Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: diritti reali vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARINI LORENZO giusta procura in atti, attore nei confronti di
, nata a [...] il [...], CF CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. D'ANNA FABIO , giusta procura in atti, convenuto
e di nato ad [...] il Dì 01/03/1983, CF rappresentato CP_2 CodiceFiscale_3
e difeso dall'avv. Giuseppe Alessandro Di Girolamo, giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.10.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, per parte attrice concluso chiedendo “l'accoglimento di tutte le domande e conclusioni formulate con l'atto di citazione e successivamente formulate con la memoria n. 1 ex art 186 VI co cpc;
in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi di prova articolati con la memorie nn. 2 e 3 ex art 183 VI co e non ammessi;
per il richiamo del CTU al fine di sottoporre i quesiti formulati con la memoria depositata ai sensi dell'art 183 co 6 n. 1 cpc e per rispondere alle osservazioni alla CTU depositate in atti e per il rigetto di tutte le domande avversarie;
con vittoria si spese e compensi”; la convenuta ha concluso chiedendo “l'accoglimento CP_1
di tutte le domande e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex
ha precisato le conclusioni “come di comparsa di costituzione e risposta, memoria ex art. 183
[...]
c.p.c. I termine ed insisto per il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, come da consulenza tecnica
d'ufficio in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Assegnati detti termini di cui all'art 190 cpc, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale “- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che i sigg.ri e CP_1 CP_2
hanno compiuto atti tendenti ad impedire e/o rendere più difficoltoso o incomodo l'esercizio della
[...]
servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del sig. , identificato catastalmente al Parte_1
foglio di Mappa 141, particella 38, sub. 5 (ex partt. 38,39,40); - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che i sigg.ri e hanno violato la normativa in materia di rispetto CP_1 CP_2
delle distanze legali per la piantumazione di siepi dal confine con il fondo di proprietà del sig. Parte_1
. - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il muro di recinzione ed il magazzino
[...]
di proprietà del sig. a confine con la proprietà dei sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
hanno subito danni per effetto dell'umidità provocata dall'irrigazione delle siepi addossate agli stessi;
[...]
Per l'effetto: - Condannare i sigg.ri e al ripristino della modalità di utilizzo CP_1 CP_2
del fondo appartenente al sig. precedente all'apposizione della recinzione in paletti di Parte_1
cemento, rete metallica e orlatura in cemento con conseguente rimozione della stessa;
- Condannare i sigg.ri
e all'estirpazione delle siepi piantate lungo il confine con il fondo CP_1 CP_2
appartenente al sig. la cui distanza è inferiore a quella prevista ex art. 892 c.c.; - Parte_1
Condannare i sigg.ri e al risarcimento di tutti i danni causati agli immobili CP_1 CP_2
di proprietà del sig. pari ad €. 6.000,00 o in altra misura che sarà ritenuta di giustizia”. Parte_1
Premetteva l'attore a dette domande di essere proprietario “di un fabbricato destinato ad abitazione con annesso terreno, sito in Marsala nella C.da S. Giuseppe Tafalia n. 156, rilevato in catasto al foglio di mappa 141, particella 38, sub. 5 (ex partt. 38,39,40)” in parte confinante “con una stradella di proprietà dei sigg.ri e e su cui (egli attore) gode di un diritto di passaggio CP_1 CP_2
per accedere alla sua proprietà”; di aver constatato “Nell'anno 2010” … che i Sigg.ri e CP_1
senza darne alcuna preventiva comunicazione, avevano realizzato a bordo della strada che CP_2
delimitava il confine con il suo fondo una recinzione in paletti di cemento e rete metallica, con piantumazione di siepi oltre ad una orlatura in cemento” che ha “di fatto, sbarrato le aperture presenti sia sul terreno che sul magazzino di proprietà del sig. e precisamente una porta d'ingresso ed una Parte_1
finestra di veduta (oltre ad aver) chiuso l'accesso che dalla strada permetteva l'accesso sul terreno di pertinenza al fabbricato di proprietà dello stesso”; che “causa della continua irrigazione della siepe addossata al muro di recinzione e al magazzino del Sig. prospicienti la strada di passaggio, gli stessi Parte_1
risultano essere ammalorati a causa dell'umidità provocata dall'irrigazione delle piante”.
Evidenziava che i convenuti “hanno recentemente rimosso solamente una parte di recinzione permettendo l'accesso al solo magazzino rimanendo ostruita l'apertura dell'accesso al lotto di terreno.”
Allegando l'esistenza della servitù di passaggio, la violazione dell'art 1067 cc nonché dell'art. 892 rassegnava le su indicate conclusioni.
Si costituiva la convenuta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito CP_1
dall'attore. Evidenziava che la rete di recinzione era interamente posta nel fondo di cui era proprietaria esclusiva e che essa “a far data dal 2012, non ostruisce in alcun modo l'accesso del Parte_1
nel magazzino di sua proprietà e da questo nel suo fondo” che “la rete inizialmente posta di fronte la porta
d'ingresso del magazzino del era stata eliminata, nella speranza che la porta fatiscente fosse Parte_1
sostituita in tempi celeri, ed infine, per quanto concerne il cancello, che era stata con immediatezza consegnata al la chiave per esercitare liberamente il suo diritto di servitù” Parte_1
Rilevava che nessuna limitazione sussistenza per l'accesso al fondo atteso che era stata consegnata all'attore la copia della chiave del cancello prospiciente la pubblica via e che in ogni caso lo stesso attore “può fare ingresso al suo fondo sia dalla porta di ingresso del ripostiglio sia dal proprio fabbricato che si apre all'annesso spezzone di terreno – quello confinante con i e infine da uno CP_1
spezzone di terreno donato alle sorelle del sul quale, per consentire all'odierno attore un più Parte_1
agevole accesso con automezzi al terreno retrostante il fabbricato, è stata realizzata una tratta carrabile, larga metri tre, che collega il fondo del alla statale che collega Marsala con Trapani, come si ricava Parte_1
dall'atto di donazione del 21.06.1989”. Contestava inoltre la sussistenza dei danni lamentati dall'attore ed il diritto di quest'ultimo alla rimozione delle piante collocate sulla rete di recinzione.
Chiedeva pertanto “1) Dichiarare, in via preliminare, estinto per prescrizione, ex art.1073 cc., il diritto di servitù di accesso, qualora riconosciuto, sul foro presente nel muro di cinta per mancato uso ultraventennale 2) Nel merito, rigettare tutte domande promosse dall'attore perché infondate in fatto e in diritto.”
Si costituiva anche il convenuto il quale pure contestava le allegazioni CP_2
dell'attore. Sosteneva la insussistenza di qualsivoglia limitazione all'esercizio della servitù di passaggio, l'inesistenza del diritto dell'attore alla rimozione delle siepi poste sul muro di confine ed al risarcimento degli asseriti danni.
Chiedeva quindi, “per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti avendo il tribunale ritenuto inammissibili le prove orali richieste dalle parti per le ragioni di cui all'ordinanza resa il 9.5.2024.
Lo stesso Tribunale tuttavia aveva in precedenza ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza del 18.9.2023.
Ciò posto con riferimento allo svolgimento del processo, nel merito della controversia si osserva quanto segue.
Appare preliminarmente opportuno procedere alla qualificazione dell'azione proposta da parte attrice.
Essa tenuto conto delle domande come formulate sia nell'atto introduttivo del giudizio che nella memoria di cui all'art 186 comma VI n. 1 cpc ratione temporis applicabile, va inquadrata tra le azioni riconosciute dall'ordinamento a tutela della proprietà.
Ed invero nessuna domanda è finalizzata ad ottenere tutela giudiziale dell'esercizio della servitù di passaggio da esso attore vantata, avendo quest'ultimo espressamente richiesto -sul punto in esame- “Condannare i sigg.ri e al ripristino della modalità di CP_1 CP_2
utilizzo del fondo appartenente al sig. precedente all'apposizione della recinzione in Parte_1
paletti di cemento, rete metallica e orlatura in cemento con conseguente rimozione della stessa.” Parte attrice del resto, espressamente allega che la realizzazione lungo il confine tra la stradella su cui vanta detta servitù e l'immobile di cui è proprietario della suddetta recinzione
“impedisce l'accesso sul terreno di pertinenza dell'immobile di proprietà dell'attore, oltre ad aver sbarrato la porta di ingresso ed una finestra del magazzino, sempre di proprietà del sig. . Parte_1
Evidente è quindi che la tutela invocata da parte attrice sia relativa alla di lui proprietà esclusiva e non anche all'esistenza ed all'esercizio della servitù di passaggio.
Tale conclusione va confermata anche tenuto conto delle allegazioni difensive dei convenuti nessuno dei quali ha contestato l'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo dell'attore né le modalità di esercizio della stessa.
La riconduzione dell'azione di quelle petitorie secondo cui il proprietario può chiedere che si ordini la cessazione delle turbative o molestie arrecate da terzi al di lui diritto reale, rende infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti essendo l'azione de qua imprescrittibile salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione nel caso di specie non eccepiti.
Nel merito della controversia appare opportuno riportare nella presente decisione lo stato dei luoghi come accertato dal nominato Consulente il quale ha evidenziato che la stradella (gravata dalla non contestata servitù di passaggio) “è delimitata lungo il confine con il sig. Parte_1
da un muro di cinta avente un'altezza variabile da 2.15 m a 1,30 m, realizzato in conci di tufo e rifinito con uno strato di rinfazzo (…). Tale muro di cinta, di proprietà esclusiva del sig. , si estende Parte_1
dal fabbricato principale, posto all'ingresso della stradella dalla strada statale, al magazzino di pertinenza del fabbricato principale”.
Con specifico riferimento alla conformazione di detto muro, ha poi precisato: “il muro di cinta ha un'altezza variabile di cui un primo tratto della lunghezza di circa 1,20 ha un'altezza di
1,70 m, un secondo tratto, fino all'aertura della muratura con grata in ferro, … della lunghezza di circa 10 m, ha un'altezza di 1,30 m;
un terzo tratto, in corrispondenza dell'apertura nella muratura con grata in ferro, della lunghezza di circa 2,30 m, ha un'altezza di 1,75 m, altro tratto, fino al pilastro in muratura, della lunghezza di circa 10,00 m, ha un'altezza di 1,30 m ed infine altro tratto che va dal pilastro in muratura fino al magazzino della lunghezza di circa 2,00 m, ha
u'altezza di 2,30”. Ebbene lamenta l'attore che la realizzazione della recinzione con paletti in cemento (rectius in “ferro zincato della sezione quadrata di cm 6” come accertato dal consulente tecnico d'ufficio) e rete metallica abbia da un lato impedito l'accesso tanto all'immobile quanto allo spezzone di terreno a quest'ultimo adiacente, di cui è proprietario esclusivo e dall'altro, “bloccato” la porta di ingresso ed una finestra.
A seguito dall'accesso effettuato sui luoghi il nominato consulente ha infatti constato (cfr. foto 5 e 6 allegate alla relazione di consulenza) che nessun ostacolo sussiste innanzi alla porta di ingresso (prospiciente la stradella sulla quale grava la servitù di passaggio indicata dall'attore) alla proprietà esclusiva dell'attore il quale alcun pregiudizio subisce quindi dall'avvenuta realizzazione della recinzione de qua (più nello specifico e rispondendo al quesito come pure formulato dal Tribunale in diversa composizione e prima della riqualificazione dell'azione il consulente ha evidenziato “si può affermare che (l'attore) non è impossibilitato ad esercitare il diritto di servitù di passaggio sulla stradella”).
Con riferimento alla “sbarramento” della finestra del suddetto magazzino, sebbene non oggetto di accertamenti da parte del consulente, si rileva che dalle stesse ritrazioni fotografiche depositate da parte attrice si evince l'attuale infondatezza dell'allegazione dell'attore.
Evidente risulta infatti che la recinzione della quale si discute unitamente alla siepe piantumata non ostruiscono la finestra né l'uso della stessa (cfr. “Foto N.3” della “relazione tecnica
Geom. del 25.01.2023 con allegata riproduzione fotografica” depositata dall'attore il Testimone_1
25.5.2023).
Tuttavia, nella “relazione tecnica Geom. del 20.11.2021 con allegata riproduzione Testimone_1
fotografica” anch'essa depositata dall'attore il 25.5.2023, detta finestra è coperta dalla siepe della quale si discuterà più avanti ma non è possibile stabilire in mancanza di diverse risultanze in atti se la finestra sia stata liberata a seguito delle diffide inoltrate dall'attore e quindi prima dell'inizio del giudizio ovvero successivamente alla notifica dell'atto di citazione.
Allo stato pertanto, non sussiste alcun ostacolo all'esercizio del diritto di proprietà dell'attore con riferimento al magazzino ed alla finestra de quali si è detto.
Nessuna statuizione può essere adottata con riferimento all'ulteriore varco presente sul muro di confine di proprietà dell'attore avendo il consulente accertato che l'utilizzo di detto varco è impedito dall'esistenza “di grata di ferro apparentemente di remota collocazione, murata saldamente al muro di cinta”.
La mancanza di riscontri in atti e di specifiche allegazioni sul punto (non avendo tra l'altro l'attore proposto alcuna domanda sul punto e non essendo stata l'apposizione di detta grata oggetto di allegazioni né in atto di citazione né nella successiva memoria di cui all'art 183 comma
VI n. 1 cpc) non consente di attribuire la collocazione di detta grata ai convenuti (al contrario essa sembrerebbe collocata dall'interno del terreno stesso e non dal lato della stradella, come parrebbe evincersi dalle foto 4 5 e 6 della “consulenza tecnica di parte-ing. ” (depositata dal CP_3
convenuto il 6.3.2023 e dalle foto 10 11 e 12 allegate alla consulenza d'ufficio) e CP_1
comunque -in mancanza pure di qualsivoglia tempestiva domanda- non può adottarsi alcuna statuizione.
Con riferimento all'ulteriore domanda inerente la rimozione della siepe in quanto collocata a distanza inferiore dal confine, si osserva quanto segue.
L'art. 892 cc sancisce che le distanze dal confine per la piantumazione di alberi non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
La siepe è una struttura vegetale che trova largo impiego ai margini dei terreni, nelle scarpate dei terrazzamenti, lungo i fossi agricoli ed assolvono a diverse funzioni, essenzialmente:
1) ad una funzione protettiva garantendo l'habitat per centinaia di specie vegetali e animali minacciati, che in tal modo possono trovare rifugio nei territori antropizzati;
2) riparano dal vento
(possono ridurre fino a 60 % la velocità del vento); c) schermano la vista (in ambito abitativo, fungono da recinzione anche fisica); d) proteggono i terreni dall'erosione in pendii e scarpate le radici consolidano il terreno;
e) proteggono dalle immissioni trattenendo la polvere e le sostanze inquinanti. Pertanto, va escluso che la siepe abbia la funzione principale o essenziale di difendere la privacy delle persone che si trovano nel fondo ove è collocata la siepe stessa. Piuttosto, e, comunque, la normativa relativa alle distanze degli alberi dai confini intende evitare l'invasione del terreno altrui sia con radici che con rami.
Ciò posto in punto di diritto si rileva che in occasione dell'eseguito accesso sui luoghi, il consulente ha accertato che “la siepe allo stato attuale, è inferiore all'altezza del muro di cinta” e che essa “è stata piantumata nel rispetto delle distanze legali”; lo stesso ausiliare ha tuttavia accertato a eseguito dell'esame dei documenti in atti l'avvenuta la violazione del precetto de quo, per il periodo antecedente l'effettuata ispezione dei luoghi.
Ne deriva l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice da intendere diretta per quanto più su evidenziato in ordine alla funzione della siepe ed allo scopo del divieto di cui all'art
892 cc, all'ottenimento della condanna dei convenuti al mantenimento di dette siepi ad una altezza non superiore al muro di confine.
Va infine rigettata la domanda risarcitoria avendo il consulente escluso che possa esservi alcun collegamento etiologico tra il sistema di irrigazione della siepe de qua ed i danni lamentati dall'attore.
Il consulente, invero, ha accertato che sul muro erano presenti “evidenti segni di degrado dovuti principalmente alla mancanza di un'adeguata manutenzione” e “tracce di muffe di vecchia formazione presumibilmente formatesi dallo scolo dall'altro verso il basso delle acque piovane lungo la parete” mentre con riferimento al terreno, ha accertato contrariamente a quanto dedotto dall'attore che lo aveva descritto in citazione come “costantemente inumidito”, che esso “appare … asciutto nonostante avesse piovuto il giorno prima” così concludendo che “il muro di cinta non ha danni da infiltrazione causati dalla presenza della siepe piantumata dai convenuti”.
Le spese di lite, seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/2014 integrato se del caso con il DM 37/2018, tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in citazione (€
6.000,00), applicata in considerazione della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate e dell'attività effettivamente posta in essere la riduzione del 50% del compenso astrattamente dovuto per ciascuna fase processuale, si liquidano in € 2.538,50 (di cui € 459,50 per la fase di studio,
€ 388,50 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria ed € 850,50 per quella decisoria) per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovute ed € 264,00 per esborsi da compensare in ragione della metà atteso il parziale rigetto della domanda da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La sussistenza della parziale reciproca soccombenza delle parti, certamente ravvisabile in caso di accoglimento soltanto di alcune domande proposte dall'attore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n.32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01, in motivazione) consente di porre le spese della CTU come liquidate con separato decreto in atti in capo a parte attrice in misura di 1/3 ed in capo ai convenuti in solido per i restanti 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Marcello Bellomo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata iscritta al n. 2403/2022 RG, ogni diversa eccezione e domanda rigettata:
- condanna e in solido a mantenere la siepe esistente lungo il CP_1 CP_2
confine con la proprietà dell'attore ad un'altezza comunque non superiore al muro di confine ivi esistente e come in motivazione descritto;
- condanna e in solido al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 CP_2
spese del presente giudizio che liquida in € 2.538,50 per compensi oltre accessori di legge se dovuti ed € 264,00 per esborsi, da compensare in misura della metà e da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone il costo della consulenza tecnica d'ufficio come liquidato con separato decreto in atti, in capo a parte attrice nei limiti di 1/3 ed in capo ai convenuti in solido nei limiti dei restanti 2/3.
Così deciso in Marsala, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo