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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1931/2020 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTI e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 15 settembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per e per l'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO Parte_1 Parte_1 Per l'avv. MENICHELLA DIONISIO Controparte_1 Per l'avv. DE VITA ONOFRIO Controparte_2 Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte e memorie conclusive e di replica, lette le difese delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1931/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCITORIO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MARIA SS. DI STIGNANO, 1 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VINCITORIO MASSIMILIANO MARIO SIOTTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCITORIO C.F._2 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MARIA SS. DI STIGNANO, 1 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VINCITORIO MASSIMILIANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLA Controparte_1 P.IVA_1 DIONISIO, elettivamente domiciliato in Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia presso il difensore avv. MENICHELLA DIONISIO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITA ONOFRIO, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI 32 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO presso il difensore avv. DE VITA ONOFRIO
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1107/2019 del 4.10.2019, depositata in data 8.10.2019, del Giudice di Pace di Foggia
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la pagina 2 di 14 redazione dello svolgimento del processo. CP_
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, , e Parte_1 Parte_1 hanno agito in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Foggia, al fine di conseguire CP_2 il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 16.04.2010, alle ore 16.00 circa, lungo la S.S. 16, tratto San Severo-Foggia.
In particolare, , conducente del veicolo Mercedes, targato CH793NL, di proprietà di Parte_1
, ha convenuto in giudizio (ora e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 CP_1
al fine di conseguire il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche patite a seguito del sinistro
[...] suddetto. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che:
- nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, percorreva la S.S. 16, in direzione Foggia, allorquando veniva attinto, sul lato sinistro, dal veicolo EL OR, targato BN968GA, di proprietà di e assicurata per la r.c.a. con ma Controparte_1 Controparte_4 condotta da , il quale, a causa di un'improvvisa sterzata a sinistra, perdeva il Persona_1 controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e così andando a collidere con il veicolo Volvo Truck, targato DF108YY, di proprietà di assicurato per la r.c.a. Controparte_5 con e condotto nell'occasione da che proveniva dalla Controparte_6 Persona_2 corsia opposta;
- a causa dell'impatto, il veicolo EL OR, sospinto indietro, impattava in modo violento il veicolo Mercedes, che, a sua volta, collideva il veicolo Fiat 127, targato FG161911, di proprietà di condotto nell'occasione da e assicurata per la r.c.a. CP_7 Controparte_3 con CP_8
- a seguito del sinistro, l'istante ha riportato lesioni che hanno reso necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Foggia;
- il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel 6%, nonché danni morali;
- il danno subito è stato quantificato in € 12.745,26.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di CP_9 [...] e di in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 12.745,26, oltre CP_4 Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con distinto atto di citazione, , proprietario del veicolo Mercedes, targato CH793NL, ha Parte_1 convenuto in giudizio (ora e al fine di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1 conseguire il risarcimento per i danni materiali occorsi a seguito del sinistro suddetto. In particolare,
ha dedotto che, a seguito del sinistro, il veicolo di sua proprietà ha subito danni materiali Parte_1 quantificati in € 16.020,62, oltre € 500,00 per danno da fermo tecnico. L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella CP_9 causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di e di Controparte_4 Controparte_1 in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 16.520,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con ulteriore atto di citazione, proprietario del veicolo Volvo Truck, targato Controparte_5 DF108YY, assicurato per la r.c.a. con e condotto nell'occasione da Controparte_10
ha convenuto in giudizio (ora e Persona_2 Controparte_4 Controparte_1
al fine di conseguire il risarcimento per i danni materiali occorsi a seguito del sinistro Controparte_1 suddetto. In particolare, l'istante ha dedotto che, a seguito del sinistro, il veicolo di sua proprietà ha pagina 3 di 14 subito danni materiali quantificati in € 33.913,50 e che, a seguito della comunicazione stragiudiziale intercorsa tra le parti, ha inviato un assegno di € 12.500,00 per il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti, sicché lo stesso risulta creditore per l'importo di € 21.413,50. L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di CP_9 [...] e di in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 20.000,00 (così CP_4 Controparte_1 ridotto per ragioni di competenza di valore), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
I giudizi così instaurati da , e venivano iscritti Parte_1 Parte_1 Controparte_5 rispettivamente al R.G. n. 2621/2010, 2622/2010 e 2758/2010. Il Giudice di Pace di Foggia, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle azioni proposte, in data 09.03.2011 ha disposto la riunione dei procedimenti con R.G. n. 2622/2010 e 2758/2010 al procedimento principale recante R.G. n. 2621/2010.
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande Controparte_4 proposte, giacché infondate in relazione all'an e al quantum. In particolare, la convenuta ha dedotto la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del conducente del veicolo Mercedes nella causazione del sinistro in oggetto, domandando, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_3 e rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Fiat 127, targato
[...] CP_7 FG161911, al fine di accertare la relativa responsabilità nel caso in esame.
Si è costituita, altresì, in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in Controparte_1 relazione all'an e al quantum e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale volta all'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo EL OR nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 27.01.2012 il Giudice di Pace ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
e in persona degli eredi. CP_3 CP_7
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto.
A seguito di irregolarità nel procedimento di notificazione dell'atto di citazione, gli eredi di CP_7 non sono stati ritualmente convenuti in giudizio e, pertanto, non si sono costituiti.
[...] [...] ha domandato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Controparte_4
Con ordinanza del 25.02.2015, il Giudice di Pace ha disposto la sospensione del giudizio, attesa la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo sinistro. Con provvedimento del 04.04.2015, la suddetta ordinanza di sospensione è stata revocata, con conseguente ripresa del giudizio.
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'espletamento di una consulenza tecnico-ricostruttiva e di una consulenza medico-legale, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 1107/2019 del 4.10.2019, depositata in data 8.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale, in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio e ha disposto l'estromissione dal giudizio di e, nel merito, ha accertato la pari Controparte_3 responsabilità per colpa concorrente ex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo e del CP_9 veicolo Volvo nella causazione del sinistro in oggetto. Pertanto, in relazione alle domande CP_11 proposte da e , ha condannato e Parte_1 Parte_1 Controparte_4 CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.595,75 e in favore di
[...] Parte_1 Pt_1
della somma di € 3.340,46, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore degli
[...] attori nella misura del 50%. Con riferimento alla domanda di il Giudice di Pace Controparte_5 ha ritenuto esaustiva la somma dalla stessa già percepita in fase stragiudiziale dalla compagnia pagina 4 di 14 assicuratrice, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con distinti atti di citazione, hanno proposto appello , Parte_1
e Parte_1 Controparte_5
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata per erronea valutazione della Parte_1 CTU, per difetto di motivazione, nonché per erronea quantificazione del danno e per l'erronea statuizione in punto di spese. A sostegno dell'atto di appello, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace, ignorando le risultanze cui è pervenuto il nominato CTU, avrebbe erroneamente accertato la pari responsabilità per colpa concorrente dei conducenti dei veicoli e , omettendo CP_9 CP_12 altresì di condannare al pagamento di quanto dovuto in proporzione alla Controparte_13 responsabilità accertata in capo al conducente del veicolo . ha, CP_12 Parte_1 pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con condanna di CP_1 e al pagamento in suo favore della somma di € 3.980,12 ovvero, in via subordinata,
[...] Controparte_1 la condanna di e al pagamento in suo favore della Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5 somma di € 5.575,87 ovvero, in via ulteriormente gradata, la condanna di e Controparte_1 CP_1 al pagamento della minor somma di 1.192,18, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
[...] da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche , con distinto atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione, censurando la Parte_1 sentenza gravata per erronea valutazione della CTU, per difetto di motivazione, nonché per erronea quantificazione del danno e per l'erronea statuizione in punto di spese. L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con condanna di e
Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 5.098,20 ovvero, in via subordinata, la
Controparte_1 condanna di e al pagamento in suo favore della
Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5 somma di € 8.438,66,ovvero, in via ulteriormente gradata, la condanna di e
Controparte_1 CP_1 al pagamento della minor somma di 870,87, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da
[...] distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto, altresì, appello per erronea Controparte_5 valutazione delle risultanze istruttorie, giacché il Giudice di Pace avrebbe erroneamente accertato la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, in CP_12 contrasto con quanto accertato dal nominato CTU e considerando che alcuna valenza probatoria si potrebbe trarre dai provvedimenti resi nel giudizio penale avente ad oggetto il medesimo sinistro. ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con Controparte_5 conseguente accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nei giudizi così instaurati, iscritti rispettivamente al R.G. n. 1931/2020, 1933/2020 e 2478/2020, si è costituita in giudizio domandando, in via preliminare, la riunione dei procedimenti così Controparte_1 instaurati per ragioni di connessione oggettiva e identità soggettiva, nonché l'estinzione del giudizio ex tunc dall'udienza del 30.11.2011, giacché non sarebbe stato adempiuto correttamente l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice di Pace. Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese legali di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi così instaurati, è stata disposta la riunione dei procedimenti con R.G. n. 1933/2020 e 2478/2020 al procedimento principale recante R.G. n. 1931/2020.
Nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, e Controparte_1 Controparte_3 non si sono costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata pagina 5 di 14 all'udienza del 15.09.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
I)
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti (cfr. Cass. SS.UU., 9936/2014).
Ancora in via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di Foggia e che vige, in materia di appello, il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum”, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellata, in base a quanto segue.
Orbene, ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione Controparte_1 del giudizio ex art. 307 c.p.c. sin dall'udienza del 30.11.2011, giacché le parti interessate non hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza. Ebbene, nonostante la rimessione in termini disposta dal Giudice di prime cure per i vizi afferenti al procedimento di notificazione dell'atto di citazione nei confronti degli eredi di le parti interessate non CP_7 hanno regolarmente integrato il contraddittorio, così incorrendo in un'omissione che determinerebbe l'estinzione del giudizio, di talché deriverebbe la nullità derivata degli atti processuali compiuti in seguito.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 307 c.p.c. dispone che l'estinzione del giudizio, dichiarata dal Giudice con ordinanza, consegue ad un'inattività qualificata delle parti, quale anche la mancata integrazione del giudizio entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal Giudice. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito come, ove la parte onerata non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine fissato o vi abbia adempiuto solo in parte chiamando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, è precluso al Giudice assegnare alla parte un nuovo termine, salvo la prova di una causa a lei non imputabile, giacché ciò determinerebbe un'indebita proroga del termine perentorio, preclusa dall'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass., 8639/2018; Cass., 6982/2016). Risulta, invero, pacifico che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio, concesso anche per svolgere le dovute indagini anagrafiche, abbia natura perentoria, di talché la relativa violazione è rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., 28223/2008).
Ciò nondimeno, è opportuno rilevare che il suddetto indirizzo giurisprudenziale non risulta attinente al caso in esame, giacché non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ebbene, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il litisconsorzio è necessario allorquando tutte le parti debbono necessariamente agire o essere convenute nello stesso processo, data l'inscindibilità del rapporto giuridico oggetto del giudizio. Dunque, il mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta pagina 6 di 14 l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e la sentenza eventualmente pronunciata sarebbe inutiliter data. Diversa è, invece, l'ipotesi del litisconsorzio facoltativo, come previsto dall'art. 103 c.p.c., giustificato da mere ragioni di opportunità; quindi per connessione oggettiva propria (identità di petitum o causa petendi) ovvero connessione oggettiva impropria (la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni). Ebbene, nella descritta fattispecie di connessione oggettiva, l'art. 106 c.p.c. autorizza la parte a chiamare nel processo un terzo, oltre che nell'ipotesi in cui la parte chieda di essere garantita da un terzo.
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che (oggi e Controparte_4 Controparte_1 hanno domandato la chiamata in causa di e Controparte_5 Controparte_3 CP_7
rispettivamente conducenti e proprietario del veicolo Fiat 127, deducendo la relativa
[...] responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto. Non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerando che la partecipazione al processo dei terzi chiamati in causa dipende da mere ragioni di opportunità, al fine di accertare in un solo processo il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, per evitare il rischio di contrasto tra giudicati. In aggiunta, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e dalle allegazioni difensive delle parti, non è emersa alcuna responsabilità in capo al conducente e al proprietario del veicolo Fiat 127. Pertanto, in seguito alla rituale richiesta di parte, il Giudice di Pace ha correttamente autorizzato la chiamata in causa dei terzi. Tuttavia, la parte interessata non ha provveduto alla rituale integrazione del contraddittorio, sicché risulta soltanto decaduta dalla relativa facoltà. Dunque, ove la parte indichi un terzo come soggetto passivo della pretesa risarcitoria, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo il Giudice procedere ai dovuti accertamenti con effetti limitati alle parti in causa (cfr. Cass., 1291/2012; Cass., 6415/1998). Pertanto, ove l'ordine disposto non venga ottemperato dalla parte onerata, la mancata cancellazione dalla causa dal ruolo comporta una revoca tacita dell'ordinanza autorizzativa così pronunciata (cfr. Cass., 1291/2012; Cass., 6415/1998). Dunque, non ricorrendo nel caso in esame un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio ad opera della parte onerata non ha determinato l'estinzione del giudizio, sicché il Giudice di Pace ha correttamente revocato l'ordinanza autorizzativa e disposto l'estromissione dal giudizio di
[...]
, ritualmente citato in giudizio. CP_3
Alla luce di quanto suesposto, la predetta eccezione preliminare va rigettata, in quanto infondata.
II)
Nel merito, occorre esaminare i motivi di appello articolati rispettivamente da , Parte_1
e Parte_1 Controparte_5
Orbene, con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado per omessa motivazione in relazione ai risultati delle indagini peritali.
Sul punto, occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, sebbene operi nell'ambito della fase istruttoria, non costituisce un mezzo di prova, bensì rappresenta uno strumento a disposizione del Giudice per l'accertamento e la valutazione di fatti in base a conoscenze tecnico-specialistiche, che non consentono al Giudice di procedere autonomamente. Si tratta, quindi, di uno di un organo di istruzione che integra l'attività decisoria. Invero, è opportuno precisare che il consulente tecnico, in considerazione delle sue particolari conoscenze tecniche, è un ausiliare del Giudice, che lo assiste con le medesime garanzie di imparzialità. Ciò non esime il Giudice dal dovere di motivare adeguatamente le conclusioni cui è pervenuto e le ragioni per cui ha ritenuto di dar seguito alle risultanze della relazione peritale, in particolare quando ad essa siano state mosse dettagliate critiche ad opera dei consulenti di parte (cfr. Cass., 23637/2016; Cass., 10688/2008; Cass., 4797/2007).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado è stata espletata una CTU tecnico-ricostruttiva a cura dell'ing.
, la cui attività è confluita in una relazione ritualmente depositata. Ebbene, in Persona_3
pagina 7 di 14 relazione alla dinamica del sinistro, il nominato CTU ha testualmente rilevato che “il veicolo EL OR … giunto all'altezza del km 663+500, al termine di una semicurva a destra, a velocità non commisurata alle circostanze ambientali di pioggia in atto e manto stradale reso viscido dalla pioggia
… deviava improvvisamente verso la sua sinistra la sua traiettoria di marcia … sbandando, prima verso sinistra, nella corsia opposta di marcia, e poi verso destra andando a collidere, priva di controllo, con la fiancata laterale sinistra (terzo anteriore), contro la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato Volvo” (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo di primo Persona_3 grado). Inoltre, in relazione alle responsabilità dei conducenti dei veicoli convolti nel sinistro, il nominato CTU ha concluso che “risulta determinante, ai fini della causazione dell'incidente, la condotta imprudente e temeraria del conducente della , Sig. , che, in CP_9 Persona_1 condizioni di pioggia battente, di fondo stradale bagnato e di manto stradale dissestato per via di avvallamenti e buche, ben visibili in ragione della loro estensione, entità e frequenza ripetitiva su quel tratto viario, procedeva ad una velocità, risultata di fatto, non commisurata alle caratteristiche e alle condizioni della strada in quel momento”, così individuando nella condotta di guida imprudente tenuta dal conducente del veicolo la causa del sinistro in oggetto (cfr. relazione CTU ing. CP_9
allegata al fascicolo di primo grado). Ciò nondimeno, lo stesso CTU ha Persona_3 testualmente rilevato come “si può, quindi, affermare che non si ritiene dimostrato un consistente eccesso di velocità, da parte di entrambi i conducenti” e che “per il calcolo delle possibili velocità di marcia degli autoveicoli ante e post urto nel sinistro, non risulta possibile, in quanto, in assenza di dati certi e inconfutabili, ripresi nell'immediatezza dell'accaduto, non confluiti in atti nel Procedimento Civile de quo”, sicché lo stesso non ha potuto accertare l'effettivo eccesso di velocità dei veicoli antagonisti (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo di primo grado). Risulta, Persona_3 pertanto, evidente il vizio di contraddizione in cui è incorso il nominato CTU, il quale, pur non accertando la velocità tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e la relativa condotta di guida, ha rilevato in maniera apodittica e senza alcuna congrua motivazione un'imprudente condotta di guida del conducente del veicolo EL OR. Invero, il consulente tecnico di parte nominato da ing. , ha osservato come “il CTU cade in contraddizione nel Controparte_1 Persona_4 momento in cui prima asserisce che il conduceva la vettura ad una velocità non adeguata Parte_1 allo stato dei luoghi e poi, nelle conclusioni, afferma che dagli elementi in suo possesso non è possibile stabilire la velocità dei veicoli ed in particolare quella della EL corsa” (cfr. osservazioni critiche CTP ing. allegate al fascicolo di primo grado). Sul punto, il nominato CTU ha risposto Persona_4 che “il sottoscritto CTU non ha mai menzionato nel proprio elaborato che la velocità della EL OR e della Mercedes potevano essere elevate” (cfr. risposta alle osservazioni critiche del CTU ing.
allegata al fascicolo di primo grado). Le conclusioni cui è pervenuto il nominato Persona_3
CTU, quindi, presentano evidenti vizi logici di contraddittorietà e carenza motivazionale, sicché il Giudice di prime cure non ha posto i relativi risultati a fondamento della decisione assunta.
