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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa TI Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14192/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. PEZZIARDI ALBERTO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. BONAVERI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e TI, nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza congiunte, rispettivamente depositate in data 2.04.2025 e 3.04.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 2.08.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si è costituito . CP_1
Con istanza del 31.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti: dispone l'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_2 Persona_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione stabile e prevalente e residenza presso la casa materna;
dispone le seguenti modalità di visita: - che il padre tenga con sé TI e a week end Per_1
alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena); - un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena nella settimana che termina con il week end di spettanza del padre;
- due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre;
- con riferimento alle vacanze estive due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da giugno ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In ipotesi di mancato accordo si stabilisce che i minori trascorreranno due settimane di agosto con ciascun genitore e, in particolare, le prime due settimane con la madre negli anni dispari e le restanti due con il padre;
gli anni pari saranno a parti inverse;
- per le festività natalizie si accordano i genitori, in caso di disaccordo, seguiranno il seguente calendario: dal 25 al 31 dicembre ad anni alterni con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore, l'anno 2025 i minori staranno con il padre nel primo periodo avendolo trascorso nel 2024 con la madre;
- per le festività pasquali si accordano i genitori in caso di disaccordo, seguiranno il seguente calendario: la domenica di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo con un genitore ad anni alterni, l'anno 2025 inizierà con la madre.
- vacanze infrasettimanali: secondo il calendario ordinario;
CP_ dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 di €. 200,00 mensili per ciascun minore, per un totale di €. 400,00, da versare entro il quindici di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% del costo della mensa scolastica dal mese di settembre 2025, oltre al 50% del costo per le ripetizioni, oltre al 50% del costo della baby sitter, oltre alle spese straordinarie sostenute per i figli minori nella misura del 50%, così come indicate nel "Protocollo di Intesa" siglato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Torino e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in ordine alle "spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c."; prende atto che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
prende atto che ciascun genitore debba prestare il consenso per il rilascio del passaporto dei minori e ed anche per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità dei minori;
Persona_2 Persona_3
CP_ prende atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di €. 2.660,00 di cui €. Parte_1
960,00 a titolo di arretrato mantenimento ordinario (calcolato per la differenza di €. 120,00/mese del mantenimento corrisposto dal mese di agosto 2024- data della domanda- al mese di marzo 2025) ed
€. 1.700,00 quale quota per spese straordinarie arretrate dall'intervenuta separazione ad oggi che verranno corrisposte in due rate l'una di €. 1.660,00 entro il 31.3.2025 e l'altra di €. 1.000,00 entro il
30.4.2025; prende atto che con l'adempimento di quanto sopra le parti non avranno più nulla a che pretendere per gli importi di mantenimento ordinario pregresso e per le spese straordinarie dall'intervenuta separazione ad oggi;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa TI Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa TI Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14192/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. PEZZIARDI ALBERTO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. BONAVERI FEDERICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e TI, nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da note scritte d'udienza congiunte, rispettivamente depositate in data 2.04.2025 e 3.04.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 2.08.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Si è costituito . CP_1
Con istanza del 31.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti: dispone l'affidamento congiunto dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_2 Persona_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione stabile e prevalente e residenza presso la casa materna;
dispone le seguenti modalità di visita: - che il padre tenga con sé TI e a week end Per_1
alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena); - un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena nella settimana che termina con il week end di spettanza del padre;
- due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre;
- con riferimento alle vacanze estive due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da giugno ad agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In ipotesi di mancato accordo si stabilisce che i minori trascorreranno due settimane di agosto con ciascun genitore e, in particolare, le prime due settimane con la madre negli anni dispari e le restanti due con il padre;
gli anni pari saranno a parti inverse;
- per le festività natalizie si accordano i genitori, in caso di disaccordo, seguiranno il seguente calendario: dal 25 al 31 dicembre ad anni alterni con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore, l'anno 2025 i minori staranno con il padre nel primo periodo avendolo trascorso nel 2024 con la madre;
- per le festività pasquali si accordano i genitori in caso di disaccordo, seguiranno il seguente calendario: la domenica di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo con un genitore ad anni alterni, l'anno 2025 inizierà con la madre.
- vacanze infrasettimanali: secondo il calendario ordinario;
CP_ dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento dei figli, l'assegno Parte_1 di €. 200,00 mensili per ciascun minore, per un totale di €. 400,00, da versare entro il quindici di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% del costo della mensa scolastica dal mese di settembre 2025, oltre al 50% del costo per le ripetizioni, oltre al 50% del costo della baby sitter, oltre alle spese straordinarie sostenute per i figli minori nella misura del 50%, così come indicate nel "Protocollo di Intesa" siglato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Torino e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in ordine alle "spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c."; prende atto che l'assegno unico per i figli venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
prende atto che ciascun genitore debba prestare il consenso per il rilascio del passaporto dei minori e ed anche per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità dei minori;
Persona_2 Persona_3
CP_ prende atto che il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di €. 2.660,00 di cui €. Parte_1
960,00 a titolo di arretrato mantenimento ordinario (calcolato per la differenza di €. 120,00/mese del mantenimento corrisposto dal mese di agosto 2024- data della domanda- al mese di marzo 2025) ed
€. 1.700,00 quale quota per spese straordinarie arretrate dall'intervenuta separazione ad oggi che verranno corrisposte in due rate l'una di €. 1.660,00 entro il 31.3.2025 e l'altra di €. 1.000,00 entro il
30.4.2025; prende atto che con l'adempimento di quanto sopra le parti non avranno più nulla a che pretendere per gli importi di mantenimento ordinario pregresso e per le spese straordinarie dall'intervenuta separazione ad oggi;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa TI Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.