Articolo 10 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 9Articolo 11
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11 febbraio 1994
Art. 10. Composizione del consiglio dell'ordine regionale 1. Il consiglio dell'ordine regionale, di seguito denominato "consiglio dell'ordine" e' composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette membri se superano i cento ma non i cinquecento, di nove membri se superano i cinquecento ma non i millecinquecento, di quindici membri se superano i millecinquecento. 2. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili 3. La maggioranza dei componenti del consiglio dell'ordine deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi annotazioni a margine ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 4. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994
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