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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1272/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di di- soccupazione agricola promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicolò Giglio;
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 576/2022 del 15 novembre 2022, il giudice del lavoro del Tri- bunale di Caltagirone rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1 quale la ricorrente aveva chiesto l'accertamento della nullità dei provvedimenti
, notificati rispettivamente il 30.04.2013 e 29.08.2013, di rigetto della CP_1 domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2010 e di ripetizione della somma a tale titolo già erogata - in ragione dell'asserita nullità del presupposto provvedimento di cancellazione della dagli elenchi dei lavoratori Pt_1 agricoli dell'anno 2009, mai notificatole -, nonché del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2009 e del conseguente diritto all'indennità di disoccupazione e all'assegno per il nucleo familiare relativi
R.G. 1272_2022 2
all'anno 2010, con condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle suddette prestazioni.
Il primo giudice, ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato l'orientamento della Suprema Corte accoglieva l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito in legge n.
83/1970, formulata dall'ente previdenziale osservando che il ricorso introdutti- vo del giudizio di primo grado non risultava depositato tempestivamente.
Precisava infatti che l aveva allegato e provato di aver comunicato la CP_1 cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno
2009 attraverso la pubblicazione sul sito Internet del quarto elenco nominativo di variazione trimestrale del 2012 degli operai agricoli, pubblicato dal
10.03.2013 al 25.03.2013 e che la non aveva proposto ricorso ammi- Pt_1 nistrativo avverso tale provvedimento di cancellazione, risultando documentato solo il ricorso amministrativo, inoltrato in data 28.06.2013, avverso la nota di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010, e non potendo in ogni caso comportare la presentazione di un ricorso tardivo lo spo- stamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza.
Precisava altresì il tribunale che la decadenza era comunque maturata anche considerando quale dies a quo la nota di rigetto dell'11.04.2013, oggetto di im- pugnazione, ricevuta, come dichiarato dalla , in data 30.04.2013, es- Pt_1 sendo risultata tale nota idonea a portare a conoscenza la ricorrente della avve- nuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del 2009.
Invero, anche considerando la predetta nota, il termine di decadenza era andato a scadere il 27 settembre 2013 (120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo) e che la aveva deposita- Pt_1 to il ricorso giudiziario il 25 novembre 2013, dunque oltre il termine di deca- denza.
Rigettava quindi le conseguenti domande di accertamento del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali richieste (indennità di disoccupa- zione agricola e assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2010) e di an- nullamento dell'indebito, connesse all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori
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agricoli e alle giornate di lavoro svolto, il cui esame era precluso dall'accertata decadenza, e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto de- Parte_1 positato il 30 dicembre 2022; resisteva al gravame l'ente previdenziale appella- to.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Evidenzia che il giudice non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021, richiamata nelle note cartolari depositate in primo grado e totalmente disattese dal decidente, secondo cui spetta alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82/2012, con la quale l'ente previdenziale ha definito le CP_1
“specifiche tecniche” della peculiare modalità di notifica degli elenchi di varia- zione trimestrali attraverso la pubblicazione in modalità telematica, prevista dall'art. 38 D.L. n. 98/2011.
Assume che da tali principi deriverebbe l'illegittimità della predetta circolare e la conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie. CP_1
Lamenta altresì che il giudice non ha considerato i principi di diritto e il mutato orientamento normativo sopraggiunto con l'art. 43, comma 7, del D.L. n.
76/2020 che ha novellato l'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011, reintroducendo la notifica al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di variazione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazio- ne dell'elenco nominativo annuale, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso dalla con le note difensive. Pt_1
Chiede quindi alla Corte di disapplicare la circolare n. 82/2012 e di riget- CP_1 tare l'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto previdenziale, accertando
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la tempestività del ricorso giudiziario proposto dall'appellante.
1.1. Evidenzia, altresì, che in ogni caso il termine per proporre impugnazione amministrativa e giudiziaria decorre dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che il giudice non ha considerato che la è venuta a conoscenza del provve- Pt_1 dimento negativo dell il 30.04.2013 e ha impugnato tale provvedimento CP_1 entro i termini, con ricorso amministrativo in data 28.06.2013, sicché il termine per proporre il ricorso giudiziario è rimasto sospeso per 90 giorni, con la con- seguenza che solo a partire dal 26.09.2013, la avrebbe potuto eserci- Pt_1 tare l'azione giudiziaria e, pertanto, il ricorso giudiziario depositato il 25 no- vembre 2013 sarebbe tempestivo.
Precisa, infatti, che il ricorso amministrativo del 28 giugno 2013 è rimasto sen- za riscontro, e al termine decadenziale di un anno ex art. 47, co.3, della L. n.
639/1970, decorrente dalla data del suddetto ricorso amministrativo, andava sommato il termine teorico di ulteriori novanta giorni previsto per la decisione.
Aggiunge altresì che l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, con- vertito in L. n. 83/70, è infondata, anche in considerazione del fatto che il ter- mine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. cit. poteva decorrere solo do- po la scadenza del termine di 100 giorni fissato dall'art. 17 del medesimo de- creto legislativo al fine di consentire alla Commissione Provinciale per la ma- nodopera agricola di pronunciarsi sul ricorso amministrativo.
Lamenta inoltre che l non ha fornito la prova della notifica o della cono- CP_1 scenza, da parte della , del provvedimento di cancellazione entro il Pt_1 termine ultimo per la proposizione del ricorso giudiziario.
Insiste dunque nella tempestività del ricorso depositato il 25 novembre 2013, ribadendo che il ricorso amministrativo del 28 giugno 2013 è rimasto privo di riscontro da parte dell . Controparte_2
2. Con il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito, l'appellante deduce di aver allegato in primo grado vari documenti che provano l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato, peraltro confermato dall'espletata istruttoria orale, alle dipendenze, nel 2009, della ditta “Campisi Vincenzo”, per
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un totale di sette giornate effettivamente lavorate, e, nel 2010, della ditta “Frut- tosia” soc. coop. a.r.l. per un totale di 102 giornate effettivamente lavorate.
Precisa di aver depositato quanto richiesto dal giudice, ai fini dell'integrazione della produzione documentale, con ordinanza del 12.02.2015, a differenza dell , il quale, anziché depositare la prova della pubblica- Controparte_3 zione degli elenchi trimestrali del 2009, ha prodotto gli elenchi trimestrali di variazione del 2012.
Evidenzia poi che la prova testimoniale (in particolare le dichiarazioni rese dal teste escusso ha confermato quanto allegato dalla Testimone_1 Pt_1 nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sul rapporto di lavoro agri- colo subordinato.
Lamenta infine che gli ispettori dell hanno disconosciuto i rapporti di la- CP_1 voro subordinato di tutti i dipendenti dal 2002 al 2010, prendendo in conside- razione soltanto le dichiarazioni di (moglie del Campisi) Persona_1
e non quelle rese dai lavoratori.
Chiede, pertanto, alla Corte: in via preliminare, previa disapplicazione della circolare n. 82 del 2012, di rigettare le eccezioni di decadenza e inammissibilità formulate dall'ente previdenziale, e ritenere, per l'effetto, tempestivo il ricorso giudiziario di primo grado;
nel merito, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola “Campisi Vincenzo” nel 2009 per sette giornate lavorative effettuate, il conseguente diritto dell'appellante ad essere re-iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli dell'anno 2009 nonché il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agri- cola e gli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2010, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle prestazioni richieste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di dichiarare non dovute le somme già erogate a tale titolo dall , con restituzione di quanto nelle more trattenuto per il CP_1 medesimo titolo;
di adottare ogni ulteriore e opportuno provvedimento;
di con- dannare, infine, l al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2.1. L'appello è infondato.
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La Corte Costituzionale, con la sentenza 45/2021, ricostruendo il quadro nor- mativo, ha affermato che contro i provvedimenti di cancellazione il lavoratore interessato può proporre ricorso in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 11
d.lgs. 375/1993 e che avverso il provvedimento che all'esito di tale ricorso ab- bia assunto carattere di definitività, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 prevede la possibilità di promuovere azione giudiziaria entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento definitivo o, comunque, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso in esame l'interessata ha avuto conoscenza del provvedimento il
30.4.2013 (circostanza affermata dalla stessa appellante;
cfr., altresì, pag. 2 ri- corso di primo grado).
Il tribunale ha correttamente calcolato il decorso dei termini. Premesso che il termine di trenta giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione andava a scadere il 30.5.2013 e che la ricorrente aveva proposto il ricorso tardivamen- te, il 28.6.2013, il termine ultimo di 120 giorni per il ricorso giudiziario andava a scadere il 27.9.2013 (dies a quo, 30.5.2013 + 120 = dies ad quem 27.9.2013).
In tal senso va letto il capo di motivazione dove il primo giudice afferma che la definitività del provvedimento di cancellazione non sposta in avanti il termine di decadenza (in terminis Cass. 12603/2007), nel senso precipuo che l'azione giudiziaria va proposta sempre entro 120 giorni dalla prima scadenza, non po- tendo il ricorso tardivo (sebbene utile ai fini della procedibilità della domanda) postergare il termine di legge di 120 giorni.
3. L'appello va respinto, ogni altra questione assorbita.
4. Spese del grado irripetibili, avendo l'appellante prodotto l'apposita dichiara- zione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando,
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rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
Spese irripetibili.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
R.G. 1272_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Maria Rosaria Carlà Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 1272/2022 R.G., avente ad oggetto: indennità di di- soccupazione agricola promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicolò Giglio;
Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 576/2022 del 15 novembre 2022, il giudice del lavoro del Tri- bunale di Caltagirone rigettava il ricorso proposto da con il Parte_1 quale la ricorrente aveva chiesto l'accertamento della nullità dei provvedimenti
, notificati rispettivamente il 30.04.2013 e 29.08.2013, di rigetto della CP_1 domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2010 e di ripetizione della somma a tale titolo già erogata - in ragione dell'asserita nullità del presupposto provvedimento di cancellazione della dagli elenchi dei lavoratori Pt_1 agricoli dell'anno 2009, mai notificatole -, nonché del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2009 e del conseguente diritto all'indennità di disoccupazione e all'assegno per il nucleo familiare relativi
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all'anno 2010, con condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione delle suddette prestazioni.
Il primo giudice, ricostruito il quadro normativo di riferimento e richiamato l'orientamento della Suprema Corte accoglieva l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, convertito in legge n.
83/1970, formulata dall'ente previdenziale osservando che il ricorso introdutti- vo del giudizio di primo grado non risultava depositato tempestivamente.
Precisava infatti che l aveva allegato e provato di aver comunicato la CP_1 cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno
2009 attraverso la pubblicazione sul sito Internet del quarto elenco nominativo di variazione trimestrale del 2012 degli operai agricoli, pubblicato dal
10.03.2013 al 25.03.2013 e che la non aveva proposto ricorso ammi- Pt_1 nistrativo avverso tale provvedimento di cancellazione, risultando documentato solo il ricorso amministrativo, inoltrato in data 28.06.2013, avverso la nota di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010, e non potendo in ogni caso comportare la presentazione di un ricorso tardivo lo spo- stamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza.
Precisava altresì il tribunale che la decadenza era comunque maturata anche considerando quale dies a quo la nota di rigetto dell'11.04.2013, oggetto di im- pugnazione, ricevuta, come dichiarato dalla , in data 30.04.2013, es- Pt_1 sendo risultata tale nota idonea a portare a conoscenza la ricorrente della avve- nuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del 2009.
Invero, anche considerando la predetta nota, il termine di decadenza era andato a scadere il 27 settembre 2013 (120 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per proporre il ricorso amministrativo) e che la aveva deposita- Pt_1 to il ricorso giudiziario il 25 novembre 2013, dunque oltre il termine di deca- denza.
Rigettava quindi le conseguenti domande di accertamento del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali richieste (indennità di disoccupa- zione agricola e assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2010) e di an- nullamento dell'indebito, connesse all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori
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agricoli e alle giornate di lavoro svolto, il cui esame era precluso dall'accertata decadenza, e dichiarava irripetibili le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto de- Parte_1 positato il 30 dicembre 2022; resisteva al gravame l'ente previdenziale appella- to.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
Evidenzia che il giudice non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2021, richiamata nelle note cartolari depositate in primo grado e totalmente disattese dal decidente, secondo cui spetta alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82/2012, con la quale l'ente previdenziale ha definito le CP_1
“specifiche tecniche” della peculiare modalità di notifica degli elenchi di varia- zione trimestrali attraverso la pubblicazione in modalità telematica, prevista dall'art. 38 D.L. n. 98/2011.
Assume che da tali principi deriverebbe l'illegittimità della predetta circolare e la conseguente inapplicabilità della stessa al caso di specie. CP_1
Lamenta altresì che il giudice non ha considerato i principi di diritto e il mutato orientamento normativo sopraggiunto con l'art. 43, comma 7, del D.L. n.
76/2020 che ha novellato l'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011, reintroducendo la notifica al lavoratore interessato, tramite comunicazione individuale, dei provvedimenti di variazione intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazio- ne dell'elenco nominativo annuale, nonostante fosse stato sollecitato in tal senso dalla con le note difensive. Pt_1
Chiede quindi alla Corte di disapplicare la circolare n. 82/2012 e di riget- CP_1 tare l'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto previdenziale, accertando
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la tempestività del ricorso giudiziario proposto dall'appellante.
1.1. Evidenzia, altresì, che in ogni caso il termine per proporre impugnazione amministrativa e giudiziaria decorre dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che il giudice non ha considerato che la è venuta a conoscenza del provve- Pt_1 dimento negativo dell il 30.04.2013 e ha impugnato tale provvedimento CP_1 entro i termini, con ricorso amministrativo in data 28.06.2013, sicché il termine per proporre il ricorso giudiziario è rimasto sospeso per 90 giorni, con la con- seguenza che solo a partire dal 26.09.2013, la avrebbe potuto eserci- Pt_1 tare l'azione giudiziaria e, pertanto, il ricorso giudiziario depositato il 25 no- vembre 2013 sarebbe tempestivo.
Precisa, infatti, che il ricorso amministrativo del 28 giugno 2013 è rimasto sen- za riscontro, e al termine decadenziale di un anno ex art. 47, co.3, della L. n.
639/1970, decorrente dalla data del suddetto ricorso amministrativo, andava sommato il termine teorico di ulteriori novanta giorni previsto per la decisione.
Aggiunge altresì che l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, con- vertito in L. n. 83/70, è infondata, anche in considerazione del fatto che il ter- mine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. cit. poteva decorrere solo do- po la scadenza del termine di 100 giorni fissato dall'art. 17 del medesimo de- creto legislativo al fine di consentire alla Commissione Provinciale per la ma- nodopera agricola di pronunciarsi sul ricorso amministrativo.
Lamenta inoltre che l non ha fornito la prova della notifica o della cono- CP_1 scenza, da parte della , del provvedimento di cancellazione entro il Pt_1 termine ultimo per la proposizione del ricorso giudiziario.
Insiste dunque nella tempestività del ricorso depositato il 25 novembre 2013, ribadendo che il ricorso amministrativo del 28 giugno 2013 è rimasto privo di riscontro da parte dell . Controparte_2
2. Con il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito, l'appellante deduce di aver allegato in primo grado vari documenti che provano l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato, peraltro confermato dall'espletata istruttoria orale, alle dipendenze, nel 2009, della ditta “Campisi Vincenzo”, per
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un totale di sette giornate effettivamente lavorate, e, nel 2010, della ditta “Frut- tosia” soc. coop. a.r.l. per un totale di 102 giornate effettivamente lavorate.
Precisa di aver depositato quanto richiesto dal giudice, ai fini dell'integrazione della produzione documentale, con ordinanza del 12.02.2015, a differenza dell , il quale, anziché depositare la prova della pubblica- Controparte_3 zione degli elenchi trimestrali del 2009, ha prodotto gli elenchi trimestrali di variazione del 2012.
Evidenzia poi che la prova testimoniale (in particolare le dichiarazioni rese dal teste escusso ha confermato quanto allegato dalla Testimone_1 Pt_1 nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sul rapporto di lavoro agri- colo subordinato.
Lamenta infine che gli ispettori dell hanno disconosciuto i rapporti di la- CP_1 voro subordinato di tutti i dipendenti dal 2002 al 2010, prendendo in conside- razione soltanto le dichiarazioni di (moglie del Campisi) Persona_1
e non quelle rese dai lavoratori.
Chiede, pertanto, alla Corte: in via preliminare, previa disapplicazione della circolare n. 82 del 2012, di rigettare le eccezioni di decadenza e inammissibilità formulate dall'ente previdenziale, e ritenere, per l'effetto, tempestivo il ricorso giudiziario di primo grado;
nel merito, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola “Campisi Vincenzo” nel 2009 per sette giornate lavorative effettuate, il conseguente diritto dell'appellante ad essere re-iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli dell'anno 2009 nonché il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agri- cola e gli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2010, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle prestazioni richieste, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di dichiarare non dovute le somme già erogate a tale titolo dall , con restituzione di quanto nelle more trattenuto per il CP_1 medesimo titolo;
di adottare ogni ulteriore e opportuno provvedimento;
di con- dannare, infine, l al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2.1. L'appello è infondato.
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La Corte Costituzionale, con la sentenza 45/2021, ricostruendo il quadro nor- mativo, ha affermato che contro i provvedimenti di cancellazione il lavoratore interessato può proporre ricorso in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 11
d.lgs. 375/1993 e che avverso il provvedimento che all'esito di tale ricorso ab- bia assunto carattere di definitività, l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 prevede la possibilità di promuovere azione giudiziaria entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla notifica del provvedimento definitivo o, comunque, dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso in esame l'interessata ha avuto conoscenza del provvedimento il
30.4.2013 (circostanza affermata dalla stessa appellante;
cfr., altresì, pag. 2 ri- corso di primo grado).
Il tribunale ha correttamente calcolato il decorso dei termini. Premesso che il termine di trenta giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione andava a scadere il 30.5.2013 e che la ricorrente aveva proposto il ricorso tardivamen- te, il 28.6.2013, il termine ultimo di 120 giorni per il ricorso giudiziario andava a scadere il 27.9.2013 (dies a quo, 30.5.2013 + 120 = dies ad quem 27.9.2013).
In tal senso va letto il capo di motivazione dove il primo giudice afferma che la definitività del provvedimento di cancellazione non sposta in avanti il termine di decadenza (in terminis Cass. 12603/2007), nel senso precipuo che l'azione giudiziaria va proposta sempre entro 120 giorni dalla prima scadenza, non po- tendo il ricorso tardivo (sebbene utile ai fini della procedibilità della domanda) postergare il termine di legge di 120 giorni.
3. L'appello va respinto, ogni altra questione assorbita.
4. Spese del grado irripetibili, avendo l'appellante prodotto l'apposita dichiara- zione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
5. La statuizione di rigetto dell'impugnazione determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando,
R.G. 1272_2022 7
rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
Spese irripetibili.
A norma dell'art 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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