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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 04/03/2022, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00854/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2020, proposto da
CO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano, Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
previa adozione di misura cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a, dell'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL Lecce relativamente all'atto di significazione 26.5.2020, trasmesso, in pari data, tramite posta certificata PEC, con cui il dott. CO ha richiesto alla predetta ASL di avviare e finalizzare, entro 30 giorni, il procedimento relativo all'individuazione del Responsabile della Branca di Chirurgia Vascolare, nel proprio Distretto di competenza (D.S.S. di Lecce), dando la dovuta esecuzione all'art. 27, comma 7, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti Con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari e altre Professionalità Sanitarie, per l'anno 2015, tutt'ora vigente;
nonché per la condanna
dell'Amministrazione intimata all'adozione di un provvedimento espresso;
nonché, ancora,
per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inerzia dell'ASL Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione presentata dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per la parte ricorrente i difensori avv.ti L. Mariano e F. Patarnello;
- rilevato che, all’odierna camera di consiglio, i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare;
- ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, prende atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO