Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5474/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, con sede in Pagani (SA) alla Via M. Parte_1
Pittoni n. 1 (C.F./P.I. , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1 amministrazione Avv. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 in calce alla memoria di costituzione e di determina generale n. 644 del 07/11/2023, dall'Avv. Raffaele Amendola (C.F. ) presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia in Pagani al Corso E. Padovano 44 OPPONENTE E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Pagani (SA) alla Via Controparte_2
Quarto San Marano, P.IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Irma Loredana Scarpa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, e con la stessa elettivamente domiciliata in Via Abignente n. 26 di Sarno (SA) presso e nel suo studio OPPOSTA NONCHÉ
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in forza di convenzione legale, dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F.
) con il quale elettivamente domicilia, ai fini del presente C.F._2 giudizio in Sant'Anastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio n. 86
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 2/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
N.R.G. 5474/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Controparte_3
Il Giudice in data 26/2/2020 autorizzava la chiamata in causa del Controparte_3 che si costituiva in data 15/9/2020, eccependo, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e socioassistenziali richiesta unicamente dall' . Parte_1
Nel merito eccepisce l'assenza della prescritta copertura finanziaria richiesta per autorizzare qualunque impegno di spesa da parte di una pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa vigente né risulta mai intercorso alcun rapporto contrattuale, richiesto ad substantiam in forma scritta, tra la ed il Controparte_2 CP_3 in qualità di capofila dell'
[...] CP_4
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G. 5474/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte creditrice non ha adeguatamente provato il proprio titolo, essendosi limitata a produrre le fatture delle quali chiede il pagamento, senza tra l'altro fornire alcuna documentazione autorizzativa delle prestazioni di cui alle fatture, né documentazione che provi la natura della prestazione da eseguire ed il relativo costo, nonché l'effettivo espletamento della stessa.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5474/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , Parte_1 Parte_2 ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_3
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1654/2019 del 12/9/2019;
3. condanna il in persona del legale rapp.te pro Parte_2 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di giudizio che
[...] si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna il in persona del legale rapp.te pro Parte_2 tempore, al pagamento, in favore del n persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1700,00 per
N.R.G. 5474/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5474/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4