Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
1 Udienza del 21 febbraio 2002. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen. N° 23709/1999 UFFICIO COPIE Oggetto: Pagamento onorari professionali. 05875 /02 Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. 155 il 22 APR 2002 IN MEDEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Gron. 17195 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 1319 Presidente Dott. VINCENZO BALDASSARRE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI Dott. VINCENZO COLARUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. CARLO CIOFFI UFFICIO COPIE Richiesta copia asecutiva ha pronunciato la seguente: dal Sig. Petre per diritti € 41 + 12.40 SENTENZA 29.7.02 il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE Su capreROTA PASQUALE. elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 396. presso l'avv. Edoardo Cristini, che lo difende unitamente all'avv. Michele CANCELLERIA Giambitto in forza di mandato in atti:
- ricorrente -
contro
RAININI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. Via degli Scipioni n. 268/A. presso l'avv. Alessio Petretti. che la difende unitamente all'avv. Mario E. Saponaro in forza di mandato in atti;
controricorrente 23709 1999 Rota IN s.r.l. 282/02 Udienza del 21 jebbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 13 ottobre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Riggio: Udito l'avv. Edoardo Cristini e l'avv. Alessio Petretti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19 novembre 1991 la IN s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'avv. Pasquale Rota, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Presidente di detto tribunale per il pagamento della somma di £. 37.397.100, oltre accessori, costituente residuo compenso per prestazioni professionali di consulenza e assistenza extragiudiziaria. Assumeva l'opponente che il legale aveva parametrato il compenso a percentuale relativo alla redazione del contratto IN/Tecnoscaf del 27 gennaio 1990 sulla base di 12 miliardi di lire. individuando in tale importo il valore dello stesso;
tale calcolo derivava però da un'errata lettura della clausola contrattuale n.
3. che in realtà determinava il valore complessivo della prestazione contrattuale in £. 1.000.000.000, per cui null'altro l'opponente era tenuta a versare oltre la somma di £.
5.000.000 già corrisposta. L'avv. Rota, costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione. ed il tribunale, con sentenza del 19 ottobre 1995, ritenuta corretta l'interpretazione della clausola contrattuale prospettata dall'opponente, basata sul senso letterale del testo, e quindi satisfattiva la somma di £. 5.000.000, calcolata sulla percentuale del 5%, già versata all'opposto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la 23709.1999 Rota IN s.r.l. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 3 società opponente a pagare all'avv. Rota solo la somma di £. 2.436.500, dovuta per altre pratiche, per le quali non vi era stata opposizione, oltre interessi legali sull'intera somma di £.
7.436.500. Avendo l'avv. Rota proposto impugnazione. la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio della IN che resisteva al gravame, con sentenza in data 13 ottobre 1998 confermava la decisione di primo grado, disponendo solo la variazione del dispositivo della stessa – richiesta dall'appellata - nel senso che gli interessi legali andavano computati sulla somma di £.
2.436.500 anziché su quella di £.
7.436.500. La corte. nel rilevare la correttezza della interpretazione data dal tribunale alla clausola contrattuale n.
3. osservava che con la stessa le parti contraenti avevano inteso regolare i loro rapporti nel senso che la Tecnoscaf avrebbe dovuto effettuare acquisti mensili dei prodotti della IN per un valore minimo complessivo di £. 200.000.000 calcolato sull'arco di dodici mesi. E poiché la durata del contratto era di cinque anni. il valore complessivo della pratica, ai fini del calcolo degli onorari spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale. come previsto dalla tariffa forense, doveva essere determinato in £.
1.000.000.000. L'univocità del tenore letterale ed espressivo della clausola non richiedeva il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi sussidiari. in base al principio secondo cui in claris non fit interpretatio. Peraltro, rilevava la corte di appello, che la volontà delle parti contraenti fosse proprio quella sopra indicata, e non quella di pattuire acquisti mensili per un valore minimo di £. 200.000.000. risultava confermato da altri elementi, e cioè: a) l'importo stabilito dal contratto a titolo di penale, pari a £. 400.000.000, che sarebbe stato assolutamente inadeguato 23709. 1999 Rota IN s.r.l. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. a garantire l'adempimento, qualora l'ammontare minimo degli acquisti annuali fosse stato effettivamente di £.
2.400.000.000. come sostenuto dall'avv. Rota;
b) nell'unico anno di vigenza del contratto - come risultava incontestabilmente dalla documentazione prodotta gli ordini della Tecnoscaf avevano avuto - un ammontare complessivo'di £. 197.000.000, ripartiti in vari acquisti mensili, e proprio perché tali ordini non avevano raggiunto il minimo annuale garantito di £. 200.000.000 il contratto era stato risolto con effetto immediato, in base alla clausola contrattuale n. 10. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza l'avv. Rota, in base a due motivi di ricorso. illustrati anche con memoria. ai quali resiste con controricorso la società IN. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 1326 e segg. c.c. il ricorrente m censura l'interpretazione data dai giudici di merito alla clausola contrattuale n. 3. ' I rilevando che poiché con detto contratto la IN aveva concesso alla Tecnoscaf l'esclusiva di vendita in Italia ed all'estero di tutti i suoi prodotti. sarebbe stato assurdo attribuire tutte le sue potenzialità di guadagno ad un accordo che le garantiva un giro di affari minimo di appena duecento milioni annui. Si addentra poi nell'analisi delle espressioni contenute nella clausola in questione per dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata. posta a sostegno dell'interpretazione data alla clausola in questione, risulterebbe errata. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia il difetto di motivazione, sostenendo che la sentenza non conterrebbe neppure una parola di esplicazione circa l'interpretazione letterale data alla clausola in questione, mentre per quanto 23709 1999 Rota IN s.r.l. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 5 riguarda l'interpretazione ultra letterale. vi sarebbe una motivazione errata. L'importo della penale non avrebbe il significato rilevante attribuitogli dalla corte di appello. mentre la documentazione relativa all'ammontare delle vendite nell'unico anno in cui il contratto era stato operante non poteva essere in alcun modo controllata nella sua autenticità da esso ricorrente. I due motivi. strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente ed entrambi disattesi, in quanto basati su argomentazioni in buona parte inammissibili e per il resto sicuramente infondate. In realtà il ricorrente non denunzia la violazione di alcuna specifica norma interpretativa, ma si limita a sostituire alla interpretazione data alla clausola contrattuale dai giudici di merito una diversa interpretazione a lui più favorevole. L'argomento secondo cui, avendo la IN concesso alla Tecnoscaf l'esclusiva di vendita di tutti i suoi prodotti. se il valore degli acquisti annui da parte di detta società fosse stato come ritenuto da entrambi i giudici di merito di appena duecento milioni di lire annue, tale somma non avrebbe neppure coperto le spese generali di organizzazione e produzione. in realtà non ha alcun pregio, poiché si trattava solo dell'ammontare minimo degli acquisti che la Tecnoscaf aveva contrattualmente garantito alla IN. Inoltre, in assenza di qualsiasi elemento di valutazione della potenzialità produttiva di detta società e del relativo impegno finanziario, nonché del tipo di merce prodotta e delle sue concrete possibilità di penetrazione sui mercati, ogni considerazione in proposito risulta una semplice esercitazione teorica. Per quanto riguarda poi le altre argomentazioni della sentenza impugnata, confermative dell'interpretazione letterale della clausola contrattuale, che il 23709 1999 Rota IN s.r.l. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. ricorrente parimenti censura. deve rilevarsi che non risulta assolutamente illogico l'avere tratto un ulteriore motivo di convincimento circa il significato della clausola in questione dalla modestia dell'ammontare della penale prevista in caso di inadempimento contrattuale, essendo tale ammontare di norma proporzionale all'entità del contratto. ⚫ Per quanto riguarda poi l'ammontare degli acquisti effettuati dalla Tecnoscaf nell'unico anno di operatività del contratto, il Rota avrebbe potuto chiedere alla IN l'esibizione dei libri contabili per verificare l'esattezza delle affermazioni di questa al riguardo, o quanto meno contestarne la fondatezza. Non avendolo fatto, la corte di merito ha correttamente ritenuto pacifico il dato. L'infondatezza o inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta i ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della 140,00 controricorrente. delle spese del presente giudizio, che liquida in €. oltre a €.
1.200.00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2002. NG IG est EN BA , pus- 109T 129 SS 456T 20 66 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 149 771 DEPOSITATO IN CANCELLERIA TOT. Roma 22 APR 2002 23709 1999 Rota IN s.r.l. IL CAMDEELIEFSG1 Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. Francese Catania