CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Manfredonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
P.IVA_1C&c Srl - Concessioni E Consulenze -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614312024 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614322024 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614302024 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e impugnavano gli epigrafati avvisi di accertamento IMU eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva la C e C, società concessionaria dell'ente creditore, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 7.5.2025 questa CGT concedeva la sospensiva del provvedimento impugnato.
Il ricorrente depositava memorie di replica alle argomentazioni di parte resistente.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero i destinatari della pretesa IMU per cui è causa erano minorenni all'epoca in cui essa fu avanzata.
Orbene: sui beni immobili di proprietà dei minori v'è l'usufrutto legale da parte dei genitori ex art. 324 c.c.; la disciplina IMU ha sempre individuato il soggetto passivo nel proprietario ovvero nel titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
pertanto è il genitore avente usufrutto legale sui beni del minore il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU.
Tanto comporta, con effetto assorbente su ogni altra questione, il difetto di legittimazione passiva dei minorenni verso cui fu avanzata la pretesa erariale. Ne discende l'illegittimità dell'atto impugnato e – per la regola della soccombenza – la condanna di parte resistente alle spese legali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, con condanna di parte resistente alle spese che vengono liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Gaetano LABIANCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Manfredonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
P.IVA_1C&c Srl - Concessioni E Consulenze -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614312024 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614322024 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05614302024 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_2 e impugnavano gli epigrafati avvisi di accertamento IMU eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva la C e C, società concessionaria dell'ente creditore, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 7.5.2025 questa CGT concedeva la sospensiva del provvedimento impugnato.
Il ricorrente depositava memorie di replica alle argomentazioni di parte resistente.
All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero i destinatari della pretesa IMU per cui è causa erano minorenni all'epoca in cui essa fu avanzata.
Orbene: sui beni immobili di proprietà dei minori v'è l'usufrutto legale da parte dei genitori ex art. 324 c.c.; la disciplina IMU ha sempre individuato il soggetto passivo nel proprietario ovvero nel titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
pertanto è il genitore avente usufrutto legale sui beni del minore il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU.
Tanto comporta, con effetto assorbente su ogni altra questione, il difetto di legittimazione passiva dei minorenni verso cui fu avanzata la pretesa erariale. Ne discende l'illegittimità dell'atto impugnato e – per la regola della soccombenza – la condanna di parte resistente alle spese legali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: -Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato, con condanna di parte resistente alle spese che vengono liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.