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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Rossana Piromallo e dall'Avvocato Silvia Curci e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Parte_2 C.F._2
Maraschi
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite dal Tribunale di Lodi (RGN 1698/2022 n.cron. 13876/22) in data 15.11.2022, in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore,
alle seguenti condizioni: Persona_1
1. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2 collocato prevalentemente presso il padre.
2. Le frequentazioni madre/figlio, data l'età del ragazzo, seguiranno gli accordi diretti tra questi ultimi
3. Le parti sono d'accordo che, a partire dal mese di giugno 2024, la sig.ra Parte_2 partecipi al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione entro e non oltre il Persona_2 giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00 (prima rivalutazione ISTAT giugno 2025) oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio come individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Lodi che si allega al presente ricorso (doc. 9).
4. I ricorrenti dichiarano, quindi, che con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della tutela del figlio minore, , hanno regolato, Persona_2
pagina 1 di 2 anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione di reciproci rapporti di debito-credito anche passati e comunque maturati fino alla data odierna, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente e con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa in qualunque modo e a qualunque ragione derivante dalle reciproche obbligazioni genitoriali, alla procedura esecutiva presso terzi e alla ordinanza di assegnazione dell'01.04.2021, rge n. 52/21 T. Lodi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche alle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, di cui al provvedimento del Tribunale di Lodi (RGN 1698/2022 n.cron. 13876/22) emesso in data
15.11.2022;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 01/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Rossana Piromallo e dall'Avvocato Silvia Curci e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Parte_2 C.F._2
Maraschi
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite dal Tribunale di Lodi (RGN 1698/2022 n.cron. 13876/22) in data 15.11.2022, in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore,
alle seguenti condizioni: Persona_1
1. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_2 collocato prevalentemente presso il padre.
2. Le frequentazioni madre/figlio, data l'età del ragazzo, seguiranno gli accordi diretti tra questi ultimi
3. Le parti sono d'accordo che, a partire dal mese di giugno 2024, la sig.ra Parte_2 partecipi al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione entro e non oltre il Persona_2 giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00 (prima rivalutazione ISTAT giugno 2025) oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio come individuate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Lodi che si allega al presente ricorso (doc. 9).
4. I ricorrenti dichiarano, quindi, che con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della tutela del figlio minore, , hanno regolato, Persona_2
pagina 1 di 2 anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione di reciproci rapporti di debito-credito anche passati e comunque maturati fino alla data odierna, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente e con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa in qualunque modo e a qualunque ragione derivante dalle reciproche obbligazioni genitoriali, alla procedura esecutiva presso terzi e alla ordinanza di assegnazione dell'01.04.2021, rge n. 52/21 T. Lodi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le modifiche alle condizioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, di cui al provvedimento del Tribunale di Lodi (RGN 1698/2022 n.cron. 13876/22) emesso in data
15.11.2022;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 01/10/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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