Ordinanza cautelare 9 aprile 2021
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 13 giugno 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05110/2025REG.PROV.COLL.
N. 09582/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9582 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Fronte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22307/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di revoca dello speciale programma di protezione.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il ricorrente in primo grado.
Con ordinanza n. 526/2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 aprile 2025.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che concluso (con l’assoluzione) il giudizio penale nei confronti degli imputati oggetto delle dichiarazioni accusatorie dell’odierno appellante, che avevano giustificato il programma di protezione.
In tale giudizio è stata prospettata anche l’eventualità che tali dichiarazioni fossero non genuine, ma proprio funzionali ad ottenere i benefici di legge.
3. L’appello deduce anzitutto che la sentenza impugnata “ difetta di motivazione in ordine alla mancata ponderazione e valutazione dei pareri della Dda e della Dna, ritenuti rilevanti ai fini della decisione (vedi ordinanza Tar n. 19375/2023 pubblicata il 21/12/2023) e, in particolare, omette adeguata considerazione della situazione di pericolo grave e attuale del -OMISSIS-e del suo nucleo familiare ”.
Il mezzo è infondato.
Come già chiarito dalla Sezione con la richiamata ordinanza n. 526/2025, che il Collegio condivide e alla quale si riporta, “il ricorso in appello non risulta assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, avuto riguardo ai riscontri giudiziari della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado (che risulta pertanto immune dai vizi dedotti)”.
Deve infatti confermarsi, in sede di cognizione piena, che la sentenza di primo grado, facendo proprio riferimento al giudizio penale, ha motivato il rigetto in modo ragionevole, distinguendo chiaramente fra l’istituto della revoca obbligatoria e quello della revoca facoltativa.
Il T.A.R. ha poi affermato, con affermazione rimasta insuperata (e che pertanto resiste alla censura dedotta con il motivo in esame) che “ la Corte di Appello ha ritenuto verosimile che il ricorrente si fosse determinato a confezionare una denuncia qualificata di natura estorsiva per finalizzarla ad un suo ritorno economico ”.
Dunque il provvedimento impugnato in primo grado si mostra immune da profili di illogicità od irragionevolezza (rilevanti nella prospettiva del sindacato giurisdizionale), e la sentenza del T.A.R. esente dal denunciato vizio motivazionale: posto che il ridetto provvedimento di revoca è stato ragionevolmente adottato dopo che la citata sentenza del giudice penale ha accertato quanto sopra richiamato.
4. Con un secondo motivo di gravame l’appellante deduce che la sentenza di primo grado “ difetta di motivazione – omessa valutazione degli elementi e dei dati processuali emersi dopo la sentenza assolutoria della corte d’appello (su cui si fonda la revoca del programma di protezione) ”
A tale censura si correla la “memoria” depositata il 25 marzo 2025 nel presente giudizio dall’appellante.
In tale scritto si afferma che la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto violato il suo diritto di difesa nel giudizio di appello, e che i testi che in quel giudizio hanno deposto contro di lui sarebbero a giudizio per falsa testimonianza (come peraltro già dedotto nel ricorso in appello).
Neppure tali argomenti ad avviso del Collegio sono infatti tali da supportare favorevolmente il gravame.
Per un verso, infatti, l’amministrazione ha comunque correttamente assunto il dato della possibile non genuinità della collaborazione come elemento autosufficiente a legittimare la revoca del programma di protezione, in ragione del valore sintomatico dello stesso, indipendentemente dalle ulteriori circostanze afferenti il giudizio penale.
Per altro verso, viene valorizzata una situazione che, ove realmente rilevante, si è comunque evoluta successivamente all’adozione del provvedimento: essa, come tale, non può incidere sullo scrutinio di legittimità del provvedimento medesimo, da compiersi con riguardo alla situazione fattuale e giuridica del momento della sua adozione.
5. Conseguentemente il ricorso in appello deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata, in quanto quando il provvedimento fu adottato era certamente fondato su elementi che lo legittimavano sulla base del complessivo paradigma normativo regolante l’esercizio del potere in questione.
Nondimeno, l’amministrazione emanante valuterà le dedotte sopravvenienze in sede di eventuale riesercizio del potere e comunque – come già precisato nella richiamata ordinanza cautelare – è tenuta a valutare altresì, in relazione alla situazione di pericolosità dedotta dall’appellante e dalle connesse esigenze di protezione (rilevanti indipendentemente dalla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio), l’adozione di misure che si rendano necessarie in relazione alle richiamate esigenze di protezione della persona del ricorrente e dei suoi congiunti.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.