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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 20/1/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7813 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Parte_1
Sanna, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e Controparte_2
difeso dagli avv.ti Leone Fabiola e Bove Antonio, giusta procura generale alle liti;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Maria Lepore, giusta procura generale alle liti;
- Opposti –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 20/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 014 2023 90144134 53/000, notificata in data 12.10.2023, nonché
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avverso i sottostanti avvisi di addebito n. 31420160003042715000 notificato l'11.05.2016 e n.
31420160008056324000 notificato l'11.11.2016.
Deduceva a tal fine l'opponente che tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento era decorso il termine di prescrizione quinquennale, sicchè il credito era ormai prescritto.
Si costituiva in giudizio l' , anche per conto della eccependo l'inammissibilità CP_1 Controparte_2 dell'opposizione ad estratto di ruolo, l'intangibilità del credito come cristallizzato negli avvisi di addebito e nel merito l'infondatezza dell'opposizione, dovendosi considerare ai fini della prescrizione il periodo pandemico e la sospensione prevista dalla normativa emergenziale.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo l'infondatezza del Controparte_3 ricorso, in quanto l'opponente aveva già opposto i medesimi titoli oggi in contestazione, con procedimento sfociato nella sentenza n° 424/2020 resa nel giudizio n° 818/2018 RG dal Tribunale di Trani, depositata in data 03/03/2020 e confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n° 1039/2022 resa nel giudizio n° 1359/2020 RG. L eccepiva Controparte_3
dunque la violazione del ne bis in idem e deduceva che comunque la prescrizione era rimasta sospesa durante i giudizi di opposizione citati.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'intimazione di pagamento n. 014 2023 90144134 53/000 notificata in data 12/10/2023 è stata impugnata, in quanto, secondo la prospettazione dell'opponente, gli avvisi di addebito in essa richiamati, e cioè l'avviso di addebito n. 31420160003042715000 notificato l'11/5/2016 e l'avviso di addebito n. 31420160008056324000 notificato l'11/11/2016 conterrebbero debiti ormai prescritti, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, tra la data di notifica degli stessi e la data di notifica dell'intimazione di pagamento.
In tali termini, sussiste l'interesse ad agire dell'opponente, contrariamente a quanto eccepito dall' in via preliminare, in quanto l' non ha impugnato un estratto di ruolo bensì CP_1 Pt_1 un'intimazione di pagamento e dunque un'azione dell'Agente della Riscossione volta ad ottenere il pagamento del debito previdenziale.
Ciò detto, per quanto riguarda il termine di prescrizione quinquennale dei crediti tributari, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che componendo un contrasto sorto negli anni precedenti, con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016 ha affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
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irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” (vd. più di recente nello stesso senso Cass. n. 12200 del 18.5.2018).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato, ai fini del termine di prescrizione del credito previdenziale ed assistenziale, sia l'impossibilità di equiparare la pretesa non contestata nel termine previsto a pena di decadenza ad una pronuncia giudiziale (escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. che, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica) sia l'impossibilità di applicare la prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., in presenza dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che stabilisce specificatamente la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali ed assistenziali.
In definitiva le SS.UU. hanno ritenuto che anche quando il credito previdenziale/assistenziale sia divenuto irretrattabile per omessa impugnazione, esso si prescrive in cinque anni e non in dieci, non potendo applicarsi né il termine decennale previsto per le pronunce giudiziali né quello ordinario, in presenza di un'apposita disposizione.
Ebbene, mentre dal tenore del ricorso in opposizione sembrerebbe che gli avvisi di addebito non siano stati impugnati, con decorrenza del successivo termine quinquennale di prescrizione,
l' ha depositato in giudizio la sentenza n° 424/2020 resa nel Controparte_3
giudizio n° 818/2018 RG dal Tribunale di Trani, depositata in data 03/03/2020, nonché la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari n° 1039/2022 resa nel giudizio n° 1359/2020 RG. Con la sentenza del Tribunale di è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli CP_4 avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, a seguito della notifica all' in data Pt_1
15/1/2018 di un preavviso di fermo amministrativo;
la sentenza di primo grado è stata confermata in grado di appello. Nei suddetti giudizi è stato accertato in via definitiva che gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati e dunque il credito contributivo non poteva essere più contestato nel merito;
da ciò la pronuncia di inammissibilità del ricorso ed il conseguente rigetto dell'appello promosso dall avverso la sentenza di primo grado. Pt_1
Ebbene, dalla notifica degli avvisi di addebito il termine quinquennale di prescrizione non è affatto maturato, laddove si consideri che esso è stato interrotto certamente dalla notifica del preavviso di fermo in data 15/1/2018, contenente l'intimazione a pagare il debito contenuto negli avvisi di addebito.
Da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione.
A tal fine, va considerata la legislazione di emergenza approvata durante il periodo COVID.
Difatti, a seguito dell'emergenza Covid e della sospensione dell'attività di accertamento e riscossione degli enti impositori e riscossori per il periodo dal 8/3/2020 al 31/08/2021, anche i
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termini di prescrizione dei crediti vantati dai predetti enti sono stati prorogati di un uguale periodo di tempo, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 3 del D. Lgs 2015/159, richiamato dall'art. 68 DL 2020/18 come novellato dall'art. 4 del D.L. 2021/41 (Decreto Sostegni). Alla luce di tale normativa, alla data dell'08/03/2020 (data di inizio del periodo di sospensione) la prescrizione quinquennale dei crediti in questione non si era ancora realizzata (in quanto il termine di prescrizione quinquennale è iniziato nuovamente a decorrere dal 15/1/2018); il decorso della medesima è restato sospeso dall'8/3/2020 fino al 31/08/2021, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 12/10/2023, il credito contributivo dell' non si era ancora CP_1
prescritto.
Pertanto, l'unico motivo di opposizione dedotto dall'opponente, e cioè l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, è infondato, non essendo maturata – per le ragioni innanzi precisate – alcuna prescrizione.
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
23/10/2023 da nei confronti di e dell' , Parte_1 CP_1 Controparte_3
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in € CP_1
886,00 per compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' Controparte_5
, che liquida in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria in € 886,00 per
[...]
compensi al difensore, oltre RSG CAP e IVA come per legge
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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