CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1267/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 10/2025, pubblicata il 29 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ”, proposto, ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 3 marzo 2025
DA la (c.f.: ), con sede legale in Caserta CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
(Ce), alla via Patturelli 19, in persona del legale rappresentante, (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Capuano (c.f.: C.F._1
) e Marta Storti (c.f.: )C.F._2 C.F._3
- RECLAMANTE -
CONTRO la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA ADVANT. (c.f.: Controparte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. 9/2025, P.IVA_1
in persona del curatore, avv. Alberto Caprioli - RESISTENTE INTIMATA-
E la (c.f.: ), con sede in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Felice CP_2 P.IVA_2
Terracciano, n. 213, in persona dell'amministratore unico dott. , Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Barretta (c.f.: C.F._4
Pag. 1 di 7 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- RESISTENTE –
NONCHE' la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- INTERVENTORE INTIMATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La Advant. ha chiesto alla Corte «in riforma della Controparte_1
sentenza n. 10/2025 del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, revocare la procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico di CP_1 Controparte_1
disponendo l'annullamento della relativa sentenza».
II. La ha chiesto che la Corte voglia «a) rigettare l'avverso reclamo, in CP_2
quanto infondato;
b) condannare in solido al pagamento delle spese di lite la reclamante nonché il Sig. (C.F. , quale amministratore e Parte_1 C.F._5
legale rappresentante della “ ”, ai sensi e per gli CP_1 Controparte_1
effetti dell'ultimo comma dell'art. 51 CCII.».
III. Il P.G. della Repubblica presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 3 marzo 2025 e notificato, a cura della reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della CP_1 [...]
nonché alla (d'ora in poi anche solo o Controparte_1 CP_2 CP_2
creditrice), la (d'ora in poi anche solo reclamante CP_1 Controparte_1
o società) ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sulla base del ricorso presentato in data 18 novembre 2024 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti dell'importo di 11.988,51 €, il cui CP_2
pagamento era stato ingiunto alla debitrice in base al decreto ingiuntivo n. 837/2024, emesso in data 2 luglio 2024 dal Giudice di Pace di Caserta e non opposto, fondato su fatture degli anni 2022 e 2023 rilasciate per prestazioni di analisi di laboratorio in regime di service, ai sensi del D.M. numero 80 del 07/11/1991 art.2 comma 2), eseguite dalla in favore della “ , cui era poi seguìto atto di precetto. CP_2 Controparte_1
n. 1267/2025 Advant Medical S.R.L.S. in liquidazione c. Liquidazione Pag. 2 di 7 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Nello specifico, la reclamante, non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato non solo il mancato rispetto del diritto di difesa nel procedimento per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ma anche la violazione del principio di residualità di tale procedura attivata dal creditore, ed il proprio stato d'insolvenza, avendo essa richiesto ed ottenuto la rateizzazione del proprio debito tributario e contributivo, pari rispettivamente a 37.000,00 € ed a 15.834,00 €, le cui rate erano state regolarmente pagate, con la conseguenza che, essendosi verificata una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. della propria originaria obbligazione, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto considerare il proprio debito come immediatamente esigibile e, pertanto, non avrebbe avuto titolo per richiedere il fallimento .
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 9 aprile 2025 si è costituita in giudizio la creditrice che CP_2
ha contestato il reclamo, chiedendone il rigetto.
Nello specifico, ha sostenuto che nessuna violazione del principio di residualità della procedura di liquidazione giudiziale da essa attivata vi era stato, giacché tale principio era stato malamente interpretato dal debitore;
nessuna violazione del diritto di difesa e di conoscenza effettiva del procedimento vi era stata avendo la cancelleria del Tribunale adìto provveduto a notificare con esito positivo il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ed il decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima; inoltre, non poteva escludersi lo stato d'insolvenza della debitrice solo perché essa aveva attivato la procedura di rateizzo dei propri debiti tributari e contributivi, giacché la concessione del beneficio non escludeva che tali debiti potessero essere considerati scaduti, sebbene non esigibili, e potevano essere conteggiati non solo nel calcolo dell'importo di 30.000,00 € per la sussistenza della condizione di cui all'art.49, ult. co. del c.c.i.i. (i debiti contributivi infatti erano stati rateizzati solo in parte, residuando un importo di circa 20.000,00 €, che, sommato al proprio credito di oltre 11.000,00 €, consentiva di ritenere integrata la citata condizione), ma anche per l'accertamento dell'insolvenza della società, evincibile peraltro dall'esistenza di altri debiti della stessa, risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 (l'unico disponibile), cioè 40.954,00 € di debiti esigibili entro l'esercizio successivo, e 95.409,00 € di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Infine, ha sottolineato che il comportamento tenuto dall'amministratore della n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 3 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
società, sig. era stato tale da integrare il presupposto, previsto Parte_1
dall'art. 51, ult. co. c.c.i.i., per la sua condanna in solido con la società al pagamento delle spese del procedimento, poiché egli aveva presentato reclamo senza muovere specifiche censure alla sentenza impugnata, aveva presentato agli enti competenti istanza di rateizzo dei debiti tributari e contributivi della società subito dopo la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'ente da lui rappresentato, pagando poi solo la prima rata e non la seconda, che scadeva prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ed aveva omesso di riferire alla Corte, in sede di reclamo, l'esistenza di altri debiti della società, tra cui quello vantato dalla Banca BCC
Terra di lavoro San Vincenzo de' Paoli di circa 20.000,00 €, risultanti dal bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022.
Ha concluso come in epigrafe.
4. All'udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Non c'è stata violazione del diritto di difesa nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante, in quanto risulta che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto di comparizione del Tribunale sono stati ritualmente notificati dalla cancelleria del giudice adìto alla casella di posta elettronica certificata della società resistente;
peraltro, il vizio della mancata conoscenza effettiva del procedimento è stato genericamente dedotto dalla reclamante senza consentire di comprendere in cosa consistesse la contestata mancata conoscenza effettiva del procedimento.
La Corte non comprende, invece, in che termini, a giudizio della reclamante, vi sia stata violazione del principio di residualità della procedura attivata dal creditore, giacché quest'ultimo, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo, peraltro non opposto, aveva intimato precetto senza ottenere il richiesto pagamento, mentre nessuna norma gli imponeva l'onere e/o l'obbligo di iniziare anche una procedura esecutiva, presumibilmente destinata a concludersi negativamente;
né risulta che la società reclamante si sia essa stessa attivata a richiedere l'apertura di procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, che, secondo la Suprema Corte, hanno priorità di trattazione e decisione rispetto alla prima (in tal senso dovendosi semmai interpretare n. 1267/2025 n liquidazione c. Liquidazione Pag. 4 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
la residualità prospettata dalla reclamante) (cfr. sul punto, Cass. 8982/2021).
Infine, non risulta che la società abbia dato prova dell'assenza del proprio stato d'insolvenza, risultante invece dagli atti, e cioè, dalla sussistenza di debiti non onorati, tra cui quello del creditore procedente, attuale reclamato, di circa 11.000,00 €, da quello della BCC di circa 20.000,00 €, parimenti richiesto e non pagato;
infine, dai debiti tributari e contributivi per circa 57.000,00 €.
Quanto poi al presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del c.c.i.i., la reclamante non ha sollevato specifiche contestazioni sul punto, né in sede di reclamo ha dato prova, su di essa incombente, dell'insussistenza dei limiti dimensionali previsti dalla citata norma.
Vero è che dal bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022, l'unico acquisito in giudizio, la reclamante risulta(va) aver superato il limite di cui all'art. 2, co.
1, lett. d) n. 2 c.c.i.i., avendo prodotto ricavi per circa 210.000,00 €, e tanto basta per ritenere esistente il requisito soggettivo di cui alla citata norma;
è, pertanto, irrilevante la circostanza che essa non abbia prodotto in giudizio le proprie scritture contabili, da cui poter eventualmente evincere che negli anni successivi, cioè nel 2023 e nel 2024, essa, in quanto in liquidazione, aveva prodotto ricavi inferiori a 200.000,00 €.
Insomma, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della
, e pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza CP_1 Controparte_1
impugnata va confermata.
6. Va invece rigettata la richiesta della creditrice di ottenere la condanna CP_2
dell'amministratore della reclamante - quale legale rappresentante che ha conferito la procura - in solido con l'ente rappresentato, al pagamento delle spese di lite e del raddoppio del contributo unificato, non sussistendo la mala fede di quest'ultimo.
Difatti, gli elementi allegati dalla non sono sufficienti a dare prova che CP_2
quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 Controparte_1
, abbia prefigurato un reclamo pur sapendo della sua manifesta
[...]
infondatezza: la genericità del reclamo, anche con riguardo alla mancata conoscenza effettiva del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non è idonea a configurare la mala fede;
né tale stato d'animo può desumersi dalla richiesta di n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 5 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
rateizzazione dei debiti tributari e contributivi della società, presentata dal Pt_1
nell'imminenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo in tal modo il legale rappresentante della reclamante - a giudizio della Corte- posto in essere un'attività in esecuzione del suo dovere di amministrare la società, peraltro in liquidazione, con diligenza. Né infine, a tal fine, rileva l'intenzione del Pt_1
di nascondere a questa Corte i debiti della società, risultando questi ultimi da un documento pubblico, quale il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022.
7. Consegue pertanto la condanna della sola reclamante al pagamento a favore della delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla CP_2
base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi (cioè 1.550,00 € per la fase di studio, 900,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria,
e 1.900,00 € per quella decisoria) e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla CP_1 [...]
, con ricorso depositato il 3 marzo 2025, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 10/2025, pubblicata il 29 gennaio 2025, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : CP_1 Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere alla le spese del CP_2
reclamo, che liquida in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi e 885,00
€ per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 6 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Paolo Celentano
Controparte_ n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 7 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della Advant. +1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1267/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 10/2025, pubblicata il 29 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ”, proposto, ai sensi dell'art. 51 Controparte_1
del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 3 marzo 2025
DA la (c.f.: ), con sede legale in Caserta CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
(Ce), alla via Patturelli 19, in persona del legale rappresentante, (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Capuano (c.f.: C.F._1
) e Marta Storti (c.f.: )C.F._2 C.F._3
- RECLAMANTE -
CONTRO la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA ADVANT. (c.f.: Controparte_1
), pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n. 9/2025, P.IVA_1
in persona del curatore, avv. Alberto Caprioli - RESISTENTE INTIMATA-
E la (c.f.: ), con sede in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Felice CP_2 P.IVA_2
Terracciano, n. 213, in persona dell'amministratore unico dott. , Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Barretta (c.f.: C.F._4
Pag. 1 di 7 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- RESISTENTE –
NONCHE' la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- INTERVENTORE INTIMATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. La Advant. ha chiesto alla Corte «in riforma della Controparte_1
sentenza n. 10/2025 del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, revocare la procedura di liquidazione giudiziale aperta a carico di CP_1 Controparte_1
disponendo l'annullamento della relativa sentenza».
II. La ha chiesto che la Corte voglia «a) rigettare l'avverso reclamo, in CP_2
quanto infondato;
b) condannare in solido al pagamento delle spese di lite la reclamante nonché il Sig. (C.F. , quale amministratore e Parte_1 C.F._5
legale rappresentante della “ ”, ai sensi e per gli CP_1 Controparte_1
effetti dell'ultimo comma dell'art. 51 CCII.».
III. Il P.G. della Repubblica presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 3 marzo 2025 e notificato, a cura della reclamante, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della CP_1 [...]
nonché alla (d'ora in poi anche solo o Controparte_1 CP_2 CP_2
creditrice), la (d'ora in poi anche solo reclamante CP_1 Controparte_1
o società) ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi c.c.i.i.) avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sulla base del ricorso presentato in data 18 novembre 2024 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti dell'importo di 11.988,51 €, il cui CP_2
pagamento era stato ingiunto alla debitrice in base al decreto ingiuntivo n. 837/2024, emesso in data 2 luglio 2024 dal Giudice di Pace di Caserta e non opposto, fondato su fatture degli anni 2022 e 2023 rilasciate per prestazioni di analisi di laboratorio in regime di service, ai sensi del D.M. numero 80 del 07/11/1991 art.2 comma 2), eseguite dalla in favore della “ , cui era poi seguìto atto di precetto. CP_2 Controparte_1
n. 1267/2025 Advant Medical S.R.L.S. in liquidazione c. Liquidazione Pag. 2 di 7 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Nello specifico, la reclamante, non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato non solo il mancato rispetto del diritto di difesa nel procedimento per l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ma anche la violazione del principio di residualità di tale procedura attivata dal creditore, ed il proprio stato d'insolvenza, avendo essa richiesto ed ottenuto la rateizzazione del proprio debito tributario e contributivo, pari rispettivamente a 37.000,00 € ed a 15.834,00 €, le cui rate erano state regolarmente pagate, con la conseguenza che, essendosi verificata una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. della propria originaria obbligazione, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto considerare il proprio debito come immediatamente esigibile e, pertanto, non avrebbe avuto titolo per richiedere il fallimento .
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memoria del 9 aprile 2025 si è costituita in giudizio la creditrice che CP_2
ha contestato il reclamo, chiedendone il rigetto.
Nello specifico, ha sostenuto che nessuna violazione del principio di residualità della procedura di liquidazione giudiziale da essa attivata vi era stato, giacché tale principio era stato malamente interpretato dal debitore;
nessuna violazione del diritto di difesa e di conoscenza effettiva del procedimento vi era stata avendo la cancelleria del Tribunale adìto provveduto a notificare con esito positivo il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ed il decreto di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultima; inoltre, non poteva escludersi lo stato d'insolvenza della debitrice solo perché essa aveva attivato la procedura di rateizzo dei propri debiti tributari e contributivi, giacché la concessione del beneficio non escludeva che tali debiti potessero essere considerati scaduti, sebbene non esigibili, e potevano essere conteggiati non solo nel calcolo dell'importo di 30.000,00 € per la sussistenza della condizione di cui all'art.49, ult. co. del c.c.i.i. (i debiti contributivi infatti erano stati rateizzati solo in parte, residuando un importo di circa 20.000,00 €, che, sommato al proprio credito di oltre 11.000,00 €, consentiva di ritenere integrata la citata condizione), ma anche per l'accertamento dell'insolvenza della società, evincibile peraltro dall'esistenza di altri debiti della stessa, risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 (l'unico disponibile), cioè 40.954,00 € di debiti esigibili entro l'esercizio successivo, e 95.409,00 € di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Infine, ha sottolineato che il comportamento tenuto dall'amministratore della n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 3 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
società, sig. era stato tale da integrare il presupposto, previsto Parte_1
dall'art. 51, ult. co. c.c.i.i., per la sua condanna in solido con la società al pagamento delle spese del procedimento, poiché egli aveva presentato reclamo senza muovere specifiche censure alla sentenza impugnata, aveva presentato agli enti competenti istanza di rateizzo dei debiti tributari e contributivi della società subito dopo la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'ente da lui rappresentato, pagando poi solo la prima rata e non la seconda, che scadeva prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ed aveva omesso di riferire alla Corte, in sede di reclamo, l'esistenza di altri debiti della società, tra cui quello vantato dalla Banca BCC
Terra di lavoro San Vincenzo de' Paoli di circa 20.000,00 €, risultanti dal bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022.
Ha concluso come in epigrafe.
4. All'udienza del 27 maggio 2025 la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Non c'è stata violazione del diritto di difesa nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della società reclamante, in quanto risulta che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto di comparizione del Tribunale sono stati ritualmente notificati dalla cancelleria del giudice adìto alla casella di posta elettronica certificata della società resistente;
peraltro, il vizio della mancata conoscenza effettiva del procedimento è stato genericamente dedotto dalla reclamante senza consentire di comprendere in cosa consistesse la contestata mancata conoscenza effettiva del procedimento.
La Corte non comprende, invece, in che termini, a giudizio della reclamante, vi sia stata violazione del principio di residualità della procedura attivata dal creditore, giacché quest'ultimo, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo, peraltro non opposto, aveva intimato precetto senza ottenere il richiesto pagamento, mentre nessuna norma gli imponeva l'onere e/o l'obbligo di iniziare anche una procedura esecutiva, presumibilmente destinata a concludersi negativamente;
né risulta che la società reclamante si sia essa stessa attivata a richiedere l'apertura di procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, che, secondo la Suprema Corte, hanno priorità di trattazione e decisione rispetto alla prima (in tal senso dovendosi semmai interpretare n. 1267/2025 n liquidazione c. Liquidazione Pag. 4 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
la residualità prospettata dalla reclamante) (cfr. sul punto, Cass. 8982/2021).
Infine, non risulta che la società abbia dato prova dell'assenza del proprio stato d'insolvenza, risultante invece dagli atti, e cioè, dalla sussistenza di debiti non onorati, tra cui quello del creditore procedente, attuale reclamato, di circa 11.000,00 €, da quello della BCC di circa 20.000,00 €, parimenti richiesto e non pagato;
infine, dai debiti tributari e contributivi per circa 57.000,00 €.
Quanto poi al presupposto soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del c.c.i.i., la reclamante non ha sollevato specifiche contestazioni sul punto, né in sede di reclamo ha dato prova, su di essa incombente, dell'insussistenza dei limiti dimensionali previsti dalla citata norma.
Vero è che dal bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022, l'unico acquisito in giudizio, la reclamante risulta(va) aver superato il limite di cui all'art. 2, co.
1, lett. d) n. 2 c.c.i.i., avendo prodotto ricavi per circa 210.000,00 €, e tanto basta per ritenere esistente il requisito soggettivo di cui alla citata norma;
è, pertanto, irrilevante la circostanza che essa non abbia prodotto in giudizio le proprie scritture contabili, da cui poter eventualmente evincere che negli anni successivi, cioè nel 2023 e nel 2024, essa, in quanto in liquidazione, aveva prodotto ricavi inferiori a 200.000,00 €.
Insomma, sussistono tutti gli elementi per ritenere che correttamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della
, e pertanto, il reclamo va rigettato e la sentenza CP_1 Controparte_1
impugnata va confermata.
6. Va invece rigettata la richiesta della creditrice di ottenere la condanna CP_2
dell'amministratore della reclamante - quale legale rappresentante che ha conferito la procura - in solido con l'ente rappresentato, al pagamento delle spese di lite e del raddoppio del contributo unificato, non sussistendo la mala fede di quest'ultimo.
Difatti, gli elementi allegati dalla non sono sufficienti a dare prova che CP_2
quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 Controparte_1
, abbia prefigurato un reclamo pur sapendo della sua manifesta
[...]
infondatezza: la genericità del reclamo, anche con riguardo alla mancata conoscenza effettiva del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non è idonea a configurare la mala fede;
né tale stato d'animo può desumersi dalla richiesta di n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 5 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
rateizzazione dei debiti tributari e contributivi della società, presentata dal Pt_1
nell'imminenza della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo in tal modo il legale rappresentante della reclamante - a giudizio della Corte- posto in essere un'attività in esecuzione del suo dovere di amministrare la società, peraltro in liquidazione, con diligenza. Né infine, a tal fine, rileva l'intenzione del Pt_1
di nascondere a questa Corte i debiti della società, risultando questi ultimi da un documento pubblico, quale il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2022.
7. Consegue pertanto la condanna della sola reclamante al pagamento a favore della delle spese di lite, che si liquidano, in assenza di nota specifica, sulla CP_2
base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00 €), in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi (cioè 1.550,00 € per la fase di studio, 900,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria,
e 1.900,00 € per quella decisoria) e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla CP_1 [...]
, con ricorso depositato il 3 marzo 2025, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 10/2025, pubblicata il 29 gennaio 2025, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della : CP_1 Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere alla le spese del CP_2
reclamo, che liquida in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi e 885,00
€ per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 6 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della +1 CP_1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Paolo Celentano
Controparte_ n. 1267/2025
c. Liquidazione Pag. 7 di 7 Controparte_1 R.G.A.V.G. giudiziale della Advant. +1 Controparte_1