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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41990/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 FIORE MICHELE e dell'avv. NUNZIATO GENNARO ( ) PIAZZA CARITA', C.F._1
32 80134 NAPOLI;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI ELISABETTA Controparte_1 P.IVA_2
( ) Viale San Gimignano 20146 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che
[...] aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane competente per territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle pagina 2 di 6 accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame.
Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro €. 59.217,80, con gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
In data 15 aprile 2025 è intervenuta la sentenza n. 43 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, impositivo dell'addizionale per contrarietà alla normativa comunitaria richiedente la finalità specifica del tributo in discorso, norma quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore di conformarsi all'ordinamento comunitario. Tale sentenza ha privato di efficacia la norma con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore, salvi i rapporti esauriti, così che, il venir meno di essa anche con riguardo al rapporto dedotto in giudizio, consente di superare senz'altro l'ostacolo giuridico rappresentato dall'efficacia solo verticale delle direttive. Infatti, l'inefficacia della norma in esame, privando di causa la clausola contrattuale impositiva dell'addizionale e quindi rendendola nulla, determina la ripetibilità delle somme versate a tale titolo.
Una ulteriore eccezione della convenuta si basa sull'argomento per cui l'abrogazione della addizionale non ha comportato una diminuzione del dovuto da parte dell'utente in quanto il legislatore ha contestualmente aumentato in misura corrispondente l'importo della accisa erariale, non soggetta al requisito della finalità specifica. Tale argomento è palesemente irrilevante in quanto non vale ad escludere che l'imposizione a titolo di addizionale fosse illegittima e che tale illegittimità abbia fatto venir meno la causa del pagamento del relativo importo in rivalsa nel rapporto tra fornitore e utente dell'energia. pagina 3 di 6 Non è fondato l'argomento ulteriore della convenuta, che si basa sulla presunta non autonomia della addizionale rispetto alla accisa, cosicché il requisito della necessaria finalità specifica, non richiesto dalla legislazione comunitaria per l'accisa, non lo sarebbe neanche per la addizionale, che quindi non costituirebbe un'altra imposta indiretta aggiunta alla accisa. In sostanza la convenuta desume questa non autonomia dalla estrema somiglianza di disciplina e quindi di fisionomia fra le due imposte, che presentano la medesima base imponibile, i medesimi soggetti passivi, la medesima struttura di aliquota, le medesime modalità di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione. Al riguardo il Tribunale prende innanzitutto atto che le sentenze della Cassazione sopra citate, che hanno riguardato le addizionali ai medesimi effetti che vengono in considerazione in questo giudizio, hanno dato per scontato, pur senza motivare al riguardo perché non sollecitate sul punto, che le addizionali rientrassero proprio nel concetto comunitario di “altre imposte indirette”. Viceversa, le altre sentenze citate dalla convenuta per sostenere la non autonomia, ossia la accessorietà della addizionale rispetto alla accisa, considerano tale caratteristica ad altri effetti (probatori o relativi alle esenzioni). Inoltre, le stesse sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, che pur si pronunciano su “altre imposte indirette” di altri Stati membri, non operano alcun discrimine con riguardo alla somiglianza strutturale delle imposte aggiuntive rispetto alle accise. Si osserva inoltre che tale somiglianza di disciplina, riguarda tutte le imposte indirette, per la loro stessa natura (è ovvio, ad esempio, che la base imponibile sia in qualche modo dipendente dalla quantità del bene ceduto in quanto da essa ne dipende il corrispettivo) e per la necessità di garantirne praticamente l'efficienza nella riscossione, che ne risentirebbe ove ci fossero differenze tra le diverse imposte indirette applicate allo stesso bene. Infine, tale omogeneità dipende anche dall'adempimento, di cui non ci si può lamentare, dello Stato alla prescrizione della direttiva in esame, di cui si è sopra scritto, sulla conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte. In ogni caso, vi sono, tra le imposte a confronto, differenze di misura di aliquota, limiti di applicazione, esenzioni e, soprattutto, destinazione del gettito (alle provincie e non all'erario), ossia proprio l'aspetto preso in considerazione nel prescrivere “specifiche finalità”, che valgono ad escludere tale pretesa accessorietà.
Né si può dire che le specifiche finalità del gettito della addizionale, come invece sostenuto dalla convenuta, siano state effettivamente previste dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 20/2011, in base al quale è stato disposto che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (…) la copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo può essere assicurata (…) con le seguenti modalità: (…) c) le Province possono deliberare una apposita maggiorazione all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, conv. in L. n. 20/1989”. Il tenore eventuale e ipotetico di tale norma non può certamente soddisfare la prescrizione della direttiva nella stringente interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia nelle più volte citate sentenze, soddisfatta soltanto da una destinazione effettiva e legata ad una specifica pagina 4 di 6 finalità ambientale, che non può considerarsi assolta dalla destinazione di cui alla normativa in esame. Quanto sopra è stato condiviso dalla Corte Costituzione nella sopra citata sentenza n. 43/25 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per la mancanza di finalità specifica del tributo in parola.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente.
È infondata l'eccezione di prescrizione parziale decennale avanzata dalla convenuta quanto agli importi pagati a titolo di addizionale in data anteriore al giugno 2020, sul presupposto che la messa in mora del 31/01/2020 sarebbe stata inoltrata dalla società ricorrente ad un indirizzo erroneo (quello della e, poi, riscontrata dalla convenuta CP_1 CP_1 solo in data 12/06/2020 (doc. 2,3.1 e 3.2 del ricorso).
Come pure rilevato dalla difesa di parte ricorrente, gli atti stragiudiziali non soggiacciono a particolari modalità di trasmissione o alle regole previste in tema di notifica di atti giudiziali ma è sufficiente che l'atto stesso sia portato nella sfera di conoscibilità del ricevente.
Il Tribunale ritiene idoneo l'atto interruttivo in esame atteso che, nella specie, vi è prova che la messa in mora del 31/01/2020 era conosciuta da che la riscontrava, sia CP_1 pure successivamente, dando atto di averla ricevuta e senza imputare il ritardo al lamentato invio ad un erroneo indirizzo, che la ricorrente è soggetta al controllo e direzione del socio unico che la lettera di riscontro perveniva dall'indirizzo del servizio clienti CP_1
“ “ ( . CP_1 Email_1
L'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale, inoltre, si deve ritenere provato pur in mancanza della documentazione attestante direttamente i pagamenti e contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta.
Ciò perché il mancato pagamento non è stato lamentato dalla convenuta nel corso del rapporto di somministrazione, come evincibile dalle fatture esibite che attestano la regolarità dei pagamenti da parte della odierna ricorrente e desumibile dalla stessa prosecuzione del rapporto di somministrazione, fino alla cessazione, non dovuta a morosità dell'utente, verso la quale non sono state intentate azioni per ottenere il corrispettivo.
Non è fondata, nemmeno, l'ulteriore argomentazione proposta dalla convenuta per CP_1 contestare l'idoneità della messa in mora ai fini interruttivi, in quanto non è necessaria la esatta quantificazione del dovuto ai fini della certa identificazione del credito di cui si domanda il pagamento ma è sufficiente indicare con chiarezza, cosa che è avvenuta, il titolo da cui deriva il credito.
Pertanto, alla ricorrente, che ha fornito idonea prova della interruzione della prescrizione e dell'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso, mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo pagina 5 di 6 relativa alla addizionale (v. docc. da 11.1 a 11.23 del ricorso), spetta la complessiva somma di euro 59.217,80.
Sull'importo riconosciuto alla ricorrente sono dovuti, anche, gli interessi legali ordinari che decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da ei confronti di Parte_2 condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_1
l'importo di euro 59.217,80, con gli interessi specificati in Parte_2 motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41990/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 FIORE MICHELE e dell'avv. NUNZIATO GENNARO ( ) PIAZZA CARITA', C.F._1
32 80134 NAPOLI;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI ELISABETTA Controparte_1 P.IVA_2
( ) Viale San Gimignano 20146 MILANO;
C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_1 al fine di ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che
[...] aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane competente per territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle pagina 2 di 6 accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame.
Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro €. 59.217,80, con gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
In data 15 aprile 2025 è intervenuta la sentenza n. 43 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, impositivo dell'addizionale per contrarietà alla normativa comunitaria richiedente la finalità specifica del tributo in discorso, norma quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore di conformarsi all'ordinamento comunitario. Tale sentenza ha privato di efficacia la norma con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore, salvi i rapporti esauriti, così che, il venir meno di essa anche con riguardo al rapporto dedotto in giudizio, consente di superare senz'altro l'ostacolo giuridico rappresentato dall'efficacia solo verticale delle direttive. Infatti, l'inefficacia della norma in esame, privando di causa la clausola contrattuale impositiva dell'addizionale e quindi rendendola nulla, determina la ripetibilità delle somme versate a tale titolo.
Una ulteriore eccezione della convenuta si basa sull'argomento per cui l'abrogazione della addizionale non ha comportato una diminuzione del dovuto da parte dell'utente in quanto il legislatore ha contestualmente aumentato in misura corrispondente l'importo della accisa erariale, non soggetta al requisito della finalità specifica. Tale argomento è palesemente irrilevante in quanto non vale ad escludere che l'imposizione a titolo di addizionale fosse illegittima e che tale illegittimità abbia fatto venir meno la causa del pagamento del relativo importo in rivalsa nel rapporto tra fornitore e utente dell'energia. pagina 3 di 6 Non è fondato l'argomento ulteriore della convenuta, che si basa sulla presunta non autonomia della addizionale rispetto alla accisa, cosicché il requisito della necessaria finalità specifica, non richiesto dalla legislazione comunitaria per l'accisa, non lo sarebbe neanche per la addizionale, che quindi non costituirebbe un'altra imposta indiretta aggiunta alla accisa. In sostanza la convenuta desume questa non autonomia dalla estrema somiglianza di disciplina e quindi di fisionomia fra le due imposte, che presentano la medesima base imponibile, i medesimi soggetti passivi, la medesima struttura di aliquota, le medesime modalità di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione. Al riguardo il Tribunale prende innanzitutto atto che le sentenze della Cassazione sopra citate, che hanno riguardato le addizionali ai medesimi effetti che vengono in considerazione in questo giudizio, hanno dato per scontato, pur senza motivare al riguardo perché non sollecitate sul punto, che le addizionali rientrassero proprio nel concetto comunitario di “altre imposte indirette”. Viceversa, le altre sentenze citate dalla convenuta per sostenere la non autonomia, ossia la accessorietà della addizionale rispetto alla accisa, considerano tale caratteristica ad altri effetti (probatori o relativi alle esenzioni). Inoltre, le stesse sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, che pur si pronunciano su “altre imposte indirette” di altri Stati membri, non operano alcun discrimine con riguardo alla somiglianza strutturale delle imposte aggiuntive rispetto alle accise. Si osserva inoltre che tale somiglianza di disciplina, riguarda tutte le imposte indirette, per la loro stessa natura (è ovvio, ad esempio, che la base imponibile sia in qualche modo dipendente dalla quantità del bene ceduto in quanto da essa ne dipende il corrispettivo) e per la necessità di garantirne praticamente l'efficienza nella riscossione, che ne risentirebbe ove ci fossero differenze tra le diverse imposte indirette applicate allo stesso bene. Infine, tale omogeneità dipende anche dall'adempimento, di cui non ci si può lamentare, dello Stato alla prescrizione della direttiva in esame, di cui si è sopra scritto, sulla conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte. In ogni caso, vi sono, tra le imposte a confronto, differenze di misura di aliquota, limiti di applicazione, esenzioni e, soprattutto, destinazione del gettito (alle provincie e non all'erario), ossia proprio l'aspetto preso in considerazione nel prescrivere “specifiche finalità”, che valgono ad escludere tale pretesa accessorietà.
Né si può dire che le specifiche finalità del gettito della addizionale, come invece sostenuto dalla convenuta, siano state effettivamente previste dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 20/2011, in base al quale è stato disposto che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (…) la copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo può essere assicurata (…) con le seguenti modalità: (…) c) le Province possono deliberare una apposita maggiorazione all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, conv. in L. n. 20/1989”. Il tenore eventuale e ipotetico di tale norma non può certamente soddisfare la prescrizione della direttiva nella stringente interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia nelle più volte citate sentenze, soddisfatta soltanto da una destinazione effettiva e legata ad una specifica pagina 4 di 6 finalità ambientale, che non può considerarsi assolta dalla destinazione di cui alla normativa in esame. Quanto sopra è stato condiviso dalla Corte Costituzione nella sopra citata sentenza n. 43/25 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per la mancanza di finalità specifica del tributo in parola.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente.
È infondata l'eccezione di prescrizione parziale decennale avanzata dalla convenuta quanto agli importi pagati a titolo di addizionale in data anteriore al giugno 2020, sul presupposto che la messa in mora del 31/01/2020 sarebbe stata inoltrata dalla società ricorrente ad un indirizzo erroneo (quello della e, poi, riscontrata dalla convenuta CP_1 CP_1 solo in data 12/06/2020 (doc. 2,3.1 e 3.2 del ricorso).
Come pure rilevato dalla difesa di parte ricorrente, gli atti stragiudiziali non soggiacciono a particolari modalità di trasmissione o alle regole previste in tema di notifica di atti giudiziali ma è sufficiente che l'atto stesso sia portato nella sfera di conoscibilità del ricevente.
Il Tribunale ritiene idoneo l'atto interruttivo in esame atteso che, nella specie, vi è prova che la messa in mora del 31/01/2020 era conosciuta da che la riscontrava, sia CP_1 pure successivamente, dando atto di averla ricevuta e senza imputare il ritardo al lamentato invio ad un erroneo indirizzo, che la ricorrente è soggetta al controllo e direzione del socio unico che la lettera di riscontro perveniva dall'indirizzo del servizio clienti CP_1
“ “ ( . CP_1 Email_1
L'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale, inoltre, si deve ritenere provato pur in mancanza della documentazione attestante direttamente i pagamenti e contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta.
Ciò perché il mancato pagamento non è stato lamentato dalla convenuta nel corso del rapporto di somministrazione, come evincibile dalle fatture esibite che attestano la regolarità dei pagamenti da parte della odierna ricorrente e desumibile dalla stessa prosecuzione del rapporto di somministrazione, fino alla cessazione, non dovuta a morosità dell'utente, verso la quale non sono state intentate azioni per ottenere il corrispettivo.
Non è fondata, nemmeno, l'ulteriore argomentazione proposta dalla convenuta per CP_1 contestare l'idoneità della messa in mora ai fini interruttivi, in quanto non è necessaria la esatta quantificazione del dovuto ai fini della certa identificazione del credito di cui si domanda il pagamento ma è sufficiente indicare con chiarezza, cosa che è avvenuta, il titolo da cui deriva il credito.
Pertanto, alla ricorrente, che ha fornito idonea prova della interruzione della prescrizione e dell'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso, mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo pagina 5 di 6 relativa alla addizionale (v. docc. da 11.1 a 11.23 del ricorso), spetta la complessiva somma di euro 59.217,80.
Sull'importo riconosciuto alla ricorrente sono dovuti, anche, gli interessi legali ordinari che decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da ei confronti di Parte_2 condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_1
l'importo di euro 59.217,80, con gli interessi specificati in Parte_2 motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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