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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1136/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato alla Parte_1 C.F._1
Via Napoli n. 10 in Siracusa e rappresentato e difeso in proprio nella qualità di avvocato ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), costituita sia in proprio che nella PA C.F._2 qualità di erede del defunto coniuge (c.f.: ER Controparte_2
), (c.f.: ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f.: ), queste ultime costituite quali Parte_2 C.F._5 eredi del defunto padre elettivamente domiciliate in Siracusa, ER
Viale Santa Panagia n.136/A, presso lo studio dell'avv. Gabriella Garofalo del Foro di Siracusa che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo presupposto di fatto da cui trae linfa il presente procedimento concerne il mandato professionale conferito all'avv. da alcuni condomini del Parte_1
sito in Siracusa alla Via di Villa Ortisi n. 34/A, tra cui Controparte_4
e , al fine di costituirsi e resistere nel giudizio ER PA
avente R.G. n. 2416 del 2011 promosso dalla condomina per Parte_3
ottenere la modifica delle tabelle millesimali in uso al predetto fabbricato: tale procedimento si è concluso con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016 (per reperire la quale si veda il doc. n. 60 del fascicolo di parte appellante ) con la quale il decidente ha dichiarato la sopravvenuta Pt_1
cessazione della materia del contendere, posto che l'assemblea dei condomini all'uopo convocata aveva deliberato l'approvazione di nuove tabelle millesimali, ed ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Per le prestazioni professionali rese dall'avv. in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011, Parte_1
quest'ultimo ha emesso preavviso di parcella nei confronti dei condomini Per_1
e per la quota di loro spettanza pari ad Euro 752,00 (si
[...] PA
veda il doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante ): i predetti condomini Pt_1
hanno corrisposto al legale avv. la minor somma di Euro 230,57 (si veda il Pt_1
doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante ) ritenendo quanto richiesto loro Pt_1
non consono alle tariffe professionali ed all'impegno profuso dal professionista.
Il secondo presupposto di fatto è dato dal carteggio intercorso tra ER
e , ex clienti dell'avv. , ed il Consiglio dell'Ordine PA Parte_1
degli Avvocati di Siracusa, a seguito dell'inoltro a quest'ultimo di tre missive datate
16 novembre 2014, 26 novembre 2014 e 24 dicembre 2016 (per reperire le lettere si pagina 2 di 10 vedano i doc. n. 52, 56 e 62 del fascicolo di parte appellante ) con le quali Pt_1
e avevano chiesto lumi circa la congruità della ER PA
parcella inoltrata loro dal professionista: ad avviso del tali lettere ledevano Pt_1
la propria onorabilità e reputazione stante il contenuto fortemente denigratorio della propria persona.
Il terzo presupposto di fatto è dato sia dalla revoca del mandato difensivo assunto dall'avv. a difesa del sito in Siracusa alla Parte_1 Controparte_4
Via di Villa Ortisi n. 34/A in seno al procedimento avanti al Tribunale di Siracusa avente R.G. n. 4817 del 2013, revoca intervenuta in occasione dell'assemblea straordinaria del 12 settembre 2014 (si veda il doc. n. 48 del fascicolo di parte appellante ) ad onta della mancata indicazione del relativo argomento Pt_1
all'ordine del giorno, circostanza quest'ultima che ne ha comportato l'annullamento ad opera del Tribunale di Siracusa con sentenza n. 984 del 2018 (si veda il doc. n.
90 del fascicolo di parte appellante ), sia dagli avvenimenti occorsi in Pt_1
occasione della celebrazione delle assemblee del sito in Controparte_4
Siracusa alla Via di Villa Ortisi n. 34/A datate 19 aprile 2012, 18 dicembre 2013 e
12 settembre 2014, in cui, a detta dall'avv. , i condomini Parte_1 Per_1
avevano posto in essere comportamenti assai lesivi della
[...] PA
propria sfera giuridica soggettiva sostanziale, patrimoniale e non, meritevoli di sanzione.
Tanto premesso, l'avv. ha pertanto incoato avverso Parte_1 Per_1
e giudizio civile facendo valere due distinte domande:
[...] PA
con la prima ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali per l'attività svolta in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016,
pagina 3 di 10 mentre con la seconda ha chiesto il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte denigratorie poste in essere dai convenuti a detrimento della propria sfera personale e patrimoniale.
Costituitisi in giudizio e il Tribunale di ER PA
Siracusa ha definito il procedimento con l'adozione della sentenza n. 1488 del 2023, pubblicata in data primo agosto 2023, con la quale ha respinto entrambe le domande azionate dal asserendo da un lato che parte attrice non aveva dimostrato Pt_1
l'espletamento delle prestazioni professionali in favore dei convenuti Per_1
e , in assenza viepiù del parere di congruità del Consiglio
[...] PA
dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ritenuto facoltativo ma comunque necessario alla luce delle contestazioni mosse dai predetti convenuti, e dall'altro che né il contenuto delle missive inoltrate da e al ER PA
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa né le statuizioni assembleari che e avevano contribuito a far assumere al ER PA
, tramite il loro voto favorevole, aveva assunto i contorni del CP_4
comportamento ingiurioso o diffamatorio tale da far scattare la concretizzazione di un illecito civile ed il conseguente obbligo del risarcimento del danno.
L'avv. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1488 del 2023 evidenziandone da un lato l'erroneità nella parte in cui il decidente aveva ritenuto non provata l'effettuazione delle prestazioni professionali per l'attività svolta in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016, quando in realtà le controparti e mai ne avevano ER PA
contestato la sussistenza, manifestandosi i loro strali unicamente avverso la quantificazione del compenso richiesto loro con la missiva del giorno 8 ottobre 2014
pagina 4 di 10 (si veda il doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante ), e dall'altro la Pt_1
superficialità con cui erano state disattese le domande di risarcimento del danno per le plurime condotte serbate da e , lesive della ER PA
propria onorabilità e reputazione professionale, domande del tutto obliterate dalla sentenza gravata.
Si sono costituiti nel giudizio di appello e ER PA
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame: radicatosi il contraddittorio, nelle more del giudizio è venuto a mancare ai vivi ed il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi di ER
quest'ultimo.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del
19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la corte reputa parzialmente fondato l'appello proposto dall'avv. per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La sentenza di primo grado è palesemente errata nella parte in cui ha affermato che il non abbia dimostrato di avere espletato il mandato difensivo in favore dei Pt_1
convenuti e in seno al giudizio avente R.G. n. ER PA
2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016: a parte il fatto che il giudizio avente R.G. n. 2416 del
2011 ha avuto quale epilogo l'adozione di una sentenza anche grazie all'attività professionale svolta dal in favore degli odierni appellati, coglie nel segno Pt_1
l'assunto difensivo di quest'ultimo che ha evidenziato come mai i convenuti e ne abbiano contestato la sussistenza, ER PA
essendosi questi ultimi lamentati unicamente della presunta esosità della richiesta del compenso inoltrata loro;
in accoglimento del primo motivo di appello, le pagina 5 di 10 appellate e PA Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
devono pertanto essere condannate al pagamento in favore dell'avv.
[...]
, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 521,43 (Euro Pt_1
752,00 - Euro 230,57 = Euro 521,43) quale residuo importo loro gravante pro quota, della parcella professionale spettante all'odierno appellante, come da notula datata otto ottobre 2014.
Al contrario la Corte non ravvisa alcuna condotta lesiva dell'onore e della reputazione del serbata da e avuto Pt_1 ER PA
riguardo alle seguenti considerazioni:
1) La prima missiva datata 16 novembre 2014 (si veda il doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante ) è stata ritenuta dal lesiva della propria Pt_1 Pt_1
onorabilità per il fatto che e avevano ER PA
sminuito il proprio operato sia in termini di tempo, avendo delimitato la durata dell'attività legale svolta a soli 21 giorni, sia in termini di fattura, avendo ritenuto la comparsa di costituzione e risposta dallo stesso redatta di non particolare difficoltà, e per il fatto che e ER PA
avevano falsamente asserito che egli era stato ricusato e non revocato, quasi ad imputargli una condotta scorretta, e che essi erano risultati soccombenti quando in realtà si era trattata di cessata materia del contendere: tali circostanze non appaiono lesive del decoro del professionista vuoi perché rientrano nei limiti della continenza e di mere percezioni soggettive non lesive di alcunché, vuoi per il fatto che per soggetti non addetti al diritto processuale e non avvezzi al linguaggio giuridico, quali risultavano essere Per_1
e , può ben sussistere l'equivalenza semantica dei
[...] PA
termini revoca del mandato e ricusazione, o del concetto di soccombenza e di pagina 6 di 10 cessata materia del contendere, senza che l'utilizzo degli uni piuttosto che degli altri denoti alcun disvalore di fatto nei confronti dell'operato del professionista odierno appellante;
contrariamente a quanto asserito dal
, dal tenore della missiva non si evince alcun intento dei redattori Pt_1
e di far sottoporre il a ER PA Pt_1
procedimento disciplinare ad opera del C.O.A. destinatario della segnalazione in esame;
2) La seconda missiva datata 26 novembre 2014 (si veda il doc. n. 56 del fascicolo di parte appellante ) viene considerata dal priva di Pt_1 Pt_1
espressioni direttamente denigranti ma rea di “resuscitare” la prima lettera di cui al precedente numero: è chiaro che ciò non basta a concretizzare alcun comportamento lesivo dell'altrui reputazione;
3) La terza missiva datata 24 dicembre 2016 (si veda il doc. n. 62 del fascicolo di parte appellante ) è stata tacciata dal di contenuto Pt_1 Pt_1
denigratorio atteso che e gli hanno ER PA
imputato il fatto di non essersi degnato di presenziare per ben due volte avanti al C.O.A. di Siracusa al fine di trovare un accordo con riferimento alla quantificazione del compenso professionale spettantegli: ad avviso della
Corte anche tale affermazione non esprime alcun giudizio negativo circa il comportamento professionale serbato dal , rientrando piuttosto essa Pt_1
nel diritto di critica dal contenuto prettamente neutro, non tale da ledere l'altrui reputazione;
4) Il ha reputato lesivo del proprio onore e della propria reputazione il Pt_1
contenuto della lettera con la quale i condomini e ER [...]
, delegando a partecipare all'assemblea datata 19 aprile 2012 in loro CP_1
pagina 7 di 10 vece tale (per reperire la lettera si veda il doc. n. 37 del Persona_2
fascicolo di parte appellante ), hanno palesato il loro intento di voto Pt_1
sui molteplici argomenti all'ordine del giorno: con tale lettera, poi letta alla presenza dei condomini ed allegata al contenuto del verbale, i condomini e avrebbero perpetrato, a detta dall'avv. ER PA
, affermazioni lesive del suo onore che, per la verità, la Parte_1
Corte non ravvisa, palesando la lettera le volontà, sia pur esternate in modo netto e perentorio, circa le intenzioni di voto dei redattori che giammai sono trasmodate in frasi denigratorie della reputazione del professionista odierno appellato;
5) Il ha del pari reputato lesivo del proprio onore e della propria Pt_1
reputazione il fatto che abbia affermato, durante ER
l'assemblea condominiale del 18 dicembre 2013, che “la condomina
[...]
si era fatta plagiare dall'avv. ”, circostanza che aveva Per_3 Pt_1
provocato l'immediata reazione della condomina e del di lei marito Per_3
che avevano prontamente redarguito il ad avviso della Corte anche Per_1
take comportamento, sebbene non del tutto ortodosso, non ha comportato alcuna concretizzazione di un illecito civile ed il conseguente obbligo del risarcimento del danno in capo al considerata l'elevata conflittualità Per_1
che pervadeva la compagine condominiale e la litigiosità caratterizzante i condomini sfociata in plurimi contenziosi avanti il locale Tribunale;
6) Da ultimo residua l'esecrata revoca del mandato difensivo assunto dall'avv.
in seno al procedimento avanti al Tribunale di Siracusa Parte_1
avente R.G. n. 4817 del 2013 intervenuta in occasione dell'assemblea straordinaria del 12 settembre 2014 (si veda il doc. n. 48 del fascicolo di parte pagina 8 di 10 appellante ) ad onta della mancata indicazione del relativo argomento Pt_1
all'ordine del giorno, revoca che il ha qualificato quale vera e propria Pt_1
imboscata ordita ai suoi danni dal allorché era assente dall'assise Per_1
condominiale: ad avviso della Corte anche tale comportamento non risulta sussumibile nell'orbita dell'illecito aquiliano all'onore e/o alla reputazione del non soltanto perché la delibera con cui è stata disposta la Pt_1
cessazione dell'incarico professionale è stata assunta dal nella CP_4
sua totalità e non è giuridicamente riferibile al singolo condomino ma anche per il fatto che l'intento di volere revocare il mandato ad un legale che patrocina una controversia del rientra tra le prerogative di ogni CP_4
singolo condomino di concorrere alla vita comune non passibili di sindacato alcuno e rientranti nell'orbita dell'esercizio del diritto il quale, in assenza di alcun abuso o di atto emulativo certamente non ricorrente nella presente sede, non è tale da concretizzare illecito alcuno;
se si legge la delibera del 12 settembre 2014 si noterà comunque che la volontà di revocare il mandato al
Fagotto era emerso, a dire del a ragione o torto non interessa nella Per_1
presente sede, per l'esistenza di potenziali conflitti di interesse del professionista odierno appellante che nella causa avanti al Tribunale di
Siracusa avente R.G. n. 4817 del 2013 difendeva il Condominio mentre in altre controversie patrocinava i condomini avverso la medesima compagine condominiale.
In definitiva la Corte non ha ravvisato alcuna condotta illecita in capo ai condomini e , il che comporta il rigetto dell'appello del ER PA
in parte qua. Pt_1
pagina 9 di 10 Il complessivo esito della lite, con soccombenza reciproca tra le parti, comporta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le odierne parti di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1136/2023 R.G., così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1488 del 2023, pubblicata in data primo agosto 2023, condanna PA Controparte_2 CP_3
e al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_2 Parte_1
somma di Euro 521,43 oltre interessi legali a far data dal giorno otto ottobre 2014 sino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso , Parte_1 PA
e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1136/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato alla Parte_1 C.F._1
Via Napoli n. 10 in Siracusa e rappresentato e difeso in proprio nella qualità di avvocato ex art. 86 c.p.c.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), costituita sia in proprio che nella PA C.F._2 qualità di erede del defunto coniuge (c.f.: ER Controparte_2
), (c.f.: ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f.: ), queste ultime costituite quali Parte_2 C.F._5 eredi del defunto padre elettivamente domiciliate in Siracusa, ER
Viale Santa Panagia n.136/A, presso lo studio dell'avv. Gabriella Garofalo del Foro di Siracusa che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
pagina 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo presupposto di fatto da cui trae linfa il presente procedimento concerne il mandato professionale conferito all'avv. da alcuni condomini del Parte_1
sito in Siracusa alla Via di Villa Ortisi n. 34/A, tra cui Controparte_4
e , al fine di costituirsi e resistere nel giudizio ER PA
avente R.G. n. 2416 del 2011 promosso dalla condomina per Parte_3
ottenere la modifica delle tabelle millesimali in uso al predetto fabbricato: tale procedimento si è concluso con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016 (per reperire la quale si veda il doc. n. 60 del fascicolo di parte appellante ) con la quale il decidente ha dichiarato la sopravvenuta Pt_1
cessazione della materia del contendere, posto che l'assemblea dei condomini all'uopo convocata aveva deliberato l'approvazione di nuove tabelle millesimali, ed ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Per le prestazioni professionali rese dall'avv. in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011, Parte_1
quest'ultimo ha emesso preavviso di parcella nei confronti dei condomini Per_1
e per la quota di loro spettanza pari ad Euro 752,00 (si
[...] PA
veda il doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante ): i predetti condomini Pt_1
hanno corrisposto al legale avv. la minor somma di Euro 230,57 (si veda il Pt_1
doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante ) ritenendo quanto richiesto loro Pt_1
non consono alle tariffe professionali ed all'impegno profuso dal professionista.
Il secondo presupposto di fatto è dato dal carteggio intercorso tra ER
e , ex clienti dell'avv. , ed il Consiglio dell'Ordine PA Parte_1
degli Avvocati di Siracusa, a seguito dell'inoltro a quest'ultimo di tre missive datate
16 novembre 2014, 26 novembre 2014 e 24 dicembre 2016 (per reperire le lettere si pagina 2 di 10 vedano i doc. n. 52, 56 e 62 del fascicolo di parte appellante ) con le quali Pt_1
e avevano chiesto lumi circa la congruità della ER PA
parcella inoltrata loro dal professionista: ad avviso del tali lettere ledevano Pt_1
la propria onorabilità e reputazione stante il contenuto fortemente denigratorio della propria persona.
Il terzo presupposto di fatto è dato sia dalla revoca del mandato difensivo assunto dall'avv. a difesa del sito in Siracusa alla Parte_1 Controparte_4
Via di Villa Ortisi n. 34/A in seno al procedimento avanti al Tribunale di Siracusa avente R.G. n. 4817 del 2013, revoca intervenuta in occasione dell'assemblea straordinaria del 12 settembre 2014 (si veda il doc. n. 48 del fascicolo di parte appellante ) ad onta della mancata indicazione del relativo argomento Pt_1
all'ordine del giorno, circostanza quest'ultima che ne ha comportato l'annullamento ad opera del Tribunale di Siracusa con sentenza n. 984 del 2018 (si veda il doc. n.
90 del fascicolo di parte appellante ), sia dagli avvenimenti occorsi in Pt_1
occasione della celebrazione delle assemblee del sito in Controparte_4
Siracusa alla Via di Villa Ortisi n. 34/A datate 19 aprile 2012, 18 dicembre 2013 e
12 settembre 2014, in cui, a detta dall'avv. , i condomini Parte_1 Per_1
avevano posto in essere comportamenti assai lesivi della
[...] PA
propria sfera giuridica soggettiva sostanziale, patrimoniale e non, meritevoli di sanzione.
Tanto premesso, l'avv. ha pertanto incoato avverso Parte_1 Per_1
e giudizio civile facendo valere due distinte domande:
[...] PA
con la prima ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali per l'attività svolta in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016,
pagina 3 di 10 mentre con la seconda ha chiesto il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza delle condotte denigratorie poste in essere dai convenuti a detrimento della propria sfera personale e patrimoniale.
Costituitisi in giudizio e il Tribunale di ER PA
Siracusa ha definito il procedimento con l'adozione della sentenza n. 1488 del 2023, pubblicata in data primo agosto 2023, con la quale ha respinto entrambe le domande azionate dal asserendo da un lato che parte attrice non aveva dimostrato Pt_1
l'espletamento delle prestazioni professionali in favore dei convenuti Per_1
e , in assenza viepiù del parere di congruità del Consiglio
[...] PA
dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ritenuto facoltativo ma comunque necessario alla luce delle contestazioni mosse dai predetti convenuti, e dall'altro che né il contenuto delle missive inoltrate da e al ER PA
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa né le statuizioni assembleari che e avevano contribuito a far assumere al ER PA
, tramite il loro voto favorevole, aveva assunto i contorni del CP_4
comportamento ingiurioso o diffamatorio tale da far scattare la concretizzazione di un illecito civile ed il conseguente obbligo del risarcimento del danno.
L'avv. ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1488 del 2023 evidenziandone da un lato l'erroneità nella parte in cui il decidente aveva ritenuto non provata l'effettuazione delle prestazioni professionali per l'attività svolta in seno al giudizio avente R.G. n. 2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016, quando in realtà le controparti e mai ne avevano ER PA
contestato la sussistenza, manifestandosi i loro strali unicamente avverso la quantificazione del compenso richiesto loro con la missiva del giorno 8 ottobre 2014
pagina 4 di 10 (si veda il doc. n. 49 del fascicolo di parte appellante ), e dall'altro la Pt_1
superficialità con cui erano state disattese le domande di risarcimento del danno per le plurime condotte serbate da e , lesive della ER PA
propria onorabilità e reputazione professionale, domande del tutto obliterate dalla sentenza gravata.
Si sono costituiti nel giudizio di appello e ER PA
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame: radicatosi il contraddittorio, nelle more del giudizio è venuto a mancare ai vivi ed il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi di ER
quest'ultimo.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del
19 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, la corte reputa parzialmente fondato l'appello proposto dall'avv. per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La sentenza di primo grado è palesemente errata nella parte in cui ha affermato che il non abbia dimostrato di avere espletato il mandato difensivo in favore dei Pt_1
convenuti e in seno al giudizio avente R.G. n. ER PA
2416 del 2011 conclusosi con l'adozione, ad opera del Tribunale di Siracusa, della sentenza n. 1996 del 2016: a parte il fatto che il giudizio avente R.G. n. 2416 del
2011 ha avuto quale epilogo l'adozione di una sentenza anche grazie all'attività professionale svolta dal in favore degli odierni appellati, coglie nel segno Pt_1
l'assunto difensivo di quest'ultimo che ha evidenziato come mai i convenuti e ne abbiano contestato la sussistenza, ER PA
essendosi questi ultimi lamentati unicamente della presunta esosità della richiesta del compenso inoltrata loro;
in accoglimento del primo motivo di appello, le pagina 5 di 10 appellate e PA Controparte_2 Controparte_3 Pt_2
devono pertanto essere condannate al pagamento in favore dell'avv.
[...]
, a titolo di compensi professionali, della somma di Euro 521,43 (Euro Pt_1
752,00 - Euro 230,57 = Euro 521,43) quale residuo importo loro gravante pro quota, della parcella professionale spettante all'odierno appellante, come da notula datata otto ottobre 2014.
Al contrario la Corte non ravvisa alcuna condotta lesiva dell'onore e della reputazione del serbata da e avuto Pt_1 ER PA
riguardo alle seguenti considerazioni:
1) La prima missiva datata 16 novembre 2014 (si veda il doc. n. 52 del fascicolo di parte appellante ) è stata ritenuta dal lesiva della propria Pt_1 Pt_1
onorabilità per il fatto che e avevano ER PA
sminuito il proprio operato sia in termini di tempo, avendo delimitato la durata dell'attività legale svolta a soli 21 giorni, sia in termini di fattura, avendo ritenuto la comparsa di costituzione e risposta dallo stesso redatta di non particolare difficoltà, e per il fatto che e ER PA
avevano falsamente asserito che egli era stato ricusato e non revocato, quasi ad imputargli una condotta scorretta, e che essi erano risultati soccombenti quando in realtà si era trattata di cessata materia del contendere: tali circostanze non appaiono lesive del decoro del professionista vuoi perché rientrano nei limiti della continenza e di mere percezioni soggettive non lesive di alcunché, vuoi per il fatto che per soggetti non addetti al diritto processuale e non avvezzi al linguaggio giuridico, quali risultavano essere Per_1
e , può ben sussistere l'equivalenza semantica dei
[...] PA
termini revoca del mandato e ricusazione, o del concetto di soccombenza e di pagina 6 di 10 cessata materia del contendere, senza che l'utilizzo degli uni piuttosto che degli altri denoti alcun disvalore di fatto nei confronti dell'operato del professionista odierno appellante;
contrariamente a quanto asserito dal
, dal tenore della missiva non si evince alcun intento dei redattori Pt_1
e di far sottoporre il a ER PA Pt_1
procedimento disciplinare ad opera del C.O.A. destinatario della segnalazione in esame;
2) La seconda missiva datata 26 novembre 2014 (si veda il doc. n. 56 del fascicolo di parte appellante ) viene considerata dal priva di Pt_1 Pt_1
espressioni direttamente denigranti ma rea di “resuscitare” la prima lettera di cui al precedente numero: è chiaro che ciò non basta a concretizzare alcun comportamento lesivo dell'altrui reputazione;
3) La terza missiva datata 24 dicembre 2016 (si veda il doc. n. 62 del fascicolo di parte appellante ) è stata tacciata dal di contenuto Pt_1 Pt_1
denigratorio atteso che e gli hanno ER PA
imputato il fatto di non essersi degnato di presenziare per ben due volte avanti al C.O.A. di Siracusa al fine di trovare un accordo con riferimento alla quantificazione del compenso professionale spettantegli: ad avviso della
Corte anche tale affermazione non esprime alcun giudizio negativo circa il comportamento professionale serbato dal , rientrando piuttosto essa Pt_1
nel diritto di critica dal contenuto prettamente neutro, non tale da ledere l'altrui reputazione;
4) Il ha reputato lesivo del proprio onore e della propria reputazione il Pt_1
contenuto della lettera con la quale i condomini e ER [...]
, delegando a partecipare all'assemblea datata 19 aprile 2012 in loro CP_1
pagina 7 di 10 vece tale (per reperire la lettera si veda il doc. n. 37 del Persona_2
fascicolo di parte appellante ), hanno palesato il loro intento di voto Pt_1
sui molteplici argomenti all'ordine del giorno: con tale lettera, poi letta alla presenza dei condomini ed allegata al contenuto del verbale, i condomini e avrebbero perpetrato, a detta dall'avv. ER PA
, affermazioni lesive del suo onore che, per la verità, la Parte_1
Corte non ravvisa, palesando la lettera le volontà, sia pur esternate in modo netto e perentorio, circa le intenzioni di voto dei redattori che giammai sono trasmodate in frasi denigratorie della reputazione del professionista odierno appellato;
5) Il ha del pari reputato lesivo del proprio onore e della propria Pt_1
reputazione il fatto che abbia affermato, durante ER
l'assemblea condominiale del 18 dicembre 2013, che “la condomina
[...]
si era fatta plagiare dall'avv. ”, circostanza che aveva Per_3 Pt_1
provocato l'immediata reazione della condomina e del di lei marito Per_3
che avevano prontamente redarguito il ad avviso della Corte anche Per_1
take comportamento, sebbene non del tutto ortodosso, non ha comportato alcuna concretizzazione di un illecito civile ed il conseguente obbligo del risarcimento del danno in capo al considerata l'elevata conflittualità Per_1
che pervadeva la compagine condominiale e la litigiosità caratterizzante i condomini sfociata in plurimi contenziosi avanti il locale Tribunale;
6) Da ultimo residua l'esecrata revoca del mandato difensivo assunto dall'avv.
in seno al procedimento avanti al Tribunale di Siracusa Parte_1
avente R.G. n. 4817 del 2013 intervenuta in occasione dell'assemblea straordinaria del 12 settembre 2014 (si veda il doc. n. 48 del fascicolo di parte pagina 8 di 10 appellante ) ad onta della mancata indicazione del relativo argomento Pt_1
all'ordine del giorno, revoca che il ha qualificato quale vera e propria Pt_1
imboscata ordita ai suoi danni dal allorché era assente dall'assise Per_1
condominiale: ad avviso della Corte anche tale comportamento non risulta sussumibile nell'orbita dell'illecito aquiliano all'onore e/o alla reputazione del non soltanto perché la delibera con cui è stata disposta la Pt_1
cessazione dell'incarico professionale è stata assunta dal nella CP_4
sua totalità e non è giuridicamente riferibile al singolo condomino ma anche per il fatto che l'intento di volere revocare il mandato ad un legale che patrocina una controversia del rientra tra le prerogative di ogni CP_4
singolo condomino di concorrere alla vita comune non passibili di sindacato alcuno e rientranti nell'orbita dell'esercizio del diritto il quale, in assenza di alcun abuso o di atto emulativo certamente non ricorrente nella presente sede, non è tale da concretizzare illecito alcuno;
se si legge la delibera del 12 settembre 2014 si noterà comunque che la volontà di revocare il mandato al
Fagotto era emerso, a dire del a ragione o torto non interessa nella Per_1
presente sede, per l'esistenza di potenziali conflitti di interesse del professionista odierno appellante che nella causa avanti al Tribunale di
Siracusa avente R.G. n. 4817 del 2013 difendeva il Condominio mentre in altre controversie patrocinava i condomini avverso la medesima compagine condominiale.
In definitiva la Corte non ha ravvisato alcuna condotta illecita in capo ai condomini e , il che comporta il rigetto dell'appello del ER PA
in parte qua. Pt_1
pagina 9 di 10 Il complessivo esito della lite, con soccombenza reciproca tra le parti, comporta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le odierne parti di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1136/2023 R.G., così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1488 del 2023, pubblicata in data primo agosto 2023, condanna PA Controparte_2 CP_3
e al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_2 Parte_1
somma di Euro 521,43 oltre interessi legali a far data dal giorno otto ottobre 2014 sino al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso , Parte_1 PA
e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti di causa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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