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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani,
a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter, depositate in luogo dell'udienza; letti gli atti e vista la documentazione;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1237/2023 R. G., vertente
TRA
( , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4 Pt_4
e dall'Avv. MARTINO MARCELLO, giusta procura in atti;
[...]
-ricorrenti
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAFFINA NICOLINO, giusta procura in atti;
-resistente
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – perdita del rapporto parentale
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter depositate il 15.09.2025.
Fatto e diritto
1. Il presente giudizio fa seguito al ricorso 696 bis c.p.c. di cui al n. 2249/2021 R.G., instaurato al fine di ottenere la nomina di un collegio peritale che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le condotte, asseritamente, non conformi alle linee guida della buona pratica medica degli 1 operatori della Struttura ospedaliera di Soverato, che hanno portato al decesso di
[...]
, il 2.10.2017. Per_1
1.1. Il collegio peritale, composto dal dott. e la dott.ssa , Persona_2 Persona_3
doveva rispondere ai seguenti quesiti:
1) “descriva il collegio peritale d'ufficio le condizioni di nato il [...], al Persona_1 momento del primo contatto con le parti convenute, avvenuto il 30.08.2017, accertando anche le condizioni di salute generali;
2) descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso il Presidio ospedaliero di Soverato nel periodo ricompreso fra il 30 agosto e il 7 settembre
2017;
3) dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative al paziente in ordine alla natura del trattamento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca del trattamento, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al personale che lo ha eseguito;
5) dica se il trattamento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) dica se il decesso di sia causalmente riconducibili a condotte del personale sanitario Persona_1 dell'Ospedale di Soverato censurabili sotto il profilo della colpa professionale.”
2. Non accettando i risultati dell'accertamento preventivo, poiché - a dire degli odierni ricorrenti - sarebbe stato inficiato da errori ed omissioni di sorta, con ricorso ex art. 281-decies
c.p.c., i congiunti ed eredi di hanno chiesto la condanna, a titolo di Persona_1 risarcimento non patrimoniale, dell' , in Controparte_2 relazione alla perdita del rapporto parentale.
2.1. In particolare, hanno dedotto che:
- il 30.08.2017, cadeva rovinosamente all'interno della propria Persona_1
abitazione;
2 - allertato il “118”, veniva trasportato al nosocomio di Soverato per “una sospetta frattura anca femore bilaterale […] in paziente con morbo di Alzheimer, linguaggio non comprensibile” e, in particolare, “con dolore all'arto inferiore sinistro” (v. all. 2 ricorso);
- condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, veniva sottoposto a
RX all'arto destro, cui non conseguì alcuna diagnosi di frattura poiché si trattava dell'arto sbagliato: a seguito di ciò fu dimesso;
- collocato a letto con impossibilità di movimento, l' continuava ad accusare dei Per_1
dolori all'arto inferiore assistendo, a dire dei ricorrenti, ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute;
- condotto nuovamente al nosocomio di Soverato fu nuovamente dimesso con la precedente diagnosi;
- il persistere della situazione dolorosa ha spinto i familiari, odierni ricorrenti, a recarsi a
Roma per le cure del caso;
- il giorno 06 settembre 2017 fu condotto presso il Centro Diagnostico Tiburtino per essere sottoposto sia a RX che ad esame TAC;
- solo in quella sede fu riscontrata: “frattura sottocapitata del femore di sinistra con disallineamento dei monconi ossei, lieve intrarotazione della testa femorale che appare anche lievemente risalita e mancata extrarotazione del grande trocantere. I reperti descritti necessitano di visita ortopedica
e a giudizio clinico dello specialista di eventuale videat” (v. all.8 ricorso);
- veniva sottoposto, così, ad intervento chirurgico, previo ricovero Persona_1
presso la Struttura Sanitaria S. Andrea di Roma;
- nonostante la riuscita operazione chirurgica, le comorbilità causate dall'omesso intervento da parte dei sanitari di Soverato, con conseguente allettamento per otto giorni, comportavano delle complicazioni, a seguito delle quali in data 12 ottobre 2017 il sig. decedeva con sofferenze fisiche. Per_1
2.2. L'evento, a dire dei ricorrenti, si sarebbe verificato a causa dell'errore diagnostico, prima, e terapeutico, poi, dei sanitari del Presidio ospedaliero catanzarese che avrebbero omesso di effettuare RX sull'arto corretto nonché un esame più completo, quale la TAC, al posto del minus, effettuato talaltro sull'arto errato. Inoltre, dall'immagine dell'RX bacino, era già visibile che il femore sx presenta va “una rima di frattura” cui doveva necessariamente seguire un diverso iter clinico che avrebbe scongiurato l'evento infausto.
3 2.3. Tutto ciò premesso, hanno chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: accertare e dichiarare impegnata la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti che si indica nella misura di Euro 254.974,20 cadauno alla suddetta moglie e alla suddetta figlia , entrambi conviventi. Ai restanti Parte_1 Parte_3 due figli, spetteranno cadauno un importo pari a Euro 215.747,40, Parte_2 Parte_4 eventualmente ridotto fino a ½ poiché figli non conviventi, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda poiché “il decesso del sig. non è da attribuire a responsabilità Persona_1 dei sanitari del bensì alle complicanze dell'intervento chirurgico eseguito Controparte_3 presso l'Ospedale S. Giovanni di Roma ed all'età avanzata del sig. (novantenne al Persona_1 momento del decesso)”
3.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- l'accertamento preventivo “è da ritenersi esaustivo e le censure mosse dai ricorrenti appaiono ictu oculi inconcludenti”;
- le complicanze sono legate alle condizioni cliniche generali del sig. Persona_1
al momento dell'intervento. “Trattavasi, infatti, di soggetto molto anziano affetto da una serie di comorbilità, quali diabete mellito, bronchite cronica, demenza senile, esiti di ematoma subdurale cronico trattato chirurgicamente, pregresso intervento di colecistectomia, asportazione di un adenoma prostatico, pregressa frattura del femore destro trattata con chiodo endomidollare, pregressa frattura della rotula.”;
- “le condizioni del de cuius non si sono aggravate nei sette giorni di attesa dall'ingresso al
[...]
ma subito dopo l'intervento chirurgico eseguito” presso diversa struttura Controparte_3 ospedaliera;
- a dire della resistente “I CC.TT.UU. hanno altresì affermato chiaramente che in base ai dati di letteratura non è possibile ammettere con criterio del più probabile che non che una diagnosi e un trattamento eseguiti più tempestivamente avrebbero permesso un aumento significativo delle chance di sopravvivenza poiché la frattura del femore in soggetto grande anziano e affetto da plurime comorbilità come quelle del sig. è di per sé un evento grave e, anche in presenza di adeguato Per_1 trattamento, la mortalità è estremamente elevata”.
4 4. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 04.07.2023, sono stati convocati a chiarimenti i CTU.
5. Con decreto del 04.10.2023, veniva assegnato ai CTU, “già nominati nel procedimento di ATP n.
2249/2021 r.g. – dottori e il seguente quesito a chiarimento e Persona_3 Persona_4 integrazione della relazione depositata nel procedimento di ATP: “sulla base della documentazione già acquisita nel precedente procedimento di ATP n. 2249/2021 r.g., diano i Consulenti esauriente risposta alle osservazioni mosse dai ricorrenti alle conclusioni cui sono giunti nel loro elaborato, con particolare riferimento alle censure contenute alle pagine da 19 a 26 del ricorso introduttivo”.
6. Dopo alcuni rinvii, anche giustificati dal fatto che la dott.ssa aveva medio tempore Per_3
rinunciato all'incarico, con conseguente necessità di sostituzione con altro consulente, dott.
l'elaborato peritale con la valutazione delle osservazioni delle Persona_5 parti è stato depositato il 27.11.2024.
7. All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
8. Occorre premettere che la fattispecie in esame ha ad oggetto la domanda risarcitoria per la perdita del c.d. rapporto parentale.
8.1. In particolare, i congiunti del defunto agiscono per la tutela del loro diritto Persona_1
– ma, interrotto e, dunque, leso – alla continuazione dei legami affettivi con il congiunto.
8.2. Agiscono pertanto iure proprio e non già iure successionis: ciò comporta che non viene lamentato un danno al de cuius di cui si chiede la risarcibilità per trasmissione ereditaria.
9. Ancora, occorre premettere che il contratto di regola non ha effetti nei confronti dei terzi e di conseguenza soltanto le parti e non altri possono avvalersi di un contratto stipulato inter alios senza che vi sia successione.
9.1. Le sole ipotesi in cui viene riconosciuto il c.d. effetto protettivo nei confronti dei terzi hanno riguardo al genitore e al nato nel contratto di spedalità. Si è affermato infatti che: “Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024; Cass. n. 6735
5 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.
16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del 2020).
9.2. In altre parole, solo in questa fattispecie, e non in altre, l'interesse perseguito dal terzo – si afferma – coincide con l'interesse che sta alla base del contratto stipulato dai genitori, anche in sua vece, con la struttura sanitaria.
9.3. Oltre questa fattispecie, il contratto non ha effetti anche protettivi verso i terzi. Si è affermato, infatti, con indirizzo pressocché consolidato della giurisprudenza di legittimità che quando l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.) (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022).
9.4. Di conseguenza, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
9.5. Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria
(cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
9.6. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. Di conseguenza, non può essere invocato un illecito contrattuale da un soggetto che non è parte di quel contratto. Ciò vale anche nel caso in cui i congiunti del defunto, a seguito di malpractice sanitaria, invochino la c.d. lesione del rapporto parentale
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022; Cass. n. 19188 del 2020; Cass. n. 2 del
2020; Cass. n. 6914 del 2012 e Cass. n. 5590 del 2015).
9.7. Nella fattispecie in esame, in realtà, viene in rilievo un illecito extracontrattuale – e non già da inadempimento, come afferma il ricorrente - governato dall'art. 2043 c.c., poiché i soggetti, agendo iure proprio, non possono invocare la fattispecie che potenzialmente potrebbe
6 azionare il danneggiato dall'illecito, a fronte della diversità soggettiva e oggettiva, insita nelle fattispecie risarcitorie relazionali.
9.8. Ciò che viene invocato ed evocato è, invece, la lesione del proprio diritto a conservare i rapporti affettivi con il soggetto inciso dall'evento infausto, fattispecie in cui l'evento morte e la rispettiva causa, sono elementi costitutivi del fatto e del danno (rectius, evento) dell'art. 2043 c.c..
9.9. Precisato ciò, allora, occorre circoscrivere la domanda proprio in relazione a questo aspetto, escludendo l'invocazione di profili di illecito trasmessi iure successionis.
10. Varrà chiarire come il danno derivante dalla lesione di un rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla compromissione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9857 del 28/03/2022).
11. È stato altresì precisato, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) che la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass.
15/02/2018, n. 3767; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
12. In conclusione, con il lemma “perdita o menomazione del rapporto parentale” si indica una fattispecie risarcitoria governata dall'art. 2043 c.c. di cui devono essere allegati e provati, da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tutti i fatti costitutivi tra cui: il fatto, l'evento di lesione, il nesso di causalità materiale, e il coefficiente soggettivo, nonché le conseguenze giuridiche patite a seguito dell'illecito e il nesso di causalità giuridica.
7 13. Ebbene, con riferimento al caso di specie, i ricorrenti hanno allegato il fatto a loro dire lesivo, rappresentato dall'errore diagnostico e terapeutico dei sanitari di Soverato, in specie la condotta dei dottori dei reparti di radiologia e di ortopedia;
il danno evento, rappresentato non già dalla perdita del congiunto, bensì – seppur scarnamente argomentato – dalla lesione delle relazioni familiari, ed il danno conseguenza, in forma di sofferenza per la lesione subita, allegando il rapporto familiare quale indice presuntivo.
13.1. D'altro canto, l' non ha contestato specificatamente il fatto, tale Controparte_1 per cui deve dirsi pacifico, poiché non contestato ex art. 115 c.p.c. E, ciò vale anche in relazione all'evento morte.
13.2. L' si è soltanto limitata, infatti, ad escludere il nesso di causalità Controparte_4
materiale tra fatto ed evento.
14. Individuato così il punto controverso, occorre allora stabilire se, a tal punto, tra il fatto dei sanitari di Soverato e l'evento di lesione sussista o meno derivazione eziologica materiale.
14.1. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, è bene ricordare che in tema di responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
14.2. Sul punto, occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con cui è stato affrontato in maniera organica il tema dell'accertamento e degli oneri probatori in ordine al nesso di causalità nelle fattispecie che hanno comunque ad oggetto prestazioni sanitarie.
14.3. È stato meglio chiarito che la causalità - in termini di danno evento e danno conseguenza –
“è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione” (cfr. Cass civ., 11 novembre 2019 n. 28991 e Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28992). Mentre la causalità attiene al piano oggettivo, quale collegamento naturalistico fra fatti ed eventi naturalistici (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass.
11 luglio 2017, n. 17084), su un piano diverso, prettamente soggettivo, si colloca l'imputazione (o criterio di addebito).
14.4. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta richiede uno sforzo di diligenza professionale,
l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del
8 creditore. In altre parole, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Il danno evento, in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, riguarda l'interesse presupposto corrispondente al diritto alla salute e non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale. Benché la guarigione dalla malattia non sia dedotta in obbligazione – però, in virtù della già esposta relazione biunivoca, interesse creditorio e causa del contratto - non costituisce un motivo irrilevante. Costituisce interesse meritevole di tutela che diversamente regola il rapporto tra la prestazione, strumentale del debitore, e l'interesse, anche non patrimoniale del creditore.
14.5. In virtù di ciò, allora, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma la lesione dell'interesse strumentale non significa necessariamente lesione dell'interesse primario. E, dunque, allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento in termini di – lesione della mancata – guarigione. Ciò, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, potendo anche dipendere da una causa diversa dalla condotta non diligente.
14.6. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha, dunque, un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno. Ed ecco che la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta in ragione dell'esposta peculiarità della conformazione del rapporto obbligatorio.
14.7. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni di diligenza professionale non è soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 cod. civ.), ma costituisce elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie.
14.8. Traducendo ciò in termini probatori il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
14.9. Sul punto è stato dapprima affermato che il paziente, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare un “inadempimento qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sul convenuto la prova che l'inadempimento denunciato non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, è dipeso da causa non imputabile o non ha avuto rilevanza eziologica nella produzione del danno. Inadempimento, però, che nella sua allegazione deve
9 essere pur sempre specifico dato che, nell'ipotesi di responsabilità sanitaria, l'attore non può dolersi della generica sussistenza di una diversa alternativa terapeutica e/o chirurgica rispetto a quella concretamente praticata, dovendo invece indicare - in maniera puntuale - la regola di diligenza, prudenza e perizia asseritamente violata dai sanitari durante la fase di scelta o di esecuzione del trattamento terapeutico somministrato al paziente. In altre parole, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, non ogni inadempimento coincide con il verificarsi della lesione. Pertanto, vi è la necessità di allegare un quid pluris (id est, inadempimento qualificato) fondante in astratto un'inferenza semplice del nesso eziologico.
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017). È stato poi meglio chiarito successivamente che l'attore ha anche l'onere di provare quella connessione, sul piano meramente naturalistico, perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore). La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
14.10. Ne discende, altresì, che l'incertezza “circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (cfr.
Cass., n. 10188/2025; Cass. 18392 del 2017).
14.11. L'accertamento sulla causalità comprende anche le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo affinché siano sufficienti a determinare l'evento di danno: se indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (cfr., Cass.,
21/07/2011, n. 15991, Cass., 22/11/2019, n. 30521).
14.12. In relazione a ciò deve essere valutata la c.d. complicanza. Con detto termine si suole far riferimento a fenomeni apparentemente differenti: da un lato, le condizioni cliniche del
10 paziente e dall'altro all'insorgenza di un fattore di rischio inevitabile, idoneo a determinare l'evento o che pur prevedibile sia inevitabile.
14.13. Ebbene, avendo riguardo alle condizioni pregresse esse possono attestarsi alla stregua di concausa naturale (es, patologia di cui è affetto il paziente) in cui la condotta del sanitario non viene privata di efficacia eziologica, giusto il disposto dell'art. 41 c.p.c a mente del quale
“il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la condizione pregressa del paziente, in quanto preesistente è conosciuta o conoscibile ex ante dall'agente”: pertanto, non esclude l'evento.
14.14. Avendo riguardo, invero, alla concausa c.d. complicanza, intesa quale fattore imprevedibile e inevitabile o prevedibile ma inevitabile, vengono in rilievo, da un lato, fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co.
2 c.p., elidono il nesso causale;
dall'altro lato, possono venire in rilievo caso fortuito e forza maggiore che, in non diversa guisa, possono elidere il nesso causale.
14.15. Quanto alla regola di giudizio, vale la regola della preponderanza dell'evidenza o del
«più probabile che non», la quale “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024; e, per la causalità omissiva, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024).
14.16. La consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis c.p.c. aveva chiosato nei seguenti termini “comorbidità è di per sé un evento grave e, anche in presenza di adeguato trattamento, la mortalità è estremamente elevata. In conclusione, pur avendo riscontrato dei profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di Soverato, non è possibile, alla luce delle condizioni generali del paziente e della vicenda clinica correlare l'evento morte alla condotta dei sanitari. Allo stesso modo, l'analisi dei dati di letteratura non permette neanche di stabilire che una diagnosi più precoce avrebbe permesso di aumentare in maniera significativa le chances di sopravvivenza, considerate anche le gravi comorbidità del p. e l'età avanzata. In altre parole, anche con un intervento più
11 tempestivo la prognosi nel breve e nel lungo periodo sarebbe stata comunque negativa e con mortalità elevata.” (enfasi del redattore).
14.17. Questa conclusione non è smentita, bensì confermata, dall'elaborato peritale sui chiarimenti disposti proprio avendo riguardo alla causalità, che di seguito si riportano:
- La mortalità post-operatoria nei pazienti con un profilo complesso come quello descritto (cachessia, sarcopenia, cardiopatia aritmica-ipertensiva, demenza di Alzheimer, diabete mellito e BPCO) dopo una frattura sotto-capitata di femore è significativamente elevata. Diversi studi e dati clinici indicano che tali pazienti rientrano in una categoria ad altissimo rischio di mortalità a breve e lungo termine.
- • Mortalità a 30 giorni: La mortalità entro i primi 30 giorni dopo l'intervento può variare tra il
20% e il 35%. Questo tasso è notevolmente più alto rispetto ai pazienti anziani senza comorbilità gravi, dove la mortalità si aggira intorno al 5-10%.
- • Mortalità a 90 giorni: La mortalità entro 90 giorni può superare il 40%, data la combinazione di fragilità fisica e comorbilità significative.
- • Mortalità a un anno: La mortalità a un anno può arrivare al 50-70% o più, soprattutto se le condizioni preesistenti peggiorano o se il paziente sviluppa complicanze postoperatorie gravi.” (pag.
23 elaborato peritale)
- “3. g. Fattori Contributivi// 1. Condizioni preesistenti: La combinazione di cachessia, sarcopenia e malattie croniche multiple riduce drasticamente la capacità di recupero del paziente.
-
2. Complicanze chirurgiche e postoperatorie: Il rischio di infezioni, insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco e altre complicanze è elevato.
-
3. Demenza di Alzheimer: La demenza aumenta il rischio di delirium, scarsa collaborazione alla riabilitazione, e complicanze da immobilizzazione.
- La mortalità post-operatoria in questo tipo di paziente è alta, riflettendo la fragilità generale e le numerose comorbilità. L'approccio terapeutico deve quindi essere attentamente ponderato, e in molti casi, potrebbe essere giustificato un trattamento conservativo o palliativo per evitare inutili sofferenze
e migliorare la qualità della vita restante.
- Per tali motivi l'evidente emergenza di malpractice medica in questa prima fase della vicenda, su due aspetti specialistici, tuttavia come vedremo, NON ha condizionato il processo causale che condusse al decesso il de cuius. E il nesso di causalità materiale è decisamente interrotto in più punti che si discuteranno” (pag. 24 elaborato peritale)
- “Il de cuius, al momento di quel trauma aveva 90 anni, in questa prima fase della vicenda,
l'anamnesi rese palese che si trattava di anziano estremamente e gravemente fragile, in quanto affetto 12 da: Demenza senile avanzata, tipo Alzheimer;
Cardiopatia aritmico -ipertensiva (pace-maker in sede); Diabete mellito;
Bronchite cronica;
Pancreatite cronica;
Esiti di ematoma subdurale cronico trattato chirurgicamente;
Esiti di pregressa colecistectomia;
Esiti di prostatectomia per adenoma;
Esiti di emorroidectomia;
Esiti di pregressa frattura del femore destro trattata con osteosintesi
(2014); Esiti di pregressa frattura della rotula. Ma era palese che l'estrema fragilità fosse dovuta a una grave condizione di sarcopenia e cachessia. In data 01.09.2017, effettuò TC del bacino che dimostrò una Frattura sotto-capitata del femore sinistro ma anche una Pleuro-pericardite. Questa prima fase della vicenda comprova che i radiologi e gli ortopedici dell'Ospedale di Soverato commisero un grave errore nell'omissione di una diagnosi invece acclarata dopo qualche giorno;
quindi, l'episodio
è da rubricare in termini di malpractice medica, per violazione dell'obbligo di mezzi sulla responsabilità professionale secondo gli artt. 1176, 2043 e 2236 del CC;
Tuttavia, l'evento morte NON è correlabile con tale mancata diagnosi, in quanto si sono resi palesi diversi decisivi elementi che interrompono drasticamente la continuità del nesso di causalità con tale prima fase di crisi assistenziale.
Non si può quindi validare il concetto del ……più probabile che non …..Infatti:
In data 09.09.2017 fu sottoposto a intervento ortopedico di endoprotesi d'anca sinistra presso l'U.O. di
Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma;
Non fu richiesta preventivamente la consulenza geriatrica, questo fu grave in quanto vennero completamente neglette dagli ortopedici le controindicazioni assolute che esistevano in tale paziente, affetto da pluri-patologie, che assurgevano al ruolo di deterrenti co-morbilità, ma soprattutto non determinò allarme la grave condizione di sarcopenia e cachessia che affliggeva il de cuius da alcuni anni e, in ultimo, fu completamente trascurata la dimostrata presenza di una pleuropericardite in atto.
Le linee-guida internazionali sono uniformemente indirizzate - nei pazienti anziani ad alta fragilità, conpluri-morbilità, sarcopenici e cachettici, quindi affetti da fratture prossimali del femore - a indicare trattamenti ortopedici essenzialmente conservativi, di certo è definita controindicata, nel caso poi non tanto limite, l'endoprotesi;
Raccogliendo le indicazioni dettate dai più diffusi e affidabili sistemi di score internazionali per la valutazione preventiva della mortalità post-operatoria in tali delicatissimi pazienti, si sono estratti i parametri biochimici del de cuius e si sono costruite le scale di valutazione del sistema NHFS
(Nottingham Hip Fracture Score) e del sistema NLR (Neutrphil-to-Lymphocyte Ratio). Entrambi i sistemi hanno condotto a risultati sovrapponibili: il de cuius, già alla data del trauma del 30.08.2017 aveva un indice prognostico di mortalità post-operatoria per endoprotesi d'anca a 30 giorni
13 dall'intervento tra l'86,2% di sensibilità e il 94,4% di specificità. Il de cuius è deceduto il giorno
12.10.2017, per gravissime complicanze cardiologiche, respiratorie, renali e del SNC…….. al 32° giorno post-operatorio !!
Si annovera inoltre una grave violazione dell'informativa completa ed esauriente che avrebbe dovuto essere fornita dagli ortopedici ai familiari del paziente. Il consenso informato, sia ortopedico che anestesiologico, estratti dalla cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma e firmati dai figli del de cuius, sono fatalmente carenti e generici;
non vengono menzionate le patologie di cui è affetto il loro congiunto, né le condizioni cliniche del momento, i rischi intra ed extraoperatori, la scelta della terapia cruenta (endoprotesi, artroprotesi, osteosintesi con vite cannulata) o trattamento incruento in valva di posizione. Non viene menzionata l'assenza di possibilità di recupero dell'attività deambulatoria.
Tutti questi elementi citati costituiscono fortissimi elementi interruttivi del nesso di causalità fondamentale che, nel supposto attoreo, avrebbe dovuto incatenare l'omessa diagnosi della frattura di femore, certamente identificata come malpractice medica (radiologica e ortopedica) alle date del
30.08.2017 e del 02.09.2017, con il decesso del de cuius. Non è assolutamente possibile rendere valido, in quella sede e per i fatti in essa avvenuti in quei giorni, il concetto prevalente e dominante nella responsabilità medica nell'ambito civile del ….più probabile che non…..”
15. Ebbene, si recepiscono le conclusioni raggiunte dai periti nelle due consulenze tecniche, in quanto rese all'esito di un attento esame della documentazione, nel contraddittorio delle parti, seguendo un iter logico-giuridico scevro da vizi, che hanno escluso il nesso causale tra la condotta, accertata, acclarata e pacifica di malpractice sanitaria dei sanitari del presidio di
Soverato e l'evento hic et nunc verificatosi.
16. In primo luogo, questa conclusione è suffragata dal fatto che, nel contraddittorio delle parti, sono stati esclusi errori, omissioni e travisamenti dei fatti. In particolare, ciò emerge dalle osservazioni delle parti alla bozza peritale e dalle risposte ad esse fornite dai consulenti, che di seguito si riportano “2° Osservazione//Stipsi insorta a causa della immobilità// Risposta//La stipsi è stata evidenziata dagli operatori sanitari prima del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Soverato (allegato 1) e successivamente presso il CEDIT di Roma (pag 4) //3° Osservazione Le condizioni del de cuius ad agosto del 2017 erano sovrapponibili a quelle riscontrate nel 2014 quando all'epoca fu operato di frattura del collo del femore//Risposta// Il M. di Alzheimer è una malattia progressiva la cui evoluzione negli anziani varia da 3 a diecianni. All'epoca dell'infortunio il de cuius era nella terza fase avanzata del M.di Alzheimer//”. (cfr. elaborato peritale pag. 45)
14 16.1. I consulenti hanno, da un lato, riportato la stipsi a condizione antecedente all'intervento dei sanitari e non già come effetto della loro condotta;
dall'altro, hanno escluso che le condizioni del paziente nel 2017 fossero le stesse del 2014, anno in cui ebbe a subire Persona_1 un intervento al femore con esisto fausto, a causa di una patologia progressiva come il morbo di Alzheimer.
17. In altre parole, si verserebbe in ipotesi di causalità sorpassante, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p. derivante dall'intervento chirurgico poi subito presso il nosocomio romano e delle complicazioni derivanti dallo stesso anche avendo riguardo alle omesse condizioni cliniche del paziente.
18. In particolare, si ritiene dirimente sul punto la valutazione di mortalità, effettuata dai consulenti sia al 30.08.2017 che alla data dell'intervento, che presentava una percentuale pressocché identica. Inoltre, la letteratura scientifica riportata nella massiccia biografia in appendice dell'elaborato peritale, sconsigliava l'intervento chirurgico in paziente affetto da comorbidità come . Persona_1
18.1. L'intervento chirurgico, in altre parole, così come confermato dai consulenti tecnici, avrebbe innescato un decorso causale anormale rispetto a quello che si sarebbe verificato in sua assenza, con efficacia sorpassante rispetto ad altro decorso causale derivante dalla condotta dei sanitari del nosocomio di Soverato. Ciò anche considerando che la consulenza ha altresì acclarato l'omessa valutazione delle effettive condizioni cliniche del paziente in fase pre- operatoria.
18.2. Sul punto, infatti, i consulenti hanno accertato, sconfessando l'argomentazione dei ricorrenti sul possibile esito fausto dell'intervento, con la risposta alla quarta osservazione che di seguito si riporta “4° Osservazione//Tempestivo intervento chirurgico secondo le linee guida di NICE
(SIOT) entro 48-36 ore dal riconoscimento della frattura//Risposta//Le linee guida di NICE (SIOT) sulle fratture prossimali di femore escludono i pazienti giudicati non idonei all'intervento di protesi//Il de cuius non avrebbe tratto alcun giovamento da un intervento chirurgico di protesi a rischio il cui fine è quello di mobilizzare l'arto e rendere autonoma la deambulazione” (cfr. elaborato peritale pag. 45)
18.3. In virtù di ciò, si può ragionevolmente concludere che non sussiste nesso causale tra il fatto e l'evento così per come si è verificato e, di conseguenza, la domanda formulata dai ricorrenti deve essere rigettata.
15 19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile) e dell'attività processuale svolta, e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' Parte_3 Parte_4 [...]
; Controparte_1
- Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuale in favore dell' , che si liquidano in € 7.616,00 oltre a Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e C.P.A. se dovuti, nella misura di legge.
- Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 30 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Song Damiani,
a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter, depositate in luogo dell'udienza; letti gli atti e vista la documentazione;
ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1237/2023 R. G., vertente
TRA
( , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4 Pt_4
e dall'Avv. MARTINO MARCELLO, giusta procura in atti;
[...]
-ricorrenti
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAFFINA NICOLINO, giusta procura in atti;
-resistente
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – perdita del rapporto parentale
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter depositate il 15.09.2025.
Fatto e diritto
1. Il presente giudizio fa seguito al ricorso 696 bis c.p.c. di cui al n. 2249/2021 R.G., instaurato al fine di ottenere la nomina di un collegio peritale che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le condotte, asseritamente, non conformi alle linee guida della buona pratica medica degli 1 operatori della Struttura ospedaliera di Soverato, che hanno portato al decesso di
[...]
, il 2.10.2017. Per_1
1.1. Il collegio peritale, composto dal dott. e la dott.ssa , Persona_2 Persona_3
doveva rispondere ai seguenti quesiti:
1) “descriva il collegio peritale d'ufficio le condizioni di nato il [...], al Persona_1 momento del primo contatto con le parti convenute, avvenuto il 30.08.2017, accertando anche le condizioni di salute generali;
2) descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso il Presidio ospedaliero di Soverato nel periodo ricompreso fra il 30 agosto e il 7 settembre
2017;
3) dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative al paziente in ordine alla natura del trattamento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca del trattamento, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili al personale che lo ha eseguito;
5) dica se il trattamento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) dica se il decesso di sia causalmente riconducibili a condotte del personale sanitario Persona_1 dell'Ospedale di Soverato censurabili sotto il profilo della colpa professionale.”
2. Non accettando i risultati dell'accertamento preventivo, poiché - a dire degli odierni ricorrenti - sarebbe stato inficiato da errori ed omissioni di sorta, con ricorso ex art. 281-decies
c.p.c., i congiunti ed eredi di hanno chiesto la condanna, a titolo di Persona_1 risarcimento non patrimoniale, dell' , in Controparte_2 relazione alla perdita del rapporto parentale.
2.1. In particolare, hanno dedotto che:
- il 30.08.2017, cadeva rovinosamente all'interno della propria Persona_1
abitazione;
2 - allertato il “118”, veniva trasportato al nosocomio di Soverato per “una sospetta frattura anca femore bilaterale […] in paziente con morbo di Alzheimer, linguaggio non comprensibile” e, in particolare, “con dolore all'arto inferiore sinistro” (v. all. 2 ricorso);
- condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, veniva sottoposto a
RX all'arto destro, cui non conseguì alcuna diagnosi di frattura poiché si trattava dell'arto sbagliato: a seguito di ciò fu dimesso;
- collocato a letto con impossibilità di movimento, l' continuava ad accusare dei Per_1
dolori all'arto inferiore assistendo, a dire dei ricorrenti, ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute;
- condotto nuovamente al nosocomio di Soverato fu nuovamente dimesso con la precedente diagnosi;
- il persistere della situazione dolorosa ha spinto i familiari, odierni ricorrenti, a recarsi a
Roma per le cure del caso;
- il giorno 06 settembre 2017 fu condotto presso il Centro Diagnostico Tiburtino per essere sottoposto sia a RX che ad esame TAC;
- solo in quella sede fu riscontrata: “frattura sottocapitata del femore di sinistra con disallineamento dei monconi ossei, lieve intrarotazione della testa femorale che appare anche lievemente risalita e mancata extrarotazione del grande trocantere. I reperti descritti necessitano di visita ortopedica
e a giudizio clinico dello specialista di eventuale videat” (v. all.8 ricorso);
- veniva sottoposto, così, ad intervento chirurgico, previo ricovero Persona_1
presso la Struttura Sanitaria S. Andrea di Roma;
- nonostante la riuscita operazione chirurgica, le comorbilità causate dall'omesso intervento da parte dei sanitari di Soverato, con conseguente allettamento per otto giorni, comportavano delle complicazioni, a seguito delle quali in data 12 ottobre 2017 il sig. decedeva con sofferenze fisiche. Per_1
2.2. L'evento, a dire dei ricorrenti, si sarebbe verificato a causa dell'errore diagnostico, prima, e terapeutico, poi, dei sanitari del Presidio ospedaliero catanzarese che avrebbero omesso di effettuare RX sull'arto corretto nonché un esame più completo, quale la TAC, al posto del minus, effettuato talaltro sull'arto errato. Inoltre, dall'immagine dell'RX bacino, era già visibile che il femore sx presenta va “una rima di frattura” cui doveva necessariamente seguire un diverso iter clinico che avrebbe scongiurato l'evento infausto.
3 2.3. Tutto ciò premesso, hanno chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: accertare e dichiarare impegnata la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti che si indica nella misura di Euro 254.974,20 cadauno alla suddetta moglie e alla suddetta figlia , entrambi conviventi. Ai restanti Parte_1 Parte_3 due figli, spetteranno cadauno un importo pari a Euro 215.747,40, Parte_2 Parte_4 eventualmente ridotto fino a ½ poiché figli non conviventi, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze”
3. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda poiché “il decesso del sig. non è da attribuire a responsabilità Persona_1 dei sanitari del bensì alle complicanze dell'intervento chirurgico eseguito Controparte_3 presso l'Ospedale S. Giovanni di Roma ed all'età avanzata del sig. (novantenne al Persona_1 momento del decesso)”
3.1. Ha eccepito, in particolare, che:
- l'accertamento preventivo “è da ritenersi esaustivo e le censure mosse dai ricorrenti appaiono ictu oculi inconcludenti”;
- le complicanze sono legate alle condizioni cliniche generali del sig. Persona_1
al momento dell'intervento. “Trattavasi, infatti, di soggetto molto anziano affetto da una serie di comorbilità, quali diabete mellito, bronchite cronica, demenza senile, esiti di ematoma subdurale cronico trattato chirurgicamente, pregresso intervento di colecistectomia, asportazione di un adenoma prostatico, pregressa frattura del femore destro trattata con chiodo endomidollare, pregressa frattura della rotula.”;
- “le condizioni del de cuius non si sono aggravate nei sette giorni di attesa dall'ingresso al
[...]
ma subito dopo l'intervento chirurgico eseguito” presso diversa struttura Controparte_3 ospedaliera;
- a dire della resistente “I CC.TT.UU. hanno altresì affermato chiaramente che in base ai dati di letteratura non è possibile ammettere con criterio del più probabile che non che una diagnosi e un trattamento eseguiti più tempestivamente avrebbero permesso un aumento significativo delle chance di sopravvivenza poiché la frattura del femore in soggetto grande anziano e affetto da plurime comorbilità come quelle del sig. è di per sé un evento grave e, anche in presenza di adeguato Per_1 trattamento, la mortalità è estremamente elevata”.
4 4. Instaurato il contraddittorio e provvedendo all'istruzione, con ordinanza del 04.07.2023, sono stati convocati a chiarimenti i CTU.
5. Con decreto del 04.10.2023, veniva assegnato ai CTU, “già nominati nel procedimento di ATP n.
2249/2021 r.g. – dottori e il seguente quesito a chiarimento e Persona_3 Persona_4 integrazione della relazione depositata nel procedimento di ATP: “sulla base della documentazione già acquisita nel precedente procedimento di ATP n. 2249/2021 r.g., diano i Consulenti esauriente risposta alle osservazioni mosse dai ricorrenti alle conclusioni cui sono giunti nel loro elaborato, con particolare riferimento alle censure contenute alle pagine da 19 a 26 del ricorso introduttivo”.
6. Dopo alcuni rinvii, anche giustificati dal fatto che la dott.ssa aveva medio tempore Per_3
rinunciato all'incarico, con conseguente necessità di sostituzione con altro consulente, dott.
l'elaborato peritale con la valutazione delle osservazioni delle Persona_5 parti è stato depositato il 27.11.2024.
7. All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
8. Occorre premettere che la fattispecie in esame ha ad oggetto la domanda risarcitoria per la perdita del c.d. rapporto parentale.
8.1. In particolare, i congiunti del defunto agiscono per la tutela del loro diritto Persona_1
– ma, interrotto e, dunque, leso – alla continuazione dei legami affettivi con il congiunto.
8.2. Agiscono pertanto iure proprio e non già iure successionis: ciò comporta che non viene lamentato un danno al de cuius di cui si chiede la risarcibilità per trasmissione ereditaria.
9. Ancora, occorre premettere che il contratto di regola non ha effetti nei confronti dei terzi e di conseguenza soltanto le parti e non altri possono avvalersi di un contratto stipulato inter alios senza che vi sia successione.
9.1. Le sole ipotesi in cui viene riconosciuto il c.d. effetto protettivo nei confronti dei terzi hanno riguardo al genitore e al nato nel contratto di spedalità. Si è affermato infatti che: “Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17113 del 20/06/2024; Cass. n. 6735
5 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.
16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del 2020).
9.2. In altre parole, solo in questa fattispecie, e non in altre, l'interesse perseguito dal terzo – si afferma – coincide con l'interesse che sta alla base del contratto stipulato dai genitori, anche in sua vece, con la struttura sanitaria.
9.3. Oltre questa fattispecie, il contratto non ha effetti anche protettivi verso i terzi. Si è affermato, infatti, con indirizzo pressocché consolidato della giurisprudenza di legittimità che quando l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.) (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022).
9.4. Di conseguenza, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
9.5. Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria
(cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
9.6. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. Di conseguenza, non può essere invocato un illecito contrattuale da un soggetto che non è parte di quel contratto. Ciò vale anche nel caso in cui i congiunti del defunto, a seguito di malpractice sanitaria, invochino la c.d. lesione del rapporto parentale
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022; Cass. n. 19188 del 2020; Cass. n. 2 del
2020; Cass. n. 6914 del 2012 e Cass. n. 5590 del 2015).
9.7. Nella fattispecie in esame, in realtà, viene in rilievo un illecito extracontrattuale – e non già da inadempimento, come afferma il ricorrente - governato dall'art. 2043 c.c., poiché i soggetti, agendo iure proprio, non possono invocare la fattispecie che potenzialmente potrebbe
6 azionare il danneggiato dall'illecito, a fronte della diversità soggettiva e oggettiva, insita nelle fattispecie risarcitorie relazionali.
9.8. Ciò che viene invocato ed evocato è, invece, la lesione del proprio diritto a conservare i rapporti affettivi con il soggetto inciso dall'evento infausto, fattispecie in cui l'evento morte e la rispettiva causa, sono elementi costitutivi del fatto e del danno (rectius, evento) dell'art. 2043 c.c..
9.9. Precisato ciò, allora, occorre circoscrivere la domanda proprio in relazione a questo aspetto, escludendo l'invocazione di profili di illecito trasmessi iure successionis.
10. Varrà chiarire come il danno derivante dalla lesione di un rapporto parentale si identifica nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla compromissione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9857 del 28/03/2022).
11. È stato altresì precisato, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) che la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass.
15/02/2018, n. 3767; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010).
12. In conclusione, con il lemma “perdita o menomazione del rapporto parentale” si indica una fattispecie risarcitoria governata dall'art. 2043 c.c. di cui devono essere allegati e provati, da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tutti i fatti costitutivi tra cui: il fatto, l'evento di lesione, il nesso di causalità materiale, e il coefficiente soggettivo, nonché le conseguenze giuridiche patite a seguito dell'illecito e il nesso di causalità giuridica.
7 13. Ebbene, con riferimento al caso di specie, i ricorrenti hanno allegato il fatto a loro dire lesivo, rappresentato dall'errore diagnostico e terapeutico dei sanitari di Soverato, in specie la condotta dei dottori dei reparti di radiologia e di ortopedia;
il danno evento, rappresentato non già dalla perdita del congiunto, bensì – seppur scarnamente argomentato – dalla lesione delle relazioni familiari, ed il danno conseguenza, in forma di sofferenza per la lesione subita, allegando il rapporto familiare quale indice presuntivo.
13.1. D'altro canto, l' non ha contestato specificatamente il fatto, tale Controparte_1 per cui deve dirsi pacifico, poiché non contestato ex art. 115 c.p.c. E, ciò vale anche in relazione all'evento morte.
13.2. L' si è soltanto limitata, infatti, ad escludere il nesso di causalità Controparte_4
materiale tra fatto ed evento.
14. Individuato così il punto controverso, occorre allora stabilire se, a tal punto, tra il fatto dei sanitari di Soverato e l'evento di lesione sussista o meno derivazione eziologica materiale.
14.1. Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità materiale, è bene ricordare che in tema di responsabilità civile, questo è regolato dal principio di cui agli artt.
40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili.
14.2. Sul punto, occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con cui è stato affrontato in maniera organica il tema dell'accertamento e degli oneri probatori in ordine al nesso di causalità nelle fattispecie che hanno comunque ad oggetto prestazioni sanitarie.
14.3. È stato meglio chiarito che la causalità - in termini di danno evento e danno conseguenza –
“è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione” (cfr. Cass civ., 11 novembre 2019 n. 28991 e Cass. civ., 11 novembre 2019 n. 28992). Mentre la causalità attiene al piano oggettivo, quale collegamento naturalistico fra fatti ed eventi naturalistici (cfr. Cass. sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass.
11 luglio 2017, n. 17084), su un piano diverso, prettamente soggettivo, si colloca l'imputazione (o criterio di addebito).
14.4. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta richiede uno sforzo di diligenza professionale,
l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del
8 creditore. In altre parole, la prestazione oggetto dell'obbligazione non è la guarigione dalla malattia, ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024). Il danno evento, in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, riguarda l'interesse presupposto corrispondente al diritto alla salute e non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale. Benché la guarigione dalla malattia non sia dedotta in obbligazione – però, in virtù della già esposta relazione biunivoca, interesse creditorio e causa del contratto - non costituisce un motivo irrilevante. Costituisce interesse meritevole di tutela che diversamente regola il rapporto tra la prestazione, strumentale del debitore, e l'interesse, anche non patrimoniale del creditore.
14.5. In virtù di ciò, allora, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma la lesione dell'interesse strumentale non significa necessariamente lesione dell'interesse primario. E, dunque, allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento in termini di – lesione della mancata – guarigione. Ciò, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, potendo anche dipendere da una causa diversa dalla condotta non diligente.
14.6. La violazione delle regole della diligenza professionale non ha, dunque, un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno. Ed ecco che la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta in ragione dell'esposta peculiarità della conformazione del rapporto obbligatorio.
14.7. La causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni di diligenza professionale non è soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 cod. civ.), ma costituisce elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie.
14.8. Traducendo ciò in termini probatori il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
14.9. Sul punto è stato dapprima affermato che il paziente, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare un “inadempimento qualificato”, ossia astrattamente idoneo alla produzione dell'evento dannoso, gravando sul convenuto la prova che l'inadempimento denunciato non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, è dipeso da causa non imputabile o non ha avuto rilevanza eziologica nella produzione del danno. Inadempimento, però, che nella sua allegazione deve
9 essere pur sempre specifico dato che, nell'ipotesi di responsabilità sanitaria, l'attore non può dolersi della generica sussistenza di una diversa alternativa terapeutica e/o chirurgica rispetto a quella concretamente praticata, dovendo invece indicare - in maniera puntuale - la regola di diligenza, prudenza e perizia asseritamente violata dai sanitari durante la fase di scelta o di esecuzione del trattamento terapeutico somministrato al paziente. In altre parole, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, non ogni inadempimento coincide con il verificarsi della lesione. Pertanto, vi è la necessità di allegare un quid pluris (id est, inadempimento qualificato) fondante in astratto un'inferenza semplice del nesso eziologico.
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24073 del 13/10/2017). È stato poi meglio chiarito successivamente che l'attore ha anche l'onere di provare quella connessione, sul piano meramente naturalistico, perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore). La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione.
14.10. Ne discende, altresì, che l'incertezza “circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento” (cfr.
Cass., n. 10188/2025; Cass. 18392 del 2017).
14.11. L'accertamento sulla causalità comprende anche le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo affinché siano sufficienti a determinare l'evento di danno: se indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile (cfr., Cass.,
21/07/2011, n. 15991, Cass., 22/11/2019, n. 30521).
14.12. In relazione a ciò deve essere valutata la c.d. complicanza. Con detto termine si suole far riferimento a fenomeni apparentemente differenti: da un lato, le condizioni cliniche del
10 paziente e dall'altro all'insorgenza di un fattore di rischio inevitabile, idoneo a determinare l'evento o che pur prevedibile sia inevitabile.
14.13. Ebbene, avendo riguardo alle condizioni pregresse esse possono attestarsi alla stregua di concausa naturale (es, patologia di cui è affetto il paziente) in cui la condotta del sanitario non viene privata di efficacia eziologica, giusto il disposto dell'art. 41 c.p.c a mente del quale
“il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento”. In altre parole, la condizione pregressa del paziente, in quanto preesistente è conosciuta o conoscibile ex ante dall'agente”: pertanto, non esclude l'evento.
14.14. Avendo riguardo, invero, alla concausa c.d. complicanza, intesa quale fattore imprevedibile e inevitabile o prevedibile ma inevitabile, vengono in rilievo, da un lato, fattori causali alternativi successivi abnormi, che se dotati di questi caratteri, ai sensi dell'art. 41, co.
2 c.p., elidono il nesso causale;
dall'altro lato, possono venire in rilievo caso fortuito e forza maggiore che, in non diversa guisa, possono elidere il nesso causale.
14.15. Quanto alla regola di giudizio, vale la regola della preponderanza dell'evidenza o del
«più probabile che non», la quale “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024; e, per la causalità omissiva, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16199 del 11/06/2024).
14.16. La consulenza tecnica preventiva, ex art. 696 bis c.p.c. aveva chiosato nei seguenti termini “comorbidità è di per sé un evento grave e, anche in presenza di adeguato trattamento, la mortalità è estremamente elevata. In conclusione, pur avendo riscontrato dei profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di Soverato, non è possibile, alla luce delle condizioni generali del paziente e della vicenda clinica correlare l'evento morte alla condotta dei sanitari. Allo stesso modo, l'analisi dei dati di letteratura non permette neanche di stabilire che una diagnosi più precoce avrebbe permesso di aumentare in maniera significativa le chances di sopravvivenza, considerate anche le gravi comorbidità del p. e l'età avanzata. In altre parole, anche con un intervento più
11 tempestivo la prognosi nel breve e nel lungo periodo sarebbe stata comunque negativa e con mortalità elevata.” (enfasi del redattore).
14.17. Questa conclusione non è smentita, bensì confermata, dall'elaborato peritale sui chiarimenti disposti proprio avendo riguardo alla causalità, che di seguito si riportano:
- La mortalità post-operatoria nei pazienti con un profilo complesso come quello descritto (cachessia, sarcopenia, cardiopatia aritmica-ipertensiva, demenza di Alzheimer, diabete mellito e BPCO) dopo una frattura sotto-capitata di femore è significativamente elevata. Diversi studi e dati clinici indicano che tali pazienti rientrano in una categoria ad altissimo rischio di mortalità a breve e lungo termine.
- • Mortalità a 30 giorni: La mortalità entro i primi 30 giorni dopo l'intervento può variare tra il
20% e il 35%. Questo tasso è notevolmente più alto rispetto ai pazienti anziani senza comorbilità gravi, dove la mortalità si aggira intorno al 5-10%.
- • Mortalità a 90 giorni: La mortalità entro 90 giorni può superare il 40%, data la combinazione di fragilità fisica e comorbilità significative.
- • Mortalità a un anno: La mortalità a un anno può arrivare al 50-70% o più, soprattutto se le condizioni preesistenti peggiorano o se il paziente sviluppa complicanze postoperatorie gravi.” (pag.
23 elaborato peritale)
- “3. g. Fattori Contributivi// 1. Condizioni preesistenti: La combinazione di cachessia, sarcopenia e malattie croniche multiple riduce drasticamente la capacità di recupero del paziente.
-
2. Complicanze chirurgiche e postoperatorie: Il rischio di infezioni, insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco e altre complicanze è elevato.
-
3. Demenza di Alzheimer: La demenza aumenta il rischio di delirium, scarsa collaborazione alla riabilitazione, e complicanze da immobilizzazione.
- La mortalità post-operatoria in questo tipo di paziente è alta, riflettendo la fragilità generale e le numerose comorbilità. L'approccio terapeutico deve quindi essere attentamente ponderato, e in molti casi, potrebbe essere giustificato un trattamento conservativo o palliativo per evitare inutili sofferenze
e migliorare la qualità della vita restante.
- Per tali motivi l'evidente emergenza di malpractice medica in questa prima fase della vicenda, su due aspetti specialistici, tuttavia come vedremo, NON ha condizionato il processo causale che condusse al decesso il de cuius. E il nesso di causalità materiale è decisamente interrotto in più punti che si discuteranno” (pag. 24 elaborato peritale)
- “Il de cuius, al momento di quel trauma aveva 90 anni, in questa prima fase della vicenda,
l'anamnesi rese palese che si trattava di anziano estremamente e gravemente fragile, in quanto affetto 12 da: Demenza senile avanzata, tipo Alzheimer;
Cardiopatia aritmico -ipertensiva (pace-maker in sede); Diabete mellito;
Bronchite cronica;
Pancreatite cronica;
Esiti di ematoma subdurale cronico trattato chirurgicamente;
Esiti di pregressa colecistectomia;
Esiti di prostatectomia per adenoma;
Esiti di emorroidectomia;
Esiti di pregressa frattura del femore destro trattata con osteosintesi
(2014); Esiti di pregressa frattura della rotula. Ma era palese che l'estrema fragilità fosse dovuta a una grave condizione di sarcopenia e cachessia. In data 01.09.2017, effettuò TC del bacino che dimostrò una Frattura sotto-capitata del femore sinistro ma anche una Pleuro-pericardite. Questa prima fase della vicenda comprova che i radiologi e gli ortopedici dell'Ospedale di Soverato commisero un grave errore nell'omissione di una diagnosi invece acclarata dopo qualche giorno;
quindi, l'episodio
è da rubricare in termini di malpractice medica, per violazione dell'obbligo di mezzi sulla responsabilità professionale secondo gli artt. 1176, 2043 e 2236 del CC;
Tuttavia, l'evento morte NON è correlabile con tale mancata diagnosi, in quanto si sono resi palesi diversi decisivi elementi che interrompono drasticamente la continuità del nesso di causalità con tale prima fase di crisi assistenziale.
Non si può quindi validare il concetto del ……più probabile che non …..Infatti:
In data 09.09.2017 fu sottoposto a intervento ortopedico di endoprotesi d'anca sinistra presso l'U.O. di
Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma;
Non fu richiesta preventivamente la consulenza geriatrica, questo fu grave in quanto vennero completamente neglette dagli ortopedici le controindicazioni assolute che esistevano in tale paziente, affetto da pluri-patologie, che assurgevano al ruolo di deterrenti co-morbilità, ma soprattutto non determinò allarme la grave condizione di sarcopenia e cachessia che affliggeva il de cuius da alcuni anni e, in ultimo, fu completamente trascurata la dimostrata presenza di una pleuropericardite in atto.
Le linee-guida internazionali sono uniformemente indirizzate - nei pazienti anziani ad alta fragilità, conpluri-morbilità, sarcopenici e cachettici, quindi affetti da fratture prossimali del femore - a indicare trattamenti ortopedici essenzialmente conservativi, di certo è definita controindicata, nel caso poi non tanto limite, l'endoprotesi;
Raccogliendo le indicazioni dettate dai più diffusi e affidabili sistemi di score internazionali per la valutazione preventiva della mortalità post-operatoria in tali delicatissimi pazienti, si sono estratti i parametri biochimici del de cuius e si sono costruite le scale di valutazione del sistema NHFS
(Nottingham Hip Fracture Score) e del sistema NLR (Neutrphil-to-Lymphocyte Ratio). Entrambi i sistemi hanno condotto a risultati sovrapponibili: il de cuius, già alla data del trauma del 30.08.2017 aveva un indice prognostico di mortalità post-operatoria per endoprotesi d'anca a 30 giorni
13 dall'intervento tra l'86,2% di sensibilità e il 94,4% di specificità. Il de cuius è deceduto il giorno
12.10.2017, per gravissime complicanze cardiologiche, respiratorie, renali e del SNC…….. al 32° giorno post-operatorio !!
Si annovera inoltre una grave violazione dell'informativa completa ed esauriente che avrebbe dovuto essere fornita dagli ortopedici ai familiari del paziente. Il consenso informato, sia ortopedico che anestesiologico, estratti dalla cartella clinica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma e firmati dai figli del de cuius, sono fatalmente carenti e generici;
non vengono menzionate le patologie di cui è affetto il loro congiunto, né le condizioni cliniche del momento, i rischi intra ed extraoperatori, la scelta della terapia cruenta (endoprotesi, artroprotesi, osteosintesi con vite cannulata) o trattamento incruento in valva di posizione. Non viene menzionata l'assenza di possibilità di recupero dell'attività deambulatoria.
Tutti questi elementi citati costituiscono fortissimi elementi interruttivi del nesso di causalità fondamentale che, nel supposto attoreo, avrebbe dovuto incatenare l'omessa diagnosi della frattura di femore, certamente identificata come malpractice medica (radiologica e ortopedica) alle date del
30.08.2017 e del 02.09.2017, con il decesso del de cuius. Non è assolutamente possibile rendere valido, in quella sede e per i fatti in essa avvenuti in quei giorni, il concetto prevalente e dominante nella responsabilità medica nell'ambito civile del ….più probabile che non…..”
15. Ebbene, si recepiscono le conclusioni raggiunte dai periti nelle due consulenze tecniche, in quanto rese all'esito di un attento esame della documentazione, nel contraddittorio delle parti, seguendo un iter logico-giuridico scevro da vizi, che hanno escluso il nesso causale tra la condotta, accertata, acclarata e pacifica di malpractice sanitaria dei sanitari del presidio di
Soverato e l'evento hic et nunc verificatosi.
16. In primo luogo, questa conclusione è suffragata dal fatto che, nel contraddittorio delle parti, sono stati esclusi errori, omissioni e travisamenti dei fatti. In particolare, ciò emerge dalle osservazioni delle parti alla bozza peritale e dalle risposte ad esse fornite dai consulenti, che di seguito si riportano “2° Osservazione//Stipsi insorta a causa della immobilità// Risposta//La stipsi è stata evidenziata dagli operatori sanitari prima del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Soverato (allegato 1) e successivamente presso il CEDIT di Roma (pag 4) //3° Osservazione Le condizioni del de cuius ad agosto del 2017 erano sovrapponibili a quelle riscontrate nel 2014 quando all'epoca fu operato di frattura del collo del femore//Risposta// Il M. di Alzheimer è una malattia progressiva la cui evoluzione negli anziani varia da 3 a diecianni. All'epoca dell'infortunio il de cuius era nella terza fase avanzata del M.di Alzheimer//”. (cfr. elaborato peritale pag. 45)
14 16.1. I consulenti hanno, da un lato, riportato la stipsi a condizione antecedente all'intervento dei sanitari e non già come effetto della loro condotta;
dall'altro, hanno escluso che le condizioni del paziente nel 2017 fossero le stesse del 2014, anno in cui ebbe a subire Persona_1 un intervento al femore con esisto fausto, a causa di una patologia progressiva come il morbo di Alzheimer.
17. In altre parole, si verserebbe in ipotesi di causalità sorpassante, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p. derivante dall'intervento chirurgico poi subito presso il nosocomio romano e delle complicazioni derivanti dallo stesso anche avendo riguardo alle omesse condizioni cliniche del paziente.
18. In particolare, si ritiene dirimente sul punto la valutazione di mortalità, effettuata dai consulenti sia al 30.08.2017 che alla data dell'intervento, che presentava una percentuale pressocché identica. Inoltre, la letteratura scientifica riportata nella massiccia biografia in appendice dell'elaborato peritale, sconsigliava l'intervento chirurgico in paziente affetto da comorbidità come . Persona_1
18.1. L'intervento chirurgico, in altre parole, così come confermato dai consulenti tecnici, avrebbe innescato un decorso causale anormale rispetto a quello che si sarebbe verificato in sua assenza, con efficacia sorpassante rispetto ad altro decorso causale derivante dalla condotta dei sanitari del nosocomio di Soverato. Ciò anche considerando che la consulenza ha altresì acclarato l'omessa valutazione delle effettive condizioni cliniche del paziente in fase pre- operatoria.
18.2. Sul punto, infatti, i consulenti hanno accertato, sconfessando l'argomentazione dei ricorrenti sul possibile esito fausto dell'intervento, con la risposta alla quarta osservazione che di seguito si riporta “4° Osservazione//Tempestivo intervento chirurgico secondo le linee guida di NICE
(SIOT) entro 48-36 ore dal riconoscimento della frattura//Risposta//Le linee guida di NICE (SIOT) sulle fratture prossimali di femore escludono i pazienti giudicati non idonei all'intervento di protesi//Il de cuius non avrebbe tratto alcun giovamento da un intervento chirurgico di protesi a rischio il cui fine è quello di mobilizzare l'arto e rendere autonoma la deambulazione” (cfr. elaborato peritale pag. 45)
18.3. In virtù di ciò, si può ragionevolmente concludere che non sussiste nesso causale tra il fatto e l'evento così per come si è verificato e, di conseguenza, la domanda formulata dai ricorrenti deve essere rigettata.
15 19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminabile) e dell'attività processuale svolta, e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti dell' Parte_3 Parte_4 [...]
; Controparte_1
- Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuale in favore dell' , che si liquidano in € 7.616,00 oltre a Controparte_1 rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e C.P.A. se dovuti, nella misura di legge.
- Pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti.
Catanzaro, lì 30 settembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott.
Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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