Articolo 1 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 2
Versione
26 novembre 1989
>
Versione
15 luglio 1998
Art. 1. 1. E' istituito il Consiglio generale degli italiani all' estero (CGIE).
(( 1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero )) 2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale ((e linguistica)) , l' integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali ((, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana)) .
Entrata in vigore il 15 luglio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente