Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5564/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5564/2022 R.G. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SUPPA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Piazza
Risorgimento n. 10;
CONTRO
RICORRENTE
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GERMANI LUIGIA CARLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in CO
(MI), Via Matteotti n. 1;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con addebito al marito per le causali indicate nella narrativa del ricorso, ordinando all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio;
pag. 1 di 23
3) Assegnare la casa coniugale alla madre che ivi resterà con i figli minori che il padre potrà vedere a weekend alternati, dal venerdì alla domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei minori stessi e alla sera del martedì andando a prelevarli presso la casa materna ed ivi riportandoli con orari da concordare previamente;
4) In via principale: porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minorenni versando alla OR la somma di euro 950,00 Pt_1
complessiva, rivalutabile secondo gli indici ISTAT al 100% entro il giorno 5 di ogni mese,
(euro 300,00 per , euro 300,00 per ed euro 350,00 per Per_1 Per_2 Per_3 considerando che quest'ultimo non trascorre nessun giorno con il padre), oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia, oltre al pagamento del 50% delle rate del mutuo nonché al percepimento a favore della OR del 100% dell'assegno unico per i figli. Pt_1
5) In subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda principale, o in caso di rifiuto da parte del signor di corrispondere il 50 % delle rate del mutuo, si CP_1 chiede di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli versando alla OR la somma di euro 1.400,00 complessiva, rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT al 100% entro il giorno 5 di ogni mese, (euro 450,00 per , Per_1 euro 450,00 per ed euro 500,00 per considerando che quest'ultimo non Per_2 Per_3
trascorre nessun giorno con il padre), oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Pavia oltre al percepimento a favore della OR Pt_1 del 100% dell'assegno unico per i figli.
6) Il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e ad anni alterni per il periodo 24 dicembre / 31 dicembre o 1° gennaio /
6 gennaio e S. Pasqua o Lunedì dell'Angelo, due giorni a Carnevale. La madre potrà portare con sé i tre figli in Brasile durante i periodi di vacanza scolastica.
7) I genitori autorizzano il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minorenni.
pag. 2 di 23 8) In via istruttoria: la presente chiede all'Ill.mo Tribunale adito l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) La OR durante gli incontri con la OR presso Parte_2 Pt_1
l'abitazione della OR ha attestato lo stato di paura, ansia e disagio della Pt_2
OR determinato dal comportamento autoritario del marito che spesso Pt_1
sfociava in liti dai toni accesi.
2) La OR nel mese di maggio 2023 - prima dell'uscita da casa del Parte_2 sig. - e anche successivamente all'uscita da casa del sig. , nel mese CP_1 CP_1
di giugno e luglio 2023 si trovava con la OR presso l'abitazione della OR Pt_1
e la OR riceveva molti messaggi da parte del marito, a pochi minuti Pt_2 Pt_1 di distanza l'uno dall'altro.
3) In tali occasioni (riportate al capo 2) in cui la OR si trovava in compagnia Pt_2 della OR quest'ultima ha accertato lo stato di preoccupazione e disagio della Pt_1
OR Pt_1
Si indica come teste sui capi di prova numero 1), 2) e 3) la OR , Parte_2
residente in [...].
4) La OR durante i loro incontri presso l'abitazione della OR Parte_3
quest'ultima ha attestato lo stato di paura, ansia e disagio della OR Pt_3 Pt_1
determinato dal comportamento autoritario del marito che spesso sfociava in liti dai toni accesi.
5) La OR nel mese di luglio e settembre 2023 ha incontrato la OR Parte_3
che le ha riferito degli attacchi di panico della FI avvenuti a scuola Pt_1 Per_1
durante le ore di musica a causa della somiglianza della voce del professore a quella del padre.
6) La OR nel mese di maggio 2023 - prima dell'uscita da casa del sig. Pt_3 CP_1
- e anche successivamente all'uscita da casa del sig. , nel mese di giugno e CP_1
luglio 2023 si trovava con la OR presso la propria abitazione e la OR Pt_1
riceveva molti messaggi da parte del marito, a pochi minuti di distanza l'uno Pt_1 dall'altro.
pag. 3 di 23 7) La OR , in relazione al capo 6) accertava che la OR non Pt_3 Pt_1
rispondeva mai ai messaggi ricevuti dal sig. per evitare discussioni inutili ma CP_1
il marito continuava per ore a inviare messaggi.
Si indica come teste sui capi di prova numero 4) 5) 6) e 7) la OR , Parte_3
residente in [...].
8) La OR e la OR in relazione ai capi precedenti possono affermare Pt_3 Pt_2
che il sig. fa ricadere tutta la responsabilità della separazione alla moglie CP_1
anche raccontando aneddoti contrari al vero riguardo il lavoro della OR (e Pt_1
il suo rifiuto a prestare attività lavorativa e le sue frequentazioni quotidiane del bar con amiche).
9) La OR e la OR possono confermare che la OR è Pt_3 Pt_2 Pt_1
dedicata alla famiglia e ai figli come priorità nella sua vita.
Si indicano come teste sui capi di prova numero 8) e 9) la OR , Parte_3
residente in [...] e la OR residente in [...]. Parte_2
Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte con i testimoni sopra indicati.
Si chiede, inoltre, che il l'Ill.mo Tribunale, in ragione delle criticità inerenti la casa familiare, dei problemi economici e della difficoltà della OR ordini Pt_1 un'indagine all'Agenzia delle Entrate circa la situazione patrimoniale e reddituale del signor per i motivi di cui sopra. CP_1
Con vittoria alle spese, diritti ed onorari come per legge”.
Parte resistente:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e previa adozione dei provvedimenti provvisoria nella fase presidenziale, così giudicare
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa alla suddivisione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale
Nel merito: rigettare la domanda di addebito della separazione al signor , in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che pretestuosa e temeraria pag. 4 di 23 Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Disporre l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre;
disporre, altresì, che il signor possa tenere con sé i figli il martedì dal CP_1 pomeriggio dall'uscita dalla scuola di dalle ore 16,30 sino alle ore 22.00, Per_4
nonché, a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16,30 sino alla domenica sera ad ore 22,00; il padre, inoltre, si occuperà dell'accompagnamento del figlio Per_2
agli allenamenti di calcio confermare il contributo di mantenimento mensile dei figli a carico del padre nella misura già stabilita in via provvisoria in euro 600,00 mensili, in considerazione del fatto che la OR percepisce anche interamente l'assegno Pt_1
unico per i figli;
disporre che entrambi i genitori contribuiscano alla spese straordinarie per i figli nella misura del 50% secondo quanto previsto nel protocollo in vigore nel presente Tribunale, che deve intendersi qui integralmente richiamato
Disporre che il signor possa trascorrere due se/mane anche non consecutive CP_1
di vacanze con i figli tra il mese di luglio ed il mese di agosto;
periodo da concordare con l'altro coniuge entro la fine del mese di maggio di ogni anno
Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno in alternanza con un genitore e con l'altro; festività di Pasqua ed il giorno dell'Angelo con un genitore e con l'altro ad anni alterni
In via istruttoria: si chiede che venga ordinato alla ricorrente ex art. 210 c.p.c. la produzione del prospetto della retribuzione e della certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023
Si chiede, inoltre, che venga ordinato alla ricorrente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione della documentazione relativa all'attribuzione dell'assegno unico per i CP_2
figli si chiede, altresì, che ai sensi dell'art. 210 c.p.c. sia ordinata alla OR la Pt_1
produzione della movimentazione di conto corrente bancaria relativa al conto aperto presso banca Mediolanum Iban [...] nonché la movimentazione della carta prepagata Postepay ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
pag. 5 di 23 1. Vero che i coniugi, iniziavano la relazione sentimentale dell'anno 2000, per, poi, convivere more uxorio nell'anno 2002; infine, contraevano matrimonio in data 12.6.2004
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
2. Vero che durante gli anni della relazione, della convivenza e del matrimonio i coniugi si recavano in Brasile nel periodo natalizio perché il signor voleva esaudire le CP_1 pressanti richieste della moglie di stare con la famiglia d'origine
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
3. Vero che ogni anno, nel periodo natalizio, dall'anno 2001 all'anno 2012con un considerevole impegno economico del signor (euro 3.500,00 soltanto per CP_1
biglietti aerei) , i coniugi si recavano in Brasile: il marito ci stava per quindici giorni, la moglie per un mese e mezzo
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
4. Vero che alla fine dell'anno 2012 il marito, assecondava il progetto manifestato dalla moglie di trasferire il nucleo familiare (inclusi i due piccoli figli e ) in Per_3 Per_1
Brasile ancorchè poco convinto per le innumerevoli incertezze economiche e di vita che tale scelta avrebbe implicato
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
5. Vero che il trasferimento in Brasile comportava per il signor esborsi per CP_1
circa 41.500,00 euro: di cui euro 2.500,00 per biglietti aerei per la moglie ed i figli;
euro
2.000,00 per biglietti aerei per due viaggi effettuati dal signor ai fini CP_1
organizzativi del trasferimento;
7.000,00 euro per l'acquisto di un'autovettura in Brasile
Testi: residente in [...]
6. Vero che la casa coniugale sita in CO, via Papa Giovanni XXIII veniva venduta e la OR contro la volontà del marito, pretendeva di portare in Brasile tutti gli Pt_1
arredi (del valore di euro 20.000,00) della casa coniugale, con una spesa di euro
10.000,00 per il contanier per trasportarli Testi: residente in [...]
SA MO, via Aldo Moro, 10; , residente in [...]
pag. 6 di 23 (MI), via Italia, 40
7. Vero che il signor ritornava, così, in Italia, mentre il resto della famiglia CP_1
rimaneva in Brasile – almeno temporaneamente – in Brasile
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
8. Vero che nel mese di giugno 2013, la OR su richiesta del marito, faceva Pt_1
ritorno in Italia condividendo quella di fare vivere la famiglia in Italia Testi:
[...]
, residente in [...]; Tes_1 Testimone_2
residente in [...]
9. Vero che il padre del signor e la zia nel mese di luglio CP_1 Persona_5
2013 contribuivano a corrispondere la differenza del prezzo non coperta dal mutuo;
il padre nella misura di euro 6.000,00, la zia anticipando euro 15.000,00
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
10. Vero che a seguito dell'impossibilità per ragioni economiche di effettuare il viaggio in Brasile nell'anno 2016 , la OR cominciava a manifestare malcontento, Pt_1
insofferenza nei riguardi del coniuge
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
11. Vero che la OR nel mese di settembre 2021 durante le vacanze a Ceriale Pt_1
si adirava ed urlava contro il marito davanti ad amici e i di lui genitori soltanto perché non assecondava il suo volontà di andare un'intera giornata in un centro benessere e lasciare per un'intera giornata tre figli (tra cui che è molto vivace) al nonno paterno Per_2
Testi: via Italia, 40; e , entrambi Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
residenti in [...]
12. Vero che il signor lavorava tutta la settimana (usciva di casa alle ore 6.30 CP_1
per farvi ritorno alle ore 18,00/19,00) si preoccupava del pagamento delle bollette delle utenze domestiche, di far quadrare i conti;
il tempo libero lo dedicava alla famiglia, accompagnando i figli nelle varie attività extrascolastiche pag. 7 di 23 Testi: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Testimone_2 Testimone_5
residente in [...]
13. Vero che da circa un anno a causa del costante stress ed affaticamento fisico il signor ha ridotto l'orario di lavoro (ore 6,30/16,30) CP_1
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
14. vero che la OR spesso, dopo aver accompagnato a scuola i figli, Pt_1
trascorreva le mattinate al bar in compagnia delle amiche
Testi: , via Pierluigi da Palestrina, 2 CO;
via Parte_3 Testimone_6
cooperazione 10 CO (MI); titolare bar Magia, CO Testimone_7
15. Vero che la OR si concedeva per anni ben due mesi di vacanze estive al Pt_1
mare, ospite della casa dei suoceri, i quali, peraltro, hanno sempre dato sostegno economico alla famiglia ed hanno , altresì, aiutato nell'accudimento Persona_6
dei OT;
la nonna paterna ha accudito i OT ed aiutato la RA sino ad un anno prima che si ammalasse e la malattia la conducesse alla morte
Teste: via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI) Testimone_1
16. Vero che a seguito della perdita della madre, deceduta nel mese di gennaio 2021 il signor cadeva in depressione CP_1
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
17. Vero che a fronte dell'ostinazione della OR di voler intraprendere il Pt_1
viaggio in Brasile, il signor chiedeva euro 3.000,00 a suo padre e contribuiva CP_1
per ulteriori euro 1.000,00 per spese di biglietti aerei e di quotidianità per la moglie e per i figli
Teste: via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI) Testimone_1
18. Vero che nel mese di aprile 2021, malgrado la pandemia da covid19 sconsigliasse qualsivoglia spostamento oltre che la contrazione considerevole delle entrate del signor conseguenti all'impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa dei CP_1 lockdown dell'anno 2020, sempre dovuti al covid19, la OR si ostinava a voler Pt_1
pag. 8 di 23 partire a tutti i costi con i figli per il Brasile, contro la volontà del marito, preoccupato per la grave situazione sanitaria mondiale, soprattutto in quel Paese
Testi : via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI); Testimone_1 Tes_8
via Cooperazione, 6 CO
19. Vero che Il signor si trovava, così solo in Italia e con i tre figli malati CP_1 dall'altra parte del modo, in condizioni sanitarie precarie e con il rischio di non poter frequentare la scuola nei primi giorni del mese di settembre 2021; tale situazione – subita per imposizione della moglie , ha incrementato il malessere e preoccupazione del signor CP_1
Testi: via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI); Testimone_1 [...]
via Cooperazione, 6 CO Tes_9
20. vero che il signor aveva trovato per la moglie un'occupazione come CP_1
impiegata presso uno studio di commercialista: EDC DI CICCONI S.A.S. – NO : la OR ha lavorato dal 9.1.2006 all'8.1.2007, per poi licenziarsi Pt_1
teste: via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI) Testimone_1
21. vero che dal mese di maggio 2022 i coniugi si erano accordati per alternare le serate dei week end ad accudire i figli;
mentre un genitore sta a casa con i figli, l'altro può uscire;
nei week end in cui si occupava la OR dei figli, la stessa demandava Pt_1
a terzi (per lo più amiche) l'assistenza dei figli, pur di uscire per divertirsi testi: via Pierluigi da Palestrina, 2 CO;
, via Parte_3 Parte_2
Cooperazione, 10 CO (MI)
22. vero che la OR ha lasciato diverse volte nell'anno 2022 i figli soli in casa Pt_1
la sera per uscire a divertirsi teste: presso stazione Carabinieri di Mortara;
, via Testimone_10 Testimone_2
Italia, 40 ES ON (MI); via Pierluigi da Palestrina, 2 CO Testimone_11
(MI)
23. Vero che Il resistente, socio (per la quota del 50%) insieme al fratello della
[...]
svolge attività lavorativa quale fabbro – artigiano Teste , CP_3 Testimone_2
via Italia, 40 ES ON (MI)
24. Vero che il nonno paterno provvede (ed ha provveduto anche negli anni precedenti) al pagamento delle spese per il corso di danza della FI presso Oratorio di Per_1
pag. 9 di 23 CO e per l'allenamento di calcio del figlio presso Calcio IR CO Per_2
(per circa 700,00 euro annui)
Teste: via Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI) Testimone_1
25. Vero che il signor andava a prendere il figlio quando aveva 7 Controparte_1 Per_3
– 8 anni e per tre anni consecutivi ) alla fine della lezione di Karate presso la palestra delle scuole medie di CO
Testi: via Cooperazione, 5 CO;
via Pierluigi da Tes_12 Testimone_13
Palestrina, 2 CO;
via Cooperazione, 2 CO Testimone_14
26. Vero che il signor accompagnava i figli e al catechismo Controparte_1 Per_1 Per_3
di domenica Teste: via Pierluigi da Palestrina, 2 CO Testimone_13
27. Vero che il signor accompagnava ed accompagna tuttora il figlio CP_1 Per_2
agli allenamenti di calcio presso ACCRA, via Turati, 18 CO
Testi: via SAta Maria, 1 Casarile;
, via Pierluigi da Testimone_15 Tes_16
Palestrina. 4 CO
28. Vero che il signor va a prendere la FI al corso di teatro c/o Controparte_1 Per_1
oratorio CO
Teste: c/o oratorio CO Tes_17
29. Vero che la signor (quando) diceva dopo la nascita della FI di Pt_1 Per_1
preferire accudire i figli piuttosto che svolgere attività lavorativa
Testi: via Italia, 40 cesano ON (MI), Candela via Testimone_2 Tes_18
Fratelli Bandiera, 5 CO
30. Vero che signor , pur beneficiando dell'uso dell'auto aziendale, con spese CP_1
di carburante a carico della società di cui è socio, cionondimeno, deve sostenere le spese per il pedaggio autostradale per recarsi all'officina TESTE Giuseppe Di Ceglie, via
Italia, 40 ES ON (MI)
31. Vero che signor dopo aver trascorso l'intera settimana al lavoro, la CP_1
domenica cucinava per la famiglia e durante la settimana, la sera, al suo ritorno dal lavoro, la moglie pretendeva che facesse fare i compiti scolastici ai figli
Testi: via Italia, 40 cesano ON (MI); via Testimone_2 Testimone_1
Aldo Moro, 10 DO SA MO (MI)
pag. 10 di 23 32. Vero che il signor negli ultimi sei anni, ha più volte chiesto alla moglie di CP_1 trovarsi un'occupazione che consentisse di meglio sostenere le numerose spese del menage familiare, ma la OR si è sempre rifiutata, lasciando che gli oneri Pt_1
economici gravassero interamente sul marito
Testi: via Italia, 40 ES ON (MI); via Testimone_2 Controparte_4
fratelli Bandiera, 5 CO (MI)
Si chiede l'interpello della OR sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. Vero che il trasferimento in Brasile nell'anno 2012 comportava per il signor CP_1
esborsi per circa 41.500,00 euro: di cui euro 2.500,00 per biglietti aerei per la moglie ed i figli;
euro 2.000,00 per biglietti aerei per due viaggi effettuati dal signor ai CP_1
fini organizzativi del trasferimento;
7.000,00 euro per l'acquisto di un'autovettura in Brasile
2. vero che subito dopo il trasferimento in Brasile nell'anno 2012, la OR Pt_1
rimaneva incinta ed il signor riteneva, quindi, chiedeva alla moglie di ritornare CP_1
in Italia per maggiore sicurezza economica della famiglia e, soprattutto, dei figli, in ciò fortemente contrastato dalla moglie
