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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5333/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Masiello, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla Via Lepanto n. 105, giusta procura rilasciata su atto separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marco Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo
Abbruzzese sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Mario Fiore, Palazzo Aversano, giusto mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c.
- Opposta-
-CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 380/2020, rubricato al R.G. n. 1214/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 12.02.2020 e notificato il
29.05.2020, (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., ingiungeva al sig. il pagamento dell'importo euro 5.175,59 – a Parte_1
titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 20055229403105, stipulato in data 26.10.2012 dal con trasmesso a Parte_1 Controparte_2 [...]
già mediante contratto di cessione di credito in blocco, attuata Controparte_1 Controparte_1
pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1
chiedendo preliminarmente di accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato, disconoscendo espressamente ex art 2719 cc. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in copia dalla banca opposta nonché l'autenticità delle firme apposte, lamentando altresì la illeggibilità dei documenti prodotti da controparte e la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca;
in via riconvenzionale, contestava l'indeterminatezza del tasso di mora applicato, l'usurarietà degli interessi richiesti, anatocismo e vessatorietà delle clausole contrattuali, instando per la revoca dell'opposto decreto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con vittoria delle spese processuali. Con provvedimento del 22.02.2022 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo – come da verbale depositato in data 13.10.2022.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 11.03.2025, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa avanzata dalla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta infondata per le regioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente della conformità agli originali della copia di tutti gli allegati prodotti dalla ingiungente società, posto che tale disconoscimento risulta del tutto generico, senza contestazione specifica e puntuale dei punti in cui la documentazione prodotta in copia dalla opposta differirebbe dagli originali.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel precisare che la contestazione della validità probatoria della fotocopia o della copia fotografica del documento deve essere formulata "in modo chiaro e circostanziato", chiarendo in sostanza che, chi intende opporsi alla produzione della copia fotografica o fotocopia, deve indicare non solo il documento specifico, ma tutti gli aspetti che lo rendono differente e quindi non conforme all'originale (Cass. sent. n. 7775/2014); ancora, secondo la giurisprudenza della S.C. “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero
"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (conf. Cass., n.
7105/2016; Cass. 27633/2018, 16557/2019).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente ha genericamente disconosciuto la conformità delle copie di tutti gli allegati prodotti da controparte, senza contestare specificamente e puntualmente in quali punti la documentazione prodotta differirebbe dagli originali, sicchè la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ., stante la sua assoluta genericità, non può che dichiararsi inammissibile e, pertanto, dev'essere rigettata.
Parimenti da respingere è la doglianza relativa alla invalidità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario bancario. In effetti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898); tale riportato principio è stato ritenuto applicabile dalla S.C. anche alla materia dei contratti bancari (ex multis Cass., 18 giugno 2018, n. 16070).
Acclarato che la nullità prevista dagli artt. 117 TUB e 23 TUF ha la mera funzione di assicurare che l'investitore o il cliente conosca le regole che disciplinano il rapporto contrattuale e verificare durante lo svolgimento del rapporto stesso il rispetto delle modalità di esecuzione, e trattandosi dunque di nullità relativa intesa a proteggere in via diretta e immediata non un interesse generale, ma quello particolare dell'investitore o del cliente, la sottoscrizione dell'intermediario risulta un requisito formale non utile alla ratio della previsione legislativa (Tribunale di Marsala, 27 aprile 2022, n. 321).
Pertanto, ritiene la scrivente che nel caso di specie la firma del solo cliente (contratto c.d. mono- firma) è idonea a cristallizzare la volontà contrattuale, concretizzando la forma voluta dal legislatore.
Da ultimo, si osserva l'assoluta genericità delle questioni sollevate dall'opponente in via riconvenzionale in merito alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi, essendo noto il principio secondo cui è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (Cass. SS. UU. n.
9941/2009), atteso che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (cfr. Trib. Napoli, ord. del 28/9/2020).
Come più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Le SS.UU. hanno inoltre precisato sul punto che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass., S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
L'opponente lamenta altresì l'applicazione nel caso di specie di interessi anatocistici.
Orbene, anche in tema di anatocismo si rileva che non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. Noto, infatti, è il principio secondo cui, chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se,
e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10-2017).
Tant'è che la giurisprudenza di merito, applicando il principio delineato dall'articolo 2697 c.c., ha in più occasioni rigettato l'eccezione in punto di anatocismo “non avendo gli opponenti indicato né la presenza di una clausola a tal fine convenuta, né l'utilizzo, da parte della banca, di un concreto metodo di calcolo dei rimborsi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto” (cfr. Trib.
Lecce, sent. 2089 del 09-07-2021).
Nella fattispecie in esame, non avendo l'opponente fornito alcuna dimostrazione della concreta applicazione della pratica anatocistica, la relativa doglianza dev'essere respinta.
Alle medesime conclusioni, poi, deve giungersi con riguardo alla lamentata vessatorietà delle clausole contrattuali, atteso che anche tale clausola deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che “affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile” (Cass. n. 6314/2006). Non avendo l'opponente fornito alcuno specifico elemento probatorio, anche siffatta doglianza dev'essere rigettata.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.380/2020, rubricato al R.G. n. 1214/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 12.02.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 16.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5333/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Contratti bancari”
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Fabio Masiello, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli (NA) alla Via Lepanto n. 105, giusta procura rilasciata su atto separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marco Pesenti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo
Abbruzzese sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Mario Fiore, Palazzo Aversano, giusto mandato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c.
- Opposta-
-CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 380/2020, rubricato al R.G. n. 1214/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 12.02.2020 e notificato il
29.05.2020, (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., ingiungeva al sig. il pagamento dell'importo euro 5.175,59 – a Parte_1
titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 20055229403105, stipulato in data 26.10.2012 dal con trasmesso a Parte_1 Controparte_2 [...]
già mediante contratto di cessione di credito in blocco, attuata Controparte_1 Controparte_1
pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999 - oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. , Parte_1
chiedendo preliminarmente di accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato, disconoscendo espressamente ex art 2719 cc. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in copia dalla banca opposta nonché l'autenticità delle firme apposte, lamentando altresì la illeggibilità dei documenti prodotti da controparte e la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca;
in via riconvenzionale, contestava l'indeterminatezza del tasso di mora applicato, l'usurarietà degli interessi richiesti, anatocismo e vessatorietà delle clausole contrattuali, instando per la revoca dell'opposto decreto, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e con vittoria delle spese processuali. Con provvedimento del 22.02.2022 le parti venivano onerate di attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo – come da verbale depositato in data 13.10.2022.
L'iter processuale si sviluppava nella forma del processo cartolare telematico di cui all'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, così come convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte.
All'udienza del 11.03.2025, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa avanzata dalla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta infondata per le regioni di seguito esplicitate.
In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente della conformità agli originali della copia di tutti gli allegati prodotti dalla ingiungente società, posto che tale disconoscimento risulta del tutto generico, senza contestazione specifica e puntuale dei punti in cui la documentazione prodotta in copia dalla opposta differirebbe dagli originali.
La giurisprudenza di legittimità è ormai granitica nel precisare che la contestazione della validità probatoria della fotocopia o della copia fotografica del documento deve essere formulata "in modo chiaro e circostanziato", chiarendo in sostanza che, chi intende opporsi alla produzione della copia fotografica o fotocopia, deve indicare non solo il documento specifico, ma tutti gli aspetti che lo rendono differente e quindi non conforme all'originale (Cass. sent. n. 7775/2014); ancora, secondo la giurisprudenza della S.C. “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero
"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (conf. Cass., n.
7105/2016; Cass. 27633/2018, 16557/2019).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente ha genericamente disconosciuto la conformità delle copie di tutti gli allegati prodotti da controparte, senza contestare specificamente e puntualmente in quali punti la documentazione prodotta differirebbe dagli originali, sicchè la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ., stante la sua assoluta genericità, non può che dichiararsi inammissibile e, pertanto, dev'essere rigettata.
Parimenti da respingere è la doglianza relativa alla invalidità del contratto di finanziamento per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario bancario. In effetti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile solo dal cliente) dal D.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente;
ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898); tale riportato principio è stato ritenuto applicabile dalla S.C. anche alla materia dei contratti bancari (ex multis Cass., 18 giugno 2018, n. 16070).
Acclarato che la nullità prevista dagli artt. 117 TUB e 23 TUF ha la mera funzione di assicurare che l'investitore o il cliente conosca le regole che disciplinano il rapporto contrattuale e verificare durante lo svolgimento del rapporto stesso il rispetto delle modalità di esecuzione, e trattandosi dunque di nullità relativa intesa a proteggere in via diretta e immediata non un interesse generale, ma quello particolare dell'investitore o del cliente, la sottoscrizione dell'intermediario risulta un requisito formale non utile alla ratio della previsione legislativa (Tribunale di Marsala, 27 aprile 2022, n. 321).
Pertanto, ritiene la scrivente che nel caso di specie la firma del solo cliente (contratto c.d. mono- firma) è idonea a cristallizzare la volontà contrattuale, concretizzando la forma voluta dal legislatore.
Da ultimo, si osserva l'assoluta genericità delle questioni sollevate dall'opponente in via riconvenzionale in merito alla nullità delle clausole di determinazione degli interessi, essendo noto il principio secondo cui è onere di chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (Cass. SS. UU. n.
9941/2009), atteso che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (cfr. Trib. Napoli, ord. del 28/9/2020).
Come più volte è stato statuito, secondo orientamento consolidato, “qualora […] il cliente contesta l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché di interessi usurari […] limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto [contrattuale], senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (tra le tante Trib. Monza 20.10.2006). Ed invero, è onere della parte che invoca l'illegittima applicazione interessi indicare i precisi fatti su cui tale deduzione viene formulata, “non essendo sufficiente sollevare l'eccezione con la contestuale richiesta di consulenza tecnica, in quanto quest'ultima avrebbe carattere meramente esplorativo. Né potrà pretendersi che la nullità venga rilevata ex officio dal Giudice, in quanto questi deve limitarsi a rilevare, cioè constatare, ciò che già risulta dagli elementi probatori disponibili e rite et recte acquisiti” (Trib. Monza, Sez. III, 16.04.2008).
Le SS.UU. hanno inoltre precisato sul punto che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass., S.U. n. 19597/2020).
Ebbene, nel caso di specie non è stata compiuta nessuna analisi concreta delle clausole contrattuali che consentisse, tramite conteggi analitici, di ritenere specificamente allegata l'asserita illecita usurarietà degli interessi, di talché la relativa eccezione risulta sfornita sia di allegazione specifica che di prova in ordine alla sua effettiva verificazione.
L'opponente lamenta altresì l'applicazione nel caso di specie di interessi anatocistici.
Orbene, anche in tema di anatocismo si rileva che non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. Noto, infatti, è il principio secondo cui, chi eccepisce il difetto di anatocismo assume non solo l'onere di dimostrare se,
e in che misura, tali interessi indebiti siano stati computati, ma ha anche l'onere di provarne l'esatto ammontare (cfr. Tribunale di Chieti, 15-12-2005, in
P.Q.M.
, 2006; Tribunale di Lecce, 23-10-2017).
Tant'è che la giurisprudenza di merito, applicando il principio delineato dall'articolo 2697 c.c., ha in più occasioni rigettato l'eccezione in punto di anatocismo “non avendo gli opponenti indicato né la presenza di una clausola a tal fine convenuta, né l'utilizzo, da parte della banca, di un concreto metodo di calcolo dei rimborsi che avrebbe consentito di apprezzare il verificarsi di tale effetto” (cfr. Trib.
Lecce, sent. 2089 del 09-07-2021).
Nella fattispecie in esame, non avendo l'opponente fornito alcuna dimostrazione della concreta applicazione della pratica anatocistica, la relativa doglianza dev'essere respinta.
Alle medesime conclusioni, poi, deve giungersi con riguardo alla lamentata vessatorietà delle clausole contrattuali, atteso che anche tale clausola deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che “affinchè una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile” (Cass. n. 6314/2006). Non avendo l'opponente fornito alcuno specifico elemento probatorio, anche siffatta doglianza dev'essere rigettata.
In definitiva, l'opposizione va rigettata con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.380/2020, rubricato al R.G. n. 1214/2020, pubblicato da codesto Tribunale il 12.02.2020;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., il 16.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente