CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
12.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722/2022 (+ 2724/2022) r.g. sez. lav., avente ad oggetto: differenze retributive e vertente tra
(P. IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sorrento (NA) alla Via Fuoro n. 85, rapp. e dif dall'Avv. Pasquale Sicignano
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C/mare C.F._1
di Stabia alla Via Del Marinaio n. 1, come da mandato in atti
Appellante in entrambi i proc.
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AS (NA) alla Via Mortaio 10, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Renato d'Isa e Umberto Davide, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sorrento alla Via Padre Reginaldo Giuliani n. 24; appellato proc n. 2722/2022 nonché
(CF: ) nato a [...] in data [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Renato d'Isa e Umberto Davide, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sorrento alla Via Padre Reginaldo Giuliani n. 24; appellato proc. n. 2724/2022 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc depositati in data 19.05.2020 e Controparte_2
sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della CP_1 Parte_1
azienda operante nel settore turistico-recettivo, il primo dal 16.03.2019 al 30.09.2019 con contratto a tempo determinato con le mansioni di pizzaiolo qualifica operaio inquadrato nel livello 5 + 18 CCNL Turismo e pubblici esercizi ed il secondo dal 24.03.2018 al
30.09.2018 con contratto a tempo determinato e dal 16.03.2019 al 30.09.2019 con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di cuoco qualifica di operaio inquadrato nel III livello CCNL Turismo e pubblici esercizi, deducendo di avere lavorato per sei giorni alla settimana godendo di un giorno di riposo settimanale, che variava a seconda delle esigenze della struttura, secondo il seguente orario: dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle 21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ) CP_2
e dal 24.03.2018 al 30.04.2018 dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e dal 1.05.2018 al
30.09.2018 dalle 10,00 alle 23,30 nonchè dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle
21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ), assumendo di CP_1
avere percepito per tutto il periodo lavorativo una retribuzione mensile inferiore a quella minima prevista dal CCNL di settore ed alle prestazioni effettivamente rese ed, in particolare, di non avere goduto delle ferie, che non erano state neanche retribuite nella misura dovuta, di avere lavorato in occasione di alcune festività nazionali, di non avere percepito la retribuzione per il lavoro straordinario, né i ratei relativi alla 13° e 14° mensilità, oltre a non avere percepito la retribuzione relativa al mese di settembre 2019 ed il TFR, hanno adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di GL al fine di sentire accertare il proprio diritto al riconoscimento delle differenze retributive maturate, come da conteggi indicati nei rispettivi ricorsi, con la condanna della società resistente al pagamento dei relativi importi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
Resisteva in entrambi i giudizi che, con comparsa depositata in data Parte_1
4.05.2022, eccepiva preliminarmente la nullità dei ricorsi in quanto generici, contestando gli avversi assunti ed i conteggi depositati dai ricorrenti, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande ed, in subordine, l'espletamento di ctu contabile per l'esatta determinazione di quanto eventualmente dovuto, anche a titolo di TFR.
Espletata la prova orale e riuniti i giudizi, il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 689/2022 pubbl. in data 4.05.2022 accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 17.880,29 ed in favore di della somma di € 18.708,22 a titolo di CP_1
differenze retributive e TFR, oltre accessori di legge.
Avvero la citata sentenza ha proposto appello con due distinti ricorsi Parte_1
depositati telematicamente in data 3.11.2022 eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, non avendo il Giudice di prime cure consentito alle parti di rassegnare le proprie conclusioni all'udienza del 4.05.2022,
e per omessa lettura del dispositivo in udienza, contestando nel merito la fondatezza delle domande, assumendo che per i periodi indicati in ricorso il non aveva espletato CP_1 le mansioni di cuoco bensì di aiuto cuoco e che il aveva prestato unicamente CP_2
attività di aiuto pizzaiolo, contestando inoltre i conteggi depositati dai ricorrenti in quanto non corrispondenti per quantità e qualità all'attività lavorativa effettivamente espletata e deducendo, invece, la congruità della retribuzione risultante dalle buste paga, chiedendo, quindi, previa sospensione delle efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità della sentenza ed, in via subordinata, ammettersi ctu contabile per la corretta quantificazione delle differenze retributive.
Ricostruito il contraddittorio in entrambi i giudizi, si sono costituiti gli appellati chiedendo pregiudizialmente la riunione dei procedimenti e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disattesa la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e disposta CTU contabile, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla difesa degli appellati atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione sufficientemente specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente contro dedotto alle asserzioni di parte appellante.
Ciò posto, l'appello è infondato per le argomentazioni di seguito esposte.
Va disatteso il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado consentito alle parti di rassegnare le rispettive conclusioni e per avere omesso di dare lettura del dispositivo in udienza. L'assunto, invero, risulta smentito dalla documentazione in atti.
Nella sentenza impugnata, infatti, si legge “All'odierna udienza (…) a seguito della discussione finale la causa è stata decisa come da sentenza pubblicamente letta” e nel verbale di udienza del 4.05.2022 si dà atto che “Il GdL, riunito al presente fascicolo il procedimento cautelare n. 2488-1/2020 ed il processo n. 2489/2020 (recante anche il procedimento cautelare n. 2489-1/2020) decide la causa come da sentenza pubblicamente letta”.
Pertanto nella specie, in assenza di querela di falso, deve ritenersi che le parti abbiano discusso la causa e che del dispositivo della sentenza sia stata data lettura in udienza;
il verbale di udienza sottoscritto dal giudice (e dal cancelliere, dove vi sia l'assistenza di questi) è, infatti, assistito da fede privilegiata, fino a querela di falso, anche con riferimento alla indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza;
ne segue che l'allegata omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza non può essere provata per testimoni e che rimane irrilevante, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, se la parte deduca che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia mai avvenuta (Cass. n. 19299/2006).
Del resto, è noto che l'omessa lettura del dispositivo comporta la nullità insanabile della sentenza (ex multis, Cass. nn. 12519/2000 e 1729/1998 e SS.UU. n. 1457/1992), non già l'inesistenza della sentenza e, ove dichiarata dal giudice d'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice o pronuncia di mero rito, dovendo, invece, il giudice del gravame decidere in ogni caso nel merito (ex multis, Cass. nn. 15371/2003 e
13781/2001, in cui si precisa che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, non possa né rimettere la causa al primo giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354
c.p.c. – né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito).
Parimenti infondati si sono rilevati gli ulteriori motivi di gravame.
La Corte ritiene che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi nel corso del giudizio - della cui attendibilità non c'è motivo per dubitare - siano emersi elementi per ritenere provato che i ricorrenti hanno prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze della società resistente nei termini e secondo le modalità specificamente indicate in ricorso. In particolare, tutti i testi escussi – con dichiarazioni sufficientemente circostanziate, concordanti tra loro e con quanto esposto nei ricorsi introduttivi dei giudizi – hanno confermato – per averne avuto conoscenza diretta - che entrambi i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze dell' volgendo il le mansioni di Parte_1 CP_2
pizzaiolo ed il quelle di cuoco, nei periodi e secondo gli orari indicati nei CP_1
rispettivi ricorsi, precisando altresì la tipologia delle mansioni espletate, oltre allo svolgimento di attività lavorativa anche nei giorni festivi ed il mancato godimento delle ferie (cfr. deposizioni resa da ex dipendente della società datrice di Testimone_1 lavoro, all'udienza del 15.09.2021, all'udienza del 12.01.2022 e Controparte_3 all'udienza del 4.05.2022 nel corso dei due giudizi riuniti in primo grado). CP_4
Alla luce della espletata istruttoria si sono invece rilevate infondate, in quanto del tutto sfornite di prova, le contestazioni sollevate dalla società appellante in ordine alla diversa natura delle mansioni ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli odierni appellati, invero tardivamente sollevate dalla società datrice di lavoro in sede di costituzione avvenuta solo all'udienza del 4.05.2022.
In relazione ai conteggi va poi osservato che, pacifica tra le parti l'applicazione del ccnl del Turismo e dei Servizi Pubblici, le contestazioni mosse ai conteggi prodotti dai ricorrenti si sono rilevate assolutamente generiche ed in ogni caso infondate, anche alla luce degli esiti della CTU espletata nel presente grado di giudizio, da cui sono emerse differenze retributive in favore dei ricorrenti in misura anche superiore agli importi liquidati in primo grado.
Al riguardo osserva il Collegio che, delle ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU, occorre avere riguardo al secondo conteggio effettuato dall'Ausiliario in funzione dei corretti livelli di inquadramento e degli orari della prestazione lavorativa espletata dai lavoratori - come indicato in ricorso e confermato dagli esiti dell'istruttoria espletata - e, quindi, V livello per e III livello per per sei giorni alla Controparte_2 CP_1
settimana e secondo il seguente orario: dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle
21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ) e dal 24.03.2018 CP_2
al 30.04.2018 dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e dal 1.05.2018 al 30.09.2018 dalle 10,00 alle
23,30 nonchè dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle 21,00 e dal 1.05.2019 al
30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ). CP_1
Sulla base delle indicate precisazioni il Consulente ha calcolato le spettanze retributive per i due rapporti che venivano quantificate per in € Controparte_2
18.598,11 di cui 805,27 a titolo di TFR e per in € 31.527,94 di cui € CP_1
1.674,34 a titolo di TFR (cfr. perizia a firma dr. depositata in data Persona_1
4.02.2025).
La consulenza tecnica espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche;
del resto, le risultanze peritali non sono state nemmeno specificamente e convincentemente contestate dall'appellante.
Tuttavia, il giudice di prime cure, ritenendo i conteggi dei ricorrenti non in contrasto con i parametri normativo – contabili e non contestati in dettaglio dalla parte datoriale, con la sentenza impugnata ha liquidato in favore di la minore somma Controparte_2 di € 17.880,29 ed a la minore somma di € 18.780,22. CP_1
Ora, tale liquidazione, in difetto di appello incidentale da parte degli odierni appellati, resta acquisita, tenuto conto del divieto di reformatio in peius vigente di appello.
E' stato, invero, precisato che “I poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all' iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice
d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla
"reformatio in peius" in danno dell'appellante” (Cfr. Cass. n. 14063 del 2006). Ed inoltre che “Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. sent. 3896 del 17.02.2020).
Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate, con la maggiorazione ex art. 4 co 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche e l'aumento per l'assistenza di più parti, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti per gli appellati, dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in atti vanno poste a carico della parte appellante.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di e di CP_1 che liquida in complessivi euro 4.359,00 importo comprensivo delle Controparte_2
maggiorazioni, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Renato D'Isa e Umberto Davide;
- pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto in atti definitivamente a carico di parte appellante;
Si dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Napoli, lì 12.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
12.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2722/2022 (+ 2724/2022) r.g. sez. lav., avente ad oggetto: differenze retributive e vertente tra
(P. IVA ) in persona del legale rapp.te p.t. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sorrento (NA) alla Via Fuoro n. 85, rapp. e dif dall'Avv. Pasquale Sicignano
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C/mare C.F._1
di Stabia alla Via Del Marinaio n. 1, come da mandato in atti
Appellante in entrambi i proc.
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AS (NA) alla Via Mortaio 10, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Renato d'Isa e Umberto Davide, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sorrento alla Via Padre Reginaldo Giuliani n. 24; appellato proc n. 2722/2022 nonché
(CF: ) nato a [...] in data [...] ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli avv.ti Renato d'Isa e Umberto Davide, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sorrento alla Via Padre Reginaldo Giuliani n. 24; appellato proc. n. 2724/2022 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc depositati in data 19.05.2020 e Controparte_2
sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della CP_1 Parte_1
azienda operante nel settore turistico-recettivo, il primo dal 16.03.2019 al 30.09.2019 con contratto a tempo determinato con le mansioni di pizzaiolo qualifica operaio inquadrato nel livello 5 + 18 CCNL Turismo e pubblici esercizi ed il secondo dal 24.03.2018 al
30.09.2018 con contratto a tempo determinato e dal 16.03.2019 al 30.09.2019 con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di cuoco qualifica di operaio inquadrato nel III livello CCNL Turismo e pubblici esercizi, deducendo di avere lavorato per sei giorni alla settimana godendo di un giorno di riposo settimanale, che variava a seconda delle esigenze della struttura, secondo il seguente orario: dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle 21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ) CP_2
e dal 24.03.2018 al 30.04.2018 dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e dal 1.05.2018 al
30.09.2018 dalle 10,00 alle 23,30 nonchè dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle
21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ), assumendo di CP_1
avere percepito per tutto il periodo lavorativo una retribuzione mensile inferiore a quella minima prevista dal CCNL di settore ed alle prestazioni effettivamente rese ed, in particolare, di non avere goduto delle ferie, che non erano state neanche retribuite nella misura dovuta, di avere lavorato in occasione di alcune festività nazionali, di non avere percepito la retribuzione per il lavoro straordinario, né i ratei relativi alla 13° e 14° mensilità, oltre a non avere percepito la retribuzione relativa al mese di settembre 2019 ed il TFR, hanno adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di GL al fine di sentire accertare il proprio diritto al riconoscimento delle differenze retributive maturate, come da conteggi indicati nei rispettivi ricorsi, con la condanna della società resistente al pagamento dei relativi importi indicati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
Resisteva in entrambi i giudizi che, con comparsa depositata in data Parte_1
4.05.2022, eccepiva preliminarmente la nullità dei ricorsi in quanto generici, contestando gli avversi assunti ed i conteggi depositati dai ricorrenti, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande ed, in subordine, l'espletamento di ctu contabile per l'esatta determinazione di quanto eventualmente dovuto, anche a titolo di TFR.
Espletata la prova orale e riuniti i giudizi, il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 689/2022 pubbl. in data 4.05.2022 accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 17.880,29 ed in favore di della somma di € 18.708,22 a titolo di CP_1
differenze retributive e TFR, oltre accessori di legge.
Avvero la citata sentenza ha proposto appello con due distinti ricorsi Parte_1
depositati telematicamente in data 3.11.2022 eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, non avendo il Giudice di prime cure consentito alle parti di rassegnare le proprie conclusioni all'udienza del 4.05.2022,
e per omessa lettura del dispositivo in udienza, contestando nel merito la fondatezza delle domande, assumendo che per i periodi indicati in ricorso il non aveva espletato CP_1 le mansioni di cuoco bensì di aiuto cuoco e che il aveva prestato unicamente CP_2
attività di aiuto pizzaiolo, contestando inoltre i conteggi depositati dai ricorrenti in quanto non corrispondenti per quantità e qualità all'attività lavorativa effettivamente espletata e deducendo, invece, la congruità della retribuzione risultante dalle buste paga, chiedendo, quindi, previa sospensione delle efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiararsi la nullità della sentenza ed, in via subordinata, ammettersi ctu contabile per la corretta quantificazione delle differenze retributive.
Ricostruito il contraddittorio in entrambi i giudizi, si sono costituiti gli appellati chiedendo pregiudizialmente la riunione dei procedimenti e deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Disattesa la richiesta di sospensione della sentenza impugnata e disposta CTU contabile, all'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla difesa degli appellati atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione sufficientemente specifici e tali da permettere, pertanto, di determinare i capi della sentenza di primo grado censurati e di consentire ad ogni modo un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente contro dedotto alle asserzioni di parte appellante.
Ciò posto, l'appello è infondato per le argomentazioni di seguito esposte.
Va disatteso il primo motivo di gravame concernente la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado consentito alle parti di rassegnare le rispettive conclusioni e per avere omesso di dare lettura del dispositivo in udienza. L'assunto, invero, risulta smentito dalla documentazione in atti.
Nella sentenza impugnata, infatti, si legge “All'odierna udienza (…) a seguito della discussione finale la causa è stata decisa come da sentenza pubblicamente letta” e nel verbale di udienza del 4.05.2022 si dà atto che “Il GdL, riunito al presente fascicolo il procedimento cautelare n. 2488-1/2020 ed il processo n. 2489/2020 (recante anche il procedimento cautelare n. 2489-1/2020) decide la causa come da sentenza pubblicamente letta”.
Pertanto nella specie, in assenza di querela di falso, deve ritenersi che le parti abbiano discusso la causa e che del dispositivo della sentenza sia stata data lettura in udienza;
il verbale di udienza sottoscritto dal giudice (e dal cancelliere, dove vi sia l'assistenza di questi) è, infatti, assistito da fede privilegiata, fino a querela di falso, anche con riferimento alla indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza;
ne segue che l'allegata omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza non può essere provata per testimoni e che rimane irrilevante, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, se la parte deduca che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non sia mai avvenuta (Cass. n. 19299/2006).
Del resto, è noto che l'omessa lettura del dispositivo comporta la nullità insanabile della sentenza (ex multis, Cass. nn. 12519/2000 e 1729/1998 e SS.UU. n. 1457/1992), non già l'inesistenza della sentenza e, ove dichiarata dal giudice d'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice o pronuncia di mero rito, dovendo, invece, il giudice del gravame decidere in ogni caso nel merito (ex multis, Cass. nn. 15371/2003 e
13781/2001, in cui si precisa che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, non possa né rimettere la causa al primo giudice – non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354
c.p.c. – né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito).
Parimenti infondati si sono rilevati gli ulteriori motivi di gravame.
La Corte ritiene che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi nel corso del giudizio - della cui attendibilità non c'è motivo per dubitare - siano emersi elementi per ritenere provato che i ricorrenti hanno prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze della società resistente nei termini e secondo le modalità specificamente indicate in ricorso. In particolare, tutti i testi escussi – con dichiarazioni sufficientemente circostanziate, concordanti tra loro e con quanto esposto nei ricorsi introduttivi dei giudizi – hanno confermato – per averne avuto conoscenza diretta - che entrambi i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze dell' volgendo il le mansioni di Parte_1 CP_2
pizzaiolo ed il quelle di cuoco, nei periodi e secondo gli orari indicati nei CP_1
rispettivi ricorsi, precisando altresì la tipologia delle mansioni espletate, oltre allo svolgimento di attività lavorativa anche nei giorni festivi ed il mancato godimento delle ferie (cfr. deposizioni resa da ex dipendente della società datrice di Testimone_1 lavoro, all'udienza del 15.09.2021, all'udienza del 12.01.2022 e Controparte_3 all'udienza del 4.05.2022 nel corso dei due giudizi riuniti in primo grado). CP_4
Alla luce della espletata istruttoria si sono invece rilevate infondate, in quanto del tutto sfornite di prova, le contestazioni sollevate dalla società appellante in ordine alla diversa natura delle mansioni ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli odierni appellati, invero tardivamente sollevate dalla società datrice di lavoro in sede di costituzione avvenuta solo all'udienza del 4.05.2022.
In relazione ai conteggi va poi osservato che, pacifica tra le parti l'applicazione del ccnl del Turismo e dei Servizi Pubblici, le contestazioni mosse ai conteggi prodotti dai ricorrenti si sono rilevate assolutamente generiche ed in ogni caso infondate, anche alla luce degli esiti della CTU espletata nel presente grado di giudizio, da cui sono emerse differenze retributive in favore dei ricorrenti in misura anche superiore agli importi liquidati in primo grado.
Al riguardo osserva il Collegio che, delle ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU, occorre avere riguardo al secondo conteggio effettuato dall'Ausiliario in funzione dei corretti livelli di inquadramento e degli orari della prestazione lavorativa espletata dai lavoratori - come indicato in ricorso e confermato dagli esiti dell'istruttoria espletata - e, quindi, V livello per e III livello per per sei giorni alla Controparte_2 CP_1
settimana e secondo il seguente orario: dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle
21,00 e dal 1.05.2019 al 30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ) e dal 24.03.2018 CP_2
al 30.04.2018 dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e dal 1.05.2018 al 30.09.2018 dalle 10,00 alle
23,30 nonchè dal 16.03.2019 al 30.04.2019 dalle 10,00 alle 21,00 e dal 1.05.2019 al
30.09.2019 dalle 10,00 alle 23,30 (il ). CP_1
Sulla base delle indicate precisazioni il Consulente ha calcolato le spettanze retributive per i due rapporti che venivano quantificate per in € Controparte_2
18.598,11 di cui 805,27 a titolo di TFR e per in € 31.527,94 di cui € CP_1
1.674,34 a titolo di TFR (cfr. perizia a firma dr. depositata in data Persona_1
4.02.2025).
La consulenza tecnica espletata appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche;
del resto, le risultanze peritali non sono state nemmeno specificamente e convincentemente contestate dall'appellante.
Tuttavia, il giudice di prime cure, ritenendo i conteggi dei ricorrenti non in contrasto con i parametri normativo – contabili e non contestati in dettaglio dalla parte datoriale, con la sentenza impugnata ha liquidato in favore di la minore somma Controparte_2 di € 17.880,29 ed a la minore somma di € 18.780,22. CP_1
Ora, tale liquidazione, in difetto di appello incidentale da parte degli odierni appellati, resta acquisita, tenuto conto del divieto di reformatio in peius vigente di appello.
E' stato, invero, precisato che “I poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all' iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice
d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla
"reformatio in peius" in danno dell'appellante” (Cfr. Cass. n. 14063 del 2006). Ed inoltre che “Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cass. sent. 3896 del 17.02.2020).
Per le suesposte ragioni, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate, con la maggiorazione ex art. 4 co 1 bis per l'utilizzo di tecniche informatiche e l'aumento per l'assistenza di più parti, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti per gli appellati, dichiaratisi antistatari.
Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in atti vanno poste a carico della parte appellante.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di e di CP_1 che liquida in complessivi euro 4.359,00 importo comprensivo delle Controparte_2
maggiorazioni, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Renato D'Isa e Umberto Davide;
- pone le spese di ctu come liquidate con separato decreto in atti definitivamente a carico di parte appellante;
Si dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Napoli, lì 12.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa