CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 532 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Ambrogio Moriconi
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Michele Truppi e Giovanni Papa
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Roma – in riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 8 marzo 2021, confermativa dell'ordinanza del 25.7.2019 resa in sede sommaria – accoglieva il reclamo proposto da e, per l'effetto, dichiarava illegittimo il Parte_1
licenziamento intimato per giusta causa il 16 maggio 2017 dalla a per Controparte_1 Parte_1
svolgimento di attività extralavorativa in costanza di astensione dal lavoro, condannando la società datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, a titolo risarcitorio, di un'indennità
pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento.
2. La Corte territoriale accertava la modifica del fatto inizialmente contestato al lavoratore (avere lavorato come cameriere e cassiere presso l'agriturismo della moglie nelle due serate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile
2017, ritardando così la guarigione dalla distrazione cervico-dorso-lombare procuratasi, nello svolgimento dell'attività lavorativa, con la movimentazione di una bombola metallica il 9 marzo 2017; essere stato assente dalla visita di controllo dell'11 aprile 2017 alle ore 17.05) nel fatto invece ritenuto dal Tribunale, sulla base delle diverse conclusioni del supplemento peritale alla luce delle risultanze istruttorie della fase sommaria. E
ciò per la decisiva incidenza sul nesso causale di due circostanze nuove (il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi), in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
3. Ricorreva per cassazione la e con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza per CP_1
violazione degli art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte
territoriale affermato, senza indicarne le fonti giustificative, che il Tribunale avrebbe, recependo la diversa valutazione del C.t.u. nel supplemento peritale, fondato il proprio diverso convincimento su circostanze nuove non contestate, in assenza di un tale riferimento nella decisione del primo giudice e pertanto con motivazione apparente. La medesima ricorrente si doleva di una pari apparenza dell'ulteriore argomentazione decisoria della Corte di "inesistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la compromissione delle garanzie di pronta ripresa del servizio".
4. La Cassazione, con ordinanza n. 34393/2023 accoglieva il ricorso. Affermava la S.C.:
<< nel caso di specie, la Corte d'appello capitolina ha ritenuto:
a) avere il Tribunale accertato la legittimità del licenziamento in riferimento a due "fatti nuovi" - quali il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, del lombostato prescritto e il suo compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi (primo capoverso di pg. 5 della sentenza), così "facendo proprie le ... nuove conclusioni del CTU" (primo periodo di pg. 5 della sentenza), più sopra illustrate agli ultimi due capoversi di pg. 4) - "e diversi rispetto a quelli contestati" (primo periodo di pg. 7 della sentenza);
b) il rilievo marginale, rispetto a quello preponderante attribuito dal CTU e dallo stesso Tribunale,
dell'efficienza causale dell'attività extralavorativa contestata sul ritardo della guarigione (primo capoverso di pg. 7 della sentenza);
c) il "vulnus nella difesa del dipendente", comportato dalla "mancata contestazione di circostanze fattuali poi considerate ai fini della sanzione espulsiva", non avendo così egli "avuto modo di giustificare... la propria condotta" (secondo capoverso di pg. 7 della sentenza);
d) l'insussistenza della "condotta contestata" (avere il lavoratore prestato attività come cameriere e cassiere presso l'agriturismo della moglie nelle due serate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile 2017, "in quanto non causalmente collegata, con giudizio ex ante, ad alcuna compromissione delle garanzie di pronta ripresa del servizio" (terzo capoverso di pg. 7 della sentenza), con applicazione all'impugnato licenziamento illegittimo...
per insussistenza del fatto contestato" (quarto capoverso di pg. 7 della sentenza) - in esito ad articolato ragionamento argomentativo sulla data di istituzione del rapporto di lavoro tra le parti (al terz'ultimo e penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) - della tutela reintegratoria attenuata prevista dalla L. n. 300
del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012;
5. appare evidente l'intrinseca contraddittorietà tra le concorrenti argomentazioni decisorie adottate dalla
Corte territoriale: da una parte, sub a) e c) (di illegittimità del licenziamento per violazione del principio d'immutabilità della contestazione: Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4412); dall'altra, sub b) e d) (di illegittimità del licenziamento per idoneità del nesso causale tra l'attività extralavorativa contestata e il ritardo della guarigione e della conseguente ripresa del lavoro, comportante insussistenza del fatto contestato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655).
Con un tale incedere argomentativo, la Corte capitolina non è riuscita a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento, che neppure alla fine è chiarito quale sia stato, sicché la motivazione resa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio seguito;
tale intrinseca contraddittorietà investe anche la selezione della sanzione, per l'applicazione, in relazione all'insussistenza del fatto contestato, della tutela reintegratoria attenuata, prevista dalla L. n. 300 del 1970,
art. 18, comma 4 come novellato (Cass. 26 aprile 2022, n. 13063, in motivazione sub p.ti da 8 a 8.3),
nonostante l'evidente riferimento di quanto ritenuto dalla Corte territoriale (indicato al superiore p.to 4, lett.
c), alla violazione di norme di garanzia procedimentale (segnatamente all'art. 7 Legge cit.), sanzionata invece in via indennitaria attenuata, a norma dell'art. 18, comma 6 Legge cit. (Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10
febbraio 2022, n. 4412: entrambe già citate);
d'altro canto, il Tribunale neppure ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, immutando l'addebito contestato, posto che esso risulta averne invece giustificato l'illegittimità sulla base dell'attività
extralavorativa contestatagli, semplicemente utilizzando l'integrazione istruttoria (in particolare, il supplemento di C.t.u.) legittimamente disposta in sede di opposizione, senza modificare le circostanze contestate;
e pertanto, senza ledere in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore (come si evince dalla trascrizione della sentenza dal primo capoverso di pg. 15 al secondo di pg. 16 del ricorso).
Sicché, anche sotto questo profilo, le argomentazioni della Corte territoriale sopra scrutinate paiono obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento decisorio>>.
5. La S.C, poi, dichiarava assorbiti tutti gli altri motivi: <<violazione e falsa applicazione degli artt.
1175,1375,2104,2105,2119 c.c., per il mancato rispetto dei principi di diligenza, fedeltà e leale collaborazione del lavoratore, da parte della Corte territoriale, per avere escluso l'incidenza della sua attività extralavorativa prestata nell'aggravamento della patologia, senza valutarne l'idoneità potenziale, nell'ottica dell'illecito di pericolo e non di danno (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la prestazione dal lavoratore, durante il periodo di assenza per infortunio, nelle giornate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile 2017, di attività extralavorativa gravosa presso l'agriturismo della moglie, nonostante le reiterate certificazioni mediche di prescrizione di riposo, senza alcun esame dalla Corte
territoriale della "sequenza di eventi connessi" e "della tempistica emergente dalla sequenza" (terzo motivo);
violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per non avere, contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale, ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, in base a circostanze nuove, non oggetto di contestazione disciplinare, così violando il principio della sua immutabilità (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., per erronea interpretazione, da parte dalla Corte territoriale, della CTU definitiva, non avendo applicato il principio di concorso causale (con il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi dell'attività:
circostanze peraltro non considerate dal Tribunale) all'attività extralavorativa del lavoratore assente per malattia (quinto motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 per erronea applicazione della tutela reintegratoria, anziché indennitaria, non ricorrendo l'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, non esaurito dall'attività extralavorativa, ma anche dalla violazione delle prescrizioni di riposo dei sanitari e dall'assenza alla visita di controllo (sesto motivo)>.
6. Con ricorso dell'11 marzo 2024, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Pt_1
diversa composizione, quale giudice del rinvio.
Resisteva la Controparte_1
7. Va premesso che la società aveva inviato al lettera di contestazione del seguente tenore: Pt_1
-Ella in data 10.03.2017 ha presentato denuncia di infortunio sul lavoro, per distrazione in sede cervico-dorso-
lombare, in relazione alla quale Le veniva prescritto riposo per gg.
4. Il periodo d'infortunio, per il riferito trauma, Le è stato prorogato senza soluzione di continuità, sino alla data del 31.3.2017, sempre con prognosi
di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
-Ella rientrava in servizio in data 01.04.2017, lavorando il giorno 1, 3 e 4 di aprile.
In data 05.04.2017 perveniva in azienda certificato di malattia con prognosi clinica fino al 12.04.2017, con
evidenziazione che <<la malattia è dovuta ad evento traumatico>>.
Pt_
-Investigatori incaricati dall hanno accertato che il giorno 11.03.2017 ed il giorno 8.04.2017 si CP_2
trovava presso l'Azienda Agrituristica La Taverna, sita in Ferentino alla via Casilina Km 78,00, ove ha prestato
attività lavorativa, servendo ai tavoli ed operando alla cassa del predetto Agriturismo;
Ella è stato visto
svolgere tale attività nei predetti giorni dalle ore 20.30 alle ore 22.00 ed ha continuato a svolgerla anche dopo
che i nostri incaricati hanno lasciato il locale.
In data 11.04.17 (ore 17.02), infine, Ella è risultato assente a visita medica di controllo.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa - pure come quella sopra descritta - da Lei espletata nei suindicati
giorni, durante il protratto periodo di assenza per infortunio sul lavoro, seguito da assenza per malattia, in
concomitanza della prescrizione di riposo impartitaLe dai Sanitari - costituisce indice di scarsa attenzione alla
Sua salute, con pregiudizio e/o ritardo della Sua guarigione e conseguente ritardo del Suo rientro in servizio.
L'espletamento della gravosa attività di cameriere addetto al servizio ai tavoli (con mantenimento della
stazione eretta per tempi prolungati, con trasporto di pesi, chinandosi ripetutamente per prendere piatti,
bottiglie etc) svolta, tra l'altro, anche il giorno successivo al riferito infortunio è da ritenersi incompatibile con
la diagnosticata patologia di distrazione cervico-dorso-lombare e l'indicazione di riposo, evidentemente
prescrittoLe con finalità di remissione dal trauma e di pieno recupero delle energie psico-fisiche. La Sua
condotta, tra l'altro caratterizzata da reiterazione, viola i generali doveri di correttezza e buonafede di cui agli
art.li 1175, 1175 e 2104 c.c., gli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, discendenti dal rapporto di lavoro,
nonché le norme comportamentali e disciplinari previste dall'art. 69 del CCNL "Federambiente", avendo Ella
posto in essere comportamenti irresponsabili, manchevoli e contrari agli interessi ed all'organizzazione
dell'Azienda. Stante la gravità dei Suoi comportamenti, Le contestiamo, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970 e degli artt. 69 e 72 del vigente CCNL Federambiente, la violazione dei Suoi doveri, avendo Ella
adattato condotta non corretta e gravemente lesiva degli interessi dell'impresa e della disciplina
organizzativa della stessa. Le evidenziamo che la Sua condotta negativa mina irrimediabilmente anche il
vincolo di fiducia con il datore di lavoro, condotta, la Sua, incompatibile con l'effettività della denunciata
patologia e, comunque incompatibile con l'esigenza di osservare prescrizioni e comportamenti (pure di
collaborazione con l'azienda) tesi ad emendare la ragione fisica impeditiva e recuperare, nei tempi necessari,
condizioni per la ripresa dell'attività lavorativa alle nostre dipendenze. La scarsa sensibilità nell'attendere ai
propri doveri è stata da Lei manifestata anche nel risultare assente alla visita medica di controllo.
Il CTU di primo grado ha affermato:
in un primo momento:
<<• L'assenza dal lavoro del periziando nel periodo dal 9.3.2017 al 12.4.2017 con ripresa al Parte_1
lavoro nei giorni 1, 3 e 4 aprile, è stata cagionata dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente in data
9.3.2017.
• La documentazione medica presente in atti consente di escludere una simulazione di malattia.
• Le attività extralavorative svolte dall'attore nel periodo predetto, così come evidenziate dall'istruttoria, a causa della relativa modestia delle stesse non hanno aggravato la patologia, né hanno ritardato la guarigione>>.
Con il supplemento:
<
alla luce dei fotogrammi e dei filmati che ci sono stati messi a disposizione e che ritraggono il periziando impegnato in attività extralavorative presso l'agriturismo ma anche alla luce della testimonianza del Sig.
, il quale riferisce di aver visto il periziando dalle 20.30 alle 23.30, servire a1 tavoli ed inchinarsi più Tes_1
volte e soprattutto della circostanza che il periziando medesimo per tutto il periodo di malattia (circa 2 mesi)
si è recato in auto presso l'agriturismo percorrendo 7 km. ad andare e 7 km. per tornare, ne consegue che la nostra valutazione di merito cambia radicalmente… pertanto, considerata la testimonianza del Sig. , rilevato che il ricorrente durante il periodo di malattia Tes_1
durato circa due mesi ha percorso 14 km. al giorno ed acclarato che lo stesso durante il predetto periodo non ha indossato il lombostato, è possibile ritenere, con sufficiente certezza che, complessivamente, la inadeguata condotta del periziando ha ritardato il processo di guarigione della malattia certificata>>.
8. Orbene, tenuto conto:
di quanto statuito dalla S.C. (come impone l'art. 384, 2° comma, c.p.c.);
del principio di diritto secondo cui “l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015), con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato” (Cass.
14960/2023);
della necessità di limitare l'accertamento della legittimità della sanzione espulsiva ai soli fatti addebitati al con la lettera di contestazione disciplinare;
Pt_1
tanto premesso, il Collegio ha disposto un rinnovo delle operazioni peritali, ponendo al CTU il seguente quesito:
< nei giorni 11.03.2017 e 8.04.2017 presso Parte_1
l'Azienda Agrituristica La Taverna dalle ore 20.30 alle ore 22.00 abbia ritardato o anche solo messo in pericolo,
secondo una valutazione di idoneità da svolgersi ex ante, la tempestiva ripresa del lavoro da parte del medesimo;
Pt_1
precisa che il CTU – valutata la patologia da cui era affetto il e per la quale trovavasi in congedo Pt_1
per malattia nei predetti giorni (distrazione cervico-dorso-lombare procuratasi, nello svolgimento dell'attività
lavorativa, con la movimentazione di una bombola metallica il 9 marzo 2017) – dovrà tener conto esclusivamente delle modalità con cui nelle ore dalle 20.30 alle ore 22.00 il ha prestato l'attività Pt_1 presso l'Azienda La Taverna, come risultanti dagli esiti delle investigazioni degli incaricati della Controparte_1
(fotogrammi e filmati) e dalla deposizione resa dal teste . Tes_1
9. La CTU, dott.ssa Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Specialista in Medicina Persona_1
Legale e delle Assicurazioni ha accertato quanto segue:
<
supportate dai giorni di prognosi e dalle prescrizioni mediche effettuate a ridosso delle giornate lavorative del 11/3/2017 e 8/4/2017,
l'attività lavorativa effettivamente svolta nei giorni 11.3.2017 e 8.4.2017 dal Sig presso Parte_1
l'Azienda Agrituristica La Taverna, dalle ore 20.30 alle ore 22.00,
così come documentata in atti dall'indagine investigativa e testimoniata dal Sig. , Tes_1
ha ritardato e messo in pericolo la tempestiva ripresa del lavoro da parte del sig. , quale Parte_1
dipendente della Società Lavorgna s.r.l. affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Ferentino.
Le mansioni di cameriere infatti, per la ripetuta movimentazione manuale di carichi, anche inferiori ai 3 Kg
ma con braccia in elevazione ed abduzione, generano significativo stress sulla colonna cervicale;
anche le ripetute torsioni e flesso-estensioni della cerniera lombare, soprattutto con gli arti superiori impegnati a spostare pesi e protesi, causano importanti ripercussioni negative sul rachide lombare, nella fattispecie notevolmente aggravate dai fenomeni infiammatori che erano in atto e che sono ben descritti nelle certificazioni mediche esaminate e che hanno posto indicazione alle conseguenti prescrizioni terapeutiche
(distrazione, algie, prescrizione di antinfiammatori e FKT, prescrizione di lombostato, riposo medico prolungato)>>.
10. Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali) devono ritenersi fondati gli addebiti mossi al con la lettera di licenziamento. Pt_1 Come già affermato dal giudice di primo grado, trattasi di addebiti che violano sia i generali doveri di correttezza del lavoratore di cui all'art. 2104 c.c., sia le disposizioni disciplinari previste dall'art. 69 del CCNL
"Federambiente".
Il comportamento tenuto dal , nient'affatto diretto a conseguire una pronta ripresa dell'attività Pt_1
lavorativa e palesemente contrario a salvaguardare gli interessi e l'organizzazione della società datrice di lavoro, rendono giustificato il provvedimento espulsivo a norma sia dell'art. 2119 c.c. sia delle previsioni contrattuali.
Va, pertanto:
rigettato il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in data 8 marzo 2021;
confermata detta sentenza.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese, vanno confermate le statuizioni del Tribunale di Frosinone per quelle di primo grado (sia per la fase sommaria che per quella di opposizione).
Per la liquidazione delle spese relative ai successivi gradi – da porsi a carici della parte soccombente - si rinvia al dispositivo.
A carico del vanno poste le spese della CTU espletata nel corso della presente fase. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
34393/2023, sul ricorso in riassunzione proposto in data 11 marzo 2024 da nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1 rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 99/2021 emessa inter partes dal Parte_1
Tribunale di Frosinone in data 8 marzo 2021;
conferma detta sentenza;
conferma la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza 25.7.2019 e con la sentenza n. 99/2021;
condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali dei successivi Parte_1 Controparte_1
gradi del giudizio, che così liquida:
€.5.000,00 per il giudizio di reclamo;
€.4.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.
7.500 per la presente fase.
Pone a carico del le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio di rinvio. Pt_1
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 532 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Ambrogio Moriconi
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Michele Truppi e Giovanni Papa
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza 16 giugno 2021, la Corte d'appello di Roma – in riforma della sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 8 marzo 2021, confermativa dell'ordinanza del 25.7.2019 resa in sede sommaria – accoglieva il reclamo proposto da e, per l'effetto, dichiarava illegittimo il Parte_1
licenziamento intimato per giusta causa il 16 maggio 2017 dalla a per Controparte_1 Parte_1
svolgimento di attività extralavorativa in costanza di astensione dal lavoro, condannando la società datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, a titolo risarcitorio, di un'indennità
pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento.
