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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Sezione CIVILE
Nella causa n. r.g. 1506 / 2024
₪₪₪
Il Giudice dott. Maurizio Drigani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c., depositato in data 3.10.2024, ha chiesto di ordinare a Parte_1
, in proprio e quale liquidatore della società con sede Parte_2 Parte_3
in Sarzana, loc. , via della Chiesa n. 16, nonché nei confronti del Comune di Sarzana, anche Parte_3 inaudita altera parte, di “disporre […] il ripristino della situazione di fatto quo ante siccome illecitamente modificata/alterata a causa della condotta materiale dalla società convenuta in data
27.09.2024, con ordine ai responsabili e alla società convenuta, in via congiunta e/o disgiunta di
rimuovere ogni ostacolo, panettoni e transenne come descritto in premessa onde reintegrare la società ricorrente nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto, con ogni consequenziale effetto, anche ai fini della cessazione di ogni futura turbativa o molestia.- Adottare ogni altro provvedimento
ritenuto opportuno sotteso alla reintegrazione e manutenzione dello stato di fatto possessorio e ad inibire ogni futura condotta della convenuta che possa tradursi nel grave ostacolo e turbativa del
pacifico possesso del bene in oggetto.- Il tutto, anche per la eventuale fase di merito, con condanna della convenuta al risarcimento del danno per le molestie e i gravi ostacoli all'esercizio del possesso
(o del diritto) attuati dai convenuti con animus nocendi per effetto del pregiudizievole fatto impeditivo
del pacifico uso dei terreni, secondo istruttoria anche in via equitativa, e con ulteriore condanna dei
convenuti al pagamento della somma di denaro di giustizia meglio vista e determinata ai sensi art.
614 bis c.p.c. (misure coercitive indirette) in correlazione alle comprovate violazioni o inosservanze successive ovvero per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
pag. 1 di 9 A sostegno della domanda ha evidenziato:
- che, con contratto preliminare di compravendita immobiliare del 4.4.2022, la società
[...]
si obbligava a cedere e vendere all'attuale ricorrente i beni immobili Parte_3 identificati al catasto del Comune di Sarzana al foglio 36 particella 176, 177, 179, 26, 39,
nonché parte della particella 178 e parte della particella 38, e poi al foglio 38 particella 1 e, ove possibile frazionamento, parte della particella 101, al prezzo concordato di euro 1.035.000,00,
ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 7.2 (qualora non fosse possibile per qualsiasi ragione procedere al frazionamento della particella 101 del foglio 38 propedeutico alla vendita dell'area di circa metri quadri 846 con esclusione della stessa particella) al prezzo di euro
1.030.000,00;
- che la clausola n. 10 (rubricata “consegna ed utilizzo anticipato dei terreni”) del predetto contratto prevedeva l'immissione della promissaria acquirente (dunque, quale detentrice qualificata), da parte di , nella disponibilità dei terreni oggetto del preliminare Parte_3
sino alla data in cui la promissaria acquirente intendesse esercitare il diritto di recesso, ovvero in difetto non oltre la data del 15.2.2024, con utilizzo del bene nei limiti e nel rispetto della destinazione urbanistica delle aree;
- di aver instaurato nei confronti di giudizio civile, dinanzi il Tribunale della Parte_3
Spezia (r.g. n. 1874/2023), chiedendo il trasferimento coattivo del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. con riduzione del prezzo per il mancato avvio della domanda di variante di destinazione urbanistica;
- che nel predetto giudizio, con provvedimento di data 19.8.2024, è stata rigettata - per carenza di fumus, con conseguente conferma della detenzione dei beni in capo all'odierna ricorrente - la domanda cautelare per sequestro giudiziario (con richiesta di autorizzazione alla custodia dei terreni de quibus) formulata da;
che l'ordinanza di rigetto è stata reclamata da Parte_3
; Parte_3
- che, in data 22.6.2024, è stata emanata, da parte del Sindaco del Comune di Sarzana, ordinanza contingibile e urgente n. 16 (n. prot. 30077/2024) con cui è stata disposta la liberazione sia delle aree oggetto del contratto preliminare di compravendita possedute dall'odierna ricorrente,
sia delle altre più estese aree di proprietà della società e detenute da altra e Parte_3
diversa società (in specie, da I.M.S. S.r.l.);
- che, con provvedimento n. 26 del 16.9.2024, il Sindaco del Comune di Sarzana, a seguito richiesta dell'attuale ricorrente, ha revocato la precedente ordinanza n. 16/2024;
- di aver provveduto (nella qualità di promissaria acquirente e possessore dei beni), il giorno successivo alla notifica della revoca della ordinanza contingibile e urgente, a esercitare il godimento/possesso/detenzione qualificata sul bene recingendolo con apposita catena e lucchetto;
pag. 2 di 9 - di essere stata estromessa - in data 27.9.2024, illecitamente, con violenza e/o clandestinità - dal possesso ovvero dalla detenzione qualificata dei terreni oggetto ad opera di Parte_4
(in proprio e quale liquidatore di ). Parte_3
Si sono costituiti e in proprio, i quali hanno Parte_3 Parte_2
contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso. Non si è invece costituito il pur ritualmente notificato. Controparte_1
Sono state concesse alle parti memorie di replica.
È stata svolta istruttoria a mezzo di prova per testi e deposito di relazione di servizio da parte del
Commissariato di P.S. di Sarzana.
Le parti hanno depositato note finali.
All'udienza del 5.3.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, e il Giudice si è riservato.
Giova ricordare che in questa sede:
- si discute esclusivamente di tutela possessoria e non già anche di questioni petitorie, che dovranno quindi essere demandate all'eventuale giudizio di merito;
ne consegue che è soltanto di possesso - e non anche della titolarità dei diritti di servitù o di altri diritti reali - che si deve discorrere;
- si opera una valutazione necessariamente sommaria, con riferimento a un procedimento avente natura eminentemente cautelare da cui è - e deve rimanere - estranea ogni ulteriore e più
approfondita disamina del merito della controversia, poiché non compatibile con la finalità propria del rito azionato.
Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si ritiene sussistere:
- la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulla domanda cautelare avanzata, atteso che nel caso di specie si verte non già sull'esercizio di poteri autoritativi e/o discrezionali da parte della P.A. bensì su attività materiali poste in essere in assenza di atti amministrativi, considerato peraltro che non è oggetto di impugnazione l'ordinanza sindacale n. 16/2024
quanto, invece, la condotta materiale di e del personale da lui incaricato e presente Parte_2 sui luoghi di causa in data 27.9.2024;
- la legittimazione passiva di sia in proprio sia come liquidatore di , dal Parte_2 Parte_3
momento che, in corso di istruttoria, è stato appurato l'effettivo intervento di il Parte_2 pag. 3 di 9 giorno 27.9.2024, quantomeno come autore materiale dello spoglio (oltre che quale rappresentante di , nella sua qualità di liquidatore). Parte_3
Il ricorso è da qualificarsi quale azione di spoglio (e non già di manutenzione): in tal senso depone inequivocabilmente il petitum chiesto dalla ricorrente di reintegra nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto. Vero è che le azioni di reintegrazione e di manutenzione non sono fra di loro cumulabili (nel senso che la stessa situazione di fatto non può dare luogo a entrambe le forme di tutela); nondimeno, le due azioni sono proponibili simultaneamente in via alternativa fra loro, essendo compito del giudice qualificare la situazione di fatto prospettata e individuare il più adeguato rimedio giuridico.
Sussiste poi la legittimazione al ricorso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 1168, c. 2, c.c.,
poiché detentrice qualificata dei terreni in oggetto. Ed invero risulta: Parte_1
- promissaria acquirente dei terreni in questione e, come tale, legittimata alla presente azione possessoria (si veda, sul punto, Cass. civ., S.U., sent. n. 7930/2008 correttamente richiamata dalla ricorrente nei propri atti: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione
degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si
fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto
preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da
parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione
qualificata”);
- essere stata immessa, direttamente e anticipatamente nel possesso (rectius, detenzione) dei beni, dalla stessa (società promittente venditrice) in data 4.4.2022 in forza Parte_3 dell'art. 10 del contratto. La detenzione qualificata sul bene da parte di troverebbe Parte_1
ulteriore conferma, a fortiori, nella documentazione processuale con cui - Parte_3
premesso il possesso/detenzione dei beni da parte di - ne chiede in via Parte_1
riconvenzionale la riconsegna e successivamente il sequestro giudiziario;
- dal 4.4.2022, quindi, detentrice qualificata dei beni di cui è causa.
Inoltre, risulta che abbia mantenuto il potere di fatto con la res dal momento in cui è stata Parte_1 immessa anticipatamente nel possesso (4.4.2022) sino al giorno dello spoglio subìto ad opera di controparte.
Al riguardo, l'ordinanza n. 16 n. prot. 30077/2024 emanata dal Sindaco del Comune di Sarzana in data 22.06.2024 – che ha disposto la liberazione non solo delle aree di cui è causa (e oggetto del preliminare di compravendita tra e , già entrate nel possesso/detenzione da Parte_1 Parte_3
pag. 4 di 9 parte dell'attuale ricorrente), ma anche di ulteriori e differenti aree detenute da altra e diversa società
(in specie, da I.M.S. S.r.l.) – ha comportato soltanto ed esclusivamente la temporanea sospensione della relazione di fatto di sulla res, ciò proprio in quanto provvedimento contingibile e Parte_1 urgente, strettamente limitato nel tempo (ovvero alla sola stagione estiva e balneare) e fondato su presupposti peculiari e ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, nonché a tutela del superiore interesse pubblico sotteso. In altri termini, non ha perso la detenzione sul bene per intervento Parte_1
di un terzo (privato) senza opporsi oppure rinunciando a rivendicare il proprio potere di fatto o altri diritti sulla res; al contrario e invece, ha semplicemente adempiuto all'ordine impartito dal Parte_1
Sindaco di rimuovere gli ostacoli e gli impedimenti che inibivano la libera e gratuita fruibilità della sosta sull'area, impregiudicate (come nella stessa ordinanza esplicitato) le ulteriori questioni amministrative già pendenti.
Per di più, lo stesso provvedimento sindacale precisava espressamente la qualifica di Parte_1
“quale promittente acquirente e possessore dell'area citata”, confermando e ribadendo così il già sussistente potere di fatto della ricorrente sui terreni in oggetto.
La successiva ordinanza n. 26 emanata dal Sindaco del in data 16.9.2024 – Controparte_1 venute meno le ragioni di ordine pubblico e l'interesse pubblico che ne avevano giustificato, in via del tutto urgente e contingente, l'emanazione – ha quindi revocato la precedente ordinanza n. 16/2024,
facendo così venir meno quella parentesi amministrativa che aveva temporaneamente impedito a Pt_1
l'esercizio del proprio potere di fatto sui terreni (quale espressione della detenzione qualificata
[...]
sugli stessi già precedentemente in essere) con conseguente riattivazione del legame sulla res da parte della ricorrente, legame che ha effettivamente e tempestivamente continuato a esercitare Parte_1 procedendo a una nuova chiusura dell'area con catene e lucchetti (cfr. infra dichiarazioni della teste
. ES
Il verbale di riconsegna del 24.9.2024 (peraltro di data successiva alla già avvenuta richiusura dell'area da parte di , come infra si vedrà, e ignoto all'epoca a poiché intervenuto Parte_1 Parte_1
tra i soli e il non può che essere interpretato nel senso di una Parte_3 Controparte_1 consegna – dal a – delle sole aree di proprietà di ex ante già CP_1 Parte_3 Parte_3 occupate, e oggetto dell'ordinanza n. 16/2024 (relative, in specie, ai diversi mappali 780, 763, 727,
728, 729, già di proprietà di ma su cui IMS S.r.l. esercitava - senza tuttavia aver Parte_3
CP_ previamente presentato , tant'è che tali terreni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia gratuita a - attività di rimessa di veicoli). Non può, invece, ritenersi Parte_2
essere intervenuta una consegna a anche delle ulteriori aree (di cui ai mappali 176, 177, Parte_3
178 e 179, oggetto del preliminare di compravendita tra e che lo stesso Parte_3 Parte_1
Comune, nell'ordinanza n. 16/2024, aveva riconosciuto già essere nel possesso/detenzione qualificata pag. 5 di 9 da parte di (“[ ] quale promittente acquirente e possessore dell'area citata”; cfr. Parte_1 Parte_1
pag. 1 della citata ordinanza n. 16).
Ciò posto – constatato, quindi, il potere di fatto (ut supra qualificato) originariamente instaurato dalla ricorrente con la res, relazione che non è venuta meno a seguito delle due ordinanze del Sindaco
del Comune di Sarzana n. 16/2024 e n. 26/2024, e che comunque è stata nuovamente esercitata successivamente al 16.9.2024 (data dell'ordinanza n. 26/2024) – ha anche fornito idonea Parte_1
prova, sufficiente ai fini del presente giudizio possessorio, circa: i) l'avvenuto spoglio, ovvero l'impossibilità per la ricorrente di continuare a esercitare la detenzione sul bene con le medesime modalità in precedenza svolte, mercé l'estromissione subìta in data 27.9.2024 da parte di Parte_2
(anche a mezzo degli operai ivi intervenuti) attraverso la recinzione dei luoghi;
ii) la riconducibilità
degli atti di spoglio ai resistenti (quali autori morali e/o materiali); iii) l'elemento soggettivo dell'animus in capo ai resistenti;
iv) la contrarietà dello spoglio rispetto alla volontà della ricorrente.
Segnatamente, i sommari informatori ascoltati – per un verso – hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa, poiché li frequentano con una certa costanza (per quanto attiene alla teste ES poiché stabilmente si reca al vicino stabilimento balneare;
mentre per il teste in quanto soggetto Tes_2 che materialmente ha transennato i luoghi); per l'altro, sono risultati attendibili e le relative testimonianze sono parse precise, dettagliate e circostanziate. La relazione di servizio degli agenti di
Polizia intervenuti sul posto ha poi consentito di acquisire una versione terza, neutra, imparziale e qualificata dei fatti, corroborando quanto riferito dai sommari informatori. Ed invero:
- è stata appurata la volontà di presente sui luoghi di causa il 27.9.2024, di occupare Parte_2
definitivamente i terreni con estromissione della società e dei suoi responsabili e Parte_1 addetti, ordinando alle persone già precedentemente incaricate di completare i lavori di chiusura del fondo con definitiva esclusione della società dal relativo accesso. In Parte_1 termini, depongono le dichiarazioni rese dal teste (“gli operai e si Tes_3 Parte_2
erano recati sul luogo per recintare e mettere in sicurezza il luogo e scongiurare accessi indesiderati”; “gli operai hanno anche prelevato con la gru del camion i panettoni e li hanno messi sul camion”; “gli operai hanno ripreso le loro attività di recinzione dell'area, nello specifico io ho assistito al riposizionamento delle transenne di recinzione mobile del cantiere che prima erano a terra”; “le controparti [ sostenevano invece l'illegittimità Parte_1 dell'altrui azione, accampando loro diritti sull'area”), dalla teste (“Al mattino ho ES
visto un camion (quello che vedo in foto) che entrava nel parcheggio, al che io e mio figlio
( siamo andati a vedere come avesse fatto il camion ad entrare, questo Testimone_4 perché all'inizio c'erano delle catene che impedivano l'accesso delle macchine”; “le catene dell'allegato 14 le ha messe mio figlio ( ), circa 15/20 gg prima del Testimone_4
pag. 6 di 9 27.9.2024”; “ho visto due operai (quelli del camion) che mettevano su le reti (reti che vedo nell'allegato 15). Non ho visto altre persone. Ho chiesto all'operaio più anziano chi lo avesse autorizzato a fare quelle attività e lui mi ha risposto ”) e dal teste (“sono stato Pt_2 Tes_2 mandato a di Sarzana, vicino all'ex Ape D'oro (ristorante) a pulire nel parcheggio Parte_3 che c'è lì dietro, e a chiuderlo (cioè transennarlo con panettoni e rete da cantiere)”; “Quando sono arrivato, ho iniziato con l'operaio a lavorare (mettere le transenne)”; “ho quindi potuto chiudere integralmente il parcheggio”; “infatti io stesso, a chiusura dei lavori, ho usato una catena per legare le transenne tra di loro e l'altra per legare tra loro i panettoni”). La presenza di (anche quale liquidatore di ), intento a richiudere l'area con Parte_2 Parte_3
l'ausilio di alcuni operai, così come la sua partecipazione attiva agli atti di spoglio
(conseguentemente, il comportamento e la partecipazione complessivamente tenuta da conduce a considerarlo autore tanto materiale quanto morale, fondandone pertanto Parte_2
la legittimazione passiva sia in proprio sia quale rappresentante di ), sono state Parte_3
confermate dalla stessa relazione di servizio della Polizia intervenuta sul posto, da cui emerge anche come “restava sul posto la ditta operante per conto della per Parte_2 Parte_3 terminare i lavori”;
- è stato provato l'elemento soggettivo (il c.d. animus spoliandi) che non consiste nella sola coscienza e volontà di compiere la privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la sua volontà, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene. Circa l'animus spoliandi di si veda quanto relazionato dagli agenti Parte_2 intervenuti (“l'atteggiamento arrogante e prepotente del signor nei confronti degli Parte_2 operanti pretendendo di dettare le procedura dell'intervento”) nonché le dichiarazioni della teste (“Ho chiesto all'operaio più anziano chi lo avesse autorizzato a fare quelle ES attività e lui mi ha risposto ”). Quanto invece alla volontà contraria di , si Pt_2 Parte_1 rimanda non solo a quanto relazionato dagli agenti intervenuti (“[ e i quali Tes_4 Tes_5 cercavano di impedire la chiusura o comunque l'accesso all'area alla controparte, attestando di essere titolati al possesso in forza di una sentenza/ingiunzione del Tribunale di La Spezia a firma della dott.ssa ), ma anche alle dichiarazioni s.i.t. rese da (“nonostante la Per_1 Tes_5 dichiarazione che siamo possessori, hanno forzatamente posizionato le recinzioni”) e alle dichiarazioni della teste (“le catene dell'allegato 14 le ha messe mio figlio ES [...]
), circa 15/20 gg prima del 27.9.2024”); Tes_4
- non è invece sufficiente a fondare la convinzione di agire legittimamente la dichiarazione resa da ( mi ha mostrato una recente delibera comunale che lo reimmetteva Parte_2 Parte_2 nel possesso dell'area”, affermazione da intendersi riferita all'ordinanza sindacale n. 26/2024
e al contestuale verbale di riconsegna dell'area; cfr. dichiarazioni del teste e Tes_3
relazione di servizio), poiché documentazione che - per
contro
- reimmette e non Parte_1 pag. 7 di 9 nella detenzione sul bene, come meglio sopra già evidenziato, e di cui Parte_3 Parte_2
non poteva non essere a conoscenza.
In sintesi, l'istruttoria svolta ha sufficientemente consentito di desumere (con assolvimento dell'onere probatorio posto in capo alla ricorrente) la riconducibilità dello spoglio ai resistenti, benché questi non siano stati visti rimuovere o tagliare – materialmente e personalmente – le due catene e i relativi lucchetti che erano stati posti , prima dell'accesso del 27.9.2024, a chiusura dell'area Parte_1
(“Siccome le entrate sono due (una per l'entrata e una per l'uscita delle macchine) le catene erano due e due erano i lucchetti”; “all'inizio c'erano delle catene che impedivano l'accesso delle macchine”; “Non ho visto chi possa aver tagliato le catene”; cfr. dichiarazioni della teste : ES tuttavia, la presenza in loco di (unitamente ai comportamenti da lui posti in essere) e degli Parte_2
operai dallo stesso incaricati consente comunque – all'interno del complessivo quadro probatorio e documentale acquisito – di ricondurre gli atti di spoglio, ivi compresa la rimozione delle catene poste da a chiusura dell'area, agli odierni resistenti. Parte_1
Tanto risulta sufficiente ai fini del decidere.
Si evidenzia, poi, come la domanda di parte ricorrente circa il risarcimento del danno subìto non possa essere trattata nel presente giudizio, stante la natura eminentemente cautelare dello stesso,
incompatibile con la predetta richiesta risarcitoria.
Da ultimo, ai sensi art. 614 bis c.p.c. e vista l'istanza di parte, fissa quindi in € 500,00
(cinquecento/00) al mese la somma dovuta dai resistenti obbligati per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo la tabella n. 10 “Procedimenti cautelari” di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con
D.M. n. 147/2022), tenendo conto del valore della causa (secondo lo scaglione di competenza da €
26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 15, c. 3, ultimo periodo, c.p.c.), con applicazione dei valori medi.
Vengono invece compensate le spese di lite tra la ricorrente e il , dal momento che Controparte_1 quest'ultimo non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso proposto da nei confronti di , in proprio e quale Parte_1 Parte_2
liquidatore della società liquidazione con sede in Sarzana, loc. , via della Parte_3 Parte_3
Chiesa n. 16 e, per l'effetto, ordina ai resistenti il ripristino della situazione di fatto quo ante come pag. 8 di 9 illecitamente modificata/alterata a causa della condotta materiale dei convenuti in data 27.09.2024, con ordine ai responsabili e alla società convenuta, in via congiunta e/o disgiunta, di rimuovere ogni ostacolo, panettoni e transenne e reintegrare così la società ricorrente nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto, con ogni consequenziale effetto;
2) fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in € 500,00 (cinquecento/00) al mese la somma dovuta dai resistenti obbligati per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo 1) della presente ordinanza, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento agli obbligati;
3) condanna , in proprio e anche quale liquidatore della società in Parte_2 Parte_3 liquidazione, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.213,00 per compensi ed € 265,80 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e il Controparte_1
Si comunichi.
La Spezia, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Drigani
pag. 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Sezione CIVILE
Nella causa n. r.g. 1506 / 2024
₪₪₪
Il Giudice dott. Maurizio Drigani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 1168 c.c., depositato in data 3.10.2024, ha chiesto di ordinare a Parte_1
, in proprio e quale liquidatore della società con sede Parte_2 Parte_3
in Sarzana, loc. , via della Chiesa n. 16, nonché nei confronti del Comune di Sarzana, anche Parte_3 inaudita altera parte, di “disporre […] il ripristino della situazione di fatto quo ante siccome illecitamente modificata/alterata a causa della condotta materiale dalla società convenuta in data
27.09.2024, con ordine ai responsabili e alla società convenuta, in via congiunta e/o disgiunta di
rimuovere ogni ostacolo, panettoni e transenne come descritto in premessa onde reintegrare la società ricorrente nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto, con ogni consequenziale effetto, anche ai fini della cessazione di ogni futura turbativa o molestia.- Adottare ogni altro provvedimento
ritenuto opportuno sotteso alla reintegrazione e manutenzione dello stato di fatto possessorio e ad inibire ogni futura condotta della convenuta che possa tradursi nel grave ostacolo e turbativa del
pacifico possesso del bene in oggetto.- Il tutto, anche per la eventuale fase di merito, con condanna della convenuta al risarcimento del danno per le molestie e i gravi ostacoli all'esercizio del possesso
(o del diritto) attuati dai convenuti con animus nocendi per effetto del pregiudizievole fatto impeditivo
del pacifico uso dei terreni, secondo istruttoria anche in via equitativa, e con ulteriore condanna dei
convenuti al pagamento della somma di denaro di giustizia meglio vista e determinata ai sensi art.
614 bis c.p.c. (misure coercitive indirette) in correlazione alle comprovate violazioni o inosservanze successive ovvero per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.
pag. 1 di 9 A sostegno della domanda ha evidenziato:
- che, con contratto preliminare di compravendita immobiliare del 4.4.2022, la società
[...]
si obbligava a cedere e vendere all'attuale ricorrente i beni immobili Parte_3 identificati al catasto del Comune di Sarzana al foglio 36 particella 176, 177, 179, 26, 39,
nonché parte della particella 178 e parte della particella 38, e poi al foglio 38 particella 1 e, ove possibile frazionamento, parte della particella 101, al prezzo concordato di euro 1.035.000,00,
ovvero nell'ipotesi prevista dall'articolo 7.2 (qualora non fosse possibile per qualsiasi ragione procedere al frazionamento della particella 101 del foglio 38 propedeutico alla vendita dell'area di circa metri quadri 846 con esclusione della stessa particella) al prezzo di euro
1.030.000,00;
- che la clausola n. 10 (rubricata “consegna ed utilizzo anticipato dei terreni”) del predetto contratto prevedeva l'immissione della promissaria acquirente (dunque, quale detentrice qualificata), da parte di , nella disponibilità dei terreni oggetto del preliminare Parte_3
sino alla data in cui la promissaria acquirente intendesse esercitare il diritto di recesso, ovvero in difetto non oltre la data del 15.2.2024, con utilizzo del bene nei limiti e nel rispetto della destinazione urbanistica delle aree;
- di aver instaurato nei confronti di giudizio civile, dinanzi il Tribunale della Parte_3
Spezia (r.g. n. 1874/2023), chiedendo il trasferimento coattivo del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. con riduzione del prezzo per il mancato avvio della domanda di variante di destinazione urbanistica;
- che nel predetto giudizio, con provvedimento di data 19.8.2024, è stata rigettata - per carenza di fumus, con conseguente conferma della detenzione dei beni in capo all'odierna ricorrente - la domanda cautelare per sequestro giudiziario (con richiesta di autorizzazione alla custodia dei terreni de quibus) formulata da;
che l'ordinanza di rigetto è stata reclamata da Parte_3
; Parte_3
- che, in data 22.6.2024, è stata emanata, da parte del Sindaco del Comune di Sarzana, ordinanza contingibile e urgente n. 16 (n. prot. 30077/2024) con cui è stata disposta la liberazione sia delle aree oggetto del contratto preliminare di compravendita possedute dall'odierna ricorrente,
sia delle altre più estese aree di proprietà della società e detenute da altra e Parte_3
diversa società (in specie, da I.M.S. S.r.l.);
- che, con provvedimento n. 26 del 16.9.2024, il Sindaco del Comune di Sarzana, a seguito richiesta dell'attuale ricorrente, ha revocato la precedente ordinanza n. 16/2024;
- di aver provveduto (nella qualità di promissaria acquirente e possessore dei beni), il giorno successivo alla notifica della revoca della ordinanza contingibile e urgente, a esercitare il godimento/possesso/detenzione qualificata sul bene recingendolo con apposita catena e lucchetto;
pag. 2 di 9 - di essere stata estromessa - in data 27.9.2024, illecitamente, con violenza e/o clandestinità - dal possesso ovvero dalla detenzione qualificata dei terreni oggetto ad opera di Parte_4
(in proprio e quale liquidatore di ). Parte_3
Si sono costituiti e in proprio, i quali hanno Parte_3 Parte_2
contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto del ricorso. Non si è invece costituito il pur ritualmente notificato. Controparte_1
Sono state concesse alle parti memorie di replica.
È stata svolta istruttoria a mezzo di prova per testi e deposito di relazione di servizio da parte del
Commissariato di P.S. di Sarzana.
Le parti hanno depositato note finali.
All'udienza del 5.3.2025, i procuratori delle parti hanno discusso la causa, insistendo nelle rispettive conclusioni, e il Giudice si è riservato.
Giova ricordare che in questa sede:
- si discute esclusivamente di tutela possessoria e non già anche di questioni petitorie, che dovranno quindi essere demandate all'eventuale giudizio di merito;
ne consegue che è soltanto di possesso - e non anche della titolarità dei diritti di servitù o di altri diritti reali - che si deve discorrere;
- si opera una valutazione necessariamente sommaria, con riferimento a un procedimento avente natura eminentemente cautelare da cui è - e deve rimanere - estranea ogni ulteriore e più
approfondita disamina del merito della controversia, poiché non compatibile con la finalità propria del rito azionato.
Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si ritiene sussistere:
- la giurisdizione di questo Giudice a pronunciarsi sulla domanda cautelare avanzata, atteso che nel caso di specie si verte non già sull'esercizio di poteri autoritativi e/o discrezionali da parte della P.A. bensì su attività materiali poste in essere in assenza di atti amministrativi, considerato peraltro che non è oggetto di impugnazione l'ordinanza sindacale n. 16/2024
quanto, invece, la condotta materiale di e del personale da lui incaricato e presente Parte_2 sui luoghi di causa in data 27.9.2024;
- la legittimazione passiva di sia in proprio sia come liquidatore di , dal Parte_2 Parte_3
momento che, in corso di istruttoria, è stato appurato l'effettivo intervento di il Parte_2 pag. 3 di 9 giorno 27.9.2024, quantomeno come autore materiale dello spoglio (oltre che quale rappresentante di , nella sua qualità di liquidatore). Parte_3
Il ricorso è da qualificarsi quale azione di spoglio (e non già di manutenzione): in tal senso depone inequivocabilmente il petitum chiesto dalla ricorrente di reintegra nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto. Vero è che le azioni di reintegrazione e di manutenzione non sono fra di loro cumulabili (nel senso che la stessa situazione di fatto non può dare luogo a entrambe le forme di tutela); nondimeno, le due azioni sono proponibili simultaneamente in via alternativa fra loro, essendo compito del giudice qualificare la situazione di fatto prospettata e individuare il più adeguato rimedio giuridico.
Sussiste poi la legittimazione al ricorso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 1168, c. 2, c.c.,
poiché detentrice qualificata dei terreni in oggetto. Ed invero risulta: Parte_1
- promissaria acquirente dei terreni in questione e, come tale, legittimata alla presente azione possessoria (si veda, sul punto, Cass. civ., S.U., sent. n. 7930/2008 correttamente richiamata dalla ricorrente nei propri atti: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione
degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si
fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto
preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da
parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione
qualificata”);
- essere stata immessa, direttamente e anticipatamente nel possesso (rectius, detenzione) dei beni, dalla stessa (società promittente venditrice) in data 4.4.2022 in forza Parte_3 dell'art. 10 del contratto. La detenzione qualificata sul bene da parte di troverebbe Parte_1
ulteriore conferma, a fortiori, nella documentazione processuale con cui - Parte_3
premesso il possesso/detenzione dei beni da parte di - ne chiede in via Parte_1
riconvenzionale la riconsegna e successivamente il sequestro giudiziario;
- dal 4.4.2022, quindi, detentrice qualificata dei beni di cui è causa.
Inoltre, risulta che abbia mantenuto il potere di fatto con la res dal momento in cui è stata Parte_1 immessa anticipatamente nel possesso (4.4.2022) sino al giorno dello spoglio subìto ad opera di controparte.
Al riguardo, l'ordinanza n. 16 n. prot. 30077/2024 emanata dal Sindaco del Comune di Sarzana in data 22.06.2024 – che ha disposto la liberazione non solo delle aree di cui è causa (e oggetto del preliminare di compravendita tra e , già entrate nel possesso/detenzione da Parte_1 Parte_3
pag. 4 di 9 parte dell'attuale ricorrente), ma anche di ulteriori e differenti aree detenute da altra e diversa società
(in specie, da I.M.S. S.r.l.) – ha comportato soltanto ed esclusivamente la temporanea sospensione della relazione di fatto di sulla res, ciò proprio in quanto provvedimento contingibile e Parte_1 urgente, strettamente limitato nel tempo (ovvero alla sola stagione estiva e balneare) e fondato su presupposti peculiari e ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, nonché a tutela del superiore interesse pubblico sotteso. In altri termini, non ha perso la detenzione sul bene per intervento Parte_1
di un terzo (privato) senza opporsi oppure rinunciando a rivendicare il proprio potere di fatto o altri diritti sulla res; al contrario e invece, ha semplicemente adempiuto all'ordine impartito dal Parte_1
Sindaco di rimuovere gli ostacoli e gli impedimenti che inibivano la libera e gratuita fruibilità della sosta sull'area, impregiudicate (come nella stessa ordinanza esplicitato) le ulteriori questioni amministrative già pendenti.
Per di più, lo stesso provvedimento sindacale precisava espressamente la qualifica di Parte_1
“quale promittente acquirente e possessore dell'area citata”, confermando e ribadendo così il già sussistente potere di fatto della ricorrente sui terreni in oggetto.
La successiva ordinanza n. 26 emanata dal Sindaco del in data 16.9.2024 – Controparte_1 venute meno le ragioni di ordine pubblico e l'interesse pubblico che ne avevano giustificato, in via del tutto urgente e contingente, l'emanazione – ha quindi revocato la precedente ordinanza n. 16/2024,
facendo così venir meno quella parentesi amministrativa che aveva temporaneamente impedito a Pt_1
l'esercizio del proprio potere di fatto sui terreni (quale espressione della detenzione qualificata
[...]
sugli stessi già precedentemente in essere) con conseguente riattivazione del legame sulla res da parte della ricorrente, legame che ha effettivamente e tempestivamente continuato a esercitare Parte_1 procedendo a una nuova chiusura dell'area con catene e lucchetti (cfr. infra dichiarazioni della teste
. ES
Il verbale di riconsegna del 24.9.2024 (peraltro di data successiva alla già avvenuta richiusura dell'area da parte di , come infra si vedrà, e ignoto all'epoca a poiché intervenuto Parte_1 Parte_1
tra i soli e il non può che essere interpretato nel senso di una Parte_3 Controparte_1 consegna – dal a – delle sole aree di proprietà di ex ante già CP_1 Parte_3 Parte_3 occupate, e oggetto dell'ordinanza n. 16/2024 (relative, in specie, ai diversi mappali 780, 763, 727,
728, 729, già di proprietà di ma su cui IMS S.r.l. esercitava - senza tuttavia aver Parte_3
CP_ previamente presentato , tant'è che tali terreni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati in custodia gratuita a - attività di rimessa di veicoli). Non può, invece, ritenersi Parte_2
essere intervenuta una consegna a anche delle ulteriori aree (di cui ai mappali 176, 177, Parte_3
178 e 179, oggetto del preliminare di compravendita tra e che lo stesso Parte_3 Parte_1
Comune, nell'ordinanza n. 16/2024, aveva riconosciuto già essere nel possesso/detenzione qualificata pag. 5 di 9 da parte di (“[ ] quale promittente acquirente e possessore dell'area citata”; cfr. Parte_1 Parte_1
pag. 1 della citata ordinanza n. 16).
Ciò posto – constatato, quindi, il potere di fatto (ut supra qualificato) originariamente instaurato dalla ricorrente con la res, relazione che non è venuta meno a seguito delle due ordinanze del Sindaco
del Comune di Sarzana n. 16/2024 e n. 26/2024, e che comunque è stata nuovamente esercitata successivamente al 16.9.2024 (data dell'ordinanza n. 26/2024) – ha anche fornito idonea Parte_1
prova, sufficiente ai fini del presente giudizio possessorio, circa: i) l'avvenuto spoglio, ovvero l'impossibilità per la ricorrente di continuare a esercitare la detenzione sul bene con le medesime modalità in precedenza svolte, mercé l'estromissione subìta in data 27.9.2024 da parte di Parte_2
(anche a mezzo degli operai ivi intervenuti) attraverso la recinzione dei luoghi;
ii) la riconducibilità
degli atti di spoglio ai resistenti (quali autori morali e/o materiali); iii) l'elemento soggettivo dell'animus in capo ai resistenti;
iv) la contrarietà dello spoglio rispetto alla volontà della ricorrente.
Segnatamente, i sommari informatori ascoltati – per un verso – hanno dimostrato di conoscere i luoghi di causa, poiché li frequentano con una certa costanza (per quanto attiene alla teste ES poiché stabilmente si reca al vicino stabilimento balneare;
mentre per il teste in quanto soggetto Tes_2 che materialmente ha transennato i luoghi); per l'altro, sono risultati attendibili e le relative testimonianze sono parse precise, dettagliate e circostanziate. La relazione di servizio degli agenti di
Polizia intervenuti sul posto ha poi consentito di acquisire una versione terza, neutra, imparziale e qualificata dei fatti, corroborando quanto riferito dai sommari informatori. Ed invero:
- è stata appurata la volontà di presente sui luoghi di causa il 27.9.2024, di occupare Parte_2
definitivamente i terreni con estromissione della società e dei suoi responsabili e Parte_1 addetti, ordinando alle persone già precedentemente incaricate di completare i lavori di chiusura del fondo con definitiva esclusione della società dal relativo accesso. In Parte_1 termini, depongono le dichiarazioni rese dal teste (“gli operai e si Tes_3 Parte_2
erano recati sul luogo per recintare e mettere in sicurezza il luogo e scongiurare accessi indesiderati”; “gli operai hanno anche prelevato con la gru del camion i panettoni e li hanno messi sul camion”; “gli operai hanno ripreso le loro attività di recinzione dell'area, nello specifico io ho assistito al riposizionamento delle transenne di recinzione mobile del cantiere che prima erano a terra”; “le controparti [ sostenevano invece l'illegittimità Parte_1 dell'altrui azione, accampando loro diritti sull'area”), dalla teste (“Al mattino ho ES
visto un camion (quello che vedo in foto) che entrava nel parcheggio, al che io e mio figlio
( siamo andati a vedere come avesse fatto il camion ad entrare, questo Testimone_4 perché all'inizio c'erano delle catene che impedivano l'accesso delle macchine”; “le catene dell'allegato 14 le ha messe mio figlio ( ), circa 15/20 gg prima del Testimone_4
pag. 6 di 9 27.9.2024”; “ho visto due operai (quelli del camion) che mettevano su le reti (reti che vedo nell'allegato 15). Non ho visto altre persone. Ho chiesto all'operaio più anziano chi lo avesse autorizzato a fare quelle attività e lui mi ha risposto ”) e dal teste (“sono stato Pt_2 Tes_2 mandato a di Sarzana, vicino all'ex Ape D'oro (ristorante) a pulire nel parcheggio Parte_3 che c'è lì dietro, e a chiuderlo (cioè transennarlo con panettoni e rete da cantiere)”; “Quando sono arrivato, ho iniziato con l'operaio a lavorare (mettere le transenne)”; “ho quindi potuto chiudere integralmente il parcheggio”; “infatti io stesso, a chiusura dei lavori, ho usato una catena per legare le transenne tra di loro e l'altra per legare tra loro i panettoni”). La presenza di (anche quale liquidatore di ), intento a richiudere l'area con Parte_2 Parte_3
l'ausilio di alcuni operai, così come la sua partecipazione attiva agli atti di spoglio
(conseguentemente, il comportamento e la partecipazione complessivamente tenuta da conduce a considerarlo autore tanto materiale quanto morale, fondandone pertanto Parte_2
la legittimazione passiva sia in proprio sia quale rappresentante di ), sono state Parte_3
confermate dalla stessa relazione di servizio della Polizia intervenuta sul posto, da cui emerge anche come “restava sul posto la ditta operante per conto della per Parte_2 Parte_3 terminare i lavori”;
- è stato provato l'elemento soggettivo (il c.d. animus spoliandi) che non consiste nella sola coscienza e volontà di compiere la privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la sua volontà, nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene. Circa l'animus spoliandi di si veda quanto relazionato dagli agenti Parte_2 intervenuti (“l'atteggiamento arrogante e prepotente del signor nei confronti degli Parte_2 operanti pretendendo di dettare le procedura dell'intervento”) nonché le dichiarazioni della teste (“Ho chiesto all'operaio più anziano chi lo avesse autorizzato a fare quelle ES attività e lui mi ha risposto ”). Quanto invece alla volontà contraria di , si Pt_2 Parte_1 rimanda non solo a quanto relazionato dagli agenti intervenuti (“[ e i quali Tes_4 Tes_5 cercavano di impedire la chiusura o comunque l'accesso all'area alla controparte, attestando di essere titolati al possesso in forza di una sentenza/ingiunzione del Tribunale di La Spezia a firma della dott.ssa ), ma anche alle dichiarazioni s.i.t. rese da (“nonostante la Per_1 Tes_5 dichiarazione che siamo possessori, hanno forzatamente posizionato le recinzioni”) e alle dichiarazioni della teste (“le catene dell'allegato 14 le ha messe mio figlio ES [...]
), circa 15/20 gg prima del 27.9.2024”); Tes_4
- non è invece sufficiente a fondare la convinzione di agire legittimamente la dichiarazione resa da ( mi ha mostrato una recente delibera comunale che lo reimmetteva Parte_2 Parte_2 nel possesso dell'area”, affermazione da intendersi riferita all'ordinanza sindacale n. 26/2024
e al contestuale verbale di riconsegna dell'area; cfr. dichiarazioni del teste e Tes_3
relazione di servizio), poiché documentazione che - per
contro
- reimmette e non Parte_1 pag. 7 di 9 nella detenzione sul bene, come meglio sopra già evidenziato, e di cui Parte_3 Parte_2
non poteva non essere a conoscenza.
In sintesi, l'istruttoria svolta ha sufficientemente consentito di desumere (con assolvimento dell'onere probatorio posto in capo alla ricorrente) la riconducibilità dello spoglio ai resistenti, benché questi non siano stati visti rimuovere o tagliare – materialmente e personalmente – le due catene e i relativi lucchetti che erano stati posti , prima dell'accesso del 27.9.2024, a chiusura dell'area Parte_1
(“Siccome le entrate sono due (una per l'entrata e una per l'uscita delle macchine) le catene erano due e due erano i lucchetti”; “all'inizio c'erano delle catene che impedivano l'accesso delle macchine”; “Non ho visto chi possa aver tagliato le catene”; cfr. dichiarazioni della teste : ES tuttavia, la presenza in loco di (unitamente ai comportamenti da lui posti in essere) e degli Parte_2
operai dallo stesso incaricati consente comunque – all'interno del complessivo quadro probatorio e documentale acquisito – di ricondurre gli atti di spoglio, ivi compresa la rimozione delle catene poste da a chiusura dell'area, agli odierni resistenti. Parte_1
Tanto risulta sufficiente ai fini del decidere.
Si evidenzia, poi, come la domanda di parte ricorrente circa il risarcimento del danno subìto non possa essere trattata nel presente giudizio, stante la natura eminentemente cautelare dello stesso,
incompatibile con la predetta richiesta risarcitoria.
Da ultimo, ai sensi art. 614 bis c.p.c. e vista l'istanza di parte, fissa quindi in € 500,00
(cinquecento/00) al mese la somma dovuta dai resistenti obbligati per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Le spese di lite seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo la tabella n. 10 “Procedimenti cautelari” di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con
D.M. n. 147/2022), tenendo conto del valore della causa (secondo lo scaglione di competenza da €
26.000,01 a € 52.000,00 ex art. 15, c. 3, ultimo periodo, c.p.c.), con applicazione dei valori medi.
Vengono invece compensate le spese di lite tra la ricorrente e il , dal momento che Controparte_1 quest'ultimo non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso proposto da nei confronti di , in proprio e quale Parte_1 Parte_2
liquidatore della società liquidazione con sede in Sarzana, loc. , via della Parte_3 Parte_3
Chiesa n. 16 e, per l'effetto, ordina ai resistenti il ripristino della situazione di fatto quo ante come pag. 8 di 9 illecitamente modificata/alterata a causa della condotta materiale dei convenuti in data 27.09.2024, con ordine ai responsabili e alla società convenuta, in via congiunta e/o disgiunta, di rimuovere ogni ostacolo, panettoni e transenne e reintegrare così la società ricorrente nel possesso o detenzione qualificata dell'area in oggetto, con ogni consequenziale effetto;
2) fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in € 500,00 (cinquecento/00) al mese la somma dovuta dai resistenti obbligati per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo 1) della presente ordinanza, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento agli obbligati;
3) condanna , in proprio e anche quale liquidatore della società in Parte_2 Parte_3 liquidazione, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.213,00 per compensi ed € 265,80 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e il Controparte_1
Si comunichi.
La Spezia, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Drigani
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