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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 30
Settembre 2024 e il 13 Gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1253 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via Trieste n. 2, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso, per procura allegata agli atti di lite, dagli CodiceFiscale_1
Avv.ti Santino Cuffaro Farruggia e Carmelo Brucculeri, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo, sito a Racalmuto (AG), nella via Generale
Macaluso n. 72,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando le Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento a suo favore dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma,
della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Giugno 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. Nell'ambito di tale scritto contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 30 Settembre 2024 e il 13 Gennaio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza disporre la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott.ssa nominato nel corso Persona_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetto il signor non sono tali da renderlo Parte_1
soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992
(cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti sanitari dalla enunciata norma.
Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, il signor
[...]
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise Pt_1
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, il ricorrente non ha indicato specifici e precisi
2 elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, egli ha lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dal signor . Parte_1
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo egli prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L.
n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992;
3 - dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 24 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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