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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro, espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione della seguente
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 175/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giorgio SEMINARA ricorrente contro rappresentata e difesa dall' avv. Eugenia SAVONA, resistente. CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive in atti e verbale del 01.07 u.s. e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2024 l'avv. Seminara ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 59820230001779424000 notificato l'l1.01.2024 con cui l' ha chiesto il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 4.255,28 a titolo di contributi, sanzioni etc . per iscrizione d'ufficio per il 2022 alla Gestione Imprenditori Agricoli professionali (IPA).
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione ed in particolare che nessuna iscrizione alle gestione previdenziali dell' sussiste atteso che non sussistono i presupposti giuridici per l'iscrizione , sia CP_1 oggettivi che soggettivi, prospettando l'intervenuta cessazione dell'attività, basata anche sullo spossessamento del terreno agricolo da cui era giustificata la sua precedente attività.
Si instaurava il presente procedimento e con comparsa di costituzione e risposta dell'08.05.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la regolarità della richiesta di pagamento CP_1 avanzata sussistendone i presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria si rinviava all'udienza del 01.07.2025 , data in cui la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
pagina 1 di 2 Invero dalla documentazione prodotta è emerso che già dal 2021 (anno antecedente al periodo contributivo contestato) la ricorrente aveva formalizzato la cessazione della propria attività di coltivatore diretto giusta comunicazione inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
Ma dirimente su questo aspetto formale è la circostanza dello spossessamento del terreno agricolo , giusto preliminare di vendita del 21.06.2021 (seguito dal successivo atto di vendita del 03.05.2023) che fa venir meno i presupposti per l'obbligo contributivo.
L' peraltro giustamente nella sua comparsa rileva però che “ad oggi non risulta pervenuto dalla CP_1 locale CCIAA alcuna comunicazione di cancellazione della posizione in argomento”.
Quindi per l' la posizione assicurativa dell'odierna ricorrente nella Gestione Lavoratori Agricoli CP_1 risulta APERTA ed ATTIVA.
Inoltre tra le medesime parti è intervenuta sentenza di questo Tribunale ,emessa nel proc. 103/2023 R.G. relativa all'anno contributivo del 2021 con cui è stata riconosciuta la insussistenza dei presupposti contributivi.
A fronte di questo dato oggettivo si ritiene che non è necessario approfondire la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi per qualificare o meno imprendito re agricolo la ricorrente.
Rispetto però a quanto stabilito nella sentenza richiamata e a quanto richiesto nel presente giudizio circa la condanna al pagamento delle spese in danno dell' resistente , si rileva che sì Controparte_2 mancano i presupposti ma è anche vero che la parte ricorrente ha dato adito alla pretesa contributiva in quanto la sua iscrizione non è stata mai revocata., Adempimento ed onere che indubbiamente spetta alla stessa.
Circostanza per la quale all'accoglimento del ricorso si ritiene di compensare tra le parti le spese legali del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando
Accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla l'avviso di addebito Parte_1 impugnato e su indicato.
Compensa tra le parti le spese legali .
Siracusa, 04.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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