2. La Corte territoriale accertava la modifica del fatto inizialmente contestato al lavoratore (avere lavorato come cameriere e cassiere presso l'agriturismo della moglie nelle due serate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile
2017, ritardando così la guarigione dalla distrazione cervico-dorso-lombare procuratasi, nello svolgimento dell'attività lavorativa, con la movimentazione di una bombola metallica il 9 marzo 2017; essere stato assente dalla visita di controllo dell'11 aprile 2017 alle ore 17.05) nel fatto invece ritenuto dal Tribunale, sulla base delle diverse conclusioni del supplemento peritale alla luce delle risultanze istruttorie della fase sommaria. E
ciò per la decisiva incidenza sul nesso causale di due circostanze nuove (il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi), in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
3. Ricorreva per cassazione la e con il primo motivo, deduceva la nullità della sentenza per CP_1
violazione degli art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte
territoriale affermato, senza indicarne le fonti giustificative, che il Tribunale avrebbe, recependo la diversa valutazione del C.t.u. nel supplemento peritale, fondato il proprio diverso convincimento su circostanze nuove non contestate, in assenza di un tale riferimento nella decisione del primo giudice e pertanto con motivazione apparente. La medesima ricorrente si doleva di una pari apparenza dell'ulteriore argomentazione decisoria della Corte di "inesistenza del nesso causale tra la condotta contestata e la compromissione delle garanzie di pronta ripresa del servizio".
4. La Cassazione, con ordinanza n. 34393/2023 accoglieva il ricorso. Affermava la S.C.:
<< nel caso di specie, la Corte d'appello capitolina ha ritenuto:
a) avere il Tribunale accertato la legittimità del licenziamento in riferimento a due "fatti nuovi" - quali il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, del lombostato prescritto e il suo compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi (primo capoverso di pg. 5 della sentenza), così "facendo proprie le ... nuove conclusioni del CTU" (primo periodo di pg. 5 della sentenza), più sopra illustrate agli ultimi due capoversi di pg. 4) - "e diversi rispetto a quelli contestati" (primo periodo di pg. 7 della sentenza);
b) il rilievo marginale, rispetto a quello preponderante attribuito dal CTU e dallo stesso Tribunale,
dell'efficienza causale dell'attività extralavorativa contestata sul ritardo della guarigione (primo capoverso di pg. 7 della sentenza);
c) il "vulnus nella difesa del dipendente", comportato dalla "mancata contestazione di circostanze fattuali poi considerate ai fini della sanzione espulsiva", non avendo così egli "avuto modo di giustificare... la propria condotta" (secondo capoverso di pg. 7 della sentenza);
d) l'insussistenza della "condotta contestata" (avere il lavoratore prestato attività come cameriere e cassiere presso l'agriturismo della moglie nelle due serate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile 2017, "in quanto non causalmente collegata, con giudizio ex ante, ad alcuna compromissione delle garanzie di pronta ripresa del servizio" (terzo capoverso di pg. 7 della sentenza), con applicazione all'impugnato licenziamento illegittimo...
per insussistenza del fatto contestato" (quarto capoverso di pg. 7 della sentenza) - in esito ad articolato ragionamento argomentativo sulla data di istituzione del rapporto di lavoro tra le parti (al terz'ultimo e penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) - della tutela reintegratoria attenuata prevista dalla L. n. 300
del 1970, art. 18, comma 4 come novellato dalla L. n. 92 del 2012;
5. appare evidente l'intrinseca contraddittorietà tra le concorrenti argomentazioni decisorie adottate dalla
Corte territoriale: da una parte, sub a) e c) (di illegittimità del licenziamento per violazione del principio d'immutabilità della contestazione: Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4412); dall'altra, sub b) e d) (di illegittimità del licenziamento per idoneità del nesso causale tra l'attività extralavorativa contestata e il ritardo della guarigione e della conseguente ripresa del lavoro, comportante insussistenza del fatto contestato: Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655).
