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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1272 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEDRABISSI MARINA e dell'avv. PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA con domicilio eletto in Milano alla via Bergamo n.7, presso il difensore avv. Petrella Luca;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
quale procuratrice speciale di C.F. ), in persona del Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO, con domicilio eletto in Piazza
Del Popolo n. 5 Paola, presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 194/2025, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 4/02/2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di euro 63547,33, oltre interessi, spese e competenze della procedura Controparte_1 monitoria quale garante della società la quale aveva un debito nei confronti di Controparte_2 [...]
( poi ceduto alla parte opposta) derivante da un contratto di conto corrente e da un contratto di Controparte_3 finanziamento.
Ha eccepito, in particolare: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Milano, in applicazione del foro esclusivo del consumatore;
la carenza di legittimazione attiva della parte opposta per mancata prova della cessione del credito;
l'indeterminatezza del credito;
l'usurarietà degli interessi applicati;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e quindi la violazione da parte dell'opposta di quanto previsto dall'articolo 1957 c.c.; la nullità per violazione dell'articolo 34 comma 5 d.lgs. 206/2005; lo scioglimento del vincolo di solidarietà; la nullità del contratto per assenza di istruttoria sul merito creditizio ( eccezione formulata nella seconda memoria integrativa).
Ha concluso chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto e, nel merito, la revoca del decreto.
- 1 - Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3 [...]
nel merito poi ha preso specifica posizione sulle doglianze di parte opponente, chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sulla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opposta ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento da parte di ( e altri garanti) in Parte_1 qualità di fideiussore della società della somma di euro 63574,33 debito derivante da uno Controparte_2 scoperto di conto corrente e da un mancato adempimento delle obbligazioni restitutorie di un contratto di finanziamento.
Va osservato preliminarmente che non è stato concesso alle parti un termine per introdurre la mediazione in quanto la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022).
Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di garanzia, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Ciò precisato, va innanzitutto esaminata la doglianza relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto
Arsizio ad emettere il decreto ingiuntivo nei confronti di rivestendo costei la qualità di Parte_1 consumatore e quindi essendo competente territorialmente il Tribunale di Milano.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
In via generale va osservato che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
- 2 - La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162) ha fondato il proprio giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 AU contro e altri, con interpretazione - Controparte_5 vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale
< persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società>>; precisando che < possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva
93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21).
Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n.
31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza , C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23)>>. Per_1
Va inoltre ricordato che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Nel caso di specie, , come risulta dalla visura camerale, è stata Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione nonché amministratore unico della società nei cui confronti ha prestato la fideiussione con la conseguenza che la stessa aveva un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione e quindi l'interesse del fideiussore non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo la stessa in virtù del ruolo apicale svolto nella società, un interesse largamente convergente con quello della società garantita.
Ciò precisato in merito all'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, vanno esaminate le ulteriori eccezioni di parte opponente.
Innanzitutto parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta.
- 3 - Nel caso di specie la parte opposta ha documentato di aver acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari da SA AN OL ( è procuratrice speciale di che ha acquistato i crediti in Controparte_1 Pt_2 data 19 aprile 2022) con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite e cioè crediti a sofferenza quale quello de “ ) e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si Controparte_2 evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di “ ( doc. 3 di parte opposta). CP_2
D'altronde anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento tale da far ritenere che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Quanto alla carenza di prova del credito azionato va osservato quanto segue.
Sul punto va osservato che, in assenza di precisi elementi dai quali possa emergere un conteggio erroneo da parte della banca, la contestazione sollevata non è in grado di inficiare la pretesa creditoria della parte opposta.
In ogni caso si osserva che la doglianza non è supportata da alcun elemento tale da poter far ritenere che la somma indicata negli estratti ex articolo 50 Tub non corrisponda a quella effettivamente dovuta da parte opponente.
Trattasi di contestazione formale che non è in grado di elidere la portata probatoria del documento.
Non possono poi trovare accoglimento le doglianze contenute nella tabella di pagina 8 e 9 dell'atto di opposizione.
Ed infatti il TAEG è espressamente indicato nel contratto di finanziamento e la doglianza circa una mancanza di trasparenza, formulata in maniera così generica, non merita di essere accolta.
Quanto alla mancata pattuizione degli interessi moratori in contratto va detto che la stessa è smentita dalla lettura dello stesso che prevede espressamente l'indicazione degli interessi moratori ( vedi pagina 2 del contratto di finanziamento depositato).
Sono indicate anche le spese e commissioni e la doglianza circa una usura sopravvenuta si osserva che come definitivamente sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza resa a sezioni unite n. 24675/2017 non è verificabile la cd. ipotesi di usura sopravvenuta.
Tutte le doglianze dedotte da parte opponente in ogni caso non trovano riscontro neanche in una consulenza tecnica di parte con la conseguenza che anche tali eccezioni non possono essere accolte.
Va quindi analizzata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust.
Sul punto la prova che la parte opponente avrebbe dovuto fornire era sia l'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale e sia la corrispondenza tra la clausola riportata nell'intesa a monte e quella contenuta nella garanzia a valle.
Pertanto, la parte che solleva l'eccezione di nullità è onerata di provare che la libertà di scelta del fideiubente - in ordine alla predisposizione del documento sia stata effettivamente limitata e/o compressa per effetto dell'intesa anticoncorrenziale, in tal modo riverberandosi la nullità originaria dell'intesa direttamente nel contratto derivato.
- 4 - A tal riguardo, giova precisare che il provvedimento della CA d'IA n. 55/2005 vale quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di istruttoria da parte della CA medesima, ossia rilasciate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005.
Viceversa, ove la garanzia risalga ad un diverso periodo temporale, il provvedimento della CA d'IA non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, sicché la parte interessata a contestare la nullità della fideiussione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) l. n.287/1990 (in questi termini Trib. di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, n. 1495 del 18.02.2022, Trib. di Napoli, Sez.
Imprese, n. 5125 del 24.05.2022, etc.).
Invero, nel caso di specie la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente risale al 2014.
Pertanto, non rientra nel lasso temporale (2002/maggio 2005) di cui al provvedimento n. 55/2005 della CA
d'IA.
Inoltre, parte opponente non ha dato prova alcuna dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione delle fideiussioni avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
In particolare, l'opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Da quanto sopra, ne discende innanzitutto che non è sufficiente richiamare i principi giuridici per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
In ogni caso, nel testo delle fideiussioni oggetto di causa non vi è un oggettivo richiamo allo schema dell'Associazione delle Imprese CArie censurato con provvedimento della CA d'IA nel 2005, sicché non può ravvisarsi una effettiva coincidenza con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva di cui alla decisione in esame.
Inoltre, è evidente che affinché possa parlarsi di nullità del contratto “individuale” in termini di nullità derivata, dovrebbe potersi ravvisare un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale con l'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
- 5 - Ciò non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie, non risultando che lo schema proposto dall'ABI nell'ottobre
2002 abbia effettivamente vincolato l'istituto di credito stipulante nella contrattazione con il fideiussore opponente.
La CA d'IA e l'Autorità Garante del mercato e della concorrenza, infatti, non hanno dichiarato la nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (obbligo di rimborso), 6 (Durata della garanzia) e 8 (Invalidità dell'obbligazione garantita).
Nel provvedimento in parola, infatti, si legge che le valutazioni effettuate da CA d'IA “non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. paragrafo 78 del provvedimento).
Dunque, la semplice presenza degli articoli 2, 6 ed 8 nei contratti di fidejussione non comporta
“automaticamente” l'esistenza della partecipazione alla c.d. “intesa tra imprese” da parte della CA convenuta.
In ogni caso, come chiarito dalla citata Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 30/12/2021 n. 41994, il contratto di fideiussione sarebbe, tutt'al più, parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Precisamente, nel caso di specie, la nullità per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza colpirebbe le sole clausole dell'articolato schema specificamente individuate dalla CA d'IA e non la clausola omnibus in particolare, clausola che l'indagine della CA d'IA ritenne immune da censure.
L'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità della singola clausola si comunichi all'intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, ossia se la clausola è a tal segno essenziale nel regolamento di interessi che la sua mancanza verrebbe a snaturare il contratto.
L'onere di provare l'essenzialità, posto a carico di chi fa valere la nullità (tra molte Cass. 19 luglio 2002 n.
10536), non è stato assolto ed è, a parte tutto, evidente che la fideiussione omnibus continua ad assolvere le sue funzioni di garanzia pur se mutilata delle tre clausole che la CA d'IA giudicò restrittive della concorrenza.
In altre parole, la nullità della/e clausola/e in questione non si comunicherebbe all'intero contratto, ostandovi il limite dell'art. 1419, comma 1, c.c.: le parti lo avrebbero concluso anche senza quella clausola.
Quindi resterebbero colpite soltanto le singole clausole, con conseguente riespansione della disciplina legale derogata/rinunciata, mentre le fideiussioni resterebbero valide per il resto.
Nel caso di specie, il contraente che prestava fideiussione, non ha allegato alcuna ragione, tale per cui l'assenza di tali clausole lo avrebbe indotto a non stipulare la fideiussione.
D'altro canto, siffatta circostanza è da escludere, atteso che si tratta di clausole poste nell'interesse della CA.
- 6 - Dunque, aderendo alla tesi della nullità parziale, questa non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto non pregiudicherebbe il restante contenuto del contratto fideiussorio, il quale rimane titolo valido, ai fini della pretesa creditoria vantata da parte convenuta opposta.
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust va pertanto respinta stante l'infondatezza della tesi sostenuta dal fideiussore secondo il quale la mera presenza nella fideiussione dallo stesso sottoscritta delle richiamate clausole conformi al modello ABI (artt. 2, 6, 8) ne comporterebbe in ogni caso la nullità assoluta, con conseguente propria liberazione da qualsiasi obbligo di pagamento verso la banca garantita.
Quanto alle fideiussioni specifiche va osservato quanto segue.
Come detto, il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di istruttoria della CA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005).
Ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione (ex multis, Trib. Pescara, sent. 6.3.2023)
Ed infatti: “secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza le fideiussioni specifiche non possono rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento della CA d'IA n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha infatti evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'IA ha ritenuto che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (in questi termini cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib.
Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022)” (Trib. Roma, sent. n. 5953/2024).
Tale orientamento è stato seguito anche da una recente pronunzia della Cassazione civile sez. III, 10/01/2025,
(ud. 06/11/2024, dep. 10/01/2025), n.657 di cui si riportano i passaggi essenziali:
“In dettaglio, lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), sulla c.d. "clausola sopravvivenza" (art. 8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 cod. civ. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
- 7 - medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato").
Il giudizio espresso dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla "sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'ABI", uniformità discendente "da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI", pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica.
A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la CA d'IA si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante
l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di
CA d'IA al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In altri termini, "ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IA si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate" (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. 3, 19/04/2024, n. 10689; Cass., sez.
1, 01/07/2024, n. 18079).
- 8 -
1.3. Nel caso de quo, il giudice d'appello ha accertato, con apprezzamento non scrutinabile in questa sede, che la fideiussione de qua è specifica, perché rilasciata a garanzia del solo contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice principale con la CA e non anche di altri rapporti intercorsi tra la stessa e la CA, Parte_3
"tanto che la fideiussione...risulta assunta non in base al noto modello ABI ritenuto lesivo della concorrenza, ma mediante apposite pattuizioni contenute nello stesso atto con cui venne stipulato il contratto di mutuo", sicché è evidente che essa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005.
Come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 2018, n. 30818; Cass., sez. U, 13846/19; Cass., sez. U, n. 41994/21, cit.), il carattere uniforme dell'applicazione contestata è elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione assunta secondo quella intesa, posto che la sua necessità è pacificamente prevista nel provvedimento della CA di IA richiamato dallo stesso ricorrente;
come elemento costitutivo di tale pretesa, il relativo onere probatorio non incombe sulla CA, bensì sulla stessa parte che invoca la eccezione di nullità, secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ..
Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di mutuo fondiario ipotecario e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art.
1957 cod. civ. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della CA d'IA non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/90.
In coerenza con la giurisprudenza della Cassazione, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1, 04/12/2017,
n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245).”
Ebbene, quindi anche con riferimento alla fideiussione specifica, parte opponente non ha allegato nulla al fine di avallare la tesi sostenuta, ossia quella della nullità dello schema fideiussorio a fronte del recepimento di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui il programma negoziale a valle aveva recepito i tratti essenziali.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questo aspetto, le fideiussioni in oggetto, sottoscritte nel 2014 sono successive all'accertamento della CA d'IA del 2005, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'invalidità derivata del contratto a valle, nemmeno l'eventuale coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui allo schema ABI, occorrendo la prova concreta dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito a tal fine non essendo sufficiente la produzione della lettera fideiussoria contestata.
- 9 - In ogni caso, se anche si volesse considerare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, occorre osservare quanto segue al fine di esaminare la tempestività dell'intimazione di pagamento proposta dalla banca nei confronti del garante.
Sul punto va osservato che l'applicazione della norma citata in una fattispecie in cui risulta operante, come nel caso in esame, una clausola di pagamento a prima richiesta, implica che sia sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (come indica la tradizionale esegesi della norma), atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra la previsione di pagamento a prima richiesta e l'applicazione dell'art. 1957 c.c., non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (ciò si evince dal principio espresso in una diversa fattispecie, ma applicabile anche al caso in esame, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008).
Non era necessario quindi intraprendere un'azione giudiziale nei termini previsti dall'articolo 1957 c.c. .essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento ( che parte opponente non contesta essere avvenuta).
Quanto alle doglianze relative alla nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 34 comma 5 del d.lgs.
206/2005 si osserva che la stessa non sussiste alla luce di quanto dedotto in precedenza circa la mancata qualità di consumatore in capo a parte opponente.
Stesso discorso va fatto quanto alla dedotta nullità per mancata valutazione del merito creditizio. Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B.13, il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il
“consumatore”, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati.
Tale disposizione è stata introdotta con il D.Lgs 141/2010 in attuazione della Direttiva 2008/48 CE in tema del c.d. prestito responsabile, prevedendo così un obbligo di verifica del merito creditizio al fine di contenere l'erogazione di crediti esorbitanti. Il seguente art. 120 undecies T.U.B.14, introdotto con D.Lgs 72/2016, limita expressis verbis la propria applicazione al solo caso in cui il soggetto finanziato sia consumatore, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
- 10 - Quanto allo scioglimento del vincolo di solidarietà, infine, con le altre parti che hanno prestato garanzia nei confronti della parte opposta ( per essere le stesse essere state ammesse alle procedure di composizione della crisi) si osserva che la nozione di obbligazione solidale di cui all'art. 1292 c.c. prescinde dal rapporto tra coobbligati avendo essa la funzione precipua di attuare la destinazione volontaria di più obbligazioni volte a soddisfare il medesimo interesse creditorio.
La solidarietà passiva, pertanto, ha lo scopo di agevolare il creditore nella realizzazione del proprio interesse patrimoniale - poiché quest'ultimo può pretendere il pagamento da uno qualsiasi dei con-debitori - e svolge quindi funzione di garanzia atteso che si determina la costituzione di una molteplicità di autonome responsabilità gravanti, a loro volta, su una pluralità di patrimoni (dei condebitori).
Dunque. la circostanza che le altre parti garanti siano ammesse alla procedura di composizione della crisi non può comportare alcuno scioglimento del vincolo di solidarietà, essendo la solidarietà prevista nell' interesse del creditore che non può essere pregiudicato dalle scelte dei garanti né dagli eventi che li riguardano.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e per la fase decisoria (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2025 proposta da nei confronti di Parte_1 quale procuratrice speciale di così provvede: Controparte_6 Parte_2
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2025 dichiarandolo esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2. condanna alla rifusione in favore di quale procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_2
9142,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/12/2025
Il Giudice
LO AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1272 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PEDRABISSI MARINA e dell'avv. PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA con domicilio eletto in Milano alla via Bergamo n.7, presso il difensore avv. Petrella Luca;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
quale procuratrice speciale di C.F. ), in persona del Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO, con domicilio eletto in Piazza
Del Popolo n. 5 Paola, presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 194/2025, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 4/02/2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di euro 63547,33, oltre interessi, spese e competenze della procedura Controparte_1 monitoria quale garante della società la quale aveva un debito nei confronti di Controparte_2 [...]
( poi ceduto alla parte opposta) derivante da un contratto di conto corrente e da un contratto di Controparte_3 finanziamento.
Ha eccepito, in particolare: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Busto Arsizio in favore del Tribunale di Milano, in applicazione del foro esclusivo del consumatore;
la carenza di legittimazione attiva della parte opposta per mancata prova della cessione del credito;
l'indeterminatezza del credito;
l'usurarietà degli interessi applicati;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e quindi la violazione da parte dell'opposta di quanto previsto dall'articolo 1957 c.c.; la nullità per violazione dell'articolo 34 comma 5 d.lgs. 206/2005; lo scioglimento del vincolo di solidarietà; la nullità del contratto per assenza di istruttoria sul merito creditizio ( eccezione formulata nella seconda memoria integrativa).
Ha concluso chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto e, nel merito, la revoca del decreto.
- 1 - Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3 [...]
nel merito poi ha preso specifica posizione sulle doglianze di parte opponente, chiedendo il rigetto CP_4 dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sulla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opposta ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento da parte di ( e altri garanti) in Parte_1 qualità di fideiussore della società della somma di euro 63574,33 debito derivante da uno Controparte_2 scoperto di conto corrente e da un mancato adempimento delle obbligazioni restitutorie di un contratto di finanziamento.
Va osservato preliminarmente che non è stato concesso alle parti un termine per introdurre la mediazione in quanto la Corte di Cassazione ha affermato, con l'ordinanza n. 31209/2022, che “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. ord. n. 31209/2022).
Tale orientamento ha trovato conferma, anche di recente, avendo la Corte di Cassazione ribadito, con l'ordinanza n. 26821/2024, che “Pertanto in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”.
Essendo la controversia in esame pacificamente relativa ad un contratto di garanzia, la mediazione non assurge a condizione di procedibilità della domanda.
Ciò precisato, va innanzitutto esaminata la doglianza relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto
Arsizio ad emettere il decreto ingiuntivo nei confronti di rivestendo costei la qualità di Parte_1 consumatore e quindi essendo competente territorialmente il Tribunale di Milano.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
In via generale va osservato che "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
- 2 - La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162) ha fondato il proprio giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 AU contro e altri, con interpretazione - Controparte_5 vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale
< persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società>>; precisando che < possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva
93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21).
Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n.
31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza , C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23)>>. Per_1
Va inoltre ricordato che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Nel caso di specie, , come risulta dalla visura camerale, è stata Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione nonché amministratore unico della società nei cui confronti ha prestato la fideiussione con la conseguenza che la stessa aveva un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione e quindi l'interesse del fideiussore non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo la stessa in virtù del ruolo apicale svolto nella società, un interesse largamente convergente con quello della società garantita.
Ciò precisato in merito all'infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, vanno esaminate le ulteriori eccezioni di parte opponente.
Innanzitutto parte opponente contesta la legittimazione attiva di parte opposta.
- 3 - Nel caso di specie la parte opposta ha documentato di aver acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari da SA AN OL ( è procuratrice speciale di che ha acquistato i crediti in Controparte_1 Pt_2 data 19 aprile 2022) con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite e cioè crediti a sofferenza quale quello de “ ) e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si Controparte_2 evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di “ ( doc. 3 di parte opposta). CP_2
D'altronde anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento tale da far ritenere che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Quanto alla carenza di prova del credito azionato va osservato quanto segue.
Sul punto va osservato che, in assenza di precisi elementi dai quali possa emergere un conteggio erroneo da parte della banca, la contestazione sollevata non è in grado di inficiare la pretesa creditoria della parte opposta.
In ogni caso si osserva che la doglianza non è supportata da alcun elemento tale da poter far ritenere che la somma indicata negli estratti ex articolo 50 Tub non corrisponda a quella effettivamente dovuta da parte opponente.
Trattasi di contestazione formale che non è in grado di elidere la portata probatoria del documento.
Non possono poi trovare accoglimento le doglianze contenute nella tabella di pagina 8 e 9 dell'atto di opposizione.
Ed infatti il TAEG è espressamente indicato nel contratto di finanziamento e la doglianza circa una mancanza di trasparenza, formulata in maniera così generica, non merita di essere accolta.
Quanto alla mancata pattuizione degli interessi moratori in contratto va detto che la stessa è smentita dalla lettura dello stesso che prevede espressamente l'indicazione degli interessi moratori ( vedi pagina 2 del contratto di finanziamento depositato).
Sono indicate anche le spese e commissioni e la doglianza circa una usura sopravvenuta si osserva che come definitivamente sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza resa a sezioni unite n. 24675/2017 non è verificabile la cd. ipotesi di usura sopravvenuta.
Tutte le doglianze dedotte da parte opponente in ogni caso non trovano riscontro neanche in una consulenza tecnica di parte con la conseguenza che anche tali eccezioni non possono essere accolte.
Va quindi analizzata la doglianza relativa alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust.
Sul punto la prova che la parte opponente avrebbe dovuto fornire era sia l'esistenza di un effettivo illecito anticoncorrenziale e sia la corrispondenza tra la clausola riportata nell'intesa a monte e quella contenuta nella garanzia a valle.
Pertanto, la parte che solleva l'eccezione di nullità è onerata di provare che la libertà di scelta del fideiubente - in ordine alla predisposizione del documento sia stata effettivamente limitata e/o compressa per effetto dell'intesa anticoncorrenziale, in tal modo riverberandosi la nullità originaria dell'intesa direttamente nel contratto derivato.
- 4 - A tal riguardo, giova precisare che il provvedimento della CA d'IA n. 55/2005 vale quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di istruttoria da parte della CA medesima, ossia rilasciate nell'arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005.
Viceversa, ove la garanzia risalga ad un diverso periodo temporale, il provvedimento della CA d'IA non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, sicché la parte interessata a contestare la nullità della fideiussione è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) l. n.287/1990 (in questi termini Trib. di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, n. 1495 del 18.02.2022, Trib. di Napoli, Sez.
Imprese, n. 5125 del 24.05.2022, etc.).
Invero, nel caso di specie la fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente risale al 2014.
Pertanto, non rientra nel lasso temporale (2002/maggio 2005) di cui al provvedimento n. 55/2005 della CA
d'IA.
Inoltre, parte opponente non ha dato prova alcuna dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione delle fideiussioni avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
In particolare, l'opponente non ha dato alcuna prova volta a dimostrare che nell'anno 2014 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, in altri termini, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Da quanto sopra, ne discende innanzitutto che non è sufficiente richiamare i principi giuridici per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare che le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva.
In ogni caso, nel testo delle fideiussioni oggetto di causa non vi è un oggettivo richiamo allo schema dell'Associazione delle Imprese CArie censurato con provvedimento della CA d'IA nel 2005, sicché non può ravvisarsi una effettiva coincidenza con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva di cui alla decisione in esame.
Inoltre, è evidente che affinché possa parlarsi di nullità del contratto “individuale” in termini di nullità derivata, dovrebbe potersi ravvisare un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale con l'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
- 5 - Ciò non è tuttavia ravvisabile nel caso di specie, non risultando che lo schema proposto dall'ABI nell'ottobre
2002 abbia effettivamente vincolato l'istituto di credito stipulante nella contrattazione con il fideiussore opponente.
La CA d'IA e l'Autorità Garante del mercato e della concorrenza, infatti, non hanno dichiarato la nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (obbligo di rimborso), 6 (Durata della garanzia) e 8 (Invalidità dell'obbligazione garantita).
Nel provvedimento in parola, infatti, si legge che le valutazioni effettuate da CA d'IA “non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica. Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. paragrafo 78 del provvedimento).
Dunque, la semplice presenza degli articoli 2, 6 ed 8 nei contratti di fidejussione non comporta
“automaticamente” l'esistenza della partecipazione alla c.d. “intesa tra imprese” da parte della CA convenuta.
In ogni caso, come chiarito dalla citata Sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 30/12/2021 n. 41994, il contratto di fideiussione sarebbe, tutt'al più, parzialmente nullo, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Precisamente, nel caso di specie, la nullità per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza colpirebbe le sole clausole dell'articolato schema specificamente individuate dalla CA d'IA e non la clausola omnibus in particolare, clausola che l'indagine della CA d'IA ritenne immune da censure.
L'art. 1419, comma 1, c.c. prevede che la nullità della singola clausola si comunichi all'intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, ossia se la clausola è a tal segno essenziale nel regolamento di interessi che la sua mancanza verrebbe a snaturare il contratto.
L'onere di provare l'essenzialità, posto a carico di chi fa valere la nullità (tra molte Cass. 19 luglio 2002 n.
10536), non è stato assolto ed è, a parte tutto, evidente che la fideiussione omnibus continua ad assolvere le sue funzioni di garanzia pur se mutilata delle tre clausole che la CA d'IA giudicò restrittive della concorrenza.
