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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente rel. est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 1°.03.2019
da
, c.f. nata il Parte_1 C.F._1
20.10.1968 a Crema, rappresentata e difesa dall'Avv.
Margherita Prandi e dall'Avv. Claudio Borgoni, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Piacenza via
Cavour n. 24, in virtù di deleghe in atti.
- RICORRENTE -
contro , c.f. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Carla Omazzi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Arluno (MI), Piazza del Popolo, n. 14, giusta procura in atti.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.05.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1°.
3.2019 chiedeva Parte_1
dichiararsi la separazione personale dal marito - con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio, in Piacenza, in data 12.2.1995, unione dalla quale, in data
10.11.1998, era nato il figlio , studente universitario - con addebito Persona_1
della separazione al marito ed alle condizioni economiche indicate in ricorso, così da sentire obbligare il resistente al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile indicato in Euro 3.000,00 ed al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile indicato nella misura di Euro 2.000,00, assegnando altresì alla ricorrente l'immobile costituente la casa coniugale, in Piacenza, via Castello
39, incluse pertinenze ed arredi.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva, quale causa impeditiva di ogni possibile ricostituzione di una tollerabile convivenza tra i coniugi, l'intervenuta dissoluzione definitiva della comunione familiare, dovuta principalmente a condotte del marito, che, dopo un lungo periodo durante il quale aveva indotto la moglie ad accettare pratiche (di scambio di coppia ed altro) alla stessa non gradite, aveva intrapreso una stabile relazione extraconiugale con un'altra donna, mettendo poi in atto condotte volte a violare la serenità e la riservatezza della ricorrente.
Con memoria in data 28.3.2019 si costituiva contestando le Controparte_1
circostanze dedotte dalla ricorrente, sostenendo anzi che si trattava di una ricostruzione offensiva e fantasiosa, ordita ad arte dalla moglie per difendersi dalle accuse del marito, attaccandolo a sua volta, posto che, in realtà la coppia aveva sempre condiviso le esperienze e la pratiche descritte, mentre la crisi coniugale era da ricondursi proprio alla ricorrente, per aver inscenato situazioni familiari diverse dalla realtà e violato l'obbligo di fedeltà matrimoniale. Il resistente chiedeva pertanto di sentire addebitare la separazione alla moglie, ponendo a carico della stessa un assegno di mantenimento a favore del marito, atteso lo stato di disoccupazione di quest'ultimo.
All'udienza presidenziale del 4.4.2019 (a seguito di rinvio dall'udienza del
2.4.2019) comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, di tal che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti, che confermavano i rispettivi atti e, nelle more di una trattativa diretta a verificare la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale, si accordavano in via provvisoria come da regolamento sottoscritto alla stessa udienza, di tal che i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva recepito il regolamento provvisorio concordato tra le parti. Alla successiva udienza del 15 luglio 2019 le parti davano atto che non era stato trovato un accordo per una separazione consensuale e chiedevano di sentire pronunciare i provvedimenti presidenziali provvisori, previa assegnazione di termine per memorie.
Con ordinanza in data 6-9.9.2019, a scioglimento di riserva, venivano pertanto pronunciati gli ulteriori provvedimenti presidenziali e così: già autorizzati i coniugi a vivere separati all'udienza del 4.4.2019, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla affinché l'abitasse con il figlio;
veniva posto a carico di Pt_1 CP_1
il versamento del contributo per il mantenimento a favore della moglie nella
[...]
misura di Euro 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
veniva posto a carico di un assegno di Euro 1.000,00 mensili a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, da versarsi entro il 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, poste nella misura del 100% a carico del padre (con riferimento alle spese universitarie ed al canone di locazione) e del 50% a carico di ciascuno dei genitori per le ulteriori spese (mediche non coperte dal SSN, sportive, ricreative).
