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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3017/2014 promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ioppolo ATTRICE CONTRO
(cf , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costarella CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti, all'udienza del 20 settembre 2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. La domanda attorea, di accertamento della responsabilità professionale del convenuto Avvocato, è infondata e non meritevole di accoglimento.
“Il cliente che sostiene di aver subìto un danno per l'inesatto adempimento del mandato conferito al suo avvocato deve dimostrare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso eziologico tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno subìto, onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto.” (Corte App. Palermo, 05.11.2021, n. 1748). In particolare, “Se il rapporto tra legale e cliente è regolato dagli articoli 2230 ss. c.c., che contengono le norme sul mandato, per analizzare la responsabilità professionale dell'avvocato occorre fare invece riferimento agli articoli 1176 c. 2, 1218 e 2236 c.c. Il grado di diligenza richiesto all'avvocato, infatti, è quello imposto dalla natura dell'attività esercitata, salvo che la prestazione professionale da eseguire in concreto comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, ex art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo
o colpa grave. In ogni caso, il professionista potrà liberarsi da responsabilità dimostrando di avere usato la diligenza richiesta o, ai sensi del 1218 c.c., dimostrando la impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione per causa a lui non imputabile. In ogni caso, è richiesto, oltre all'inesattezza dell'inadempimento, la prova in ordine alla effettiva sussistenza di un danno e l'accertamento del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del primo: occorre accertare, cioè, se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.” (Trib. Milano 20.02.2020 n. 1640). In particolare, al di là della data di formale conferimento dell'incarico – che, ove effettivamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, determinerebbe ipso facto l'infondatezza dell'azione – ciò che conta è la mancata prova di un risultato favorevole all'odierno attore, in esito a giudizio controfattuale: e cioè del conseguimento del bene della vita auspicato, ove l'attività del professionista fosse stata tempestiva. Sul punto non è stato fornito il benché minimo principio di prova. Anzi, non vi è colpa grave sulla base del regime normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale vigenti al momento del deposito del ricorso (4 settembre 2000). Dalla ricostruzione dei fatti emerge che la legge 205/2000, entrata in vigore il 10 agosto 2000, introdusse la possibilità di proporre dinanzi al Tar ricorsi per ingiunzione ante causam. Dagli atti risulta che, il 4 settembre 2000 il professionista ha provveduto a depositare il ricorso nell'interesse dell'attore. Ora, poichè per i rapporti di pubblico impiego, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 80/98, le azioni inerenti al rapporto preesistente alla data del 30 giugno 1998, potevano essere proposte innanzi al g.a. entro il 15 settembre 2000, la questione dibattuta concerneva il momento in cui l'azione doveva considerarsi proposta. Ebbene, la giurisprudenza costante al tempo dell'istaurazione del procedimento monitorio innanzi al Tar Calabria, era pacifica nel ritenere che la domanda dovesse considerarsi proposta col deposito del ricorso, restando irrilevante il momento della notificazione. Solo successivamente, ed in seguito anche alla entrata in vigore del T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001), la giurisprudenza si orientò diversamente, ritenendo che, ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, per le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, il dipendente pubblico dovesse provvedere non solo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma anche alla notificazione del ricorso e del relativo decreto (Cons. Stato Sez. IV, 05/04/2003, n. 1804; pronuncia sulla cui base il Tar Calabria accolse l'opposizione della nel caso in esame). Parte_2
Ora, tutti questi elementi non possono non essere tenuti in considerazione nel giudizio di responsabilità ai danni dell'odierno convenuto. Il mutamento di giurisprudenza deve certamente essere preso in considerazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto. Nel caso in esame, peraltro, oltre ad un mutamento di giurisprudenza, si sono avute vere e proprie rivoluzioni normative, concernenti la privatizzazione del pubblico impiego, con tutto quello che ne conseguì in ordine ai riflessi processuali e di riparto di giurisdizione delle questioni involte. Ci vollero, infatti, anni prima che l'intero sistema entrasse pienamente a regime;
nel caso di specie, invece, ci si colloca temporalmente a pochissima distanza dall'intervento delle suddette riforme. In particolare, più volte il Giudice delle Leggi si è dovuto pronunciare sulla conformità a Costituzione dell'art. 45, comma 17 D.L.vo 89/98 (ordinanza 7-11 maggio 2001, n. 121; ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 184; ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 144). Segno tangibile che la Giurisprudenza era del tutto instabile anche nel riconoscere alla riforma la propria legittimità costituzionale. Con il che, si ritiene di doversi escludere la sussistenza di qualsivoglia forma di colpa grave da parte del convenuto, il quale ha, in ogni caso, adottato un atteggiamento prudenziale nei confronti dell'attore. Se, infatti, è vero che il professionista, in caso di contrasto su particolari questioni, è tenuto ad operare seguendo, prudentemente, l'opzione maggiormente sfavorevole al proprio assistito, onde garantirgli una maggior tutela qualora a prevalere sia l'opzione più favorevole (Cass. Civ., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612), è altrettanto vero che il convenuto si adoperò con celerità, e prima dello spirare del termine decadenziale del 15 settembre 2000, a depositare il ricorso nell'interesse dell'attore. Inoltre vi è da aggiungere che dalla lettura della motivazione resa nella sentenza di accoglimento dell'opposizione presentata dalla Pt_2
, consente di ritenere che, al di là della veste giuridica con cui
[...] sono prospettate, di censure di merito e non, è possibile anche in questa sede processuale formulare un giudizio prognostico di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo come esito “più probabile che non”. Ne discende il rigetto della domanda, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014); spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi); a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in Euro 1453,00, oltre IVA e accessori se dovuti. Catanzaro li 23 luglio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ioppolo ATTRICE CONTRO
(cf , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costarella CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti, all'udienza del 20 settembre 2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. La domanda attorea, di accertamento della responsabilità professionale del convenuto Avvocato, è infondata e non meritevole di accoglimento.
“Il cliente che sostiene di aver subìto un danno per l'inesatto adempimento del mandato conferito al suo avvocato deve dimostrare: 1) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso eziologico tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno subìto, onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto.” (Corte App. Palermo, 05.11.2021, n. 1748). In particolare, “Se il rapporto tra legale e cliente è regolato dagli articoli 2230 ss. c.c., che contengono le norme sul mandato, per analizzare la responsabilità professionale dell'avvocato occorre fare invece riferimento agli articoli 1176 c. 2, 1218 e 2236 c.c. Il grado di diligenza richiesto all'avvocato, infatti, è quello imposto dalla natura dell'attività esercitata, salvo che la prestazione professionale da eseguire in concreto comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, ex art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo
o colpa grave. In ogni caso, il professionista potrà liberarsi da responsabilità dimostrando di avere usato la diligenza richiesta o, ai sensi del 1218 c.c., dimostrando la impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione per causa a lui non imputabile. In ogni caso, è richiesto, oltre all'inesattezza dell'inadempimento, la prova in ordine alla effettiva sussistenza di un danno e l'accertamento del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del primo: occorre accertare, cioè, se, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.” (Trib. Milano 20.02.2020 n. 1640). In particolare, al di là della data di formale conferimento dell'incarico – che, ove effettivamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, determinerebbe ipso facto l'infondatezza dell'azione – ciò che conta è la mancata prova di un risultato favorevole all'odierno attore, in esito a giudizio controfattuale: e cioè del conseguimento del bene della vita auspicato, ove l'attività del professionista fosse stata tempestiva. Sul punto non è stato fornito il benché minimo principio di prova. Anzi, non vi è colpa grave sulla base del regime normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale vigenti al momento del deposito del ricorso (4 settembre 2000). Dalla ricostruzione dei fatti emerge che la legge 205/2000, entrata in vigore il 10 agosto 2000, introdusse la possibilità di proporre dinanzi al Tar ricorsi per ingiunzione ante causam. Dagli atti risulta che, il 4 settembre 2000 il professionista ha provveduto a depositare il ricorso nell'interesse dell'attore. Ora, poichè per i rapporti di pubblico impiego, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 80/98, le azioni inerenti al rapporto preesistente alla data del 30 giugno 1998, potevano essere proposte innanzi al g.a. entro il 15 settembre 2000, la questione dibattuta concerneva il momento in cui l'azione doveva considerarsi proposta. Ebbene, la giurisprudenza costante al tempo dell'istaurazione del procedimento monitorio innanzi al Tar Calabria, era pacifica nel ritenere che la domanda dovesse considerarsi proposta col deposito del ricorso, restando irrilevante il momento della notificazione. Solo successivamente, ed in seguito anche alla entrata in vigore del T.U.P.I. (d.lgs. 165/2001), la giurisprudenza si orientò diversamente, ritenendo che, ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, per le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, il dipendente pubblico dovesse provvedere non solo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ma anche alla notificazione del ricorso e del relativo decreto (Cons. Stato Sez. IV, 05/04/2003, n. 1804; pronuncia sulla cui base il Tar Calabria accolse l'opposizione della nel caso in esame). Parte_2
Ora, tutti questi elementi non possono non essere tenuti in considerazione nel giudizio di responsabilità ai danni dell'odierno convenuto. Il mutamento di giurisprudenza deve certamente essere preso in considerazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto. Nel caso in esame, peraltro, oltre ad un mutamento di giurisprudenza, si sono avute vere e proprie rivoluzioni normative, concernenti la privatizzazione del pubblico impiego, con tutto quello che ne conseguì in ordine ai riflessi processuali e di riparto di giurisdizione delle questioni involte. Ci vollero, infatti, anni prima che l'intero sistema entrasse pienamente a regime;
nel caso di specie, invece, ci si colloca temporalmente a pochissima distanza dall'intervento delle suddette riforme. In particolare, più volte il Giudice delle Leggi si è dovuto pronunciare sulla conformità a Costituzione dell'art. 45, comma 17 D.L.vo 89/98 (ordinanza 7-11 maggio 2001, n. 121; ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 184; ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 144). Segno tangibile che la Giurisprudenza era del tutto instabile anche nel riconoscere alla riforma la propria legittimità costituzionale. Con il che, si ritiene di doversi escludere la sussistenza di qualsivoglia forma di colpa grave da parte del convenuto, il quale ha, in ogni caso, adottato un atteggiamento prudenziale nei confronti dell'attore. Se, infatti, è vero che il professionista, in caso di contrasto su particolari questioni, è tenuto ad operare seguendo, prudentemente, l'opzione maggiormente sfavorevole al proprio assistito, onde garantirgli una maggior tutela qualora a prevalere sia l'opzione più favorevole (Cass. Civ., Sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612), è altrettanto vero che il convenuto si adoperò con celerità, e prima dello spirare del termine decadenziale del 15 settembre 2000, a depositare il ricorso nell'interesse dell'attore. Inoltre vi è da aggiungere che dalla lettura della motivazione resa nella sentenza di accoglimento dell'opposizione presentata dalla Pt_2
, consente di ritenere che, al di là della veste giuridica con cui
[...] sono prospettate, di censure di merito e non, è possibile anche in questa sede processuale formulare un giudizio prognostico di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo come esito “più probabile che non”. Ne discende il rigetto della domanda, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014); spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi); a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in Euro 1453,00, oltre IVA e accessori se dovuti. Catanzaro li 23 luglio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone