Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3672/2025 RG
Tribunale di VA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai SInori Magistrati: dott. ssa Cinzia Balletti Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott .ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3672/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
07.04.2025 da
, con l'avv. MUSSATO ERICA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con gli avv.ti SINIGAGLIA ENRICO e FUSARO ALICE, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Pronuncia sullo status
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra ed in data 5 maggio 2007 ed iscritto nel registro Parte_3 Parte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di VA dell'anno 2007 al n. 76, parte II, serie
A, vol. 01, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle prescritte annotazioni. Affidamento, collocamento e tempi di frequentazione dei figli
2. I figli minori ed IC vengono affidati ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento alternato come di seguito meglio precisato e formale residenza presso l'abitazione familiare di proprietà esclusiva della SI.ra (come specificato al Pt_1
successivo punto
3). I figli, trascorreranno una settimana intera ed alternata con ciascun genitore, con le seguenti precisazioni:
- i figli trascorreranno tutti i pomeriggi feriali - dunque a prescindere dalla settimana di competenza dei coniugi – presso la casa familiare, ora di proprietà esclusiva della
SI.ra sita in Saonara (PD), Via XI Febbraio n. 64, la quale curerà, Pt_1
direttamente o per mezzo dei nonni e/o di collaboratori, il recupero dei figli a scuola e provvederà alla somministrazione in loro favore del pranzo, nonché provvederà ad organizzarne il pomeriggio, con ogni onere a suo carico, ivi compreso a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli oneri riferiti ad un eventuale servizio di baby sitter;
- nelle settimane in cui i figli staranno con il padre, quest'ultimo dovrà recuperarli,
salvo diverso accordo, alle ore 19.00 presso la casa famigliare sita in Saonara (PD),
Via XI Febbraio n. 64;
- Le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, e precisamente:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie da concordarsi preventivamente il 30
Novembre di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali da concordarsi preventivamente;
3
- metà delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente il 30 Aprile di ogni anno;
-
metà dei ponti festivi da concordarsi preventivamente e con preavviso di almeno 20
giorni rispetto alle date di festività. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione ed i loro bisogni.
3. La casa coniugale, sita in Saonara (PD), Via XI
Febbraio n. 64, rimane assegnata alla SI.ra . Si precisa che la casa Parte_1
coniugale, originariamente in comproprietà tra i coniugi per la quota del 50%
ciascuno, attualmente risulta in piena proprietà della SI.ra , e ciò in forza della Pt_1
cessione compiuta in sede di udienza presidenziale in data 4 aprile 2023 con la quale il
SI. ha ceduto la propria quota di proprietà pari al 50% a favore della SI.ra Parte_3
(Doc. 4). Il verbale di separazione consensuale, contenente la cessione da parte Pt_1
del SI. della quota di sua proprietà della casa coniugale a favore della Parte_3
SI.ra , è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Pt_1
di VA – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota del 18 giugno 2024 ai nn. 22908 Reg. Gen. – 16435 Reg. Part. (Doc. 5).
Mantenimento dei figli e dei coniugi
4. Il SI. verserà a titolo di concorso al mantenimento una somma mensile di Parte_3
€ 100,00 per ciascun figlio, in due conti correnti intestati ai figli stessi e precisamente:
conto corrente n. 45577/1000/00013942 su Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. intestato ad e conto corrente n. 45577/1000/00013941 su Banca Intesa Sanpaolo Controparte_1 4
S.p.A. intestato a , finché non saranno economicamente Controparte_2
autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Per quanto riguarda le spese straordinarie (a titolo di esempio: scolastiche, ludico,
sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e in ogni caso sostenute nella misura del 70 % da parte della madre e del 30 % da parte del padre. Ai fini di un'esatta e più compiuta individuazione delle spese straordinarie, si rinvia all'identificazione delle stesse come previste nel
“Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio”,
sottoscritto in data 17.1.2017 dal Presidente del Tribunale di VA e dal Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di VA, e al quale entrambe le parti rinviano.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
7. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione discendenti dal loro matrimonio.
8. Spese compensate.”
Per il P.M: “Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in data 05.05.2017 a VA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 76, Serie A, Vol. 1, anno 2007. Dall'unione coniugale sono nati due figli: , nato a [...] in data [...] e IC, nato a VA in [...]_1
17.12.2011. 5
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 04.04.2023 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 2396/2023, pubblicato in data 05.04.2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 04.04.2023 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2) al 7) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle superiori condizioni quanto ai punti suindicati.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 05.05.2007 a VA (PD) e trascritto nel Parte_2
relativo registro parte II, atto n. 76, serie A, Vol. 1, anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dal 2) al 7) delle rassegnate conclusioni;
4. spese interamente compensate. 6
Così deciso in VA nella camera di conSIlio del 13.05.2025
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Cinzia Balletti