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 19.12.2019, su richiesta di parte, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
A seguito di rinvii d'udienza per ragioni processuali originate dalla situazione di emergenza sanitaria per Covid-19, a fronte della richiesta del resistente in data 29.5.2020
e 4.6.2021 di sentire pronunciare sentenza non definitiva di separazione, con ordinanza in data 7-8.6.2021 venivano ritenuti sussistenti i presupposti per la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni ai fini di una tale pronuncia, dovendo riservarsi in sede di ulteriore trattazione della causa ogni decisione sulle questioni che rimanevano controverse tra le parti.
Precisate dalle parti le conclusioni, all'udienza del 15.7.2021 (svolta nelle forme della c.d. udienza figurata, mediante il deposito di note scritte) la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva del 15.12.2021, depositata in data 16.12.2021, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza veniva rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione ed istruzione in merito alle reciproche domande di addebito ed al regolamento economico della separazione.
Nella successiva fase del giudizio, con ordinanza in data 29.4.2022, venivano disposte indagini tramite la Polizia Tributaria di Piacenza, con facoltà di sub delega, al fine di accertare, a decorrere dall'anno 2015, l'effettiva situazione patrimoniale e di reddito riconducibile ad entrambe le parti nonché il loro tenore di vita. Successivamente, con ordinanza in data 3.1.2023, permanendo contrasti tra le parti in merito alla ricostruzione della rispettiva situazione economico-patrimoniale, veniva disposta un'integrazione delle predette indagini relativamente alla posizione di entrambi i coniugi, con assegnazione alla Polizia Tributaria di termine per la trasmissione della relazione integrativa.
In seguito al deposito della relazione integrativa ad opera della Guardia di Finanza, ritenuto di non disporre ulteriori integrazioni alla luce della copiosa documentazione già in atti, idonea a consentire la ricostruzione della rispettiva situazione economico- patrimoniale delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza in data
5.2.2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate dalle parti le conclusioni, all'udienza del 23.5.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso – già emessa in data 15-16.12.2021 sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e – si Parte_1 Controparte_1
tratta di decidere in merito alle reciproche domande di addebito formulate dalle parti ed alle condizioni di separazione.
Quanto alle domande di addebito svolte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e dalle stesse reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che nessuna di esse risulti adeguatamente provata e possa trovare accoglimento, in assenza della dimostrazione che la rottura del vincolo matrimoniale sia causalmente riconducibile in via esclusiva all'uno o all'altro dei coniugi.
Al riguardo, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass., sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass., sez. un.,
9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696). Ancora, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., sez. I, 14.11.2001, n. 14162).
Nello stesso senso, si ritiene che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione degli obblighi assunti con il matrimonio è idonea ad escludere il nesso causale ai fini dell'addebito della separazione e tale circostanza è rilevabile d'ufficio, purché desumibile dalle risultanze processuali (Cass. sez. I, 21.07.2021, n. 20866).
Nel caso di specie, a fronte di una dispendiosa ricerca da parte di ciascuno dei coniugi volta a ricondurre esclusivamente alle condotte dell'altro le ragioni della disgregazione del vincolo coniugale, alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze processuali, risulta, al contrario, fondato ritenere che la causa del disfacimento della comunione di vita matrimoniale sia, in realtà, causalmente riconducibile non tanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'uno o dell'altro, quanto piuttosto ad una molteplicità di fattori, suscettibili di generare un progressivo allontanamento tra gli stessi, di tal che i lamentati tradimenti reciproci o i descritti comportamenti irrispettosi altro non sarebbero che l'epilogo più evidente, a fronte del venir meno dell'affectio coniugalis e della reciproca fiducia.
Ed invero, sebbene dalle risultanze processuali siano emerse relazioni extra coniugali da parte di entrambi i coniugi, è del pari vero che la ricostruzione della vita matrimoniale, quale si desume dalla documentazione prodotta e dagli atti delle parti, appare evidenziare come i reciproci tradimenti dei coniugi s'inseriscano in una crisi preesistente e già in atto da tempo, in un contesto di vita matrimoniale, pur agiato, da tempo caratterizzato da condotte di entrambi non improntate ad autentica condivisione di vita e di affetto.