Neppure sussiste il denunciato vizio di motivazione in relazione alla dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità dei veicoli antagonisti. Invero, occorre rilevare che il sinistro per cui è causa è stato oggetto di cognizione nel procedimento penale iscritto al R.G. n. 6031/2010 del Tribunale di Foggia. Nel suddetto procedimento, il GIP ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio, nella quale si asserisce che “ , il quale alla guida della propria autovettura EL OR tg AZ Persona_1 696MY procedeva … ad una velocità elevata di circa 110-1110 Km/h, superiore al limite di 90 km/h, vigente su quel tratto viario, velocità comunque non adeguata alle condizioni della strada bagnata dalla pioggia in atto e ricoperta da numerose buche e disconnessioni del manto asfaltato, che rendevano precarie le condizioni di aderenza” e che “il alla guida del detto autoarticolato Per_2 viaggiava ad una velocità di 81 km/h, così violando il limite di 70 km/h imposto in quel tratto di strada per il mezzo autoarticolato da lui condotto, nonché l'art. 142 c III CDS” (cfr. richiesta rinvio a giudizio allegata al fascicolo di primo grado). Pertanto, dalle indagini svolte in sede penale, è emerso un eccesso di velocità in capo ai conducenti dei veicoli EL OR e . Sul punto, la Suprema Corte ha CP_12 pagina 8 di 14 chiarito come, in mancanza di una norma che preveda la tassatività dei mezzi di prova, il Giudice può porre a fondamento della sua decisione anche prova atipiche, quali la consulenza tecnica di parte o la sentenza resa in altro giudizio, la cui efficacia probatoria è quella propria delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero degli argomenti di prova (cfr. Cass., 2947/2023; Cass., 1593/2017). Inoltre, anche ove la prova sia assunta nel procedimento penale senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio, il disposto dell'art. 101 c.p.c. viene salvaguardato nel processo civile, consentendo la discussione delle parti sull'idoneità dimostrativa della suddetta prova, che può, quindi, essere valutata dal Giudice civile come elemento di prova (cfr. Cass., 5947/2023). Alla luce di quanto esposto, dal suddetto rinvio a giudizio il Giudice di Pace ha potuto correttamente individuare elementi di prova utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all'individuazione delle relative responsabilità. Dunque, considerando che l'istruttoria espletata ha accertato una condotta colposa tenuta da entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti, attese le sfavorevoli condizioni atmosferiche nel giorno del denunciato sinistro, le precarie condizioni dei luoghi e il segnale di pericolo generico presente lungo il tratto stradale percorso dal veicolo Volvo Truck, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente, contemplata dall'art. 2054, comma 2, c.c. Con maggior impegno esplicativo, gli accertamenti condotti non hanno consentito di individuare la colpa esclusiva ovvero prevalente di uno dei conducenti nella causazione del sinistro in oggetto, sicché opera la presunzione menzionata. Tale presunzione presenta, invero, natura sussidiaria, operando ove il Giudice non possa accertare la misura delle responsabilità di ciascuno (cfr. Cass., 18631/2015; Cass., 29883/2008). Inoltre, sebbene sia in concreto accertata la condotta colposa di uno dei conducenti, ciò non è sufficiente ad escludere l'operatività della citata presunzione, occorrendo altresì la prova che l'altro conducente abbia a sua volta tenuto una condotta di guida diligente (cfr. Cass., 13271/2016). Dunque, ove dall'istruttoria espletata emerga una condotta colposa di uno dei due conducenti, al fine di attribuirgli natura determinante nella produzione del sinistro, incombe sull'altro conducente l'onere di provare di aver osservato le norme sulla circolazione nonché le regole comuni di prudenza, salvo l'inesigibilità di una manovra di emergenza in concreto impossibile (cfr. Cass., 124/2016; Cass., 1365/2014). Ciò posto, l'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non ha consentito di superare la presunzione citata, mancando la prova di una condotta colpevole del conducente del veicolo che sia stata condizione necessaria e sufficiente nella causazione del danno asseritamente CP_9 patito dall'appellante.
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé enunciate, si ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ex art. 2054 co. 2 c.c., sicché l'esaminato motivo di appello va rigettato, poiché infondato.
3.2 Con il secondo motivo di appello, e hanno censurato la sentenza Parte_1 Parte_1 impugnata per contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo il Giudice di Pace erroneamente omesso di condannare al risarcimento del danno dovuto in seguito all'accertata Controparte_5 responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in esame. CP_12
Sul punto, appare utile chiarire come, nel giudizio di cognizione, il contenuto della decisione va individuato non solo alla stregua del dispositivo, bensì integrando quest'ultimo con la motivazione, ove la stessa, palesando il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice, sia in grado di esplicare il decisum (cfr. Cass., 24867/2023; Cass., 17910/2015; Cass., 15585/2007). Ciò nondimeno, l'oggetto del dovere decisorio del Giudice si determina in relazione alla domanda proposta dall'istante. Invero, rileva il principio della domanda ex art. 99 c.p.c., con il relativo corollario della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., di talché il petitum chiesto dall'attore con l'atto introduttivo, nonché con la prima memoria difensiva nei limiti della emendatio libelli, limita il pronunciamento del Giudice. In particolare, la domanda su cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi va proposta nel rispetto delle barriere assertive e probatorie a carico delle parti, con la conseguente inammissibilità delle domande tardivamente avanzate. Pertanto, non rileva la domanda proposta dagli istanti nel verbale di pagina 9 di 14 udienza del 16.05.2012, giacché la stessa, oltre ad avere un contenuto generico, risulta tardiva.
Neppure rileva la giurisprudenza richiamata da parte appellante a mente del quale, ove la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria si estende in maniera automatica nei confronti del terzo chiamato, salva una diversa ed espressa manifestazione di volontà ad opera dell'attore (cfr. Cass., 8411/2016; Cass., 5057/2010). Con maggior impegno esplicativo, il principio di estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato in giudizio si fonda sulla presunzione che l'attore voglia la condanna al risarcimento nei confronti dell'effettivo responsabile civile, sicché non muta l'oggetto della domanda, poiché permane il dovere decisorio del Giudice di accertare la responsabilità civile fondata sul medesimo fatto storico. Tuttavia, la giurisprudenza suesposta non risulta attinente al caso in esame, giacché la stessa concerne l'ipotesi in cui parte convenuta nel giudizio chiami in causa il terzo in qualità di effettivo responsabile civile. Nel caso in esame, invece, non risulta che
[...]
proprietario del veicolo Volvo Truck, sia stato chiamato in causa da parte convenuta, CP_5 bensì la sua partecipazione al giudizio discende dalla riunione dei distinti procedimenti incardinati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Invero, l'art. 274 c.p.c. consente la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice, per mere ragioni di opportunità. Dunque, nel caso in cui sia disposta la riunione, le cause connesse conservano la loro autonomia, che si esplica nella formazione di un autonomo pronunciamento del Giudice sulle singole domande avanzate sulla base degli elementi probatori raccolti nelle diverse cause come anche nell'autonomia delle vicende processuali verificatesi nelle singole cause, come l'eventuale contumacia. Pertanto, in virtù della suddetta autonomia, il dovere decisorio del Giudice si determina in relazione alle domande proposte nell'ambito delle singole cause, in ossequio al citato principio della domanda.
Sulla base di quanto suesposto, il Giudice di prime cure si è limitato a condannare al risarcimento del danno soltanto i soggetti nei cui confronti gli istanti hanno proposto domanda risarcitoria. L'eventuale domanda risarcitoria nei confronti del terzo di cui sia accertata la responsabilità civile postula l'instaurazione di un separato giudizio e il pericolo di un eventuale contrasto di giudicati è scongiurato dall'avvenuto accertamento della responsabilità civile compiuto in sentenza.
Dunque, per quanto enunciato, il motivo di appello risulta infondato.
3.3 Va, inoltre, disattesa la censura mossa dall'appellante e relativa all'erronea Parte_1 quantificazione dei danni dallo stesso subiti per le lesioni personali occorse a causa del denunciato sinistro.
Ebbene, risulta determinante la consulenza medico-legale espletata nel giudizio di primo grado a cura del dott. , la cui la cui attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi logico Persona_5 scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Ebbene, nel caso in esame, le conclusioni del nominato CTU risultano condivisibili, non presentando errori logici o intrinseche contraddizioni, considerata anche l'assenza di elementi oggettivi di segno contrario.
Dunque, sulla base della espletata CTU, risulta che l'istante , in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura percentuale del 2 % della capacità totale. Inoltre, il predetto consulente ha accertato un'inabilità temporanea assoluta nella misura di 4 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% nella misura di 15 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 20 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% nella misura di 20 giorni, ritenendo, altresì, congrue e documentate delle spese mediche di importo pari a € 178,50 (cfr. relazione CTU del 2.08.2017 allegata al fascicolo di primo grado).
In aggiunta, occorre precisare che, in tema di lesioni micropermanenti, ravvisabili nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può pagina 10 di 14 escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (cfr. Cass., 17209/2015; Cass., 22585/2013). Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale, liquidati con il sistema tabellare equitativo, e i danni da sinistro stradale, che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ciò nondimeno, nel caso in esame, nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, non essendo né allegato né essendo stato fornito, neppure in via presuntiva, alcun riscontro probatorio allo stesso e non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo. La Suprema Corte ha infatti chiarito che grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni, del turbamento causato dal sinistro, senza che vi sia un automatismo tra il danno biologico e danno morale (cfr. Cass., 339/2016). Ciò posto, nel caso in esame, l'attore non ha assolto all'onere di allegazione e prova menzionato, sicché nulla va riconosciuto a titolo di danno morale.
Alla luce di quanto suesposto, applicando l'art. 139 D.lgs. 209/2005, trattandosi di lesione micropermanente (ossia entro il 9%), in base a quanto accertato dal CTU nel giudizio, la quantificazione operata dal Giudice di Pace risulta congrua, sicché la pronuncia impugnata va confermata anche in relazione alla quantificazione del danno patito da . Parte_1
3.4 Risulta, invece, fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esposti e per quanto di ragione la censura mossa dall'appellante , relativa all'erronea quantificazione dei danni materiali Parte_1 occorsi sul veicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro.
Ebbene, in relazione ai danni materiali subiti sul veicolo Mercedes, il CTU nominato nel giudizio di primo grado, ing. ha eseguito una perizia quantificativa, concludendo che il danno Persona_3 subito dall'istante è pari a € 8.438,66, (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo Persona_3 di primo grado).
Il Giudice di Pace, invece, ha erroneamente posto a fondamento della decisione la quantificazione menzionata nella parte motiva del suddetto elaborato peritale, pari a € 6.680,92, indicata dalla consulenza tecnica di parte eseguita dalla convenuta Sul punto, occorre chiarire che la CP_4 consulenza tecnica di parte risulta una mera allegazione difensiva, sicché, in assenza di altri elementi probatori idonei a corroborare i relativi risultanti, la stessa non può essere posta a fondamento della decisione.
Pertanto, aderendo ai risultati delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado, il danno materiale subito dall'istante in conseguenza del denunciato sinistro è pari a € 8.438,66, Parte_1 che va ridotto all'importo di € 4.219,33, in applicazione del concorso di colpa riconosciuto sulla base di quanto enunciato.
Pertanto, considerando già versato da all'istante di importo pari a € 3.340,46, Controparte_1
ha diritto a conseguire il risarcimento del danno per il sinistro occorso nella misura pari a Parte_1
€ 878,87.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, si rileva che gli stessi sono dovuti dalla data della domanda sino alla data della sentenza (momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta) sulla somma anno per anno rivalutata.
3.5 Con riferimento all'appello proposto da e in relazione alla Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 14 regolamentazione delle spese legali di lite relative al primo grado di giudizio si osserva quanto segue.
Invero, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, giacché il Giudice di Pace avrebbe errato omettendo di condannare alla rifusione in loro favore delle spese legali di lite. Controparte_5 Ebbene, la suddetta censura risulta infondata, giacché, nel giudizio da loro instaurato, Controparte_5 non risulta soccombente considerando la mancata proposizione di una domanda risarcitoria nei suoi confronti, sicché non sussistevano i presupposti della soccombenza previsti dall'art. 91 c.p.c.
Con riferimento, invece, alla regolamentazione delle spese legali di lite tra gli attori Parte_1 e e le convenute e si osserva quanto segue. Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 Ebbene, nel caso in cui sia disposta la riunione di procedimenti per mere ragioni di opportunità ex art. 274 c.p.c., i suddetti procedimenti conservano la propria autonomia. Pertanto, al difensore che rappresenti diverse parti che abbiano agito in giudizio instaurando così distinti procedimenti, successivamente riuniti, spetta un distinto compenso per ciascuna parte rappresentata. Invero, non rileva l'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, secondo cui il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 %, giacché tale disposizione attiene al diverso caso in cui le parti rappresentate dal medesimo difensore abbiano assunto la medesima posizione processuale. Nel caso in esame, invece, risulta che e abbiano Parte_1 Parte_1 proposto distinte domande, sicché al relativo procuratore va liquidato un autonomo compenso per l'attività svolta.
Dunque, applicando il D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi per le fasi espletate e lo scaglione di riferimento determinato dal valore della domanda (da 5.201 a 26.000), e Parte_1 Pt_1
hanno diritto ad ottenere la rifusione delle spese legali nella misura di € 1.990 ciascuno, che va
[...] ridotto all'importo di € 995 ciascuno, in applicazione del concorso di colpa riconosciuto sulla base di quanto enunciato.
Pertanto, considerando l'importo già versato pari a € 1.036,77, e Controparte_1 Controparte_1 vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese legali di lite del primo grado di giudizio nella somma residua di € 953,23, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.6 Per quanto concerne l'appello proposto da per erronea valutazione delle Controparte_5 risultanze istruttorie e per vizio di motivazione, lo stesso risulta infondato e va, pertanto, rigettato in base a quanto segue.
Orbene, l'appellante censura la sentenza impugnata, giacché il Giudice di Pace avrebbe errato nell'accertare la responsabilità del conducente del veicolo Volvo Truck nella causazione del sinistro in oggetto, in assenza di una domanda di parte.
Sul punto, la suddetta responsabilità è emersa dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalle indagini svolte nell'ambito del processo penale e poste dal Giudice di Pace a fondamento della propria decisione. Pertanto, sebbene il processo civile sia fondato sul principio della domanda ex art. 99 c.p.c. e il relativo corollario della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la responsabilità del conducente del veicolo CP_12
nella causazione del sinistro in oggetto, senza procedere alle relative condanne al risarcimento
[...] del danno, considerata l'assenza di un'apposita domanda sul punto.
In relazione alle censure relative all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei risultati delle indagini espletate dal CTU nominato, si osserva che le stesse risultano infondate in base a quanto sopra ampiamente esposto.
Alla luce di quanto testé enunciato, l'appello proposto da va rigettato, in quanto Controparte_5 infondato.
III) pagina 12 di 14 Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio si osserva quanto segue.
In relazione all'appello proposto da le spese legali seguono il principio della Controparte_5 soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
In relazione all'appello proposto da e , il parziale accoglimento Parte_1 Parte_1 dell'appello proposto giustifica la compensazione delle spese legali di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Controparte_5
1) in relazione alle domande proposte da e da : Parte_1 Parte_1
- accoglie l'appello, nei limiti di quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, sentenza n. 1107/2019 resa dal Giudice di Pace di Foggia in data 4.10.2019 e depositata in data 8.10.2019, condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di dell'importo di € 878,87, oltre interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
- condanna, altresì, e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_1 legali di lite relative al processo di primo grado, che quantifica in € 953,23 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
2) in relazione alla domanda proposta da Controparte_5
- rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 1107/2019 resa dal Giudice di Pace di Foggia in data 4.10.2019 e depositata in data 8.10.2019;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata Controparte_5 [...]
che quantifica in € 3.397 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% CP_1 delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1931/2020 tra
Parte_1
[...]
APPELLANTI e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATI
Oggi 15 settembre 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per e per l'avv. VINCITORIO MASSIMILIANO Parte_1 Parte_1 Per l'avv. MENICHELLA DIONISIO Controparte_1 Per l'avv. DE VITA ONOFRIO Controparte_2 Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte e memorie conclusive e di replica, lette le difese delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1931/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCITORIO Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MARIA SS. DI STIGNANO, 1 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VINCITORIO MASSIMILIANO MARIO SIOTTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCITORIO C.F._2 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MARIA SS. DI STIGNANO, 1 SAN MARCO IN LAMIS presso il difensore avv. VINCITORIO MASSIMILIANO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLA Controparte_1 P.IVA_1 DIONISIO, elettivamente domiciliato in Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia presso il difensore avv. MENICHELLA DIONISIO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE VITA ONOFRIO, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA TURBACCI 32 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO presso il difensore avv. DE VITA ONOFRIO
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1107/2019 del 4.10.2019, depositata in data 8.10.2019, del Giudice di Pace di Foggia
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la pagina 2 di 14 redazione dello svolgimento del processo. CP_
1. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, , e Parte_1 Parte_1 hanno agito in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Foggia, al fine di conseguire CP_2 il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 16.04.2010, alle ore 16.00 circa, lungo la S.S. 16, tratto San Severo-Foggia.
In particolare, , conducente del veicolo Mercedes, targato CH793NL, di proprietà di Parte_1
, ha convenuto in giudizio (ora e Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 CP_1
al fine di conseguire il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche patite a seguito del sinistro
[...] suddetto. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che:
- nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, percorreva la S.S. 16, in direzione Foggia, allorquando veniva attinto, sul lato sinistro, dal veicolo EL OR, targato BN968GA, di proprietà di e assicurata per la r.c.a. con ma Controparte_1 Controparte_4 condotta da , il quale, a causa di un'improvvisa sterzata a sinistra, perdeva il Persona_1 controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e così andando a collidere con il veicolo Volvo Truck, targato DF108YY, di proprietà di assicurato per la r.c.a. Controparte_5 con e condotto nell'occasione da che proveniva dalla Controparte_6 Persona_2 corsia opposta;
- a causa dell'impatto, il veicolo EL OR, sospinto indietro, impattava in modo violento il veicolo Mercedes, che, a sua volta, collideva il veicolo Fiat 127, targato FG161911, di proprietà di condotto nell'occasione da e assicurata per la r.c.a. CP_7 Controparte_3 con CP_8
- a seguito del sinistro, l'istante ha riportato lesioni che hanno reso necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Foggia;
- il sinistro occorso ha causato un lungo periodo di inabilità con postumi permanenti stimati nel 6%, nonché danni morali;
- il danno subito è stato quantificato in € 12.745,26.
L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di CP_9 [...] e di in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 12.745,26, oltre CP_4 Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con distinto atto di citazione, , proprietario del veicolo Mercedes, targato CH793NL, ha Parte_1 convenuto in giudizio (ora e al fine di Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1 conseguire il risarcimento per i danni materiali occorsi a seguito del sinistro suddetto. In particolare,
ha dedotto che, a seguito del sinistro, il veicolo di sua proprietà ha subito danni materiali Parte_1 quantificati in € 16.020,62, oltre € 500,00 per danno da fermo tecnico. L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella CP_9 causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di e di Controparte_4 Controparte_1 in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 16.520,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con ulteriore atto di citazione, proprietario del veicolo Volvo Truck, targato Controparte_5 DF108YY, assicurato per la r.c.a. con e condotto nell'occasione da Controparte_10
ha convenuto in giudizio (ora e Persona_2 Controparte_4 Controparte_1
al fine di conseguire il risarcimento per i danni materiali occorsi a seguito del sinistro Controparte_1 suddetto. In particolare, l'istante ha dedotto che, a seguito del sinistro, il veicolo di sua proprietà ha pagina 3 di 14 subito danni materiali quantificati in € 33.913,50 e che, a seguito della comunicazione stragiudiziale intercorsa tra le parti, ha inviato un assegno di € 12.500,00 per il Controparte_4 risarcimento dei danni subiti, sicché lo stesso risulta creditore per l'importo di € 21.413,50. L'attore ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna di CP_9 [...] e di in solido tra loro, al risarcimento della somma di € 20.000,00 (così CP_4 Controparte_1 ridotto per ragioni di competenza di valore), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
I giudizi così instaurati da , e venivano iscritti Parte_1 Parte_1 Controparte_5 rispettivamente al R.G. n. 2621/2010, 2622/2010 e 2758/2010. Il Giudice di Pace di Foggia, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle azioni proposte, in data 09.03.2011 ha disposto la riunione dei procedimenti con R.G. n. 2622/2010 e 2758/2010 al procedimento principale recante R.G. n. 2621/2010.
Nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande Controparte_4 proposte, giacché infondate in relazione all'an e al quantum. In particolare, la convenuta ha dedotto la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del conducente del veicolo Mercedes nella causazione del sinistro in oggetto, domandando, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_3 e rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Fiat 127, targato
[...] CP_7 FG161911, al fine di accertare la relativa responsabilità nel caso in esame.
Si è costituita, altresì, in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in Controparte_1 relazione all'an e al quantum e proponendo, altresì, domanda riconvenzionale volta all'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo EL OR nella causazione del sinistro in oggetto, con la relativa condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 27.01.2012 il Giudice di Pace ha autorizzato la chiamata in causa di
[...]
e in persona degli eredi. CP_3 CP_7
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, la nullità dell'atto di citazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto.
A seguito di irregolarità nel procedimento di notificazione dell'atto di citazione, gli eredi di CP_7 non sono stati ritualmente convenuti in giudizio e, pertanto, non si sono costituiti.
[...] [...] ha domandato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Controparte_4
Con ordinanza del 25.02.2015, il Giudice di Pace ha disposto la sospensione del giudizio, attesa la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto il medesimo sinistro. Con provvedimento del 04.04.2015, la suddetta ordinanza di sospensione è stata revocata, con conseguente ripresa del giudizio.
Esaurita l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'espletamento di una consulenza tecnico-ricostruttiva e di una consulenza medico-legale, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 1107/2019 del 4.10.2019, depositata in data 8.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale, in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio e ha disposto l'estromissione dal giudizio di e, nel merito, ha accertato la pari Controparte_3 responsabilità per colpa concorrente ex art. 2054 c.c. del conducente del veicolo e del CP_9 veicolo Volvo nella causazione del sinistro in oggetto. Pertanto, in relazione alle domande CP_11 proposte da e , ha condannato e Parte_1 Parte_1 Controparte_4 CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.595,75 e in favore di
[...] Parte_1 Pt_1
della somma di € 3.340,46, oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore degli
[...] attori nella misura del 50%. Con riferimento alla domanda di il Giudice di Pace Controparte_5 ha ritenuto esaustiva la somma dalla stessa già percepita in fase stragiudiziale dalla compagnia pagina 4 di 14 assicuratrice, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con distinti atti di citazione, hanno proposto appello , Parte_1
e Parte_1 Controparte_5
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata per erronea valutazione della Parte_1 CTU, per difetto di motivazione, nonché per erronea quantificazione del danno e per l'erronea statuizione in punto di spese. A sostegno dell'atto di appello, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace, ignorando le risultanze cui è pervenuto il nominato CTU, avrebbe erroneamente accertato la pari responsabilità per colpa concorrente dei conducenti dei veicoli e , omettendo CP_9 CP_12 altresì di condannare al pagamento di quanto dovuto in proporzione alla Controparte_13 responsabilità accertata in capo al conducente del veicolo . ha, CP_12 Parte_1 pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con condanna di CP_1 e al pagamento in suo favore della somma di € 3.980,12 ovvero, in via subordinata,
[...] Controparte_1 la condanna di e al pagamento in suo favore della Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5 somma di € 5.575,87 ovvero, in via ulteriormente gradata, la condanna di e Controparte_1 CP_1 al pagamento della minor somma di 1.192,18, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
[...] da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Anche , con distinto atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione, censurando la Parte_1 sentenza gravata per erronea valutazione della CTU, per difetto di motivazione, nonché per erronea quantificazione del danno e per l'erronea statuizione in punto di spese. L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con condanna di e
Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 5.098,20 ovvero, in via subordinata, la
Controparte_1 condanna di e al pagamento in suo favore della
Controparte_1 Controparte_1 Controparte_5 somma di € 8.438,66,ovvero, in via ulteriormente gradata, la condanna di e
Controparte_1 CP_1 al pagamento della minor somma di 870,87, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da
[...] distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto, altresì, appello per erronea Controparte_5 valutazione delle risultanze istruttorie, giacché il Giudice di Pace avrebbe erroneamente accertato la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in oggetto, in CP_12 contrasto con quanto accertato dal nominato CTU e considerando che alcuna valenza probatoria si potrebbe trarre dai provvedimenti resi nel giudizio penale avente ad oggetto il medesimo sinistro. ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata, con Controparte_5 conseguente accoglimento della domanda proposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nei giudizi così instaurati, iscritti rispettivamente al R.G. n. 1931/2020, 1933/2020 e 2478/2020, si è costituita in giudizio domandando, in via preliminare, la riunione dei procedimenti così Controparte_1 instaurati per ragioni di connessione oggettiva e identità soggettiva, nonché l'estinzione del giudizio ex tunc dall'udienza del 30.11.2011, giacché non sarebbe stato adempiuto correttamente l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice di Pace. Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese legali di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi così instaurati, è stata disposta la riunione dei procedimenti con R.G. n. 1933/2020 e 2478/2020 al procedimento principale recante R.G. n. 1931/2020.
Nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, e Controparte_1 Controparte_3 non si sono costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata pagina 5 di 14 all'udienza del 15.09.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*****
I)
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al Giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. SS.UU., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti (cfr. Cass. SS.UU., 9936/2014).
Ancora in via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di Foggia e che vige, in materia di appello, il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum”, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellata, in base a quanto segue.
Orbene, ha dedotto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione Controparte_1 del giudizio ex art. 307 c.p.c. sin dall'udienza del 30.11.2011, giacché le parti interessate non hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza. Ebbene, nonostante la rimessione in termini disposta dal Giudice di prime cure per i vizi afferenti al procedimento di notificazione dell'atto di citazione nei confronti degli eredi di le parti interessate non CP_7 hanno regolarmente integrato il contraddittorio, così incorrendo in un'omissione che determinerebbe l'estinzione del giudizio, di talché deriverebbe la nullità derivata degli atti processuali compiuti in seguito.
Sul punto, giova rammentare che l'art. 307 c.p.c. dispone che l'estinzione del giudizio, dichiarata dal Giudice con ordinanza, consegue ad un'inattività qualificata delle parti, quale anche la mancata integrazione del giudizio entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal Giudice. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito come, ove la parte onerata non abbia provveduto ad integrare il contraddittorio nel termine fissato o vi abbia adempiuto solo in parte chiamando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, è precluso al Giudice assegnare alla parte un nuovo termine, salvo la prova di una causa a lei non imputabile, giacché ciò determinerebbe un'indebita proroga del termine perentorio, preclusa dall'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass., 8639/2018; Cass., 6982/2016). Risulta, invero, pacifico che il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio, concesso anche per svolgere le dovute indagini anagrafiche, abbia natura perentoria, di talché la relativa violazione è rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., 28223/2008).
Ciò nondimeno, è opportuno rilevare che il suddetto indirizzo giurisprudenziale non risulta attinente al caso in esame, giacché non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ebbene, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il litisconsorzio è necessario allorquando tutte le parti debbono necessariamente agire o essere convenute nello stesso processo, data l'inscindibilità del rapporto giuridico oggetto del giudizio. Dunque, il mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio comporta pagina 6 di 14 l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. e la sentenza eventualmente pronunciata sarebbe inutiliter data. Diversa è, invece, l'ipotesi del litisconsorzio facoltativo, come previsto dall'art. 103 c.p.c., giustificato da mere ragioni di opportunità; quindi per connessione oggettiva propria (identità di petitum o causa petendi) ovvero connessione oggettiva impropria (la decisione dipende dalla soluzione di identiche questioni). Ebbene, nella descritta fattispecie di connessione oggettiva, l'art. 106 c.p.c. autorizza la parte a chiamare nel processo un terzo, oltre che nell'ipotesi in cui la parte chieda di essere garantita da un terzo.
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che (oggi e Controparte_4 Controparte_1 hanno domandato la chiamata in causa di e Controparte_5 Controparte_3 CP_7
rispettivamente conducenti e proprietario del veicolo Fiat 127, deducendo la relativa
[...] responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto. Non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, considerando che la partecipazione al processo dei terzi chiamati in causa dipende da mere ragioni di opportunità, al fine di accertare in un solo processo il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, per evitare il rischio di contrasto tra giudicati. In aggiunta, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado e dalle allegazioni difensive delle parti, non è emersa alcuna responsabilità in capo al conducente e al proprietario del veicolo Fiat 127. Pertanto, in seguito alla rituale richiesta di parte, il Giudice di Pace ha correttamente autorizzato la chiamata in causa dei terzi. Tuttavia, la parte interessata non ha provveduto alla rituale integrazione del contraddittorio, sicché risulta soltanto decaduta dalla relativa facoltà. Dunque, ove la parte indichi un terzo come soggetto passivo della pretesa risarcitoria, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo il Giudice procedere ai dovuti accertamenti con effetti limitati alle parti in causa (cfr. Cass., 1291/2012; Cass., 6415/1998). Pertanto, ove l'ordine disposto non venga ottemperato dalla parte onerata, la mancata cancellazione dalla causa dal ruolo comporta una revoca tacita dell'ordinanza autorizzativa così pronunciata (cfr. Cass., 1291/2012; Cass., 6415/1998). Dunque, non ricorrendo nel caso in esame un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio ad opera della parte onerata non ha determinato l'estinzione del giudizio, sicché il Giudice di Pace ha correttamente revocato l'ordinanza autorizzativa e disposto l'estromissione dal giudizio di
[...]
, ritualmente citato in giudizio. CP_3
Alla luce di quanto suesposto, la predetta eccezione preliminare va rigettata, in quanto infondata.
II)
Nel merito, occorre esaminare i motivi di appello articolati rispettivamente da , Parte_1
e Parte_1 Controparte_5
Orbene, con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado per omessa motivazione in relazione ai risultati delle indagini peritali.
Sul punto, occorre chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, sebbene operi nell'ambito della fase istruttoria, non costituisce un mezzo di prova, bensì rappresenta uno strumento a disposizione del Giudice per l'accertamento e la valutazione di fatti in base a conoscenze tecnico-specialistiche, che non consentono al Giudice di procedere autonomamente. Si tratta, quindi, di uno di un organo di istruzione che integra l'attività decisoria. Invero, è opportuno precisare che il consulente tecnico, in considerazione delle sue particolari conoscenze tecniche, è un ausiliare del Giudice, che lo assiste con le medesime garanzie di imparzialità. Ciò non esime il Giudice dal dovere di motivare adeguatamente le conclusioni cui è pervenuto e le ragioni per cui ha ritenuto di dar seguito alle risultanze della relazione peritale, in particolare quando ad essa siano state mosse dettagliate critiche ad opera dei consulenti di parte (cfr. Cass., 23637/2016; Cass., 10688/2008; Cass., 4797/2007).
Ciò posto, nel giudizio di primo grado è stata espletata una CTU tecnico-ricostruttiva a cura dell'ing.
, la cui attività è confluita in una relazione ritualmente depositata. Ebbene, in Persona_3
pagina 7 di 14 relazione alla dinamica del sinistro, il nominato CTU ha testualmente rilevato che “il veicolo EL OR … giunto all'altezza del km 663+500, al termine di una semicurva a destra, a velocità non commisurata alle circostanze ambientali di pioggia in atto e manto stradale reso viscido dalla pioggia
… deviava improvvisamente verso la sua sinistra la sua traiettoria di marcia … sbandando, prima verso sinistra, nella corsia opposta di marcia, e poi verso destra andando a collidere, priva di controllo, con la fiancata laterale sinistra (terzo anteriore), contro la parte anteriore sinistra dell'autoarticolato Volvo” (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo di primo Persona_3 grado). Inoltre, in relazione alle responsabilità dei conducenti dei veicoli convolti nel sinistro, il nominato CTU ha concluso che “risulta determinante, ai fini della causazione dell'incidente, la condotta imprudente e temeraria del conducente della , Sig. , che, in CP_9 Persona_1 condizioni di pioggia battente, di fondo stradale bagnato e di manto stradale dissestato per via di avvallamenti e buche, ben visibili in ragione della loro estensione, entità e frequenza ripetitiva su quel tratto viario, procedeva ad una velocità, risultata di fatto, non commisurata alle caratteristiche e alle condizioni della strada in quel momento”, così individuando nella condotta di guida imprudente tenuta dal conducente del veicolo la causa del sinistro in oggetto (cfr. relazione CTU ing. CP_9
allegata al fascicolo di primo grado). Ciò nondimeno, lo stesso CTU ha Persona_3 testualmente rilevato come “si può, quindi, affermare che non si ritiene dimostrato un consistente eccesso di velocità, da parte di entrambi i conducenti” e che “per il calcolo delle possibili velocità di marcia degli autoveicoli ante e post urto nel sinistro, non risulta possibile, in quanto, in assenza di dati certi e inconfutabili, ripresi nell'immediatezza dell'accaduto, non confluiti in atti nel Procedimento Civile de quo”, sicché lo stesso non ha potuto accertare l'effettivo eccesso di velocità dei veicoli antagonisti (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo di primo grado). Risulta, Persona_3 pertanto, evidente il vizio di contraddizione in cui è incorso il nominato CTU, il quale, pur non accertando la velocità tenuta dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e la relativa condotta di guida, ha rilevato in maniera apodittica e senza alcuna congrua motivazione un'imprudente condotta di guida del conducente del veicolo EL OR. Invero, il consulente tecnico di parte nominato da ing. , ha osservato come “il CTU cade in contraddizione nel Controparte_1 Persona_4 momento in cui prima asserisce che il conduceva la vettura ad una velocità non adeguata Parte_1 allo stato dei luoghi e poi, nelle conclusioni, afferma che dagli elementi in suo possesso non è possibile stabilire la velocità dei veicoli ed in particolare quella della EL corsa” (cfr. osservazioni critiche CTP ing. allegate al fascicolo di primo grado). Sul punto, il nominato CTU ha risposto Persona_4 che “il sottoscritto CTU non ha mai menzionato nel proprio elaborato che la velocità della EL OR e della Mercedes potevano essere elevate” (cfr. risposta alle osservazioni critiche del CTU ing.
allegata al fascicolo di primo grado). Le conclusioni cui è pervenuto il nominato Persona_3
CTU, quindi, presentano evidenti vizi logici di contraddittorietà e carenza motivazionale, sicché il Giudice di prime cure non ha posto i relativi risultati a fondamento della decisione assunta.
Neppure sussiste il denunciato vizio di motivazione in relazione alla dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità dei veicoli antagonisti. Invero, occorre rilevare che il sinistro per cui è causa è stato oggetto di cognizione nel procedimento penale iscritto al R.G. n. 6031/2010 del Tribunale di Foggia. Nel suddetto procedimento, il GIP ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio, nella quale si asserisce che “ , il quale alla guida della propria autovettura EL OR tg AZ Persona_1 696MY procedeva … ad una velocità elevata di circa 110-1110 Km/h, superiore al limite di 90 km/h, vigente su quel tratto viario, velocità comunque non adeguata alle condizioni della strada bagnata dalla pioggia in atto e ricoperta da numerose buche e disconnessioni del manto asfaltato, che rendevano precarie le condizioni di aderenza” e che “il alla guida del detto autoarticolato Per_2 viaggiava ad una velocità di 81 km/h, così violando il limite di 70 km/h imposto in quel tratto di strada per il mezzo autoarticolato da lui condotto, nonché l'art. 142 c III CDS” (cfr. richiesta rinvio a giudizio allegata al fascicolo di primo grado). Pertanto, dalle indagini svolte in sede penale, è emerso un eccesso di velocità in capo ai conducenti dei veicoli EL OR e . Sul punto, la Suprema Corte ha CP_12 pagina 8 di 14 chiarito come, in mancanza di una norma che preveda la tassatività dei mezzi di prova, il Giudice può porre a fondamento della sua decisione anche prova atipiche, quali la consulenza tecnica di parte o la sentenza resa in altro giudizio, la cui efficacia probatoria è quella propria delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero degli argomenti di prova (cfr. Cass., 2947/2023; Cass., 1593/2017). Inoltre, anche ove la prova sia assunta nel procedimento penale senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio, il disposto dell'art. 101 c.p.c. viene salvaguardato nel processo civile, consentendo la discussione delle parti sull'idoneità dimostrativa della suddetta prova, che può, quindi, essere valutata dal Giudice civile come elemento di prova (cfr. Cass., 5947/2023). Alla luce di quanto esposto, dal suddetto rinvio a giudizio il Giudice di Pace ha potuto correttamente individuare elementi di prova utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all'individuazione delle relative responsabilità. Dunque, considerando che l'istruttoria espletata ha accertato una condotta colposa tenuta da entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti, attese le sfavorevoli condizioni atmosferiche nel giorno del denunciato sinistro, le precarie condizioni dei luoghi e il segnale di pericolo generico presente lungo il tratto stradale percorso dal veicolo Volvo Truck, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente, contemplata dall'art. 2054, comma 2, c.c. Con maggior impegno esplicativo, gli accertamenti condotti non hanno consentito di individuare la colpa esclusiva ovvero prevalente di uno dei conducenti nella causazione del sinistro in oggetto, sicché opera la presunzione menzionata. Tale presunzione presenta, invero, natura sussidiaria, operando ove il Giudice non possa accertare la misura delle responsabilità di ciascuno (cfr. Cass., 18631/2015; Cass., 29883/2008). Inoltre, sebbene sia in concreto accertata la condotta colposa di uno dei conducenti, ciò non è sufficiente ad escludere l'operatività della citata presunzione, occorrendo altresì la prova che l'altro conducente abbia a sua volta tenuto una condotta di guida diligente (cfr. Cass., 13271/2016). Dunque, ove dall'istruttoria espletata emerga una condotta colposa di uno dei due conducenti, al fine di attribuirgli natura determinante nella produzione del sinistro, incombe sull'altro conducente l'onere di provare di aver osservato le norme sulla circolazione nonché le regole comuni di prudenza, salvo l'inesigibilità di una manovra di emergenza in concreto impossibile (cfr. Cass., 124/2016; Cass., 1365/2014). Ciò posto, l'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non ha consentito di superare la presunzione citata, mancando la prova di una condotta colpevole del conducente del veicolo che sia stata condizione necessaria e sufficiente nella causazione del danno asseritamente CP_9 patito dall'appellante.
Pertanto, alla luce delle considerazioni testé enunciate, si ritiene che il Giudice di Pace abbia correttamente applicato la presunzione di pari responsabilità per colpa concorrente dei vettori ex art. 2054 co. 2 c.c., sicché l'esaminato motivo di appello va rigettato, poiché infondato.
3.2 Con il secondo motivo di appello, e hanno censurato la sentenza Parte_1 Parte_1 impugnata per contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo il Giudice di Pace erroneamente omesso di condannare al risarcimento del danno dovuto in seguito all'accertata Controparte_5 responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro in esame. CP_12
Sul punto, appare utile chiarire come, nel giudizio di cognizione, il contenuto della decisione va individuato non solo alla stregua del dispositivo, bensì integrando quest'ultimo con la motivazione, ove la stessa, palesando il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice, sia in grado di esplicare il decisum (cfr. Cass., 24867/2023; Cass., 17910/2015; Cass., 15585/2007). Ciò nondimeno, l'oggetto del dovere decisorio del Giudice si determina in relazione alla domanda proposta dall'istante. Invero, rileva il principio della domanda ex art. 99 c.p.c., con il relativo corollario della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., di talché il petitum chiesto dall'attore con l'atto introduttivo, nonché con la prima memoria difensiva nei limiti della emendatio libelli, limita il pronunciamento del Giudice. In particolare, la domanda su cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi va proposta nel rispetto delle barriere assertive e probatorie a carico delle parti, con la conseguente inammissibilità delle domande tardivamente avanzate. Pertanto, non rileva la domanda proposta dagli istanti nel verbale di pagina 9 di 14 udienza del 16.05.2012, giacché la stessa, oltre ad avere un contenuto generico, risulta tardiva.
Neppure rileva la giurisprudenza richiamata da parte appellante a mente del quale, ove la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria si estende in maniera automatica nei confronti del terzo chiamato, salva una diversa ed espressa manifestazione di volontà ad opera dell'attore (cfr. Cass., 8411/2016; Cass., 5057/2010). Con maggior impegno esplicativo, il principio di estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato in giudizio si fonda sulla presunzione che l'attore voglia la condanna al risarcimento nei confronti dell'effettivo responsabile civile, sicché non muta l'oggetto della domanda, poiché permane il dovere decisorio del Giudice di accertare la responsabilità civile fondata sul medesimo fatto storico. Tuttavia, la giurisprudenza suesposta non risulta attinente al caso in esame, giacché la stessa concerne l'ipotesi in cui parte convenuta nel giudizio chiami in causa il terzo in qualità di effettivo responsabile civile. Nel caso in esame, invece, non risulta che
[...]
proprietario del veicolo Volvo Truck, sia stato chiamato in causa da parte convenuta, CP_5 bensì la sua partecipazione al giudizio discende dalla riunione dei distinti procedimenti incardinati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Invero, l'art. 274 c.p.c. consente la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice, per mere ragioni di opportunità. Dunque, nel caso in cui sia disposta la riunione, le cause connesse conservano la loro autonomia, che si esplica nella formazione di un autonomo pronunciamento del Giudice sulle singole domande avanzate sulla base degli elementi probatori raccolti nelle diverse cause come anche nell'autonomia delle vicende processuali verificatesi nelle singole cause, come l'eventuale contumacia. Pertanto, in virtù della suddetta autonomia, il dovere decisorio del Giudice si determina in relazione alle domande proposte nell'ambito delle singole cause, in ossequio al citato principio della domanda.
Sulla base di quanto suesposto, il Giudice di prime cure si è limitato a condannare al risarcimento del danno soltanto i soggetti nei cui confronti gli istanti hanno proposto domanda risarcitoria. L'eventuale domanda risarcitoria nei confronti del terzo di cui sia accertata la responsabilità civile postula l'instaurazione di un separato giudizio e il pericolo di un eventuale contrasto di giudicati è scongiurato dall'avvenuto accertamento della responsabilità civile compiuto in sentenza.
Dunque, per quanto enunciato, il motivo di appello risulta infondato.
3.3 Va, inoltre, disattesa la censura mossa dall'appellante e relativa all'erronea Parte_1 quantificazione dei danni dallo stesso subiti per le lesioni personali occorse a causa del denunciato sinistro.
Ebbene, risulta determinante la consulenza medico-legale espletata nel giudizio di primo grado a cura del dott. , la cui la cui attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi logico Persona_5 scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Ebbene, nel caso in esame, le conclusioni del nominato CTU risultano condivisibili, non presentando errori logici o intrinseche contraddizioni, considerata anche l'assenza di elementi oggettivi di segno contrario.
Dunque, sulla base della espletata CTU, risulta che l'istante , in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è causa ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura percentuale del 2 % della capacità totale. Inoltre, il predetto consulente ha accertato un'inabilità temporanea assoluta nella misura di 4 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% nella misura di 15 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% nella misura di 20 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% nella misura di 20 giorni, ritenendo, altresì, congrue e documentate delle spese mediche di importo pari a € 178,50 (cfr. relazione CTU del 2.08.2017 allegata al fascicolo di primo grado).
In aggiunta, occorre precisare che, in tema di lesioni micropermanenti, ravvisabili nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può pagina 10 di 14 escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento” (cfr. Cass., 17209/2015; Cass., 22585/2013). Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale, liquidati con il sistema tabellare equitativo, e i danni da sinistro stradale, che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ciò nondimeno, nel caso in esame, nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, non essendo né allegato né essendo stato fornito, neppure in via presuntiva, alcun riscontro probatorio allo stesso e non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo. La Suprema Corte ha infatti chiarito che grava sul danneggiato l'onere di specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni, del turbamento causato dal sinistro, senza che vi sia un automatismo tra il danno biologico e danno morale (cfr. Cass., 339/2016). Ciò posto, nel caso in esame, l'attore non ha assolto all'onere di allegazione e prova menzionato, sicché nulla va riconosciuto a titolo di danno morale.
Alla luce di quanto suesposto, applicando l'art. 139 D.lgs. 209/2005, trattandosi di lesione micropermanente (ossia entro il 9%), in base a quanto accertato dal CTU nel giudizio, la quantificazione operata dal Giudice di Pace risulta congrua, sicché la pronuncia impugnata va confermata anche in relazione alla quantificazione del danno patito da . Parte_1
3.4 Risulta, invece, fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito esposti e per quanto di ragione la censura mossa dall'appellante , relativa all'erronea quantificazione dei danni materiali Parte_1 occorsi sul veicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro.
Ebbene, in relazione ai danni materiali subiti sul veicolo Mercedes, il CTU nominato nel giudizio di primo grado, ing. ha eseguito una perizia quantificativa, concludendo che il danno Persona_3 subito dall'istante è pari a € 8.438,66, (cfr. relazione CTU ing. allegata al fascicolo Persona_3 di primo grado).
Il Giudice di Pace, invece, ha erroneamente posto a fondamento della decisione la quantificazione menzionata nella parte motiva del suddetto elaborato peritale, pari a € 6.680,92, indicata dalla consulenza tecnica di parte eseguita dalla convenuta Sul punto, occorre chiarire che la CP_4 consulenza tecnica di parte risulta una mera allegazione difensiva, sicché, in assenza di altri elementi probatori idonei a corroborare i relativi risultanti, la stessa non può essere posta a fondamento della decisione.
Pertanto, aderendo ai risultati delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado, il danno materiale subito dall'istante in conseguenza del denunciato sinistro è pari a € 8.438,66, Parte_1 che va ridotto all'importo di € 4.219,33, in applicazione del concorso di colpa riconosciuto sulla base di quanto enunciato.
Pertanto, considerando già versato da all'istante di importo pari a € 3.340,46, Controparte_1
ha diritto a conseguire il risarcimento del danno per il sinistro occorso nella misura pari a Parte_1
€ 878,87.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, si rileva che gli stessi sono dovuti dalla data della domanda sino alla data della sentenza (momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta) sulla somma anno per anno rivalutata.
3.5 Con riferimento all'appello proposto da e in relazione alla Parte_1 Parte_1
pagina 11 di 14 regolamentazione delle spese legali di lite relative al primo grado di giudizio si osserva quanto segue.
Invero, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, giacché il Giudice di Pace avrebbe errato omettendo di condannare alla rifusione in loro favore delle spese legali di lite. Controparte_5 Ebbene, la suddetta censura risulta infondata, giacché, nel giudizio da loro instaurato, Controparte_5 non risulta soccombente considerando la mancata proposizione di una domanda risarcitoria nei suoi confronti, sicché non sussistevano i presupposti della soccombenza previsti dall'art. 91 c.p.c.
Con riferimento, invece, alla regolamentazione delle spese legali di lite tra gli attori Parte_1 e e le convenute e si osserva quanto segue. Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 Ebbene, nel caso in cui sia disposta la riunione di procedimenti per mere ragioni di opportunità ex art. 274 c.p.c., i suddetti procedimenti conservano la propria autonomia. Pertanto, al difensore che rappresenti diverse parti che abbiano agito in giudizio instaurando così distinti procedimenti, successivamente riuniti, spetta un distinto compenso per ciascuna parte rappresentata. Invero, non rileva l'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, secondo cui il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 %, giacché tale disposizione attiene al diverso caso in cui le parti rappresentate dal medesimo difensore abbiano assunto la medesima posizione processuale. Nel caso in esame, invece, risulta che e abbiano Parte_1 Parte_1 proposto distinte domande, sicché al relativo procuratore va liquidato un autonomo compenso per l'attività svolta.
Dunque, applicando il D.M. n. 55/2014, secondo i valori medi per le fasi espletate e lo scaglione di riferimento determinato dal valore della domanda (da 5.201 a 26.000), e Parte_1 Pt_1
hanno diritto ad ottenere la rifusione delle spese legali nella misura di € 1.990 ciascuno, che va
[...] ridotto all'importo di € 995 ciascuno, in applicazione del concorso di colpa riconosciuto sulla base di quanto enunciato.
Pertanto, considerando l'importo già versato pari a € 1.036,77, e Controparte_1 Controparte_1 vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese legali di lite del primo grado di giudizio nella somma residua di € 953,23, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3.6 Per quanto concerne l'appello proposto da per erronea valutazione delle Controparte_5 risultanze istruttorie e per vizio di motivazione, lo stesso risulta infondato e va, pertanto, rigettato in base a quanto segue.
Orbene, l'appellante censura la sentenza impugnata, giacché il Giudice di Pace avrebbe errato nell'accertare la responsabilità del conducente del veicolo Volvo Truck nella causazione del sinistro in oggetto, in assenza di una domanda di parte.
Sul punto, la suddetta responsabilità è emersa dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalle indagini svolte nell'ambito del processo penale e poste dal Giudice di Pace a fondamento della propria decisione. Pertanto, sebbene il processo civile sia fondato sul principio della domanda ex art. 99 c.p.c. e il relativo corollario della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., il Giudice di prime cure ha correttamente accertato la responsabilità del conducente del veicolo CP_12
nella causazione del sinistro in oggetto, senza procedere alle relative condanne al risarcimento
[...] del danno, considerata l'assenza di un'apposita domanda sul punto.
In relazione alle censure relative all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei risultati delle indagini espletate dal CTU nominato, si osserva che le stesse risultano infondate in base a quanto sopra ampiamente esposto.
Alla luce di quanto testé enunciato, l'appello proposto da va rigettato, in quanto Controparte_5 infondato.
III) pagina 12 di 14 Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio si osserva quanto segue.
In relazione all'appello proposto da le spese legali seguono il principio della Controparte_5 soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
In relazione all'appello proposto da e , il parziale accoglimento Parte_1 Parte_1 dell'appello proposto giustifica la compensazione delle spese legali di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 Pt_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Controparte_5
1) in relazione alle domande proposte da e da : Parte_1 Parte_1
- accoglie l'appello, nei limiti di quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, sentenza n. 1107/2019 resa dal Giudice di Pace di Foggia in data 4.10.2019 e depositata in data 8.10.2019, condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_1 favore di dell'importo di € 878,87, oltre interessi come indicati in parte motiva;
Parte_1
- condanna, altresì, e in solido tra loro, alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_1 legali di lite relative al processo di primo grado, che quantifica in € 953,23 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite del presente giudizio;
2) in relazione alla domanda proposta da Controparte_5
- rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 1107/2019 resa dal Giudice di Pace di Foggia in data 4.10.2019 e depositata in data 8.10.2019;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata Controparte_5 [...]
che quantifica in € 3.397 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% CP_1 delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 15 settembre 2025
Il Giudice dott. Mariangela Martina Carbonelli
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