Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4612/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI OR ______________________ II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/04/2025, alle ore 10:16, nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale
Ordinario di NA RD , all'udienza del Giudice dott. Luca Stanziola, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. Sonia Romano per delega dell'Avv. TARANTINO EMILIA, per la parte appellante la quale conclude riportandosi al proprio ricorso ed alle difese in atti impugnando e contestando a quanto ex adverso dedotto e si riporta in particolare alle note di trattazione del 13.03.2025. per la parte appellata è presente l'Avv. GLOBO FEDERICA, la quale conclude ripor- tandosi ai propri scritti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e tutto quanto meglio articolato con le note di trattazione per l'udienza del
13.03.2025.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 10:20 in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa
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N. 4612/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI OR ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 4612/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in al- Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
la Via Lubich n. 6 presso lo studio dell'Avv. TARANTINO EMILIA (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di citazione
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
San Giorgio a Cremano alla Via G. Di Vittorio n. 9 presso lo studio dell'Avv.
GLOBO FEDERICA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso C.F._3
in virtù di procura a in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GdP.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n.
4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la
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parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'appello è fondato e la decisione impugnata va integralmente riformata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58,
comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
La ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 7584/20 resa dal CP_1
Giudice di Pace di NA RD in data 23/12/2019 e notificata in data
02/04/2021, che ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla predetta dichiarando l'illegittimità del verbale del Comando di Controparte_1
Polizia Provinciale n. 27461/2017/V del 22/07/2017, dolendosi della contraddittorietà ed illogicità della motivazione della predetta decisione,
chiedendone l'integrale riforma in questa sede.
Si è costituita in giudizio resistendo Controparte_1
gravame ed in particolare eccependo in rito l'inammissibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza, riproponendo in questa fase di giudizio le stesse doglianze evidenziate nel ricorso ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 dinanzi al primo giudice, e quindi da un lato l'illegittimità del verbale di contestazione per
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mancata segnalazione del dispositivo elettronico ex art. 142, 6 comma bis C.d.S.,
la mancata contestazione immediata dell'infrazione e dall'altro lato l'illegittimità
della contestazione per mancata prova dell'esatta taratura dell'apparecchiatura rilevatrice dell'infrazione.
***
L'appello, come anticipato, è fondato.
Si premette che la controversia in esame soggiace alla disposizione di cui all'art. 7, comma 7, D.lgs. 150/2011, con la conseguenza che è regolata dal “rito
del lavoro”, ragion per cui è stata fissata udienza ex art. 429 c.p.c..
Sempre in via preliminare, va rilevata che la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di Pace,
non appare ostativa alla definizione, nel merito, della vertenza, atteso che, come è
noto, la mancata acquisizione di detto fascicolo è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione (cfr. tra le altre Cass. civ. sez. I,
1/10/2012, n. 16664; Cass. 688/10) e non è tuttavia necessaria nella fattispecie,
atteso che, alla luce delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e dei motivi di gravame, da detto fascicolo non potrebbero trarsi ulteriori elementi conoscitivi rilevanti ai fini della decisione.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata sulla scorta del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dalla L.
n. 134/12.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno, infatti, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
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con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. U., 16/11/2017, n. 27199).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Il Giudice del primo grado ha ritenuto di dover pervenire all'accoglimento dell'opposizione alla luce della violazione dell'art. 79 D.p.r. 495/1992, per omessa segnalazione e del segnale di preavviso di rilevazione della velocità e della segnaletica relativa al limite di velocità non solo sul lato destro della carreggiata ma anche sul lato sinistro. Né conseguita, a parer suo, una violazione dell'art. 39 c.d.s., che egli stesso ha constatato personalmente nel percorrere il tratto di strada interessato.
La motivazione del primo giudice è carente e illogica alla luce delle stesse premesse svolte dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata.
Egli, infatti, ha espressamente evidenziato che “ la Provincia
puntualmente ha dimostrato: - Che il segnale di limite di velocità è presente già
alla distanza di 1,263 Km prima dell'apparecchio rilevatore;
- Che il segnale di
preavviso è presente già alla distanza di 763 m. prima dell'apparecchio
rilevatore; - Che l'installazione dell'apparecchio misuratore ai sensi dell'art.4
del D.L. 121/2002, trattandosi di strada extraurbana di tipologia B, non
necessita di alcun decreto prefettizio di autorizzazione;
- Che l'apparecchio
Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è stato regolarmente
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omologato come da decreto identificativo n° prot. 12/03/2009 prodotto in atti;
-
Che l'apparecchio Multiradar S580 con il quale è stata rilevata l'infrazione è
stato regolarmente tarato, come da certificato di taratura rilasciato dal Pt_2
n°105UODFR17217 del 14/04/17; - Che i segnali di preavviso e di limite di
velocità non sono coperti dalla vegetazione”. Ciò nonostante ha ritenuto che la segnalazione dell'apparecchio rilevatore non fosse legittima perché non conforme alle prescrizioni dell'art. 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per il fatto che “il segnale di preavviso e il
segnale di limite di velocità al momento della contestazione erano apposti solo
sul lato destro della strada e non su quello sinistro”.
La motivazione posta a base della sentenza impugnata appare illogica e contraddittoria, con la conseguenza che non può essere, in questa sede,
confermata.
Le premesse di cui si è dato conto in precedenza – che in quanto non espressamente impugnate possono ritenersi coperte da giudicato – consentono agevolmente di pervenire al rigetto del motivo di opposizione relativa all'asserita omessa taratura dell'apparecchiatura rilevatrice dell'infrazione (l'apparecchio
Multiradar S580), come peraltro confermato dalla documentazione versata in atti da parte appellante, che ha pure dimostrato quale fosse il limite di velocità
vigente per il tratto di strada interessato dal rilevamento, limite che in quanto coincidente con quello indicato dal verbale di accertamento di infrazione si sottrae anche all'ulteriore censure sollevata dall'appellato.
Quanto alla doglianza dell'illegittimità della contestazione della infrazione per omessa contestazione immediata al trasgressore, sebbene il primo giudice non abbia preso alcuna espressa posizione, non risulta proposto appello
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incidentale sul punto.
Nel caso di specie, rileva in via assorbente che, come si è detto in apertura,
ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), giacché la violazione è stata rilevata con il dispositivo di controllo elettronico tipo
"Multiradar S580" gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento in cui in cui l'infrazione era stata commessa.
Va tuttavia rilevato, a conferma della infondatezza anche di tale motivo di opposizione, che il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4, evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata (Cass., n. 376
del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 2008).
Oltretutto l'art. 201, comma 1-bis, c.d.s. considera tale adempimento non necessario, fra l'altro, nel caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (lett. e); in tal caso, dunque, non è necessario che nel verbale siano indicati i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata, essendo al riguardo sufficiente che nel verbale sia richiamata e ricorra
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l'ipotesi prevista dal legislatore (Cass. n. 26979/2011; 10156 del 2009).
Venendo quindi alla questione della mancata segnalazione del dispositivo elettronico ex art. 142, 6 comma bis C.d.S., che costituisce la ratio decidendi su cui il primo giudice ha basato la propria decisione di accoglimento della spiegata opposizione, si osserva quanto segue.
In primo luogo, il GdP riferisce di aver “constatato” in prima persona la non corretta visibilità della segnaletica in questione ex art. 79, D.P.R. 495/1992,
poiché non apposta su entrambi i lati della strada e non visibile.
Ora, va in primo luogo evidenziato come il giudice di prime cure abbia svolto le considerazioni innanzi riportate sulla scorta, non di precisa e oggettiva documentazione in atti, bensì rispetto a proprie soggettive percezioni ed esperienze personali, basando la propria decisione su nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice e che, in quanto tali, non potevano in alcun modo essere usate dal giudicante ai fini decisori.
E' noto che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, (fatto notorio),
comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati,
nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché
questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe
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controversie (Cass. civ., n. 5923/2014, Cass. civ., n. 10204/2016 e di recente
Cass. civ., n. 36309/2022).
Dovendo essere circoscritti a situazioni limitate, non possono essere considerati fatti notori gli elementi valutativi che il giudice di prime cure ha ritenuto di porre a base della decisione in questa sede impugnata.
Sotto altro profilo, appare errata in diritto la affermata violazione dell'art. 79 D.P.R. 495/1992 per non essere stata la segnaletica in questione installata su entrambi i lati della strada. Ed invero, la norma in discorso, nel prevedere che
“Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il
conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In
tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del
segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel
caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”
e nel prevedere specifici requisiti tecnico-oggettivi per l'installazione della segnaletica in questione, non ne impone affatto la necessaria installazione su entrambi i lati della strada.
Ora, in ragione di quanto espressamente affermato dal giudice di prime cure nella impugnata decisione (secondo cui la avrebbe Parte_1
documentalmente provato in atti, tra l'altro, la effettiva presenza in loco della segnaletica di limite di velocità) era già idonea a smentire le successive considerazioni, soggettive e personali, espresse dal giudicante circa la asserita non visibilità della menzionata segnaletica;
tali considerazioni, infatti, si appalesano chiaramente non corroborate da alcun dato oggettivo in atti,
fondando, piuttosto, su mere esperienze personali (e processualmente non verificabili) del giudicante, che giammai potevano fondare la impugnata
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decisione.
Per tutti i motivi che precedono, pertanto, in accoglimento dello spiegato appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e il ricorso proposto in primo grado dalla odierna appellata va rigettato.
Risultando, infatti, fondati i motivi di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna appellata, deve ritenersi legittimo il verbale n.
27461/2017/V del 22/07/2017 (con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s. in combinato disposto all'art. 142, commi 1, 2 e 6
c.d.s.), che ha accertato che l'autovettura Alfa Romeo 147 tg CP473WV
procedeva alla velocità di 108 km/h e, dunque, superiore di 48 km/h al limite massimo di velocità di 60 km/h, insistente sul predetto tratto di strada, apparendo del tutto irrilevante la produzione in giudizio della istanza (non datata) presentata da alcuni assessori per la rimozione e/o spostamento dell'apparecchiatura
Multiradar Autovelox.
L'appello avanzato dalla va, pertanto, accolto e Parte_1
conseguentemente, in totale riforma della sentenza di primo grado, va rigettata l'opposizione avanzata da avverso il verbale del Controparte_1
Comando di Polizia Provinciale n. 27461/2017/V del 22/07/2017.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza ivi riportata dal ricorrente, questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della facendo applicazione del D.M. 55/2014 (valori medi Parte_1
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dello scaglione sino ad euro 1100,00, esclusa la fase istruttoria).
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, inoltre, la medesima parte appellata va condannata anche alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di gravame nei confronti di parte appellante, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 (valori medi dello scaglione sino ad euro 1100,00, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della impugnata decisione, rigetta il ricorso in opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 27461/2017/V del 22/07/2017 proposto in primo grado da;
Controparte_1
2. per effetto della riforma della impugnata decisione, condanna
[...]
al pagamento, in favore di parte appellante, CP_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite
[...]
relative al giudizio di primo grado, che qui si liquidano in complessivi euro 278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. condanna al pagamento, in favore di parte Controparte_1
appellante, , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
delle spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in euro 64,50 per esborsi, ed euro 462,00 per compensi professionali, oltre
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rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA,
se dovute, come per legge.
E' verbale, ore 10:24.
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pen- denti a quella data.
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