TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 52
TAR
Ordinanza collegiale 10 settembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 17 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e dei presupposti per l'emanazione dell'atto

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene succintamente motivato, l'atto è stato legittimamente emanato in presenza dei presupposti legali, supportato da un esposto della controinteressata e da risultanze probatorie relative a condotte vessatorie e minacciose.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di partecipazione

    Il Tribunale ha affermato che l'avviso orale ex art. 3 del D.L. 93/2013 ha natura monitoria e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l'urgenza della situazione giustifica l'omissione. Si fa riferimento a giurisprudenza di merito.

  • Rigettato
    Insussistenza dei fatti contestati

    Le risultanze probatorie acquisite nell'ambito dell'esposto della controinteressata, inclusi referti medici e messaggi minacciosi, hanno smentito tale contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 52
    Data del deposito : 17 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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