Ordinanza collegiale 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente, con il quale il Questore di Ancona “ammonisce -OMISSIS-, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori analoghe condotte, riconducibili alle fattispecie indicate dall’art. 3 del Decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in danno della parte offesa, significando che qualora dovesse reiterare tali condotte si procederà d’ufficio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 572 del codice penale 2) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. BI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna l’ammonimento ex art. 3 D.L. 93/2013 rivoltogli dal Questore della provincia di Ancona in relazione alle condotte poste in essere nei confronti della controinteressata in epigrafe indicata. In particolare nel provvedimento gravato sono richiamate condotte vessatorie poste in essere dal ricorrente nei confronti della ex compagna e caratterizzate da un atteggiamento prevaricatorio, con costante svilimento della persona, fino ad arrivare in un'occasione a violenza verbale e fisica, colpendo la donna con uno schiaffo.
Secondo quanto emerge dall’atto impugnato tali fatti si inseriscono nell'ambito di una situazione qualificabile come "stalking" o "violenza domestica" ai sensi del citato art. 3 del Decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, essendo state, le parti coinvolte, legate da una relazione affettiva.
Con l’ammonimento qui contestato il ricorrente è stato invitato a tenere per il futuro una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori analoghe condotte in danno della parte offesa, significando che qualora dovesse reiterarle si sarebbe proceduto d'ufficio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 572 del codice penale.
L’atto è gravato con i seguenti motivi di diritto.
Primo. Violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 93/2013 eccesso di potere per difetto di motivazione – per difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – sviamento.
Nel caso di specie, si dice, sono carenti i presupposti per l’emanazione dell’atto impugnato, non sono riscontrabili i “sintomi spia”, né è indicato quale sarebbe stato l’episodio che giustifica l’ammonimento.
Si afferma che non viene riferito se vi è stata la segnalazione, quand’anche anonima, né vi è prova ovvero indizio di prova nella parte motivazionale del provvedimento, relativamente a concordanti informazioni circa eventuali segnalazioni a carico del ricorrente. Manca ogni riferimento relativamente all’esistenza di persone informate sui fatti che siano state ascoltate sui presunti fatti a sostegno dell’ammonimento, né vi è indicazione di possibili riscontri oggettivi.
Nel quanto mai stringato impianto motivazionale dedotto a sostegno dell’impugnato provvedimento, si dice, ci si limita ad utilizzare clausole di mero stile.
Si deduce che il ricorrente non è stato avvisato del procedimento a suo carico, così impedendogli illegittimamente di parteciparvi presentando memorie e offrendo la propria versione in ordine ad eventuali condotte contestategli. Né, peraltro, viene indicata la ragione per cui è stata omessa la garanzia procedimentale di partecipazione.
Si afferma che non corrisponde al vero che il ricorrente abbia assunto atteggiamenti prevaricatori nei confronti della ex compagna qui controinteressata. Nessuna violenza verbale e men che meno fisica vi sarebbe mai stata da parte del ricorrente nei suoi confronti.
Secondo. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – per violazione del diritto a partecipare al procedimento amministrativo – difetto di istruttoria – sviamento .
L’impugnato provvedimento, si lamenta, è, altresì, illegittimo per la violazione delle garanzie procedimentali di partecipazione, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di ammonimento, si dice, è stato adottato in carenza della previa comunicazione di avvio del procedimento impedendo, quindi, non solo di conoscere quali sarebbero le condotte imputabili, ma anche di presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato.
Si sono costituiti per resistere il Ministero dell’Interno e la Questura di Ancona.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS-.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
Il mezzo di gravame va respinto per le seguenti ragioni.
I motivi di ricorso deducono, nella sostanza, difetto di motivazione e dei presupposti per l’emanazione del provvedimento di ammonimento (primo motivo), nonché violazione delle garanzie procedimentali, segnatamente il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento (secondo motivo).
L’art. 13 c. 1 D.L. 93/2013 così prevede “ Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ”.
Nel caso di specie dalla relazione della Questura di Ancona depositata in adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. -OMISSIS- emerge che la Procura della Repubblica di -OMISSIS- provvedeva a incardinare il procedimento penale n° -OMISSIS- RGNR Mod. 21 per il reato di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dell’odierno ricorrente. Emerge, inoltre, che il provvedimento di ammonimento qui impugnato, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, è stato emesso d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.93/2013 ed è scaturito da un esposto presentato nei giorni immediatamente precedenti dalla qui controinteressata. Mediante l’esposto la donna intendeva riprendere il possesso della sua autovettura, di fatto in uso esclusivo al ricorrente. In occasione dell’esposto, emergendo sintomi di paura e malessere verso il qui ricorrente da parte della controinteressata, la stessa veniva assunta a sommarie informazioni testimoniali, nell’ambito delle quali sono stati riferiti e acquisiti riscontri relativi ai seguenti eventi significativi, per quello che qui rileva: accesso al pronto soccorso dell'ospedale di -OMISSIS- dove veniva refertata con la seguente diagnosi: Trauma contusivo regione zigomatica sx da percosse, con prognosi di 7 giorni; messaggio contenente le seguenti parole "prima o poi ammazzo o l'una o l'altra" (con riferimento alle due donne con cui il ricorrente intratteneva relazione); messaggio contenente le seguenti parole "l'ho alzata per il collo appena mi ha dato contro".... "gli sparo oggi", "non mi ci far ripensare che svuoto il caricatore"... "la sua fortuna è che non ce l'ho dietro".... "già si è beccata una ginocchiata gli stavo staccando il collo"..."la zittisco io".... "per sempre però".... "lo sa già che al primo problema muore" "ho un accumulo che se esplodo non bastano le cartucce", con riferimento ad altra ex compagna.
Alla luce di tali incontestate risultanze e della disponibilità in capo al ricorrente di un’arma da fuoco con relativo munizionamento (oggetto di separati provvedimenti ablatori), l’atto gravato, seppur succintamente motivato, è stato legittimamente emanato, essendo nella specie riscontrabili i presupposti legali per la sua adozione.
Inoltre, come condivisibilmente affermato " l'avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce, (...), un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Condivisibile giurisprudenza di merito (T.a.r. Firenze, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1613) ha infatti osservato che dalla stessa piattaforma fattuale su cui si fonda il provvedimento in oggetto consegue che <l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l'omissione contestata" (Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7767) , (T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 24/5/2025, n. 217; in termini T.A.R. Sicilia, Palermo sez. IV, 7/3/2025, n. 515; T.A.R. Marche, sez. I, 2/7/2024, n. 620).
Alla luce di tali considerazioni, non sono nella specie ravvisabili le violazioni delle garanzie procedimentali dedotte.
In conclusione il ricorso va respinto. Le spese, liquidate nel dispositivo, sono regolate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
BI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI RI | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.