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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n.701 dell'anno 2019 TRA
Parte_1 (rappresentata e difesa dagli Avv.ti Diego Perucca e Gilda Martire ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Conca D'oro, 184/190) ATTORE – debitore opponente E
Controparte_1 (rappresentata e difesa dall'Avv Paolo De Angelis elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Federico Cesi,72)
CONVENUTO- creditore opposto
CP_2 (rappresentata e difesa dall'Avv Barbara Battistella ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21) CONVENUTO - Terzo pignorato Controparte_3
- Terzo pignorato
[...]
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Successivamente alla fase cautelare, all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione, dando atto dell'intervenuta adesione alla procedura di definizione agevolata ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, nulla provvedendo in ordine alla istanza di sospensione, la società con atto Parte_1 di citazione in riassunzione ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. rubricata al n.rge 80000/2018 proposta avverso le procedura di pignoramento presso terzi avviate nei suoi confronti dall'
[...] ex art. 72 bis DPR 602 del 1972 del Controparte_4 16.10.2017 e del 18.10.2017, terzo pignorato – CP_2 codice fascicolo 97/2017/1046197 – codice procedura 0972017320000969007, e terzo pignorato Controparte_5
, codice fascicolo 097/2017/001046419 – codice procedura
[...] 09784201700009596001, per un ammontare, in entrambi i pignoramenti, di euro 93.569,02, deducendo la a) omessa notifica dell'avviso ex art.50 comma 2, DPR n.602/1973; b) nullità degli atti di pignoramento per violazione delle norme del Codice dell'Amministrazione digitale sulla sottoscrizione digitale
“signed.pdf”; c) irregolarità della relata di notifica;
d) omessa notifica della procura notarile del Responsabile del procedimento;
e) violazione dell'art.1 de D.L. 148/201. Si è costituita parte convenuta, creditrice opposta, deducendo la tardività dell'opposizione e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione spiegata. Si è altresì costituita chiedendo il rigetto della CP_2 domanda. L' pur ritualmente Controparte_6 citato è rimasto contumace. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di tardività dell'opposizione. Dalla documentazione versata in atti e dalla consultazione di registri informatizzati di cancelleria SICID e SIECIC emerge che la debitrice ha depositato il ricorso introduttivo della fase cautelare anziché nel ruolo nel registro delle esecuzioni nel ruolo del registro contenzioso. Al ricorso quindi, iscritto in data 28.10.2017 è stato assegnato il n.Rg 70614/17, poi trasferito d'ufficio in data 02.01.2018 al ruolo esecuzioni rubricato al n.rge 80000/18: L'attività di inoltro detto ricorso, finalizzata al suo deposito con modalità telematica, era stata quindi – tempestivamente – posta in essere prima della scadenza perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. di venti giorni decorrente dalla notifica degli atti di pignoramento Risulta inoltre che il deposito dell'atto con modalità telematica era stato effettuato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo tribunale (tribunale. ptel.giustiziacert.it) e non di un altro Email_1 ufficio giudiziario. Deve ritenersi pertanto che la circostanza che il ricorso sia stato iscritto al ruolo generale del contenzioso invece che nel ruolo delle esecuzioni civili non è idonea ad inficiare la proposizione dell'opposizione, poiché ciò che rileva ai fini della corretta instaurazione è che il deposito sia eseguito presso l'ufficio giudiziario indicato dalla parte procedente;
l'eventuale deposito del ricorso presso un ruolo erroneo configura quindi una mera irregolarità, non idonea a viziare irrimediabilmente il procedimento. Con l'inserimento dell'atto nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ex art. 16-bis, comma 7, del DL n. 179/2012, si verifica, infatti, la “presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata” (a cui fa riferimento la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 9772/2016) dalla quale deriva che l'errore commesso dalla parte si risolva in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio e non idonea ad impedire al deposito di produrre i suoi effetti tipici. Nel merito, l'opposizione è altresì fondata. L' non ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante CP_7 circa l'avvenuta notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 dpr 602 del 1973, previsto quale atto di prodromico all'esecuzione. A norma dell'art. 50 citato infatti “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso [..] e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. Nel caso in esame, il debitore opponente odierna parte attrice sostiene di aver ricevuto una pec, di cui allega copia (all.3 del fascicolo di parte della fase sommaria) in data 20 settembre 2017 avente ad oggetto “invio AVI” ma privo di qualsivoglia allegato eventualmente contenente l'avviso di intimazione indicato nell'oggetto. A fronte di tale specifica eccezione l' non comprova CP_7 l'avvenuta regolare notifica omettendo di depositare la relativa pec contenente l'allegato avviso di intimazione. L'accoglimento del motivo di illegittimità derivata del pignoramento per omessa notifica dell' atto presupposto è assorbente rispetto agli ulteriori profili di nullità contestati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- accerta l'illegittimità delle procedure esecutive indicate in parte motiva ed oggetto di opposizione, dichiarandole nulle;
- condanna l' al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che si liquidano in € 5500,00 per ciascuna parte. Roma, 08.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano