TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23330/2021 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Enrico Maria Scotta Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Schiapparelli n. 16
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Francesca Tripodi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Moncalieri n. 17
CONVENUTI contro
(C.F. ) per il tramite della propria mandataria e Controparte_4 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. e P.IVA ), con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via San Barnaba n. 39
INTERVENUTA
Oggetto: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Per parte intervenuta: chiede la liquidazione delle spese come da nota datata 5.12.2024
Per parte convenuta: si rimette sulla liquidazione delle spese
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio origina dalla procedura esecutiva immobiliare n. 921/2019 RGE promossa da (creditore procedente) contro Parte_1 Controparte_1
(debitore esecutato). Il pignoramento aveva per oggetto la quota indivisa di comproprietà dell'esecutata sugli immobili siti in Comune di Grugliasco (TO), Corso Fratelli Cervi n. 47
e Via Giuseppe Antonio Michiardi n. 70. Il Giudice dell'Esecuzione, ritenuto non opportuno procedere alla vendita della quota indivisa, ha disposto l'introduzione del giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. ha dunque provveduto Parte_1
ad incardinare il presente giudizio di divisione, notificando il provvedimento del G.E. e memoria integrativa all'esecutata ed ai due comproprietari non esecutati ed _2
(il creditore iscritto Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. era già costituito Controparte_3
nella procedura esecutiva). si è costituita in giudizio mentre i due comproprietari sono stati Controparte_1
dichiarati contumaci. Si sono successivamente costituiti in data 16.12.2024 per agevolare la notifica del progetto di divisione, pertanto va revocata la contumacia di ed _2
In data 24.3.2022 è intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c. cessionaria del credito di CP_4 CP_4 Parte_1
Nel corso del giudizio sono già state svolte ed esaurite le operazioni di divisione: gli immobili pignorati sono stati venduti all'asta ed il ricavato è stato fatto oggetto di progetto di divisione approvato e dichiarato esecutivo all'udienza del 28.1.2025, sicché restano ora solo da regolare le spese di lite.
Sul punto, come è noto, nei giudizi di divisione “ordinaria” (cioè non originati da procedura esecutiva) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass.
13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però
pagina 2 di 4 operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Tuttavia, nella divisione c.d. endoesecutiva, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato
(così Cass. n. 24550/2024). Pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023,
n. 2787).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, le spese del creditore procedente (oggi succeduto a titolo particolare all'originario Controparte_4
creditore devono essere sopportate dal debitore esecutato Parte_1 [...]
Non sono intervenuti altri creditori nel giudizio di divisione. CP_1
I comproprietari non esecutati sono rimasti contumaci per quasi tutto il giudizio, depositando una costituzione meramente “formale” solo in data 16.12.2024, senza fare opposizione o inutile resistenza alla divisione. Gli stessi, secondo i principi sopra ricordati, devono sopportare le spese affrontate nel proprio interesse (identificabili nei compensi del proprio avvocato) e partecipare pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione, nel caso di specie identificabili nelle spese di CTU, a cui dunque i due comproprietari non esecutati devono partecipare pro quota.
pagina 3 di 4 La liquidazione delle spese viene fatta in dispositivo, considerando come valore della causa la quota parte assegnata nel progetto di divisione all'esecutata, intesa come “quota in contestazione” ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014. Si reputano congrui i parametri minimi, considerando la semplicità della trattazione e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, liquida le spese sostenute dal creditore procedente in complessivi Controparte_4
€ 3.809,00 per compenso professionale e in € 1.093,70 per esposti (escluse le spese di
CTU che vengono regolate nel capo finale del dispositivo), oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge;
condanna a rifondere a le spese di lite come Controparte_1 Controparte_4
sopra liquidate;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di per intero, in solido Controparte_1
con ed questi ultimi limitatamente alla quota di 1/3 _2 Controparte_3
ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23330/2021 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Enrico Maria Scotta Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, via Schiapparelli n. 16
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Francesca Tripodi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, corso Moncalieri n. 17
CONVENUTI contro
(C.F. ) per il tramite della propria mandataria e Controparte_4 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. e P.IVA ), con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Giuseppe Lucibello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, via San Barnaba n. 39
INTERVENUTA
Oggetto: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI
Per parte intervenuta: chiede la liquidazione delle spese come da nota datata 5.12.2024
Per parte convenuta: si rimette sulla liquidazione delle spese
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio origina dalla procedura esecutiva immobiliare n. 921/2019 RGE promossa da (creditore procedente) contro Parte_1 Controparte_1
(debitore esecutato). Il pignoramento aveva per oggetto la quota indivisa di comproprietà dell'esecutata sugli immobili siti in Comune di Grugliasco (TO), Corso Fratelli Cervi n. 47
e Via Giuseppe Antonio Michiardi n. 70. Il Giudice dell'Esecuzione, ritenuto non opportuno procedere alla vendita della quota indivisa, ha disposto l'introduzione del giudizio di divisione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. ha dunque provveduto Parte_1
ad incardinare il presente giudizio di divisione, notificando il provvedimento del G.E. e memoria integrativa all'esecutata ed ai due comproprietari non esecutati ed _2
(il creditore iscritto Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. era già costituito Controparte_3
nella procedura esecutiva). si è costituita in giudizio mentre i due comproprietari sono stati Controparte_1
dichiarati contumaci. Si sono successivamente costituiti in data 16.12.2024 per agevolare la notifica del progetto di divisione, pertanto va revocata la contumacia di ed _2
In data 24.3.2022 è intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 Controparte_3
c.p.c. cessionaria del credito di CP_4 CP_4 Parte_1
Nel corso del giudizio sono già state svolte ed esaurite le operazioni di divisione: gli immobili pignorati sono stati venduti all'asta ed il ricavato è stato fatto oggetto di progetto di divisione approvato e dichiarato esecutivo all'udienza del 28.1.2025, sicché restano ora solo da regolare le spese di lite.
Sul punto, come è noto, nei giudizi di divisione “ordinaria” (cioè non originati da procedura esecutiva) il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che le spese della lite vadano poste “a carico della massa”, sincretistica espressione con cui si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass.
13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass.
13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059).
Detto criterio di ripartizione delle spese rinviene giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza, il quale trova però
pagina 2 di 4 operatività anche in tale controversia con riguardo alle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione, fatta comunque salva la facoltà di disporre la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. (cfr., oltre alle pronunce citate nel capoverso che precede, anche Cass. 03/05/2024, n. 12068; Cass. 24/01/2020, n. 1635).
Tuttavia, nella divisione c.d. endoesecutiva, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato
(così Cass. n. 24550/2024). Pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore
(ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass. 31/01/2023,
n. 2787).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, le spese del creditore procedente (oggi succeduto a titolo particolare all'originario Controparte_4
creditore devono essere sopportate dal debitore esecutato Parte_1 [...]
Non sono intervenuti altri creditori nel giudizio di divisione. CP_1
I comproprietari non esecutati sono rimasti contumaci per quasi tutto il giudizio, depositando una costituzione meramente “formale” solo in data 16.12.2024, senza fare opposizione o inutile resistenza alla divisione. Gli stessi, secondo i principi sopra ricordati, devono sopportare le spese affrontate nel proprio interesse (identificabili nei compensi del proprio avvocato) e partecipare pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione, nel caso di specie identificabili nelle spese di CTU, a cui dunque i due comproprietari non esecutati devono partecipare pro quota.
pagina 3 di 4 La liquidazione delle spese viene fatta in dispositivo, considerando come valore della causa la quota parte assegnata nel progetto di divisione all'esecutata, intesa come “quota in contestazione” ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014. Si reputano congrui i parametri minimi, considerando la semplicità della trattazione e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, liquida le spese sostenute dal creditore procedente in complessivi Controparte_4
€ 3.809,00 per compenso professionale e in € 1.093,70 per esposti (escluse le spese di
CTU che vengono regolate nel capo finale del dispositivo), oltre rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA come per legge;
condanna a rifondere a le spese di lite come Controparte_1 Controparte_4
sopra liquidate;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di per intero, in solido Controparte_1
con ed questi ultimi limitatamente alla quota di 1/3 _2 Controparte_3
ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 4 di 4