Con un tale incedere argomentativo, la Corte capitolina non è riuscita a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento, che neppure alla fine è chiarito quale sia stato, sicché la motivazione resa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio seguito;
tale intrinseca contraddittorietà investe anche la selezione della sanzione, per l'applicazione, in relazione all'insussistenza del fatto contestato, della tutela reintegratoria attenuata, prevista dalla L. n. 300 del 1970,
art. 18, comma 4 come novellato (Cass. 26 aprile 2022, n. 13063, in motivazione sub p.ti da 8 a 8.3),
nonostante l'evidente riferimento di quanto ritenuto dalla Corte territoriale (indicato al superiore p.to 4, lett.
c), alla violazione di norme di garanzia procedimentale (segnatamente all'art. 7 Legge cit.), sanzionata invece in via indennitaria attenuata, a norma dell'art. 18, comma 6 Legge cit. (Cass. 9 luglio 2018, n. 17992; Cass. 10
febbraio 2022, n. 4412: entrambe già citate);
d'altro canto, il Tribunale neppure ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, immutando l'addebito contestato, posto che esso risulta averne invece giustificato l'illegittimità sulla base dell'attività
extralavorativa contestatagli, semplicemente utilizzando l'integrazione istruttoria (in particolare, il supplemento di C.t.u.) legittimamente disposta in sede di opposizione, senza modificare le circostanze contestate;
e pertanto, senza ledere in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore (come si evince dalla trascrizione della sentenza dal primo capoverso di pg. 15 al secondo di pg. 16 del ricorso).
Sicché, anche sotto questo profilo, le argomentazioni della Corte territoriale sopra scrutinate paiono obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento decisorio>>.
5. La S.C, poi, dichiarava assorbiti tutti gli altri motivi: <<violazione e falsa applicazione degli artt.
1175,1375,2104,2105,2119 c.c., per il mancato rispetto dei principi di diligenza, fedeltà e leale collaborazione del lavoratore, da parte della Corte territoriale, per avere escluso l'incidenza della sua attività extralavorativa prestata nell'aggravamento della patologia, senza valutarne l'idoneità potenziale, nell'ottica dell'illecito di pericolo e non di danno (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la prestazione dal lavoratore, durante il periodo di assenza per infortunio, nelle giornate dell'11 marzo 2017 e dell'8 aprile 2017, di attività extralavorativa gravosa presso l'agriturismo della moglie, nonostante le reiterate certificazioni mediche di prescrizione di riposo, senza alcun esame dalla Corte
territoriale della "sequenza di eventi connessi" e "della tempistica emergente dalla sequenza" (terzo motivo);
violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per non avere, contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale, ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, in base a circostanze nuove, non oggetto di contestazione disciplinare, così violando il principio della sua immutabilità (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., per erronea interpretazione, da parte dalla Corte territoriale, della CTU definitiva, non avendo applicato il principio di concorso causale (con il mancato utilizzo del lombostato prescritto e il compimento quotidiano di viaggi in auto per raggiungere il ristorante, lungo l'intero arco della malattia di circa due mesi dell'attività:
circostanze peraltro non considerate dal Tribunale) all'attività extralavorativa del lavoratore assente per malattia (quinto motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5 per erronea applicazione della tutela reintegratoria, anziché indennitaria, non ricorrendo l'ipotesi di insussistenza del fatto contestato, non esaurito dall'attività extralavorativa, ma anche dalla violazione delle prescrizioni di riposo dei sanitari e dall'assenza alla visita di controllo (sesto motivo)>.
6. Con ricorso dell'11 marzo 2024, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Pt_1
diversa composizione, quale giudice del rinvio.
Resisteva la Controparte_1
7. Va premesso che la società aveva inviato al lettera di contestazione del seguente tenore: Pt_1
-Ella in data 10.03.2017 ha presentato denuncia di infortunio sul lavoro, per distrazione in sede cervico-dorso-
lombare, in relazione alla quale Le veniva prescritto riposo per gg.
4. Il periodo d'infortunio, per il riferito trauma, Le è stato prorogato senza soluzione di continuità, sino alla data del 31.3.2017, sempre con prognosi
di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
-Ella rientrava in servizio in data 01.04.2017, lavorando il giorno 1, 3 e 4 di aprile.
In data 05.04.2017 perveniva in azienda certificato di malattia con prognosi clinica fino al 12.04.2017, con
evidenziazione che <<la malattia è dovuta ad evento traumatico>>.
Pt_
-Investigatori incaricati dall hanno accertato che il giorno 11.03.2017 ed il giorno 8.04.2017 si CP_2
trovava presso l'Azienda Agrituristica La Taverna, sita in Ferentino alla via Casilina Km 78,00, ove ha prestato
attività lavorativa, servendo ai tavoli ed operando alla cassa del predetto Agriturismo;
Ella è stato visto
svolgere tale attività nei predetti giorni dalle ore 20.30 alle ore 22.00 ed ha continuato a svolgerla anche dopo
che i nostri incaricati hanno lasciato il locale.
In data 11.04.17 (ore 17.02), infine, Ella è risultato assente a visita medica di controllo.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa - pure come quella sopra descritta - da Lei espletata nei suindicati
giorni, durante il protratto periodo di assenza per infortunio sul lavoro, seguito da assenza per malattia, in
concomitanza della prescrizione di riposo impartitaLe dai Sanitari - costituisce indice di scarsa attenzione alla
Sua salute, con pregiudizio e/o ritardo della Sua guarigione e conseguente ritardo del Suo rientro in servizio.
L'espletamento della gravosa attività di cameriere addetto al servizio ai tavoli (con mantenimento della
stazione eretta per tempi prolungati, con trasporto di pesi, chinandosi ripetutamente per prendere piatti,
bottiglie etc) svolta, tra l'altro, anche il giorno successivo al riferito infortunio è da ritenersi incompatibile con
la diagnosticata patologia di distrazione cervico-dorso-lombare e l'indicazione di riposo, evidentemente
prescrittoLe con finalità di remissione dal trauma e di pieno recupero delle energie psico-fisiche. La Sua
condotta, tra l'altro caratterizzata da reiterazione, viola i generali doveri di correttezza e buonafede di cui agli
art.li 1175, 1175 e 2104 c.c., gli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, discendenti dal rapporto di lavoro,
nonché le norme comportamentali e disciplinari previste dall'art. 69 del CCNL "Federambiente", avendo Ella
posto in essere comportamenti irresponsabili, manchevoli e contrari agli interessi ed all'organizzazione
dell'Azienda. Stante la gravità dei Suoi comportamenti, Le contestiamo, ai sensi dell'art. 7 della legge 300/1970 e degli artt. 69 e 72 del vigente CCNL Federambiente, la violazione dei Suoi doveri, avendo Ella
adattato condotta non corretta e gravemente lesiva degli interessi dell'impresa e della disciplina
organizzativa della stessa. Le evidenziamo che la Sua condotta negativa mina irrimediabilmente anche il
vincolo di fiducia con il datore di lavoro, condotta, la Sua, incompatibile con l'effettività della denunciata
patologia e, comunque incompatibile con l'esigenza di osservare prescrizioni e comportamenti (pure di
collaborazione con l'azienda) tesi ad emendare la ragione fisica impeditiva e recuperare, nei tempi necessari,
condizioni per la ripresa dell'attività lavorativa alle nostre dipendenze. La scarsa sensibilità nell'attendere ai
propri doveri è stata da Lei manifestata anche nel risultare assente alla visita medica di controllo.
Il CTU di primo grado ha affermato:
in un primo momento:
<<• L'assenza dal lavoro del periziando nel periodo dal 9.3.2017 al 12.4.2017 con ripresa al Parte_1
lavoro nei giorni 1, 3 e 4 aprile, è stata cagionata dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente in data
9.3.2017.
• La documentazione medica presente in atti consente di escludere una simulazione di malattia.
• Le attività extralavorative svolte dall'attore nel periodo predetto, così come evidenziate dall'istruttoria, a causa della relativa modestia delle stesse non hanno aggravato la patologia, né hanno ritardato la guarigione>>.
Con il supplemento:
<
alla luce dei fotogrammi e dei filmati che ci sono stati messi a disposizione e che ritraggono il periziando impegnato in attività extralavorative presso l'agriturismo ma anche alla luce della testimonianza del Sig.
, il quale riferisce di aver visto il periziando dalle 20.30 alle 23.30, servire a1 tavoli ed inchinarsi più Tes_1
volte e soprattutto della circostanza che il periziando medesimo per tutto il periodo di malattia (circa 2 mesi)
si è recato in auto presso l'agriturismo percorrendo 7 km. ad andare e 7 km. per tornare, ne consegue che la nostra valutazione di merito cambia radicalmente… pertanto, considerata la testimonianza del Sig. , rilevato che il ricorrente durante il periodo di malattia Tes_1
durato circa due mesi ha percorso 14 km. al giorno ed acclarato che lo stesso durante il predetto periodo non ha indossato il lombostato, è possibile ritenere, con sufficiente certezza che, complessivamente, la inadeguata condotta del periziando ha ritardato il processo di guarigione della malattia certificata>>.
8. Orbene, tenuto conto:
di quanto statuito dalla S.C. (come impone l'art. 384, 2° comma, c.p.c.);
del principio di diritto secondo cui “l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 2015), con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato” (Cass.
14960/2023);
della necessità di limitare l'accertamento della legittimità della sanzione espulsiva ai soli fatti addebitati al con la lettera di contestazione disciplinare;
Pt_1
tanto premesso, il Collegio ha disposto un rinnovo delle operazioni peritali, ponendo al CTU il seguente quesito:
< nei giorni 11.03.2017 e 8.04.2017 presso Parte_1
l'Azienda Agrituristica La Taverna dalle ore 20.30 alle ore 22.00 abbia ritardato o anche solo messo in pericolo,
secondo una valutazione di idoneità da svolgersi ex ante, la tempestiva ripresa del lavoro da parte del medesimo;
Pt_1
precisa che il CTU – valutata la patologia da cui era affetto il e per la quale trovavasi in congedo Pt_1
per malattia nei predetti giorni (distrazione cervico-dorso-lombare procuratasi, nello svolgimento dell'attività
lavorativa, con la movimentazione di una bombola metallica il 9 marzo 2017) – dovrà tener conto esclusivamente delle modalità con cui nelle ore dalle 20.30 alle ore 22.00 il ha prestato l'attività Pt_1 presso l'Azienda La Taverna, come risultanti dagli esiti delle investigazioni degli incaricati della Controparte_1
(fotogrammi e filmati) e dalla deposizione resa dal teste . Tes_1
9. La CTU, dott.ssa Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Specialista in Medicina Persona_1
Legale e delle Assicurazioni ha accertato quanto segue:
<
supportate dai giorni di prognosi e dalle prescrizioni mediche effettuate a ridosso delle giornate lavorative del 11/3/2017 e 8/4/2017,
l'attività lavorativa effettivamente svolta nei giorni 11.3.2017 e 8.4.2017 dal Sig presso Parte_1
l'Azienda Agrituristica La Taverna, dalle ore 20.30 alle ore 22.00,
così come documentata in atti dall'indagine investigativa e testimoniata dal Sig. , Tes_1
ha ritardato e messo in pericolo la tempestiva ripresa del lavoro da parte del sig. , quale Parte_1
dipendente della Società Lavorgna s.r.l. affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Ferentino.
Le mansioni di cameriere infatti, per la ripetuta movimentazione manuale di carichi, anche inferiori ai 3 Kg
ma con braccia in elevazione ed abduzione, generano significativo stress sulla colonna cervicale;
anche le ripetute torsioni e flesso-estensioni della cerniera lombare, soprattutto con gli arti superiori impegnati a spostare pesi e protesi, causano importanti ripercussioni negative sul rachide lombare, nella fattispecie notevolmente aggravate dai fenomeni infiammatori che erano in atto e che sono ben descritti nelle certificazioni mediche esaminate e che hanno posto indicazione alle conseguenti prescrizioni terapeutiche
(distrazione, algie, prescrizione di antinfiammatori e FKT, prescrizione di lombostato, riposo medico prolungato)>>.
10. Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico – legali) devono ritenersi fondati gli addebiti mossi al con la lettera di licenziamento. Pt_1 Come già affermato dal giudice di primo grado, trattasi di addebiti che violano sia i generali doveri di correttezza del lavoratore di cui all'art. 2104 c.c., sia le disposizioni disciplinari previste dall'art. 69 del CCNL
"Federambiente".
Il comportamento tenuto dal , nient'affatto diretto a conseguire una pronta ripresa dell'attività Pt_1
lavorativa e palesemente contrario a salvaguardare gli interessi e l'organizzazione della società datrice di lavoro, rendono giustificato il provvedimento espulsivo a norma sia dell'art. 2119 c.c. sia delle previsioni contrattuali.
Va, pertanto:
rigettato il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 199/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Frosinone in data 8 marzo 2021;
confermata detta sentenza.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese, vanno confermate le statuizioni del Tribunale di Frosinone per quelle di primo grado (sia per la fase sommaria che per quella di opposizione).
Per la liquidazione delle spese relative ai successivi gradi – da porsi a carici della parte soccombente - si rinvia al dispositivo.
A carico del vanno poste le spese della CTU espletata nel corso della presente fase. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
34393/2023, sul ricorso in riassunzione proposto in data 11 marzo 2024 da nei confronti della Parte_1
così provvede: Controparte_1 rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 99/2021 emessa inter partes dal Parte_1
Tribunale di Frosinone in data 8 marzo 2021;
conferma detta sentenza;
conferma la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale di Frosinone con l'ordinanza 25.7.2019 e con la sentenza n. 99/2021;
condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali dei successivi Parte_1 Controparte_1
gradi del giudizio, che così liquida:
€.5.000,00 per il giudizio di reclamo;
€.4.500,00 per il giudizio di Cassazione;
€.
7.500 per la presente fase.
Pone a carico del le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio di rinvio. Pt_1
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis