Versione
26 novembre 1989
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15 luglio 1998
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Art. 1. 1. E' istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero (CGIE).
(( 1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero )) 2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale ((e linguistica)) , l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali ((, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana)) .
(( 1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero )) 2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale ((e linguistica)) , l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali ((, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana)) .
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/10/2010, n. 7620Provvedimento: N. 01522/2006 REG.RIC. N. 07620/2010 REG.SEN. N. 01522/2006 REG.RIC. N. 04433/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2006, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero degli Affari Esteri; contro Cna - Confederazione Nazionale Artigianato Piccola Impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Scoccini, con domicilio eletto presso Enrico Scoccini in Roma, via G.B. Vico, …Leggi di più...
- art. 5 Legge n. 368/89·
- principio di pluralismo·
- rappresentatività degli enti·
- criteri di selezione dei membri del CGIE·
- nomina dei membri del CGIE·
- Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)·
- potere discrezionale dell'amministrazione·
- giurisdizione del TAR·
- sospensione degli effetti della sentenza·
- DPR n. 329/98·
- art. 4 Legge n. 368/89·
- interesse legittimo degli enti rappresentati·
- difetto di istruttoria·
- riforma della sentenza del TAR·
- violazione del principio di pluralismo