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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 428 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Ferrentino in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Anzalone in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3427/2022
pubblicata il 10/10/2022 (Risarcimento danni da colpa medica)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/06/2013 , premesso che, a Parte_1
causa di una pregressa sintomatologia algica a carico della spalla sinistra, in data
17/05/2011 era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero “Amico G. Fucito“ di
Mercato S. Severino, divisione di ortopedia, dell' Controparte_1
, per essere sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la rottura della
[...]
cuffia dei rotatori;
che il giorno successivo era stato operato dal dott. ON
in anestesia generale;
che, solo dopo effettuato l'intervento chirurgico, il
[...]
dott. aveva refertato che la rottura massiva della cuffia dei rotatori era Per_1
irreparabile, con tendini non più dissociabili dal tessuto circostante e retratti e CLB
instabile, per cui si procedeva a tenotomia del CLB e debridement, sì come risultante dalla cartella clinica;
che egli veniva, quindi, dimesso con la stessa diagnosi di accettazione (rottura cuffia dei rotatori spalla sinistra); che, a causa del persistente peggioramento di tale sintomatologia, in data 13/06/2011 si era sottoposto a consulenza specialistica ortopedica presso lo studio del dott. in Napoli, il quale Persona_2
aveva espresso la diagnosi di spalla sinistra pseudo - paralitica con lesione massiva retratta della cuffia dei rotatori e consigliato un risparmio funzionale e cicli di FKT;
che l'inutile intervento chirurgico eseguito dal dott. aveva determinato gravi Per_1
danni, di natura permanente, valutati nella misura del 10% del danno biologico, con conseguente peggioramento della limitazione funzionale della spalla sinistra e del braccio sinistro incidente negativamente sulla capacità lavorativa specifica e sulla
2 capacità di dedicarsi, in futuro, ad altre proficue attività, oltre che sulla sua efficienza fisica, sì come accertato dalla dott.ssa nella relazione medico Controparte_2
legale allegata agli atti;
che pertanto era ravvisabile la responsabilità dell'
[...]
Controparte_3 Controparte_4
di cui faceva parte l' , sia in proprio, Controparte_5
per inadempimento contrattuale, che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per il fatto colposo del dott. , autore dell'errato intervento chirurgico, il quale, prima dell'esecuzione Per_1
dell'intervento nonostante fosse nella disponibilità degli esami clinici, non aveva adoperato la massima prudenza e diligenza richieste nel diagnosticare le difficoltà o la possibile mancata riuscita dell'intervento chirurgico e nell'aver omesso di rendere edotto esso attore, affetto da cardiopatia ischemica, dei rischi connessi all'operazione,
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Mercato San
Severino, l' Controparte_1
nella qualità, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la fondatezza della
domanda attorea, in accoglimento della stessa, dichiarare responsabile dell'evento
danni il dott. quale autore diretto dell'errato intervento ON
chirurgico e per l'effetto condannare l' Controparte_6
in persona del suo legale
[...]
rappresentante p.t., in proprio e per fatto e colpa addebitabile al dott. ON
, ex art. 1228 c.c., in favore dell'istante, al risarcimento di tutti i danni ad
[...]
esso derivati, per i gravi postumi riportati dall'errato intervento chirurgico, così come
valutati ed accertati dalla relazione medico - legale redatta dal CTP dott.ssa
[...]
che valuta il solo danno biologico nella misura del 10%, il cui contenuto si CP_2
intende integralmente riportato, pari ad Euro 18.705,00 ed Euro 6.235,00 per danno
3 morale, oltre al danno estetico, nonché al danno incidente sulla capacità lavorativa
specifica, che sarà dimostrato e quantificato in corso di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, che eccepiva l'infondatezza della Controparte_7
domanda, di cui chiedeva il rigetto col favore delle spese.
La causa, trattata con l'espletamento di CTU medico- legale, veniva decisa con la sentenza
n. 3427/2022, pubblicata il 10/10/2022, con la quale il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese processuali, disponendo che le spese della CTU
rimanessero definitivamente a carico dell'attrice.
Con atto di citazione notificato il 07/04/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte per ottenerne la riforma totale e, per l'effetto, sentir accogliere le medesime conclusioni del primo grado di giudizio, col favore delle spese di entrambi i gradi. In via istruttoria l'appellante ha chiesto disporsi la convocazione del CTU
di primo grado, dr. a rendere chiarimenti ovvero il rinnovo Persona_3
dell'accertamento.
Con ordinanza del 29/09/2023 il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc e rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 24/10/2024. Qui, dato atto che le parti non avevano depositato scritti conclusionali nei termini concessi, viste le note inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, dopo un excursus sui principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di colpa medica, con riferimento al caso di specie ha rigettato la domanda per “non essere stata sufficientemente raggiunta la prova
dell'inadempimento della struttura sanitaria convenuta, nel senso che – come accertato
dal consulente medico legale nominato dal Tribunale – l'intervento chirurgico eseguito
sul paziente, attuale parte attrice, non ha determinato alcun aggravamento delle
4 preesistenti condizioni fisiche patologiche, apportando, piuttosto, un modesto beneficio
(…). Non è stato dimostrato, né a seguito delle operazioni peritali, né altrimenti, che
l'intervento chirurgico cui fu sottoposto il IN ebbe a determinare l'insorgenza
del danno biologico, poiché appare, viceversa, provato che le patologie da cui era
affetto il paziente erano preesistenti e derivanti da altre cause;
né è stato dimostrato il
danno da perdita di chance, solo genericamente allegato dalla parte attrice la quale fa
riferimento alla 'perdita di chances di conseguire, presso altre strutture sanitarie, un
risultato utile'.”
2. Con un unico articolato motivo di gravame -- Nullità della sentenza per violazione
e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c. in relazione
agli artt. 1176, 1218, 1228 e 2236 c.c.., per avere omesso di esaminare un fatto decisivo
per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica di
ufficio – il IN ha impugnato la sentenza in primo luogo lamentando il vizio di motivazione sulle censure mosse alla CTU medico-legale, decisive ai fini del giudizio,
in particolare sulla contraddittorietà della relazione nella parte in cui l'ausiliario d'ufficio, pur avendo riscontrato nell'operato del medico che eseguì l'intervento una colpa professionale “per aver omesso, prima dell'intervento, di eseguire accertamenti
specifici, per una diagnosi più approfondita, in particolare la risonanza magnetica,
esame, quest'ultimo, ritenuto dallo stesso CTU di fondamentale importanza”, aveva poi concluso che non ricorresse alcuna responsabilità del dott. ,“atteso che Per_1
l'intervento, del tutto inutile, non aveva comportato alcun danno”;
ha poi evidenziato che, poiché la risonanza magnetica fornisce immagini molto
dettagliate della lesione e consente di avere una valutazione delle dimensioni della
lesione oltre che lo stato dei muscoli, il giudice di prime cure avrebbe dovuto
riconvocare il proprio consulente, al fine di chiarire se la risonanza magnetica, che lo
stesso CTU aveva ritenuto fondamentale e propedeutica, nel caso concreto doveva o no
5 essere effettuata, visto, poi, il quadro clinico e l'esito dell'intervento; se il consenso
informato oltre all'intervento artroscopico di ricostruzione della spalla, prevedeva
anche quello della protesizzazione della spalla, al fine di non vanificare, così come si
rivelato, un inutile intervento di semplice pulizia”;
ha inoltre allegato che, “poiché il medico deve effettuare tutte le indagini possibili per
arrivare ad una diagnosi certa, in modo da restringere il quadro diagnostico e sulla
base di ciò valutare il percorso clinico più sicuro per il paziente, la colpa professionale
si configura anche quando omette di eseguire o disporre controlli ulteriori che, se
preventivamente espletati, possono far emergere, ragionevolmente, un quadro clinico
diverso, così da evitare l'intervento chirurgico. Il medico non è obbligato a
raggiungere il risultato avuto di mira dal paziente, bensì è tenuto a porre in essere un
comportamento diligente. Nel caso concreto, il professionista, dinanzi ad una sospetta
ed invalidante sintomatologia algica, caratterizzata da persistente dolore e difficoltà
funzionale della spalla sinistra, per la rottura della cuffia dei rotatori, senza alcuna
diagnosi preventiva, ha proceduto ad un inutile intervento chirurgico in artroscopia, in
anestesia totale, rischioso su un soggetto cardiopatico, che poteva ragionevolmente
essere evitato, allorquando il medico si fosse adoperato, con la massima prudenza e
diligenza, a richiedere esami ed accertamenti del caso, nonostante fosse nella
disponibilità di poterlo fare, atteso che il paziente era degente in ospedale, al fine di
procedere ad una corretta diagnosi. (…) Ne consegue, dunque, che la responsabilità del
medico e/o della struttura sanitaria, in solido fra loro, sussistono perché sottoporre un
paziente ad intervento chirurgico non necessario provoca dei pregiudizi sia biologici
che morali ed esistenziali“;
ha infine dedotto che, “trattandosi di illecito contrattuale, era onere dell'
[...]
, dimostrare che la stessa e per essa i sanitari, in virtù del CP_1 CP_1
rapporto di immedesimazione organica, avevano adempiuto alla loro obbligazione con
6 la diligenza o prudenza richiesta ex art. 1176 c.c. e, in caso di inadempimento, per
esimersi dalla responsabilità, provare che gli stessi non avevano potuto adempiere per
causa a loro non imputabile o per impossibilità sopravvenuta della prestazione”, ed ha allegato che nella specie nessuna prova era stata fornita dalla convenuta
[...]
. CP_1
3. L'appello, che per com'è stato strutturato, supera a stento il vaglio di
ammissibilità imposto dall'art. 342 cpc, è infondato e va rigettato.
3.1. L'appellante deduce il vizio di motivazione della sentenza per non avere il primo
Giudice esaminato e valutato le censure mosse dall'attore alla relazione di CTU.
La doglianza è fondata giacché effettivamente il Tribunale non ha specificamente motivato sul punto, sicché le medesime questioni possono essere prospettate in questa sede di appello ed esaminate dal Giudice del gravame.
3.2. I rilievi che l'appellante ha mosso all'udienza successiva al deposito della relazione dell'ausiliario d'ufficio ed in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado non sono tuttavia fondati.
Ed infatti, con riferimento alla questione della necessità di sottoporre il IN ad una nuova risonanza magnetica per valutare l'utilità dell'intervento al fine di ricostruire la cuffia dei rotatori della spalla sinistra, si legge nella relazione del dr. che, in Per_3
generale, “quando la lesione viene diagnosticata in una persona in età lavorativa,
generalmente intorno ai 50 anni, specialmente se le attività svolte sono impegnative e
se vi è stato un trauma che ha scatenato o peggiorato i disturbi, può essere opportuno l'
intervento” ; “l'obiettivo dell'intervento di riparazione è di riportare il lembo di tendine
strappato alla sua sede di inserzione all'osso della testa omerale e fissarvelo”(…),
“perche' la riparazione sia fattibile occorre però che il tendine rotto abbia una buona
consistenza e sia rimasto sufficientemente elastico da poterlo riportare nella sede di
7 inserzione. Queste condizioni non sempre possono essere certe prima dell'intervento,
nemmeno con la risonanza magnetica” (cfr. pagg. 15-16).
Con specifico riferimento alla vicenda in esame ( cfr. pagg. 17 e ss.), il CTU,
esaminando la documentazione medica prodotta dalla parte, ha rilevato che sin dalla risonanza magnetica del novembre 2009 era emersa una lesione massiva della cuffia;
che dopo tre mesi il IN si era sottoposto a visita ortopedica all'Ospedale di
Nocera Inferiore, dove gli avevano consigliato l'intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia;
che sin da quell'epoca non poteva valutarsi la possibilità di successo dell'intervento giacché “una cosa è la risonanza magnetica, altra cosa è la visione
artroscopica diretta dei problemi da risolvere“; che nel settembre 2010 il IN
si era sottoposto ad altra risonanza, all'esito della quale la dr.ssa gli aveva Pt_2
consigliato nuovamente l'intervento chirurgico di ricostruzione;
che “in questi casi più
aspetta e peggio è per il paziente“; che, trascorsi altri otto mesi, il IN si recò
all' di Mercato San Severino, dove il dr. procedette Controparte_5 Per_1
all'intervento repertando, in quella occasione, una rottura massiva irreparabile della cuffia e limitandosi ad effettuare un'attività di “debridement”( pulizia), lavaggio e tenotomia del capo lungo del bicipite, che allevia il dolore e comporta comunque un minimo vantaggio per il paziente;
che “non fu possibile, per la pessima qualita'dei
tessuti dei tendini lesionati e per la loro retrazione, riancorarli all'osso ed eseguire una
riparazione”; che”in pratica l'intervento servì a ben poco ma non comportò alcun
danno, anzi un modesto vantaggio”.
Quanto poi all'utilità dell'alternativo intervento di protesizzazione di spalla, rileva il
CTU che,“benché esso fosse intuibile dalle risonanze, divenne certo solo dopo la
visualizzazione artroscopica della situazione”. In ogni caso, dopo l'intervento, il
IN poteva sottoporsi alla protesi di spalla “con le stesse possibilità di successo
e pressoché nella stessa situazione di quella che si presentò all'ortopedico di Mercato
8 San Severino(…), pertanto non si può riconoscere al paziente né danno biologico né
peggioramento né perdita di chance né invalidità temporanea“ (…) oggi come allora
sono le stesse le possibilità di successo di una protesi inversa di spalla, intervento
comunque non semplice e non di sicuro e assoluto successo, ora come allora” (….)
Infine, “trattandosi di paziente cardiopatico, l'intervento artroscopico presentava di
gran lunga meno rischi, per la sua assolutamente minore invasività, di una protesi di
spalla, e questo potrebbe aver rappresentato per l'operatore un motivo in più per
provare a risolvere la problematica artroscopicamente in maniera da evitare un
intervento più invasivo e più pericoloso dal punto di vista anestesiologico”.
3.3. Dagli ampi stralci della relazione del CTU, che si è ritenuto opportuno riportare in questa sede al fine di evitare erronee sintesi, emerge con chiarezza che la risonanza magnetica, anche laddove fosse stata disposta in fase preoperatoria dal dr. , Per_1
non sarebbe stata assolutamente dirimente in ordine alla utilità dell'intervento, giacché
soltanto la visione artroscopica diretta poteva consentire di valutare le possibilità di successo dell'operazione; che il chirurgo ritenne di procedere all'intervento in artroscopia in quanto meno invasivo rispetto a quello di protesi di spalla;
che il vantaggio dell'intervento fu minimo ( pulizia della zona trattata); che comunque l'intervento non produsse danno e non pregiudicò la possibilità ( chance) di far ricorso al più impegnativo intervento di protesi.
3.4. Queste conclusioni, che il Tribunale ha fatto proprie ponendole a base della decisione con cui ha rigettato la domanda ritenendo che l'intervento non avesse provocato il peggioramento delle preesistenti condizioni di salute, che non avesse prodotto alcun danno biologico e che non fosse ravvisabile alcuna negligenza dell'operatore, non sono state specificamente contestate dall'appellante.
Ed infatti, il che con la domanda di primo grado aveva dedotto che l'inutile Parte_1
intervento chirurgico del dr. gli “aveva provocato gravi danni di natura Per_1
9 permanente, valutati nella misura del 10% del danno biologico, con conseguente
peggioramento della limitazione funzionale della spalla sinistra e del braccio sinistro
con continui dolori ed estrema difficoltà nell'escursione dei movimenti articolari, come
da relazione medico-legale redatta dalla dr.ssa “( cfr. atto di Controparte_2
citazione di primo grado, pag. 2), successivamente, con i rilievi alla CTU in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado e poi in questa sede di appello, non soltanto non ha allegato alcuna specifica contestazione delle risultanze della consulenza,
limitandosi a chiedere alla Corte di disporre la convocazione del dr. a Per_3
chiarimenti o, senza alcuna motivazione, il rinnovo dell'accertamento, ma ha altresì
mutato la causa petendi giacché ha ancorato la pretesa risarcitoria alla sola circostanza di aver subìto un intervento chirurgico inutile per non essere stato sottoposto ad una nuova risonanza magnetica pre-operatoria.
Questa prospettazione, oltre a costituire un mutamento della domanda risarcitoria, è
rimasta comunque generica, in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc,
giacché l'appellante si è limitato ad allegarla senza contestare specificamente le chiare risultanze della CTU poste a base della decisione.
3.5. Va infine osservato che non può qualificarsi 'contestazione alla CTU' la relazione tecnica di parte a firma della dr.ssa prodotta dall'appellante nel primo Parte_1
grado di giudizio e qui richiamata a sostegno dell'impugnazione.
Ed infatti, la relazione, che, peraltro, è a firma di un medico chirurgo non specialista e non è asseverata da giuramento, è datata 05/04/2012 sicché, essendo anteriore di molti anni alla consulenza tecnica d'ufficio, che è stata espletata nel 2018, non ne può
costituire 'contestazione' in senso tecnico giacché non si confronta con gli esiti dell'accertamento dell'ausiliario del Giudice.
4. La sentenza va pertanto confermata con integrazione della motivazione.
10 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell' in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come Controparte_1
aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa - compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 -, negli importi medi e per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 07/04/2023 da Parte_1
nei confronti dell'
[...] [...]
avverso la Controparte_1
sentenza n. 3427/2022 del Tribunale di Salerno, così provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore dell' , a titolo di Controparte_1
compenso, in € 3.966,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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