In un siffatto quadro, il disgregarsi della comunione matrimoniale appare allora espressione del progressivo venir meno del rapporto di fiducia tra i coniugi, definitivamente compromesso anche in seguito all'adozione da parte degli stessi di pratiche scambiste (c.d. scambio di coppie) – protratte nel tempo, per molti anni, in maniera del tutto consapevole e condivisa da entrambi - causa di successivi risentimenti e reciproche recriminazioni, così da generare, in assenza di un solido rapporto di coppia, definitivi ed insanabili contrasti, che portavano alla degenerazione dei rapporti (tanto da dare causa anche a condotte di entrambi reciprocamente irrispettose) e reciproca disaffezione.
Ne consegue che – posto che la violazione dell'obbligo di fedeltà non giustifica di per sé la pronuncia di addebito, rilevando a tal fine solo quando è causa del disgregarsi dell'unione familiare – non potendo ritenersi accertata, nel caso di specie, la sussistenza del nesso causale tra le lamentate infedeltà e la crisi coniugale, né potendo valorizzarsi le sole condotte irrispettose, che s'inseriscono in un rapporto di coppia ormai del tutto deteriorato, non può da ciò desumersi che la separazione sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.
Alla luce del descritto quadro dei rapporti tra i coniugi, che trova riscontro nelle risultanze documentali agli atti, devono essere pertanto rigettate le reciproche domande di addebito.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
Quanto al regolamento economico, la ricorrente chiede di sentire porre a carico del resistente un contributo mensile a titolo di mantenimento a suo favore che indica in
Euro 3.000,00, nonché un contributo mensile a titolo di mantenimento a favore del figlio
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, di Persona_1
ammontare pari ad Euro 2.000,00, oltre al versamento in toto delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive occorrenti per lo stesso. A siffatte richieste si oppone fermamente il resistente, ritenendo che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento né per la moglie né per il figlio.
Per quanto attiene al contributo per il mantenimento della moglie, rileva il richiamo all'art. 156, comma 1, c.c. secondo cui «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ed invero, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo piuttosto nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri. Nel quadro normativo del codice civile, infatti, la separazione dei coniugi ha una funzione conservativa, la quale consiste nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 12.12.2023, n. 34728). Ciò posto, ai fini della determinazione dell'assegno in questione rileva allora l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti durante la convivenza matrimoniale, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse. A tal fine, non si può avere riguardo al solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenersi conto anche degli altri elementi di ordine economico – o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato (cfr., ex multis, Cass. 24.4.2024, n. 11146; Cass.
19.7.2022, n. 22616; Cass. 24.4.2007, n. 9915).
Le medesime valutazioni vanno compiute con riferimento alle condizioni di vita di ciascun coniuge successive alla separazione e, a tal fine, rileva l'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo però escludersi mere valutazioni astratte ed ipotetiche, ma verificando, in concreto, l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto dei fattori individuali ed ambientali, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività (cfr.
Cass. 24.4.2024, n. 11146; Cass. 6.9.2021, n. 24049).
Nel caso in esame, premesso che con i provvedimenti presidenziali in data 6-
9.9.2019 era stato disposto il versamento a carico di di un contributo Controparte_1
mensile pari a Euro 2.000,00 per il mantenimento della moglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat – provvedimenti confermati dalla Corte di Appello di Bologna con decreto n. 1107/2020 del 24.02.2020 in seguito al rigetto del reclamo proposto dal resistente (doc. n. 32 fascicolo ricorrente) – può ritenersi pacifico, sulla base delle risultanze del processo, che il tenore di vita particolarmente agiato e non comunemente accessibile tenuto nel corso della convivenza matrimoniale (durata oltre vent'anni) fosse garantito in via pressoché esclusiva dal marito, il quale disponeva di un patrimonio mobiliare di ingente valore derivante dallo svolgimento di rilevanti attività imprenditoriali, mentre la ricorrente, pur avendo formalmente rivestito, in costanza di matrimonio, cariche societarie risultanti allo stato tutte cessate – in particolare la ricorrente ha rivestito la carica di amministratrice unica della società nonché la carica di amministratrice delegata della società G.R.B. CP_2
s.r.l. e la carica di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere della società
(cfr. allegato D del CD-Rom allegato alla relazione della Parte_2
Guardia di Finanza del 14.6.2023) – e pur avendo prestando attività lavorativa nei negozi di abbigliamento riconducibili alle società di famiglia, non disponeva di un suo reddito. Ciò s'inserisce in un quadro familiare in cui anche il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio risultava coerente con un'elevata capacità economico- patrimoniale-reddituale del resistente, capace di garantire ai coniugi ed al figlio quell'agiatezza e quelle abitudini di vita che comportavano l'impiego di consistenti risorse, come documentato attraverso la produzione agli atti di fotografie che ritraggono le parti nel corso di viaggi e vacanze presso luoghi, ristoranti e club esclusivi, indicativi della disponibilità di liquidità elevate, tali da consentire ai coniugi la conduzione di una vita agiata nella condivisione di piaceri ed esperienze non comunemente accessibili, così come di un'abitazione di lusso e disponibilità tali da consentire agli stessi anche di provvedere al percorso di studi del figlio presso una rinomata università privata in Milano, nonché alle spese di permanenza in quella città, oltre che a costosi interessi sportivi dello stesso, quale lo sci, che è giunto a praticare a livello professionistico con successivo conseguimento dell'abilitazione a maestro di sci alpino.
A fronte di tali risultanze, quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, rileva allora in primo luogo considerare che la prospettazione del resistente di versare attualmente in precarie condizioni economiche risulta incompatibile con il tenore di vita particolarmente agiato tenuto dalla famiglia durante i numerosi anni di convivenza matrimoniale e con le ingenti risorse allo stesso riconducibili e suscettibili di alimentare nel tempo un tale elevato tenore di vita.
Al riguardo, occorre evidenziare che, al di là dei pur contenuti redditi dichiarati negli ultimi anni dal resistente (proprio in concomitanza con la crisi coniugale e l'instaurazione del procedimento di separazione), questi svolge da anni attività lavorativa di natura imprenditoriale, mentre, nel senso di far ritenere presumibile la disponibilità in capo allo stesso di risorse tali da garantire un elevato tenore di vita, è rilevante l'analisi complessiva di molteplici fattori come di seguito esposti.
Ed invero, quanto alla situazione finanziaria, rileva anzitutto richiamare i dati già posti a fondamento dei provvedimenti presidenziali, nei quali si è evidenziato che a seguito del decesso della di lui madre in data 26.5.2013, beneficiava, in qualità CP_1
di erede unitamente al padre, del 50% del relativo asse ereditario, che recava quale posta attiva un'ingente somma, indicata in Euro 1.315.592,53, oltre ad ulteriori cespiti e titoli
(doc. n. 17 fascicolo ricorrente); inoltre risultavano allo stesso riconducibili ingenti investimenti in attività finanziare estere, come emergeva dal quadro RW delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal resistente con riferimento al 2016 (all. “c” fascicolo resistente). Al riguardo, va osservato che tali dati, quali l'ingente eredità materna di oltre un milione di euro ed il rientro dei capitali nel 2016 per la somma di quasi un milione di
Euro, risultano già ritenuti di significativa valenza al fine di ricostruire la situazione patrimoniale di anche nell'ambito del provvedimento della Corte Controparte_1
d'Appello di Bologna in data 14.2.2020, che rigettava il reclamo proposto da CP_1 avverso l'ordinanza presidenziale del 6-9.9.2019.
Inoltre, rileva evidenziare che la circostanza dedotta da parte ricorrente in ordine al presunto aumento del patrimonio del signor in seguito al decesso del di lui CP_1
padre, intervenuto in data 15.5.2023, non risulta smentita da parte Persona_2
resistente, la quale, a fronte delle deduzioni svolte da controparte, non ha allegato alcunché al fine di contrastare le avverse argomentazioni e dimostrare l'esatto ammontare dell'eredità paterna.
Quanto alla ricostruzione della situazione finanziaria riconducibile al resistente, rileva altresì considerare le risultanze della documentazione allegata dalla Guardia di
Finanza nell'accertamento disposto nel corso del giudizio, da cui si evince ictu oculi la presenza di plurimi rapporti di conti correnti e deposito titoli intestati al signor CP_1
– molti dei quali contenenti movimentazioni di ingente valore – in cui a far tempo
[...] dall'inizio della crisi coniugale nell'anno 2018 sono state registrate cospicue uscite di denaro fino al sostanziale azzeramento della quasi totalità dei rapporti bancari intestati al resistente (allegato A relazione Guardia di Finanza del 14.6.2023). Pt_3
Al riguardo, la circostanza per cui, nel corso degli ultimi anni, il patrimonio finanziario di sia stato oggetto di operazioni ad opera dello stesso che hanno CP_1
determinato una progressiva e sistematica fuoriuscita di somme considerevoli dai conti di cui era nota l'esistenza risulta particolarmente evidente dall'esame della movimentazione bancaria dei rapporti intercorsi tra il resistente e l'istituto di credito presso cui il resistente è titolare di n. 2 rapporti di conto corrente e n. 2 Controparte_3
depositi amministrati.
In particolare, dal conto corrente n. 0465/24470141 risultano addebiti di ingente valore, qualificati come non meglio specificati restituzioni di prestiti in favore del padre per un totale di circa 130.000,00 Euro nell'anno 2019 e 73.000 Euro Persona_2 nell'anno 2020 (allegato A relazione Guardia di Finanza del 14.6.2023). Ciò è ancora più significativo se si considera che in seguito al decesso del padre avvenuto in data
15.5.2023, il figlio è subentrato nel patrimonio e nella titolarità dei conti correnti del padre in qualità di erede, beneficiando dunque delle disponibilità economiche di quest'ultimo. Inoltre, il resistente risulta titolare di un conto corrente in valuta estera, il n.
1610/9389011, che risulta aver subito un evidente calo passando da Euro 787.874,14
(saldo al 30.6.2016) ad Euro 2.382,92 (saldo al 31.12.2018) per effetto di giroconti esteri di ingente valore a distanza temporale ravvicinata. In particolare, dall'esame delle movimentazioni relative al predetto conto corrente emerge un accredito di importo cospicuo pari ad Euro 788.277,38 datato 17.6.2016 derivante da un bonifico in divisa estera disposto da “1/Albina 1/RESCALLI 2/Via Roma 150” con causale “saldo USD”; a tale accredito seguivano molteplici addebiti, molti dei quali giustificati quale “giroconto estero”, per un ammontare complessivo superiore a 600.000,00 Euro a titolo di giroconti esteri, che fanno supporre l'esistenza di rapporti bancari esteri intestati al resistente, mentre con l'ultimo addebito qualificato come “giroconto estero” effettuato in data
26.11.2019 pari ad Euro 2.579,03 risulta aver definitivamente azzerato il conto CP_1
corrente in questione.
A ciò va aggiunto che dall'esame della movimentazione relativa al deposito amministrato n. 9000/3303700 stipulato presso emergono ingenti Controparte_3
operazioni di iniziale investimento e successivo disinvestimento di capitali, con un controvalore titoli e fondi che da Euro 621.352,72 al 31.03.2015 risulta completamente azzerato al 31.12.2019.
Analogamente dal deposito amministrato n. 9000/40164786, stipulato presso
, risulta un controvalore titoli e fondi al 30.9.2016 pari a Euro 85.592,69 Controparte_3
al 30.09.2016 completamente azzerato al 30.09.2019.
Occorre altresì evidenziare che dalla Gestione Patrimoniale portafoglio n.581415, stipulata dal resistente presso Eurizon Capital, emergono prelievi, dallo stesso effettuati dal 2.10.2019 al 22.11.2019, per un totale di circa 188.000,00 Euro.
Inoltre, dall'esame dei rapporti intercorsi tra il resistente e Controparte_4
emerge che i saldi dei conti correnti, conti deposito, dossier titoli stipulati presso il predetto istituto bancario risultano sostanzialmente azzerati dall'anno 2018, coincidente con l'inizio della crisi coniugale.
Infine, dalla documentazione in atti si evince che il resistente negli anni 2019-2020 ha percepito un reddito complessivo imponibile di importo molto esiguo nettamente inferiore rispetto a quello percepito negli anni 2015-2018; nello specifico, dall'accertamento effettuato dalla Polizia Tributaria emerge che per l'anno 2019 è stato rilevato un reddito complessivo imponibile pari ad Euro 8.460,00 e per l'anno 2020 pari ad Euro 1.137,00. A fronte di ciò, il resistente non ha richiesto alcuna forma di sostegno al reddito oltre all'indennità di disoccupazione pari a circa 700,00 Euro mensili percepita dal dal settembre 2017 fino al settembre 2019. CP_1
Risulta pertanto verosimile che il disponga di liquidità consistenti di CP_1
natura diversa dal reddito da lavoro, liquidità che gli consentono di provvedere al proprio mantenimento senza svolgere attività lavorativa oramai da diversi anni. Ciò in un quadro in cui la circostanza che il resistente abbia dedotto di versare in una condizione di disoccupazione non è di per sé rilevante al fine di provare la sua incapienza patrimoniale, se solo si considera che lo stesso non ha neppure prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare una ricerca attiva nel mercato del lavoro o comunque l'impossibilità di reperire un'attività lavorativa per causa a lui non imputabile, dovendosi altrimenti dedurre che la condizione di disoccupazione sia frutto di una sua libera scelta.
Quanto all'attività imprenditoriale svolta da , dall'esame della Controparte_1
documentazione trasmessa dalla Polizia Tributaria si ricava che lo stesso ricopre attualmente cariche societarie presso due società, allo stato inattive: consigliere presso il
Consorzio Sport Point Group e socio accomandatario presso Albergo Maestrale di
LI LB & C. sas. Lo stesso resistente, nel periodo compreso tra il 2012 ed il
2017, ha altresì svolto attività di liquidatore delle società Vantage s.r.l., G.R.B. s.r.l. e PJ fashion s.r.l. . Inoltre, il resistente era socio delle società Parte_2 Controparte_5
e In particolare, per quanto attiene alla società
[...] Parte_2 Controparte_5
dal 23.11.2020 il ha ceduto le relative quote per un valore nominale pari ad
[...] CP_1
Euro 37.440,00, mentre, per quanto attiene alla società la stessa risulta Parte_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.01.2019 (allegato B relazione Guardia di
Finanza del 14.6.2023).
Quanto al patrimonio immobiliare del resistente, dalle risultanze documentali emerge che risulta proprietario: dell'immobile adibito a casa familiare Controparte_1
sito in Piacenza per la quota di ½ in comproprietà con la moglie costituito da due unità; del terreno sito in Ventasso (RE) per la quota di 6/12; dell'intero fabbricato sito in
Guardamiglio (LO) costituito da n. 2 unità; di n. 3 terreni in Guardamiglio e di n. 6 terreni in Luni (SP) per la quota di ½.
Inoltre, dalla documentazione in atti si evince che il resistente ha venduto nel mese di dicembre 2022 appezzamenti di terreno siti nel comune di Codogno (LO) per un totale di Euro 320.000,00 Euro di cui Euro 30.000,00 al momento del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria versata sul conto corrente intestato a e la Persona_2 restante somma alla stipula dell'atto definitivo di compravendita in favore di CP_1 al netto della somma pignorata dalla ricorrente (cfr. preliminare di compravendita
[...]
e rogito di compravendita allegati alla memoria della ricorrente del 12.9.2023).
Alla luce della valutazione complessiva di tutte siffatte risultanze – quali emergono dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione in atti – deve pertanto ritenersi che il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a sia ancora attualmente di consistente valore. Controparte_1
Quanto alla situazione economico-patrimoniale-reddituale della ricorrente, invece, rileva in primo luogo osservare che in seguito alla pronuncia dei provvedimenti presidenziali la stessa ha reperito un'attività lavorativa a decorrere dal 1°.
9.2021 presso la società Satù s.r.l., operante nel settore dell'abbigliamento, con sede a Piacenza e retribuzione mensile di circa 1.700,00 Euro.
Ciò posto – considerato che, ai fini della quantificazione dell'assegno, occorre valutare anche l'attitudine a lavorare del coniuge richiedente, con riguardo alla circostanza che il coniuge sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita, tenendo in considerazione l'età, l'esperienza lavorativa o professionale pregressa, il grado di istruzione, il tempo intercorso dall'ultima prestazione di lavoro, la situazione di salute del medesimo - nel caso di specie, deve riconoscersi alla una Pt_1 professionalità acquisita per effetto dell'attività lavorativa dalla stessa svolta nei negozi gestiti dalle società di famiglia, che le ha consentito il reperimento di un'occupazione lavorativa stabile, come confermato dall'ammontare del reddito complessivo imponibile per l'anno 2022 pari a Euro 26.430,38 significativamente superiore rispetto a quello percepito prima dell'anno 2018 (cfr. relazione Guardia di Finanza del 14.6.2023).
La ricorrente, inoltre, oltre ad essere titolare dell'immobile sito in Piacenza adibito ad abitazione familiare per la quota di ½ in comproprietà con il marito, è altresì proprietaria esclusiva di un immobile sito in Piacenza, via Montebello, n. 12, concesso in locazione a decorrere dal dicembre 2012, beneficiando degli importi percepiti a titolo di relativo canone di locazione pari ad Euro 12.000,00 annui, come risulta anche dalla documentazione bancaria allegata in atti (allegato E relazione Guardia di Finanza del
14.6.2023).
Quanto alle partecipazioni societarie, la ricorrente risulta titolare del 20% di quote della società pari ad Euro 9.360,00 del capitale sociale dichiarato Controparte_5
di Euro 46.800,00 Relativamente alle precedenti cariche societarie, la risultava: Pt_1
amministratrice unica della società cancellata il 25.5.2023; amministratrice CP_2
delegata della società G.R.B. s.r.l. cancellata in data 31.12.2013; presidente del consiglio d'amministrazione della società cancellata in data 11.01.2019 (allegato D Parte_2
relazione Guardia di Finanza del 14.6.2023).
Per quanto attiene alla condizione finanziaria della ricorrente, dall'esame della documentazione bancaria allegata in atti emerge che alla stessa sono riconducibili tre contratti di conto corrente: il c/c n. 000000120915 presso la il conto Controparte_4
n. 600001189489 presso LO ed il c/c n. 1000/16371 presso . Controparte_3
Analizzando gli estratti conto di tali conti correnti non emergono movimentazioni anomale, risultando piuttosto accrediti riconducibili principalmente a somme ricevute a titolo di retribuzione, di prestito dalla madre o dalla sorella per il pagamento della retta universitaria del nipote, di canoni di locazione spettanti in forza del contratto di cui sopra e di giroconti da parte del resistente . Inoltre, dal raffronto della Controparte_1
documentazione bancaria in atti risulta evidente come le cifre movimentate dalla ricorrente siano nettamente inferiori rispetto a quelle movimentate dal resistente negli stessi anni, dovendosi pertanto dedurre che il volume d'affari gestito da è CP_1
nettamente superiore rispetto a quello riconducibile alla Pt_1
Sulla base della considerazione di tutte siffatte risultanze è pertanto fondato ritenere che dalla dissoluzione dell'unione coniugale sia comunque derivato un peggioramento della situazione economica della tale da non consentirle di Pt_1
mantenere il tenore di vita particolarmente agiato tenuto in costanza di matrimonio.
A fronte di ciò - sulla base dei criteri ai quali deve essere informato il riconoscimento di un assegno di separazione, essenzialmente diretti a conservare in capo al coniuge richiedente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, criteri diversi da quelli che attengono al riconoscimento dell'assegno divorzile - ritiene il Collegio che si configurino i presupposti per confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, seppur rideterminato nel suo ammontare nella misura che può ritenersi congrua – alla luce della stabilità lavorativa come lavoratrice dipendente che può ritenersi oggi acquisita dalla - pari ad Euro 1.000,00 mensili. Pt_1
La ricorrente chiede altresì stabilirsi il versamento a carico del resistente di un contributo a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente – avendo peraltro da poco compiuto 26 anni - richiesta a cui si oppone il che domanda a sua volta la revoca del contributo CP_1
disposto con ordinanza presidenziale del 6-9.9.2019.
Al riguardo, rileva considerare che il diritto al mantenimento riconosciuto in sede di provvedimenti presidenziali si fondava principalmente sul proseguimento del percorso di studi. Sul punto, la parte resistente rimarca il conseguimento da parte del figlio della laurea triennale nel doppio del tempo di regola previsto, mentre la ricorrente rappresenta la volontà del figlio di proseguire il percorso di studi. Sebbene tali circostanze non risultino documentalmente provate (eccetto per gli esami sostenuti dal figlio, come risultanti dal libretto universitario, risalenti però all'anno 2020, doc. n. 75 fascicolo ricorrente), deve ritenersi fuori dubbio che il figlio non risulti Persona_1
ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, svolgendo occasionalmente esperienze lavorative nel mondo dello spettacolo, cinema, moda ed arte, senza però poter contare su una retribuzione mensile né su concrete prospettive di stabilità, tali da giustificare la revoca di qualsiasi contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio.
In tal senso è significativo che dalle movimentazioni bancarie della ricorrente allegate dalla Polizia Tributaria emerga altresì che la stessa ha beneficiato di somme ricevute dalla di lei madre e sorella a titolo di prestito per ottemperare al pagamento della retta universitaria del figlio fino all'anno 2022 (allegato E accertamento Guardia di
Finanza 14.6.2023), in un quadro in cui, ancora attualmente, anche tenuto conto dell'ancor giovane età, risulta del tutto plausibile che, pur svolgendo attività occasionali, il figlio non sia ancora stabilmente inserito nel mondo del lavoro.
Va pertanto confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio, seppur nella diversa misura di Euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF.
La rideterminazione degli assegni a carico di a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della moglie e del figlio deve ritenersi decorrere dalla pronuncia della presente sentenza (Cass., sez. VI, 24.10.2017, n. 25166; Cass., sez. I, 24.5.2018, n.
12957).
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, giova in primo luogo osservare che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile (Cass. civ. sez. VI, 07/06/2017,
n.14241). Pertanto, se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo di recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Cass. civ. sez. I, 08/07/2022 n. 21749; Cass. civ. sez. I,
12/10/2018, n. 25604).
Nel caso di specie, pur essendo pacifico l'allontanamento del figlio maggiorenne dalla città di residenza anche per periodi non brevi per motivi di Persona_1
studio, nel quadro che emerge dagli atti di causa - laddove il figlio non ha ancora stabilità lavorativa, avendo affrontato un percorso di studi a Milano e svolto solo lavori occasionali – risulta del tutto logico e plausibile che lo stesso mantenga un collegamento stabile con l'abitazione della madre e che vi faccia ritorno regolarmente. Pertanto, in conformità a quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con il figlio nei periodi di rientro dello stesso a Piacenza, Persona_1 compatibilmente con gli impegni di studio, come anche nell'ipotesi di definitivo e stabile rientro di quest'ultimo presso l'abitazione familiare.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Quanto alle spese processuali – in considerazione dei motivi della decisione e della particolare delicatezza della situazione dedotta in giudizio, in un quadro di grave conflittualità tra le parti in cui nessuna di esse ha visto interamente accolte le sue richieste
– si configurano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: già dichiarata con sentenza in data 15-16.12.2021 la separazione personale dei coniugi e : Parte_1 Controparte_1
- Rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
Quanto alle condizioni di separazione:
- Pone a carico di il versamento, a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, della Persona_1
somma mensile di Euro 700,00, contributo così rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia, da corrispondersi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso da individuarsi sulla base delle Linee Guida del CNF;
- Pone a carico di il versamento, a titolo di contributo per il Controparte_1
mantenimento della moglie, della somma mensile di Euro 1.000,00, contributo così rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- Assegna la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, a Parte_1
affinché vi abiti con il figlio;
[...] Persona_1
- Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Piacenza, 15 gennaio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti