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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felce Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2273/2020 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 31.10.1969, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dell'avv. Giuseppe Spadaro (C.F.:
), presso il cui studio in Locri (RC) alla via C.F._2
Riposo elettivamente domicilia ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del , legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta dall'avv. Chirico Antonino del Foro di (C.F.: , con cui Controparte_1 C.F._3 elettivamente domicilia in Catona di Reggio Calabria (RC) alla via B.
Postorino, traversa II n. 36 resistente
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 31.03.2016, Parte_1
chiedeva a Codesto Tribunale l'espletamento di un
[...] accertamento tecnico preventivo con fini conciliativi, esponendo quanto segue: “Il Sig. è proprietario di un terreno Parte_1 sito in località Casello del Comune di Locri, riportato in Catasto
Terreni al Foglio n.34, part.lla n.31 (docc. 1 e 2). Detto terreno confina con un corso d'acqua denominato “vallone Abate Marcello” che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche ed alterazioni in seguito alla realizzazione di alcune opere idrauliche, nonché a causa della presenza di ostacoli al libero deflusso
(peraltro, segnalati dall'odierno ricorrente) e non compatibili con il regime delle portate, anche a normali condizioni pluviometriche;
tant'è vero che il fondo di cui in narrativa riportava ingenti danni a causa dello straripamento del predetto vallone".
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., previa comparizione delle parti, nominare un consulente tecnico d'ufficio cui affidare, esaminati gli atti e i documenti allegati, previa ispezione dello stato dei luoghi,
l'incarico di accertare e quantificare i danni subiti dal terreno di cui in narrativa, nonché di indicarne le cause e gli interventi necessari alla rimozione delle stesse. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento, recante n. R.G. 1494/2019, si concludeva con il deposito della CTU espletata dal consulente tecnico ing. Per_1
.
[...]
Con ricorso notificato alla il Controparte_1
29.06.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n.
1775/1933, il 21.10.2020, adiva codesto Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
- accertare e dichiarare che i danni subiti dal fondo di proprietà del
Sig. sito in località Casello del Comune di Locri, Parte_1 riportato in Catasto Terreni al Foglio n.34, part.lla n.31, sono stati causati da imputare a parte resistente per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la Controparte_1
(già ), in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'odierno ricorrente che si quantificano nella somma di €
39.565,20 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.".
Con comparsa depositata in data 2.07.2021, si costituiva in giudizio la , chiedendo “che Controparte_1
l'On. Le Tribunale adito, in accoglimento delle allegazioni ed eccezioni, spiegate e motivate, Voglia: 1) In via preliminare/pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza, per essere la competenza funzionale per materia devoluta al Tribunale di Locri in luogo del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di
Napoli; 2) Nel merito rigettare la domanda proposta perché infondata in punto di fatto e diritto. Con il favore di spese e competenze legali”.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale del 5.11.2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della Controparte_1
relativamente all'azione risarcitoria proposta dal
[...] ricorrente.
Difatti, premesso che a seguito della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 la è subentrata nelle funzioni Controparte_1 della Provincia di , si osserva che ai sensi dell'art. 88 Controparte_1 della Legge Regionale della Regione n. 34 del 12 agosto CP_1
2002 (concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) <alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni dissesto, ivi compresi gli per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione manutenzione opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e
1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro
NO IG (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs.
112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa>>, ma deve, altresì leggersi l'art. 18 della medesima legge, <la giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della conferenza regione autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie strumentali idonee garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto eventuali trasferimenti operati direttamente dallo stato nell'ambito tale scopo effettivamente trasferite alla>> e soprattutto, nel secondo comma in cui prevede che <la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali
è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale
e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1>>.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla
[...]
delle dette risorse, va esclusa la Controparte_1 legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo al medesimo dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica.
La domanda proposta nei confronti della Controparte_1
va, quindi, respinta.
[...]
Le spese di lite difensive seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Parte_1
, così Controparte_4 provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente a pagare in favore della parte resistente
[...]
le spese sostenute nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali del 15% e CPA e IVA come per legge;
pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. P. E. De Felce Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2273/2020 R.G., avente ad oggetto:
“Risarcimento danni”, passata in decisione all'udienza collegiale del
5.11.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 31.10.1969, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dell'avv. Giuseppe Spadaro (C.F.:
), presso il cui studio in Locri (RC) alla via C.F._2
Riposo elettivamente domicilia ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del , legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di risposta dall'avv. Chirico Antonino del Foro di (C.F.: , con cui Controparte_1 C.F._3 elettivamente domicilia in Catona di Reggio Calabria (RC) alla via B.
Postorino, traversa II n. 36 resistente
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 31.03.2016, Parte_1
chiedeva a Codesto Tribunale l'espletamento di un
[...] accertamento tecnico preventivo con fini conciliativi, esponendo quanto segue: “Il Sig. è proprietario di un terreno Parte_1 sito in località Casello del Comune di Locri, riportato in Catasto
Terreni al Foglio n.34, part.lla n.31 (docc. 1 e 2). Detto terreno confina con un corso d'acqua denominato “vallone Abate Marcello” che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche ed alterazioni in seguito alla realizzazione di alcune opere idrauliche, nonché a causa della presenza di ostacoli al libero deflusso
(peraltro, segnalati dall'odierno ricorrente) e non compatibili con il regime delle portate, anche a normali condizioni pluviometriche;
tant'è vero che il fondo di cui in narrativa riportava ingenti danni a causa dello straripamento del predetto vallone".
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva: “che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., previa comparizione delle parti, nominare un consulente tecnico d'ufficio cui affidare, esaminati gli atti e i documenti allegati, previa ispezione dello stato dei luoghi,
l'incarico di accertare e quantificare i danni subiti dal terreno di cui in narrativa, nonché di indicarne le cause e gli interventi necessari alla rimozione delle stesse. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il procedimento, recante n. R.G. 1494/2019, si concludeva con il deposito della CTU espletata dal consulente tecnico ing. Per_1
.
[...]
Con ricorso notificato alla il Controparte_1
29.06.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n.
1775/1933, il 21.10.2020, adiva codesto Parte_1
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
- accertare e dichiarare che i danni subiti dal fondo di proprietà del
Sig. sito in località Casello del Comune di Locri, Parte_1 riportato in Catasto Terreni al Foglio n.34, part.lla n.31, sono stati causati da imputare a parte resistente per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la Controparte_1
(già ), in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'odierno ricorrente che si quantificano nella somma di €
39.565,20 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.".
Con comparsa depositata in data 2.07.2021, si costituiva in giudizio la , chiedendo “che Controparte_1
l'On. Le Tribunale adito, in accoglimento delle allegazioni ed eccezioni, spiegate e motivate, Voglia: 1) In via preliminare/pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza, per essere la competenza funzionale per materia devoluta al Tribunale di Locri in luogo del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di
Napoli; 2) Nel merito rigettare la domanda proposta perché infondata in punto di fatto e diritto. Con il favore di spese e competenze legali”.
A seguito di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza collegiale del 5.11.2025, veniva riservata in decisione.
Va esclusa la legittimazione passiva della Controparte_1
relativamente all'azione risarcitoria proposta dal
[...] ricorrente.
Difatti, premesso che a seguito della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 la è subentrata nelle funzioni Controparte_1 della Provincia di , si osserva che ai sensi dell'art. 88 Controparte_1 della Legge Regionale della Regione n. 34 del 12 agosto CP_1
2002 (concernente il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) <alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni dissesto, ivi compresi gli per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione manutenzione opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e
1775/1933; e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro
NO IG (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs.
112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa>>, ma deve, altresì leggersi l'art. 18 della medesima legge, <la giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della conferenza regione autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie strumentali idonee garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto eventuali trasferimenti operati direttamente dallo stato nell'ambito tale scopo effettivamente trasferite alla>> e soprattutto, nel secondo comma in cui prevede che <la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali
è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale
e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1>>.
Ne consegue che l'effettivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica non avviene automaticamente, sulla sola base della legge, ma occorre la delibera con cui la Giunta
Regionale disponga il passaggio delle risorse finanziarie necessarie, nonché l'effettivo trasferimento delle medesime risorse, come indicato nell'espressione univoca, utilizzata nel testo della norma, sopra riportata.
Nel caso di specie, in assenza della deduzione e della prova di tale ultima circostanza e cioè dell'effettivo trasferimento alla
[...]
delle dette risorse, va esclusa la Controparte_1 legittimazione passiva in capo all'Ente convenuto per conseguente difetto di prova dell'effettivo trasferimento in capo al medesimo dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela idrogeologica.
La domanda proposta nei confronti della Controparte_1
va, quindi, respinta.
[...]
Le spese di lite difensive seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai minimi tabellari sulla base dello scaglione economico del valore della causa, stante la non complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Parte_1
, così Controparte_4 provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna il ricorrente a pagare in favore della parte resistente
[...]
le spese sostenute nel presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali del 15% e CPA e IVA come per legge;
pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, come liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Napoli il 5.11.2025.
Il Giudice estensore
(dott. Angelo Del Franco)
Il Presidente
(dr. Fulvio Dacomo)