3. Vero che gli arredi dell'abitazione di CO, via Papa Giovanni XXIII rimanevano in Brasile e venivano ripartiti tra i parenti della Pt_1
4. Vero che il padre del signor e la zia nel mese di luglio CP_1 Persona_5
2013 contribuivano a corrispondere la differenza del prezzo non coperta dal mutuo;
il padre nella misura di euro 6.000,00, la zia anticipando euro 15.000,00
5. Vero che nel mese di giugno 2013, la OR su richiesta del marito, faceva Pt_1
ritorno in Italia condividendo quella di fare vivere la famiglia in Italia
Testi: residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...] Testimone_2
6. Vero che nell'anno 2016 - l'ultimogenito aveva tre anni e frequentava l'asilo Per_2
- la OR manifestava nuovamente la volontà di fare un viaggio in Brasile, Pt_1
ancorchè non vi fossero le risorse economiche disponibili, attese i diversi impegni di spesa pag. 11 di 23 7. Vero che a seguito dell'impossibilità per ragioni economiche di effettuare il viaggio in
Brasile nell'anno 2016 , la OR cominciava a manifestare malcontento, Pt_1
insofferenza nei riguardi del coniuge
8. Vero che la OR durante il rapporto matrimoniale aveva a disposizione il Pt_1
bancomat per le spese quotidiane ed attingeva dal conto corrente su cui venivano accreditate somme soltanto dal marito
9. Vero che signor dopo aver trascorso l'intera settimana al lavoro, la CP_1
domenica cucinava per la famiglia e durante la settimana, la sera, al suo ritorno dal lavoro, la moglie pretendeva che facesse fare i compiti scolastici ai figli
10. Vero che nel corso degli ultimi sei anni, il signor invitava la moglie a CP_1 trovarsi un'occupazione, anche part time, perché, così, si sarebbero appianate le difficoltà economiche o, almeno, la moglie avrebbe potuto far fronte, quantomeno, alle sue necessità economiche
11. Vero che nel mese di settembre 2020, la OR manifestava al marito, per la Pt_1
prima volta, la volontà di separarsi per il fatto che le sue richieste di fare frequenti viaggi di ritorno in Brasile non venivano accolte dal marito
12. vero che nel mese di aprile 2021, malgrado la pandemia da covid19 sconsigliasse qualsivoglia spostamento oltre che la contrazione considerevole delle entrate del signor conseguenti all'impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa dei CP_1 lockdown dell'anno 2020, sempre dovuti al covid19, la OR si ostinava a voler Pt_1
partire a tutti i costi con i figli per il Brasile, contro la volontà del marito, preoccupato per la grave situazione sanitaria mondiale, soprattutto in quel Paese
13. vero che il signor proponeva alla moglie di procrastinare il viaggio CP_1 all'anno successivo
14. vero che la OR partiva nel mese di giugno 2021 con i figli per il Brasile Pt_1
ed avrebbe dovuto fare ritorno in Italia alla fine del mese di luglio 2021
15. vero che la permanenza in Brasile, invece si protrasse ulteriormente – sino alla fine del mese di agosto 2021, a causa del covid19, contratto dalla OR e dai figli Pt_1
16. vero che la OR assume diversi psicofarmaci (tra cui Xanax, Pt_1
l'antidepressivo Citalopram e l'ansiolitico Alzopram)
pag. 12 di 23 17. vero che i coniugi hanno vissuto “separati in casa” da oltre un anno e nei mesi antecedenti la separazione i coniugi si sono ignorati vicendevolmente.
18. vero che il signor ha tentato almeno in tre occasioni (nel periodo CP_1
2021/2022) di trovare un accordo consensuale con la moglie sulle condizioni di separazione
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi”.
pag. 13 di 23 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio, ritenuta la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, respinge le istanze istruttorie già formulate dalle parti in sede di memorie ex art. 183 VI co. c.p.c., reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, rilevato come i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti sono formulati in termini valutativi e generici, contenenti giudizi o irrilevanti ai fini del decidere.
Del pari, vanno rigettate le istanze proposte ex art. 210 c.p.c. sia dalla ricorrente che dalla parte resistente in quanto superflue ai fini del decidere, posto che la documentazione agli atti permette di ricostruire sufficientemente le condizioni economiche delle parti.
Sulla separazione
La ricorrente, ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal marito , con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile il 12.06.2004 in DO SA MO (MI), iscritto presso il
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Il resistente, costituendosi, ha aderito a tale domanda.
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze pag. 14 di 23 negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sull'addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione occorre che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda di addebito di separazione al marito come formulata dalla ricorrente, in quanto l'istruttoria espletata in corso di causa e la documentazione agli atti, tra cui copiosa corrispondenza Whats app prodotta agli atti intercorsa tra la moglie e il marito, ovvero tra il padre e i figli, - non specificatamente contestata dal resistente - consente di ritenere provati:
1) l'atteggiamento ostico e denigratorio tenuto dal marito nei confronti della moglie, la quale, in costanza di matrimonio non avrebbe – tra l'altro – potuto prendere autonome decisioni riguardanti il suo stato occupazionale senza essere giudicata ovvero criticata dal marito;
2) la sudditanza economica della moglie rispetto al marito nella gestione del denaro adibito alla spesa alimentare;
3) l'utilizzo di un tono pedante nei confronti della moglie e dei figli;
4) il nesso di causa tra tali condotte e la disgregazione irreversibile dell'unione familiare.
Ad ulteriore riprova di quanto sopra, sebbene questo Collegio sia consapevole che la testimonianza resa dal minore non costituisca un mezzo istruttorio, si veda come pag. 15 di 23 l'atteggiamento complessivamente tenuto dal padre abbia inciso nella serenità dell'ambiente familiare, laddove il figlio , allora minorenne, all'udienza del Per_3
10.04.2024 dichiarava: “Discussioni in generale per le minime cose, c'era sempre da dover gridare. Anche io a volte ho gridato perché non ne potevo più di sentirlo gridare.
A volte la sera che ero stanco e mi dovevo sorbire lui che gridava. Lui è parecchio egoista e deve sempre difendere il suo orgoglio. […] È complicato descrivere mio padre, è pesante su tante cose non sa parlare tranquillamente se vuoi parlare di cose che non ti vanno bene del rapporto lui si arrabbia e non puoi più parlare parla solo lui e non ascolta. […] Su di me non é mai stato fisicamente violento, su mia madre, una volte le ha preso il braccio e glielo ha stretto, l'ho visto e me ne sono andato, avevo un po' paura.
Poi un'altra volta mia mamma era nella vasca e lui le ha strappato il telefono per vedere con chi stesse scrivendo. Lui pensa sempre di avere l'opinione giusta e gli altri sempre nel torto”.
In merito, si veda come il resistente, sebbene abbia contestato la richiesta di addebito della separazione proposta dalla moglie, non abbia fornito elementi da cui desumere che l'intollerabilità della convivenza si fosse verificata per cause indipendenti da quanto sopra analizzato.
Orbene, alla luce degli elementi evidenziati, il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova che la condotta del IG. abbia avuto efficacia disgregante sulla vita CP_1 familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza ricorsiva dei fatti e dell'incidenza degli stessi sulla serenità del ménage familiare, motivo per cui reputa corretto addebitare la separazione al medesimo.
Sull'affido, il collocamento e il diritto di visita del genitore non collocatario
Preliminarmente, si osserva come, in merito al figlio , nato a [...] il [...], Per_3
divenuto medio tempore maggiorenne, nulla deve essere disposto con riguardo all'affido e al suo collocamento.
Con riferimento ai figli minori della coppia, , nata Milano il 09.05.2009, e , Per_1 Per_2
nato il [...] a [...], il Collegio ritiene di accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso con collocamento presso la madre.
Invero, da quanto emerso in corso di causa e alla luce delle dichiarazioni rese dai Servizi
pag. 16 di 23 Sociali incaricati del monitoraggio del nucleo famigliare, non sussistono evidenze tali da poter escludere che entrambe le parti dispongano di risorse e competenze adeguate a supportare i figli nella crescita.
Tuttavia, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di mediazione genitoriale intrapreso dalle parti, quale strumento idoneo a stimolare i genitori a lavorare su alcune modalità relazionali disfunzionali che hanno aumentato la loro contrapposizione compromettendo lo stato emotivo dei minori.
Invero, all'esito degli interventi operati con il supporto dei Servizi Sociali, residua l'esigenza di scongiurare la persistenza di aspetti di pregiudizio per la prole, originati da un lato dall'assenza di una comunicazione efficace tra le parti e dall'inclusione dei figli nelle dinamiche separative e, dall'altro, dalle eccessive critiche mosse dal padre nei confronti della madre innanzi ai figli.
Sul punto, invero, si osservi come l'alta conflittualità delle parti sui temi economici ha:
“reso difficile lavorare su aspetti importanti della genitorialità, condizionando il clima tra i due genitori e irrigidendo le loro posizioni anche in altri campi”, determinando
“l'impossibilità di comunicare in termini produttivi e di raggiungere decisioni concordate nell'esclusivo interesse dei minori” (v. relazione servizi sociali 29.02.2024) e generando un circolo disfunzionale a carico della prole.
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene di confermare gli interventi e il monitoraggio sul nucleo familiare già demandati ai competenti servizi sociali di CO onde verificare costantemente il benessere e le condizioni dei minori attraverso incontri periodici con i genitori e con i minori e, al contempo, dispone che i Servizi Sociali attivino o proseguano con il IG. un percorso di supporto alla genitorialità. CP_1
Circa il diritto di visita del genitore non collocatario, occorre operare una distinzione con riguardo alla determinazione di quanto applicabile ai figli e . Per_2 Per_1
In particolar modo, con riguardo al figlio , il quale mantiene rapporti distesi con Per_2
il padre, il Collegio ritiene di stabilire il seguente calendario di incontri, in considerazione delle modalità già attuate dal nucleo familiare (v. relazione S.S. del 16.10.2023): il minore rimarrà con il padre a week end alternati, dalle ore 16.30 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22.00, oltre che nel pomeriggio infrasettimanale del martedì dall'uscita da scuola con rientro a casa entro le ore 22.00; il padre, inoltre, si occuperà
pag. 17 di 23 dell'accompagnamento del figlio agli allenamenti di calcio;
durante le vacanze Per_2
natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
del pari, le vacanze pasquali saranno divise a metà tra i due genitori secondo il principio dell'alternanza; nelle vacanze estive il figlio trascorrerrà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con entrambi i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori;
le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri del figlio minore, nonché i rispettivi impegni.
Invece, con riguardo alla FI , il Collegio prende atto dell'allontanamento della Per_1
FI dal padre avvenuto dal novembre 2024 (Cfr. memoria di replica a seguito Pt_1
di una discussione che sarebbe avvenuta tra i due.
Invero, secondo quanto riferito dalla difesa della ricorrente, il padre, pur avendo prestato il suo consenso alla partecipazione da parte della FI ad una festa di compleanno, si sarebbe recato alla festa dopo un'ora dal suo inizio per riportare la FI a casa.
Dunque, successivamente al suddetto episodio, informava il padre della sua Per_1
volontà di non volersi più recare da lui e della sua posizione in merito alla dinamica familiare.
Orbene, è evidente che anche gli ultimi eventi e il rifiuto della minore di vedere il padre siano espressione più ampia della sofferenza di rispetto alla conflittualità familiare Per_1 ed in particolar modo rispetto all'atteggiamento tenuto dal padre e, più in generale anche dalla famiglia paterna, di squalifica e di messa in discussione delle decisioni prese dalla OR Pt_1
Si evidenzia come sia necessario che IG. assuma maggiore consapevolezza dei CP_1
bisogni della prole, sintonizzandosi con gli stessi senza lasciare che il conflitto genitoriale e che il trauma separativo si impongano nel rapporto genitore-figlio.
Quanto alla disciplina degli incontri padre-FI, dunque, considerata l'interruzione dei rapporti tra loro, ma anche l'età della minore, ormai quindicenne, va disposto che pag. 18 di 23 l'eventuale ripresa della relazione sia subordinata alla volontà della minore e che, in caso di sua indisponibilità di vedere il padre, quest'ultimo si rivolga ai Servizi Sociali competenti per territorio che valuteranno, secondo l'interesse della minore, adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, come effettuare gli incontri, se del caso optando per la medesima regolamentazione del diritto di visita articolata per il fratello . Per_2
In merito al contributo al mantenimento in favore della prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli, provvederà direttamente al suo mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che venga disposto, in via principale, un assegno di mantenimento mensile in favore dei tre figli pari alla somma di
€ 950,00 complessiva, rivalutabile secondo gli indici ISTAT al 100% entro il giorno 5 di ogni mese, (euro 300,00 per , euro 300,00 per ed euro 350,00 per Per_1 Per_2 Per_3 considerando che quest'ultimo non trascorre nessun giorno con il padre), oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia, oltre al pagamento del 50% delle rate del mutuo nonché al percepimento a favore della OR del Pt_1
100% dell'assegno unico per i figli.
Il resistente, invece, ha insistito per la conferma della somma già stabilita in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale del 04.05.2023 in € 600,00 mensili, oltre alla riduzione delle spese extra assegno dall'attuale misura, rectius 75%, al 50%, da ripartirsi tra i genitori secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover determinare la misura dell'assegno di mantenimento per la prole da porre a carico del padre alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze dei figli, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che la madre svolge la professione di receptionist e ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad € 1.200,00 lordi (cfr. verbale udienza del 22.03.2023).
pag. 19 di 23 Altresì, si consideri come la ricorrente abbia prodotto la propria documentazione reddituale attestante la percezione dei seguenti redditi netti: 11.385,41 € (anno 2022);
14.281,21 € (anno 2023).
Il resistente, invece, di professione artigiano – fabbro, sostiene costi abitativi per complessivi 650,00 € mensili (canone locatizio e oneri condominiali) e, al contempo, ha allegato di aver prodotto nell'ultimo triennio i seguenti redditi, come documentati dalla documentazione fiscale prodotta: 21.587,00 € (anno 2021), 31.004,00 € (anno 2022), €
47.075,00 (anno 2023).
Tanto premesso, tenuto conto degli elementi sopra evidenziati, considerando che i figli e attualmente non trascorrono nessun giorno con il padre a causa dell'attuale Per_3 Per_1 frattura dei rapporti con quest'ultimo, il Collegio ritiene all'attualità congruo porre definitivamente a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli per la somma mensile di € 700,00 (settecento/00), - 200,00 € per , 250,00 € per , 250 € Per_2 Per_3
per . Per_1
Tale somma dovrà essere corrisposta mensilmente dal IG. alla IG.ra Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
Viene, da ultimo, confermata la ripartizione al 75% delle spese straordinarie tra i genitori
(75% padre – 25% madre), secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerata la collocazione prevalente dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In conformità alle statuizioni assunte in merito all'affido e al collocamento della prole, il
Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in CO (MI), Viale della
Cooperazione n. 6, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla IG.ra Pt_1
come già previsto dalla Presidente f.f. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza
[...] del 04.05.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole.
pag. 20 di 23 Sulle questioni inerenti all'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. In merito al mutuo della casa coniugale
Parte ricorrente insiste affinché il Collegio si pronunci in merito all'autorizzazione al rilascio e / o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori.
In ordine a tale domanda, si osserva come in regime di affido condiviso, i genitori dovranno provvedere a tale incombente e, in assenza di espresso diniego del resistente, non risulta di dover pronunciare a riguardo – prescindendo dal fatto che trattasi di domande funzionalmente demandate al Giudice Tutelare.
Con riferimento alla domanda relativa alle rate di mutuo, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione soggetto al rito della camera di consiglio con un'azione soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate tra di loro dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01).
Ergo, le questioni evocate dalla ricorrente in merito al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario sottoscritto dalle parti per l'acquisto della casa coniugale sono inammissibili nel presente giudizio, esulando dalle statuizioni economiche tipiche della procedura separativa e, come tali, implicanti un accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti tipico dello scioglimento della comunione matrimoniale in un autonomo giudizio di merito.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza: esse, pertanto, vanno poste a carico del resistente, avuto riguardo all'entità della causa e alle questioni trattate, tenendo conto da un lato il sostanziale accordo tra le parti in punto di pronuncia della separazione, in merito all'affido, al collocamento della prole e all'assegnazione della casa coniugale, e, dall'altro l'addebito della separazione al marito e la parziale soccombenza reciproca di entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per i figli.
Pertanto, il Collegio condanna a rifondere alla IG.ra i 2/3 Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento liquidate in tale proporzione in € 4.933,33,
pag. 21 di 23 oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che verranno versate a favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato di parte ricorrente, compensando le spese per il restante terzo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile il 12.06.2004 in DO
[...]
SA MO (MI), iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, Parte I, anno 2004;
- manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di DO SA MO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- addebita la separazione al resistente;
- nulla dispone in merito all'affido e al collocamento del figlio , divenuto Per_3
nelle more del giudizio maggiorenne;
- conferma l'affido dei figli minori e in via condivisa fra i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento e residenza presso la madre in CO (MI), Viale della
Cooperazione n. 6;
- assegna la casa coniugale sita in CO (MI), Viale della Cooperazione n. 6, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono alla ricorrente IG.ra Pt_1
che la continuerà ad abitare con i tre figli , maggiorenne non
[...] Per_3
economicamente indipendente, nonché e , minorenni;
Per_1 Per_2
- conferma l'incarico ai Servizi Sociali presso il Comune di CO di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare, e verificare il benessere e le condizioni dei minori dei minori. In particolare, i Servizi supporteranno le parti con i percorsi meglio descritti in parte motiva;
- dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni CP_1 CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli, l'importo mensile pag. 22 di 23 di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto 75-25% (75% padre – 25% madre) delle spese straordinarie rispettivamente a carico del padre e madre, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
- Nulla dispone, per le ragioni indicate in motivazione, circa il rilascio / rinnovo del passaporto, della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti validi per l'espatrio dei genitori;
- Condanna a rifondere a i 2/3 delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente procedimento, liquidate in tale proporzione in € 4.933,33, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che verranno versate in favore dell'Erario nel caso di conferma dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di parte ricorrente, compensando fra le parti il restante 1/3;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai
Servizi Sociali di CO (MI).
Pavia, Camera di Consiglio del 07.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 23 di 23