In altre parole, la nullità della/e clausola/e in questione non si comunicherebbe all'intero contratto, ostandovi il limite dell'art. 1419, comma 1, c.c.: le parti lo avrebbero concluso anche senza quella clausola.
Quindi resterebbero colpite soltanto le singole clausole, con conseguente riespansione della disciplina legale derogata/rinunciata, mentre le fideiussioni resterebbero valide per il resto.
Nel caso di specie, il contraente che prestava fideiussione, non ha allegato alcuna ragione, tale per cui l'assenza di tali clausole lo avrebbe indotto a non stipulare la fideiussione.
D'altro canto, siffatta circostanza è da escludere, atteso che si tratta di clausole poste nell'interesse della CA.
- 6 - Dunque, aderendo alla tesi della nullità parziale, questa non avrebbe alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto non pregiudicherebbe il restante contenuto del contratto fideiussorio, il quale rimane titolo valido, ai fini della pretesa creditoria vantata da parte convenuta opposta.
L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust va pertanto respinta stante l'infondatezza della tesi sostenuta dal fideiussore secondo il quale la mera presenza nella fideiussione dallo stesso sottoscritta delle richiamate clausole conformi al modello ABI (artt. 2, 6, 8) ne comporterebbe in ogni caso la nullità assoluta, con conseguente propria liberazione da qualsiasi obbligo di pagamento verso la banca garantita.
Quanto alle fideiussioni specifiche va osservato quanto segue.
Come detto, il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di istruttoria della CA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005).
Ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione (ex multis, Trib. Pescara, sent. 6.3.2023)
Ed infatti: “secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza le fideiussioni specifiche non possono rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento della CA d'IA n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha infatti evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'IA ha ritenuto che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (in questi termini cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib.
Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022)” (Trib. Roma, sent. n. 5953/2024).
Tale orientamento è stato seguito anche da una recente pronunzia della Cassazione civile sez. III, 10/01/2025,
(ud. 06/11/2024, dep. 10/01/2025), n.657 di cui si riportano i passaggi essenziali:
“In dettaglio, lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), sulla c.d. "clausola sopravvivenza" (art. 8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 cod. civ. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
- 7 - medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato").
Il giudizio espresso dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla "sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'ABI", uniformità discendente "da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema ABI", pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22/05/2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica.
A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la CA d'IA si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante
l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di
CA d'IA al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In altri termini, "ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da CA d'IA si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate" (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. 3, 19/04/2024, n. 10689; Cass., sez.
1, 01/07/2024, n. 18079).
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1.3. Nel caso de quo, il giudice d'appello ha accertato, con apprezzamento non scrutinabile in questa sede, che la fideiussione de qua è specifica, perché rilasciata a garanzia del solo contratto di finanziamento sottoscritto dalla debitrice principale con la CA e non anche di altri rapporti intercorsi tra la stessa e la CA, Parte_3
"tanto che la fideiussione...risulta assunta non in base al noto modello ABI ritenuto lesivo della concorrenza, ma mediante apposite pattuizioni contenute nello stesso atto con cui venne stipulato il contratto di mutuo", sicché è evidente che essa si pone al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla CA d'IA con il provvedimento n. 55/2005.
Come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 2018, n. 30818; Cass., sez. U, 13846/19; Cass., sez. U, n. 41994/21, cit.), il carattere uniforme dell'applicazione contestata è elemento costitutivo della pretesa diretta alla declaratoria della nullità della fideiussione assunta secondo quella intesa, posto che la sua necessità è pacificamente prevista nel provvedimento della CA di IA richiamato dallo stesso ricorrente;
come elemento costitutivo di tale pretesa, il relativo onere probatorio non incombe sulla CA, bensì sulla stessa parte che invoca la eccezione di nullità, secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ..
Atteggiandosi, dunque, la fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente quale fideiussione specifica, perché riguardante il solo contratto di mutuo fondiario ipotecario e non anche altre obbligazioni da questa contratte a diverso titolo verso l'istituto mutuante, non coglie nel segno la dedotta invalidità della deroga al disposto dell'art.
1957 cod. civ. prevista nel contratto, dovendosi al riguardo ribadire che il provvedimento della CA d'IA non la reputa di per sé illegittima, ma solo se inserita nell'ambito di una fideiussione omnibus che sia conforme al modello ABI integrante intesa anticoncorrenziale nei termini indicati dal citato art. 2 della legge n. 287/90.
In coerenza con la giurisprudenza della Cassazione, che ha ripetutamente affermato che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie, deve, pertanto, escludersi l'invalidità della clausola che deroga all'art. 1957 cod. civ., e ciò perché la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (così, in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., sez. 6-1, 04/12/2017,
n. 28943; Cass., sez. 6-1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245).”
Ebbene, quindi anche con riferimento alla fideiussione specifica, parte opponente non ha allegato nulla al fine di avallare la tesi sostenuta, ossia quella della nullità dello schema fideiussorio a fronte del recepimento di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui il programma negoziale a valle aveva recepito i tratti essenziali.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questo aspetto, le fideiussioni in oggetto, sottoscritte nel 2014 sono successive all'accertamento della CA d'IA del 2005, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'invalidità derivata del contratto a valle, nemmeno l'eventuale coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui allo schema ABI, occorrendo la prova concreta dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito a tal fine non essendo sufficiente la produzione della lettera fideiussoria contestata.
- 9 - In ogni caso, se anche si volesse considerare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, occorre osservare quanto segue al fine di esaminare la tempestività dell'intimazione di pagamento proposta dalla banca nei confronti del garante.
Sul punto va osservato che l'applicazione della norma citata in una fattispecie in cui risulta operante, come nel caso in esame, una clausola di pagamento a prima richiesta, implica che sia sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (come indica la tradizionale esegesi della norma), atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra la previsione di pagamento a prima richiesta e l'applicazione dell'art. 1957 c.c., non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (ciò si evince dal principio espresso in una diversa fattispecie, ma applicabile anche al caso in esame, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008).
Non era necessario quindi intraprendere un'azione giudiziale nei termini previsti dall'articolo 1957 c.c. .essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento ( che parte opponente non contesta essere avvenuta).
Quanto alle doglianze relative alla nullità della fideiussione per violazione dell'articolo 34 comma 5 del d.lgs.
206/2005 si osserva che la stessa non sussiste alla luce di quanto dedotto in precedenza circa la mancata qualità di consumatore in capo a parte opponente.
Stesso discorso va fatto quanto alla dedotta nullità per mancata valutazione del merito creditizio. Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B.13, il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il
“consumatore”, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati.
Tale disposizione è stata introdotta con il D.Lgs 141/2010 in attuazione della Direttiva 2008/48 CE in tema del c.d. prestito responsabile, prevedendo così un obbligo di verifica del merito creditizio al fine di contenere l'erogazione di crediti esorbitanti. Il seguente art. 120 undecies T.U.B.14, introdotto con D.Lgs 72/2016, limita expressis verbis la propria applicazione al solo caso in cui il soggetto finanziato sia consumatore, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
- 10 - Quanto allo scioglimento del vincolo di solidarietà, infine, con le altre parti che hanno prestato garanzia nei confronti della parte opposta ( per essere le stesse essere state ammesse alle procedure di composizione della crisi) si osserva che la nozione di obbligazione solidale di cui all'art. 1292 c.c. prescinde dal rapporto tra coobbligati avendo essa la funzione precipua di attuare la destinazione volontaria di più obbligazioni volte a soddisfare il medesimo interesse creditorio.
La solidarietà passiva, pertanto, ha lo scopo di agevolare il creditore nella realizzazione del proprio interesse patrimoniale - poiché quest'ultimo può pretendere il pagamento da uno qualsiasi dei con-debitori - e svolge quindi funzione di garanzia atteso che si determina la costituzione di una molteplicità di autonome responsabilità gravanti, a loro volta, su una pluralità di patrimoni (dei condebitori).
Dunque. la circostanza che le altre parti garanti siano ammesse alla procedura di composizione della crisi non può comportare alcuno scioglimento del vincolo di solidarietà, essendo la solidarietà prevista nell' interesse del creditore che non può essere pregiudicato dalle scelte dei garanti né dagli eventi che li riguardano.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e per la fase decisoria (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2025 proposta da nei confronti di Parte_1 quale procuratrice speciale di così provvede: Controparte_6 Parte_2
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2025 dichiarandolo esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2. condanna alla rifusione in favore di quale procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_2
9142,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 16/12/2025
Il Giudice
LO AR
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