Sentenza 13 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/10/2021, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2021
N. 01213/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2021, proposto da
GI Petrin, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Emanuele Filiberto n. 3;
contro
Comune di Villafranca di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, Stradone San Fermo n. 13;
per l'annullamento
del diniego opposto con nota PEC prot. 32185/2021 del 25 maggio 2021 alla richiesta di rilascio di documentazione presentata dal Sig. Petrin;
e per l'accertamento
della sussistenza del diritto del richiedente ad ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente svolge attività di ricerca storica sul fenomeno dell’emigrazione dal veneto verso i paesi del Sud America alla fine del XIX secolo.
A questo scopo consulta in internet il portale “Antenati” recante gli “archivi per la ricerca anagrafica” della Direzione generale archivi del Ministero della cultura (www.antenati.san.beniculturali.it) il quale rende liberamente consultabile in formato digitale il patrimonio documentario degli atti di stato civile esistente negli archivi di Stato italiano, utili per condurre ricerche anagrafiche e genealogiche.
Tuttavia, in alcuni casi, la non completezza della documentazione consultabile in internet impone al ricorrente di presentare domanda di accesso presso i Comuni per poter acquisire i dati mancanti.
Il ricorrente in data 24 maggio 2021, ha presentato una domanda di accesso al Comune di Villafranca di Verona per poter accedere agli indici decennali di nascita e matrimonio dal 1887 al 1881, e dal 1882 al 1891, non presenti nel predetto portale.
Il Comune con provvedimento del 25 maggio 2021 ha respinto l’istanza ritenendo che l’ostensione di tali documenti sia impedita dalle disposizioni che regolano la consultabilità degli atti di stato civile.
In particolare il Comune cita l’art. 450 cod. civ. il quale pur affermando la pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, ed il massimario per l’ufficiale di Stato civile redatto dal Ministero dell’Interno (edizione 2014), il quale precisa che “ in nessun caso, mai, si può ammettere l’accesso diretto di chiunque ai registri dello stato civile (…) il divieto di accesso diretto da parte del privato attiene anche agli Indici decennali, i quali fanno parte dei registri di stato civile ”.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’errore nella valutazione dei presupposti di fatto che caratterizzano la fattispecie perché oggetto dell’istanza è solamente la consultazione di indici decennali molto risalenti nel tempo e che sono di libera consultazione presso l’Archivio di Stato di Verona sia in forma cartacea che on line , evidenziando che la mancanza di documenti relativi ad alcune annualità ne rende necessaria la consultazione presso il Comune.
Il ricorrente allega documentazione dalla quale risulta che molti altri Comuni hanno accolto analoghe istanze di accesso e che diverse Prefetture in passato (Venezia, Treviso e Padova) hanno espresso nulla osta favorevoli in merito, per il rilievo che si tratta di documentazione risalente ad oltre settant’anni.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villafranca di Verona deducendo di ritenere di essersi attenuto alle istruzioni, vincolanti, espresse dal Ministero dell’Interno in materia anagrafica e depositando altresì un parere della Prefettura di Verona del 5 luglio 2021, il quale cita la normativa indicata nel diniego che pone limiti alla libera consultabilità dei dati anagrafici.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto.
Il Comune infatti non tiene conto che alla fattispecie in esame si applica non solo la disciplina in materia anagrafica ma, trattandosi di atti e documenti molto risalenti nel tempo, anche la specifica disciplina in materia di consultazione di archivi storici di enti pubblici.
Ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’accesso alla documentazione dell'archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini.
Fanno eccezione i documenti dichiarati di carattere riservato, su disposizione del Ministero dell’Interno, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, i documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data, mentre il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
Nel caso in esame trattandosi di una richiesta di accesso finalizzata non alla consultazione diretta integrale di registri e atti di stato civile, ma alla consultazione di Indici decennali, documenti certamente risalenti ad oltre settant’anni, deve escludersi l’opponibilità di limiti alla ostensione, in ragione della prevalenza della disciplina in materia di consultazione degli archivi storici di enti pubblici.
Va anche osservato che in questo senso depongono le regole deontologiche di cui all’allegato A2 “ Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica ”, al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, redatte dal Garante per la protezione dei dati personali, inserite dal D.M. del Ministero della Giustizia 15 marzo 2019, che con riguardo all’accessibilità degli archivi pubblici all’art. 10 richiama espressamente le disposizioni di rango primario sopra citate.
Nonostante l’esito del giudizio la novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del diniego, il diritto di accedere agli atti sopra specificati e l’obbligo per il Comune di Villafranca di Verona di rendere disponibili tali atti, come indicato in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO