Articolo 19 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 18Articolo 20
Versione
20 giugno 1990
Art. 19. Sanzioni relative al sigillo 1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa la apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, e' punito con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.
2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al regolamento di esecuzione o alle prescrizioni emanate al riguardo dal consorzio abilitato e' punito con la sanzione pecuniaria di diecimila lire per ogni coscia.
3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, comporta - senza far decadere l'obbligo di corresponsione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 - la asportazione dei sigilli indebitamente applicati.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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