverso una valutazione da compiersi al momento della progettazione e costruzione della strada non attribuibile alla PR di RT.
Le doglianze sono infondate, in quanto deve ritenersi documentalmente provato che la gestione del tratto viario in questione, sulla scorta della successione degli atti normativi sopra richiamati, è stata trasmessa alla PR di RT.
Va evidenziato in generale che il proprietario di un fondo danneggiato da immissioni intollerabili può proporre, anche formulando contestualmente entrambe le richieste, l'azione reale di cui all'art. 844
c.c., volta all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni ed alla predisposizione di misure atte alla loro cessazione, nonché l'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale derivante dalle immissioni stesse (cfr. Cass. S. U. n. 4848\13). La giurisprudenza, invero, ha sottolineato che “..l'intollerabilità delle immissioni non costituisce, propriamente, un fatto da provarsi, ma un giudizio che il giudice di merito è tenuto ad esprimere con riferimento alle accertate propagazioni: sicchè non ha senso logico riferire l'onere probatorio al dato della intollerabilità; compete, invece, a detto giudice appurare se, sulla scorta degli elementi di prova forniti, ed eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico, quelle immissioni eccedano il limite della comune sostenibilità…infatti, l'apprezzamento del giudice di merito sulla normale tollerabilità delle immissioni in alienum si concretizza nella valutazione di circostanze di fatto” (cfr
Cass. n. 9640/2016). Non vi è dubbio, inoltre, che in materia di immissioni i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscano tipici accertamenti di natura tecnica, di solito compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione “percipiente” giacchè “..soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, la intensità dei suoni o delle emissioni di vapori e gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti accaduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si rilevi espressione di giudizi valutativi” (cfr.Cass. n. 20555\17; Cass. n. 1606\17).
Dalle considerazioni riportate discende il rigetto dei gravami.
La Corte procede infine in dispositivo alla correzione degli errori materiali di cui alla prima pagina della sentenza impugnata (tribunale di LI RD n.699/2020). Le correzioni attengono al nominativo dell'attrice: laddove l'attrice è indicata erroneamente prima quale Parte_5
- nell'intestazione - e, poi, dopo “motivi della decisione” quale si dispone la Parte_5 correzione nel senso che debba leggersi il nominativo dell'attrice in . Parte_2
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91 c.p.c. nei confronti dell'appellata si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dagli appellanti (tabella 12 – giudizi innanzi alla
Corte di Appello). In considerazione della non particolare complessità della controversia e dell'unica questione di diritto trattata, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del presente grado.
In ragione della reciproca soccombenza nei gravami formulati, va disposta la compensazione delle spese processuali nel rapporto tra gli appellanti e l'appellata PR di RT.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, consegue l'obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e nei confronti di e PR di RT, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza n. 699/2020 del tribunale di LI RD, pubblicata in data 2.3.2020, così provvede:
1) dispone la correzione della sentenza n.699/2020 del tribunale di LI RD nei seguenti termini:
a)nell'intestazione, laddove è scritto si legga Parte_5 [...]
; b) a pag.1, dopo “Motivi della decisione”, laddove è scritto MENALE CONCETTA Pt_2 si legga IO;
Pt_2 2) rigetta l'appello proposto da , e e quello Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale della PR di RT;
3) conferma la sentenza del tribunale di LI RD n.699/2020 come corretta al punto n.1) del presente dispositivo;
4) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore della che Controparte_1 liquida in euro 2.904,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge;
5) compensa le spese processuali del presente grado tra gli appellanti e la PR di RT.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in LI, il 20 maggio 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott. Rosanna De Rosa