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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2424/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Contratti bancari
(deposito bancario, etc.)” – Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA 2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
10/09/1940, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
ELISABETTA CARAMMA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima
OPPONENTI
CONTRO
con sede ON in viale Europa n. 65, P.I. , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSEPPE NICASTRO ROSSO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
OPPOSTA
e
con sede in Milano, via San Prospero n. 4, P.I. E_
, nella persona della procuratrice con sede in P.IVA_2 CP_3
Messina, via Bonsignore n. 1, P.I. rappresentata e difesa P.IVA_3 dagli Avv.ti ALESSANDRO BARBARO e MARIO ANZA', giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Paola
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 687/2022 del 23/05/2022, reso nel procedimento n. 1485/2022, il Tribunale di Ragusa aveva ingiunto a Pt_1
, nella qualità di debitore principale, e a e
[...] Parte_2 CP_4
, nella qualità di fideiussori del primo, di pagare, in solido tra loro, in
[...]
favore di , la somma di €. 15.286,25, oltre ON ad interessi come da domanda e spese ivi liquidate, di cui “€.11.418,05, […] in virtù del contratto di prestito fiduciario stipulato in data 3/11/2009”, ed
“€.3.868,20 in virtù dell'apertura di credito in c/c del 18/5/2012” (vd. fascicolo monitorio e, in particolare, “contratto di prestito fiduciario”, relativo “piano di ammortamento”, “contratto di apertura di credito in c/c”,
“estratto conto certificato” e “dichiarazione fideiussoria”.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta avverso il predetto decreto ingiuntivo, da parte del debitore principale Pt_1
e di uno dei suoi fideiussori, , i quali avevano a tal fine
[...] Parte_2 eccepito: la “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO”, sul presupposto che
“Relativamente al contratto di prestito fiduciario, la ON
ha prodotto in sede monitoria un saldo conto che non può essere
[...] posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Non ha prodotto, infatti, come doveva, l'estratto conto certificato relativo all'intera durata del rapporto. […]
Per non dire che, relativamente invece al rapporto di affidamento in conto corrente […] nulla viene prodotto e provato nel procedimento monitorio […] la avrebbe dovuto produrre, oltre ai citati estratti conto relativi CP_1 all'intero periodo e per i due rapporti, anche la prova dell'invio delle comunicazioni”; la “NULLITA' DELLE CLAUSOLE SOTTOSCRITTE”, posto che “i 4
contratti in esame sono stati predisposti unilateralmente dalla Banca
Agricola e contengono clausole vessatorie”; la “NULLITA' DELLA
FIDEIUSSIONE […] in quanto contenente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (che si produce) ed in particolare: la clausola di deroga prevista dall'art. 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza, la clausola di reviviscenza”; la
“DECADENZA […] EX ART. 1957 C.C.”, atteso che “a seguito della comunicazione del 05.11.2020 […] con la quale veniva richiesto il pagamento
– entro 5 giorni dalla ricezione – delle rate scadute, la aveva agito CP_1 soltanto in data 28.04.2022 (dopo ben 17 mesi), con il deposito del ricorso dal quale è scaturito il decreto ingiuntivo opposto”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva ON
, la quale, oltre a contestare la proposta opposizione, in relazione
[...]
all'azionato rapporto di apertura di credito in conto corrente, “produce[va] gli estratti conto dalla nascita del rapporto alla sua chiusura”.
Nel prosieguo, si costituiva altresì nella persona E_ della procuratrice dichiarando che “in data 27 dicembre 2023, CP_3
ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto da E_ CP_1
un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_5 individuabili in blocco […] giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024 (all. 3)”, e che “la posizione creditoria da cui è derivato il procedimento in epigrafe è inclusa nel perimetro della predetta cessione”; ciò premesso, la predetta nella persona della procuratrice E_
si costituiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c., CP_3 richiamando e confermando le difese già svolte dalla cedente opposta, e chiedendo l'estromissione di quest'ultima.
Infine, con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza del
03/06/2024, gli opponenti rilevavano che “la cessionaria intervenuta, parte 5
che ha agito quale successore a titolo particolare dell'originaria creditrice, in virtù di una cessione ex art 58 TUB, ha l'onere di dimostrare documentalmente la propria titolarità ad agire soprattutto riguardo allo specifico credito controverso. Circostanza che nel caso in esame non emerge in alcun modo.”.
Tutto ciò premesso, deve innanzitutto esaminarsi tale ultima eccezione sollevata dagli opponenti, e volta a contestare, come da ultimo evidenziato, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.
L'eccezione in questione è fondata.
“Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. 6
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I,
29/02/2024 n. 5478). Orbene, a prescindere dallo specifico tenore della contestazione svolta sul punto dagli opponenti, ed anche a voler ritenere che, con essa, si sia inteso contestare non l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" di che trattasi, ma solo la riconducibilità ad essa del credito ingiunto, non può concludersi, nel caso di specie, nel senso che sia stata fornita la prova anche solo di tale secondo profilo. Vero è, infatti che “le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 7
relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. n. 17944/2023 cit., richiamata da Cass. n. 5478/2024), ma nella specie nella G.U. prodotta dalla suddetta società intervenuta ex art. 111 c.p.c. non è contenuta alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche dei crediti ceduti, cosicché non è neppure possibile verificare se fra questi sia stato incluso anche quello ingiunto. Ne discende, pertanto, che l'intervento spiegato dalla società intervenuta ex art. 111 c.p.c., in uno alla ivi formulata istanza di estromissione della cedente opposta dal presente giudizio, andrà ritenuto inammissibile.
Ciò posto in via preliminare, devono a questo punto esaminarsi i motivi di opposizione formulati con specifico riferimento alla posizione processuale dell'opponente fideiussore . Parte_2
Al riguardo, è stata in primo luogo eccepita la “ Controparte_6
[…] in quanto contenente lo schema contrattuale predisposto
[...] dall'ABI (che si produce) ed in particolare: la clausola di deroga prevista dall'art. 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza, la clausola di reviviscenza”. L'eccezione deve chiaramente essere disattesa. Dal confronto fra la dichiarazione fideiussoria di che trattasi (vd. fascicolo monitorio) e lo “schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie””, predisposto dall che ha costituito l'oggetto del CP_7 provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della Banca d'IT (vd. all. nn. 3 e 4 dell'atto di citazione), emerge chiaramente come la prima non sia stata affatto predisposta in maniera conforme al secondo e che, più specificamente, non contenga alcuna delle surriferite clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” della fideiussione che, come noto, sono state ritenute nulle perché in contrasto con la normativa antitrust.
È stata altresì eccepita la “DECADENZA […] EX ART. 1957 C.C.” (eccezione, questa, che deve essere esaminata proprio perché, per quanto in precedenza rilevato, in seno alla dichiarazione fideiussoria di che trattasi non era stata convenuta alcuna clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.). L'eccezione in questione è fondata. 8
In via preliminare, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la garanzia in esame deve essere qualificata in termini di “fideiussione”, e non di “contratto autonomo di garanzia”, per cui non può escludersi in radice l'operatività dell'art. 1957 c.c. Come noto, infatti, per “contratto autonomo di garanzia” si intende quella fattispecie in cui il garante (di regola una banca o una compagnia di assicurazione, o comunque un soggetto altamente solvibile), a titolo necessariamente oneroso, ed operando su “ordine” del debitore della prestazione principale, si impegna a versare al beneficiario (il creditore garantito) l'importo stabilito, alla sola condizione che costui – ritenendo di avervi diritto in forza dei rapporti con il debitore principale – gliene faccia richiesta, essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente e preventivamente ad opporgli qualsiasi tipo di eccezione.
L'elemento maggiormente caratterizzante dell'accordo in questione è dunque l'autonomia dell'obbligazione assunta dal garante rispetto all'obbligazione principale (Cass. S.U. n. 3947/2010).
Ciò posto, rispetto all'atto negoziale in esame deve specificamente osservarsi: lo stesso è inequivocabilmente denominato “fideiussione generale limitata”; all'art.
1.2 si afferma che “Il Fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore Garantito per capitale, interessi anche moratori ed ogni altro accessorio, …”; all'art. 2 si precisa che l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale;
ancora, all'art. 4 è stabilito che il fideiussore ha l'onere di informarsi in ordine all'andamento del rapporto tra Banca e debitore principale, e che, in ogni caso, la Banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito;
infine, all'art. 5.3 è previsto che “L'eventuale decadenza del Debitore Garantito dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fideiussore”.
Tutte le rilevate circostanze sono, con evidenza, un sicuro indice di una mancanza di autonomia e separatezza fra l'obbligazione principale e l'obbligazione assunta dal garante, con conseguente inconfigurabilità di un
“contratto autonomo di garanzia”. 9
Appare ben evidente, infatti: che la garanzia in questione sia stata resa a titolo gratuito (il fideiussore si impegna ad eseguire la prestazione senza ottenere alcuna prestazione economica); che il garante non sia una Banca o una Società di assicurazione, trattandosi di persona fisica;
che l'oggetto principale della obbligazione dallo stesso assunta non sia l'assunzione del peso economico dell'inadempimento ma l'esecuzione della “medesima obbligazione o prestazione” cui è tenuto il debitore principale;
che proprio in ragione della medesimezza della prestazione il fideiussore assume la qualità di debitore solidale;
che non pare sussistere alcuna deroga all'art. 1945 c.c. in forza del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale: ed infatti, è vero che nella scrittura in esame è stata inserita la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma tale clausola esclude solo che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, e non anche che lo stesso possa opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita la clausola di pagamento “senza eccezioni”).
Ciò chiarito, e posto che l'art. 1957 c.c. è senz'altro applicabile alla fattispecie in esame, deve a questo punto verificarsi se sia intervenuta o meno la decadenza di cui alla disposizione citata.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1957 c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
Conseguentemente, per non perdere la garanzia fideiussoria acquisita,
l'opposta avrebbe dovuto proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro il predetto termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Orbene, la scadenza dell'obbligazione principale deve individuarsi alla data del 05-10/11/2020, avuto riguardo al rapporto di prestito fiduciario, e alla data dell'11-17/09/2019, in riferimento al rapporto di apertura di credito in 10
conto corrente, ovvero in quei momenti in cui, con distinte raccomandate
A.R. versate in atti dalla stessa opposta (vd. fascicolo monitorio), quest'ultima aveva comunicato al debitore principale e allo stesso fideiussore opponente la decadenza dal beneficio del termine nel primo caso (contratto di prestito), e la revoca dell'apertura di credito e il recesso dal contratto di conto corrente, nel secondo caso, altresì richiedendo il pagamento degli importi rispettivamente dovuti.
Di contro, il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è stato depositato solamente in data 28/04/2022, ovvero ben oltre il predetto termine di decadenza di sei mesi.
A quella data, pertanto, l'opposta non aveva più titolo per agire nei confronti dell'opponente fideiussore, essendosi già estinta ex art. 1957 c.c., per l'intervenuto decorso del predetto termine semestrale, la fideiussione da costui a suo tempo prestata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere senz'altro revocato nei confronti dell'opponente fideiussore . Parte_2
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione deve essere svolto, dunque, limitatamente alla posizione processuale dell'opponente debitore principale ( ). Parte_1
Come in precedenza evidenziato, è stata eccepita la “NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO”, sul presupposto che “Relativamente al contratto di prestito fiduciario, la ha prodotto in sede ON monitoria un saldo conto che non può essere posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Non ha prodotto, infatti, come doveva, l'estratto conto certificato relativo all'intera durata del rapporto. […] Per non dire che, relativamente invece al rapporto di affidamento in conto corrente […] nulla viene prodotto e provato nel procedimento monitorio […] la avrebbe CP_1 dovuto produrre, oltre ai citati estratti conti relativi all'intero periodo e per i due rapporti, anche la prova dell'invio delle comunicazioni”.
Orbene, l'eccezione in questione è fondata limitatamente alla parte del credito ingiunto che è stata azionata dall'opposta “in virtù dell'apertura di credito in c/c del 18/5/2012” (€.3.868,20). È noto, infatti, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, peraltro, 11
(trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria, a cognizione sommaria ed inaudita altera parte), deve essere accertata in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e mediante gli ordinari mezzi istruttori.
Ed infatti, è stato precisato che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito
i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. n.
14640/2018).
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità
(tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 23313/2018).
Ne deriva, pertanto, che la (o chi per essa) ha l'onere di produrre sia il CP_1 contratto di conto corrente, sia la serie integrale dei relativi estratti conto, dall'apertura del conto corrente sino al saldo così come determinato in sede monitoria, posto che solo in tal modo risulta possibile l'integrale 12
ricostruzione del dare e dell'avere, e la conseguente determinazione del credito azionato.
Orbene, nella fattispecie in esame, a prescindere dalla legittimità del decreto ingiuntivo opposto, correttamente emesso sulla base dell'estratto conto certificato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB, sulla scorta dei princìpi sopra esposti deve constatarsi l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta, e dalla stessa intervenuta successivamente subentrata alla prima.
Da un lato, infatti, gli opponenti hanno proposto motivi di opposizione non solo formali, ma anche sostanziali: gli stessi, oltre a rilevare la “
[...]
SOTTOSCRITTE”, hanno contestato espressamente CP_8
l'esistenza del credito per insufficienza della documentazione prodotta a sostegno dello stesso (vd., in particolare, note di trattazione scritta dell'udienza del 09/01/2023, e successivi atti processuali).
Dall'altro lato l'opposta, a fronte di tali contestazioni, pur depositando la serie continua degli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente sino al saldo, non ha prodotto il contratto originariamente stipulato dalle parti.
Ed infatti, a sostegno della pretesa creditoria in esame risultano dalla stessa depositati, oltre al relativo estratto conto certificato conforme ex art. 50, il contratto di conto corrente con concessione di fido del 18/05/2012 (vd. fascicolo monitorio), e gli estratti conto analitici e scalari a far data del
23/12/2002 (vd. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta): è del tutto evidente, quindi, che il rapporto di conto corrente azionato dall'opposta sia iniziato non in data 18/05/2012, ma in epoca precedente, la stessa avendo prodotto estratti conto relativi al medesimo conto già a far data dal 23/12/2002. Ne discende, pertanto, che il rapporto di conto corrente in questione era stato acceso precedentemente al
18/05/2012, e che, relativamente ad esso, non è stato prodotto quanto meno il contratto originario. 13
Tale insufficienza della documentazione probatoria in relazione al predetto rapporto di apertura di credito in conto corrente rende la relativa parte del credito complessivamente ingiunto sfornita di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza in parte qua della domanda proposta in sede monitoria: non avendo l'opposta prodotto anche il contratto originario di tale rapporto, non può ritenersi che la stessa abbia dato prova dell'esistenza e dell'entità del relativo credito azionato, cosicché la somma a tale titolo ingiunta (€.3.868,20) non può ritenersi dovuta dagli opponenti, e il decreto ingiuntivo opposto andrà sotto tale profilo revocato.
Ad opposta conclusione deve invece pervenirsi con riguardo al rapporto di prestito pure azionato dall'opposta. Per giurisprudenza costante, infatti, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 14
18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018, 23759/2016 e 826/2015). Orbene, nel caso di specie, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo, sin dalla fase monitoria, oltre al relativo estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, il contratto di prestito convenzionato stipulato in data 03/11/2009 ed il piano di ammortamento ad esso allegato.
Gli opponenti, di contro, non hanno dedotto, né tanto meno dimostrato, eventuali cause modificative o estintive del loro debito, e ciò anche in ragione dell'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione di seguito esaminato.
Da ultimo, è stata eccepita la “NULLITA' DELLE CLAUSOLE SOTTOSCRITTE”, posto che “i contratti in esame sono stati predisposti unilateralmente dalla Banca Agricola e contengono clausole vessatorie”. Il motivo di opposizione in questione, che chiaramente andrà esaminato limitatamente al predetto rapporto di prestito, è infondato. Preliminarmente, deve evidenziarsi che l'unica “vessatorietà” invocabile nella fattispecie in esame sia quella di cui all'art. 1341 c.c., come peraltro dedotto in sede di opposizione, e non anche quella di cui agli artt. 33 ss. D.Lgs. n. 206/2005, risultando pacifico che l'opponente Parte_1 abbia sottoscritto il contratto di che trattasi per finalità connesse all'esercizio della propria attività professionale, piuttosto che nella sua qualità di “consumatore”: dal contratto in questione, infatti, è chiaramente evincibile che lo stesso abbia chiesto ed ottenuto il relativo finanziamento quale “esercente l'attività di . Parte_3
Ciò premesso, deve essere escluso che sia stato violato l'invocato art. 1341 c.c.. In primo luogo trattasi, infatti, di condizioni generali che il predetto opponente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza;
in secondo luogo, e contrariamente a quanto dedotto in sede di opposizione, alcune di esse sono state specificamente accettate ed approvate per iscritto.
Alla luce delle considerazioni suespresse, sussiste il diritto di credito dell'opposta limitatamente alla somma di €.11.418,05, oltre ad interessi come richiesti nel ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo, quale importo 15
dovuto in forza del contratto di prestito convenzionato stipulato in data 03/11/2009, e unicamente nei confronti dell'opponente . Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opposta avuto riguardo ai rapporti fra questa e l'opponente PT
.
[...]
Relativamente ai rapporti fra la medesima opposta e l'altro opponente,
, considerato che la prima è risultata vincitrice Parte_1 limitatamente al rapporto di prestito, per l'importo di €.11.418,05, e non anche rispetto al rapporto di apertura di credito in conto corrente, da essa pure azionato, per il restante importo di €.3.868,20, le spese di lite andranno poste a carico del secondo nella misura di due terzi, e compensate tra di essi per il restante terzo. Infine, con riferimento ai rapporti fra gli opponenti e la società intervenuta ex art. 111 c.p.c., il cui intervento è stato dichiarato inammissibile, le spese di lite devono essere poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa.
Dichiara inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. di E_ nella persona della procuratrice CP_3
Revoca il decreto ingiuntivo n. 687/2022 del 23/05/2022, emesso dal
Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1485/2022 R.G.
Condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta , dell'importo di €.11.418,05, ON oltre ad interessi come richiesti nel ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo. 16
Condanna l'opponente a corrispondere a Parte_1 [...]
le spese di lite nella misura di due terzi, da quantificarsi ON in €.
1.200 per compensi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tali spese fra le medesime parti per il restante terzo.
Condanna l'opposta a rifondere ON all'opponente le spese di lite, da determinarsi in €. 1.800,00 Parte_2 per compensi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna nella persona della procuratrice a E_ CP_3 corrispondere agli opponenti e le spese di Parte_1 Parte_2
lite, da determinarsi in €. 2.340,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo