Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.
Articolo 2
- Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Articolo 1 della Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Versione
29 ottobre 2020
29 ottobre 2020
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