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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2003/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
, nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio, 277, presso lo studio dell'Avv. Angela Giuseppina Tenuta, C.F.: che C.F._2
lo rappresenta e difende in forza di mandato allegato in atti.
- OPPONENTE-
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Bisogno in virtù di
[...]
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
NONCHE'
, mandataria della cessionaria Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_4
con l'avv. Bruno Cirillo
[...] -INTERVENTRICE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.3.2017, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 285/2017 (RG n.9318/2016)
[...]
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Salerno su ricorso della con il quale gli Controparte_5
veniva ingiunto il pagamento di € 14.090,63 oltre interessi e spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e per grave difetto di forma dello stesso.
Eccepiva inoltre l'illegittima segnalazione in centrale Rischi. Concludeva
quindi chiedendo al Tribunale di: 1) revocare il decreto ingiuntivo n.85/2017
(RG n.9318/2016), per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c e degli artt.50, art. 117 T.U.B. e il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della determinazione degli interessi debitori e anatocistici per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 secondo comma e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi applicati nel corso dell'intero rapporto e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi. 3) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e condannare la banca al risarcimento del danno. 4) accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile. 5) accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno. 6) condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. 7). con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio
Con comparsa del 25.5.2017 si costituiva la
[...]
, per ottenere il rigetto dell'opposizione e della Controparte_6
spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese. Con ordinanza del
12.01.2018 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
In data 04.09.2019, si costituiva la in qualità di mandataria di Controparte_7
cessionaria del credito di . La CP_3 CP_8 CP_3
in persona del l.r.p.t., in seguito alla risoluzione dei rapporti giuridici con la
(già , revocava a questa l'ultima la procura CP_7 Controparte_9
conferendola alla Soc. Zenith Service spa, ora che si Controparte_2
costituiva in data 10.10.2022. Dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2022 nella quale il G.I. tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 28.11. 2023 il la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la CTU tecnico contabile,
nominando la dott.ssa , la quale provvedeva al deposito della Persona_1
relazione in data 29.4.2024. All'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.1.2025 le parti concludevano come da atti introduttivi e la causa veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla legittimazione del soggetto intervenuto
Deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Invero, con comparsa del 4.09.2019 si costituiva Controparte_10
responsabilità , in qualità di mandataria di CP_11 Controparte_3
deducendo che ha concluso con la Controparte_12 [...]
Controparte_4 (derivante dall'atto di fusione per incorporazione, del 21 dicembre 2017 tra la
Controparte_13
) un accordo di cessione, ai sensi degli artt. 1
[...] CP_4
e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1
settembre 1993, per l'acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco;
l'avviso della suddetta cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 9 maggio 2019, Parte Seconda;
che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al predetto nei rapporti di credito CP_14
vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi,
sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente . nel Controparte_1
presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è
compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta,
tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 54 parte II, del 9-5-2019 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a (già CP_7
sostituita da in assenza del deposito di adeguata Controparte_9 CP_2
documentazione ( contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante,
ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c.
nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa
(sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte da non Controparte_1
estromessa dal giudizio.
2. Il merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Venendo al merito, si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio
(Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822).
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista,
assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può
riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. Invero parte opposta ha provveduto ad integrare la produzione mediante il deposito degli estratti conto dal 22.9.1998 al 16.5.2016. Risulta altresì prodotto il documento contrattuale con le condizioni applicate.
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò
rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt.
3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°,
T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente.
Merita, altresì, accoglimento la domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto e, pertanto,
va dichiarata l'illegittimità dell'anatocismo così come applicato dalla banca e documentato in sede peritale dalle verifiche compiute dall'ausiliario di questo giudice . In relazione all'art. 1283 c.c. costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283
c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non può ammettersi, "in mancanza di usi contrari". Sul punto si è pronunciata la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con sentenza n.21095 del 7 ottobre-
4 novembre 2004, la quale ha confermato il surrichiamato orientamento giurisprudenziale inaugurato con il reviremant della primavera del 1999,
quando si è posta in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92;
9227/95). La premessa da cui parte detta decisione è che gli "usi contrari"
suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. non sono gli usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.
Orbene è fatto notorio e di comune esperienza che i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti o di auspicabile introduzione nell'ordinamento giuridico, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, di fatto mai negoziate individualmente e la cui accettazione è indefettibile presupposto per accedere ai servizi bancari. Quindi una clausola subita come pratica negoziale costante e non clausola accettata come adesione spontanea ad un precetto giuridico (c.d. opinio iuris ac necessitatis).
Né vale evidenziare che precedentemente al formarsi dell'orientamento giurisprudenziale della primavera del 1999, la stessa giurisprudenza della
Cassazione (cfr. sent. nn. 6631/81; 4920/87; 12675/98), in quanto pronunciatasi in un primo tempo nel senso della natura normativa dell'anatocismo bancario,
abbia contribuito al formarsi di un uso normativo in tal senso. Infatti da una parte appare quanto mai arduo sostenere che poche decisioni in tale senso del giudice di legittimità siano state idonee a fondare negli utenti dei servizi bancari la "opinio iuris" del meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
dall'altra parte si ignora che l'inserimento costante della clausola anatocistica nei contratti bancari non avrebbe potuto mai conferire normatività
ad una prassi negoziale "contra legem", in quanto in ogni caso violativa della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Più precisamente le clausole preventive di capitalizzazione degli interessi sono nulle in quanto l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo solo per gli interessi dovuti almeno per sei mesi purché: 1) siano richiesti con domanda giudiziale;
o in alternativa 2) siano l'effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.
La norma fa salva l'ipotesi di usi (normativi) contrari, ma come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia bancaria l'anatocismo è stato introdotto da usi negoziali, i quali non possono derogare i limiti e le condizioni posti dall'art. 1283 c.c., considerata norma imperativa avente la sua ratio nell'esigenza di proibire pratiche negoziali tendenzialmente usurarie. La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, che non trova applicazione al caso che ci riguarda, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a)
siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.
Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, come nel caso in esame, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).
Va ricordato che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR
9/2/2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso,
quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale (per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 Cost.), ha perso ogni validità ed efficacia, applicandosi,
pertanto, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo, l'art. 1283 cc.
Ne consegue, la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale,
senza possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime.
In proposito, non può farsi riferimento all'art. 1284 c.c. che prevede l'anno unicamente come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali (e, dunque, per tutt'altra finalità) .
Infatti, nella ricostruzione dei rapporti bancari non è quindi consentita alcuna forma di anatocismo, nemmeno quello c.d. equitativo semestrale o annuale.
Da una parte il riferimento ai sei mesi contenuto all'art. 1283 c.c. non è altro che l'indicazione del periodo minimo di maturazione degli interessi necessario affinché detti interessi producano altri interessi, ma pur sempre sulla base di una convenzione anatocistica posteriore alla maturazione degli stessi e quindi mai preventiva;
dall'altra il riferimento all'anno ("... in ragione di anno...")
contenuto nell'art. 1284 c.c. altro non indica che il lasso temporale da considerare al fine del computo degli interessi nella misura percentuale del saggio legale, non derogando in alcun modo alle condizioni e ai limiti posti dalla norma sull'anatocismo, che immediatamente la precede.
Dunque, in conseguenza dell'accertata nullità della clausola anatocistica, il saldo del conto corrente bancario deve essere rideterminato in € - 10.587,69 alla data del 01/03/2017 data in cui è stato notificato l'Atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo.
3.Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi si osserva quanto segue.
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.
Dalla documentazione depositata da parte opposta emerge che per il credito vantato e derivante da scoperto di C/C la odierna opposta provvedeva ad inviare la banca resistente provvedeva ad inviare in data 12.1.2016 lettera di recesso e preavviso all'opponente nella quale oltre a sollecitarlo al rimborso della Sua esposizione debitoria, lo avvertiva che in caso di mancato adempimento il suo nominativo sarebbe stato stato segnalato a sofferenza.
La principale funzione del preavviso è quella di consentire al consumatore di non incorrere nella segnalazione (ABF Coll. Coord. n° 3089/2012) e di essere messo, quindi, nelle condizioni di poter regolamentare la propria posizione ed adempiere al proprio obbligo, con la conseguenza che l'omesso preavviso della segnalazione potrebbe ledere il diritto del debitore a non vedersi segnalato in continuità e poter quindi rientrare nel merito creditizio, legittimandolo,
oltretutto, a chiedere un provvedimento d'urgenza che miri alla declaratoria di illegittimità della segnalazione.
Inoltre la banca deve svolgere una adeguata istruttoria e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore. La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è
senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico
Bancario, per cui l'intermediario deve -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF
Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n.
2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di
Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del
29.08.2014). La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei
pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre
comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o
più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6
possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla
spedizione del preavviso all'interessato", e, nel caso che ci occupa i ricorrenti non hanno ricevuto il preavviso. La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di
insolvenza" (cfr. Cass. Civ. n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità
della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi,
va da sè che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può
essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata. Orbene, su questo punto è
necessario rilevare come alla deduzione del ricorrente circa il mancato espletamento di istruttoria, la banca non ha dimostrato di averne compiuta alcuna. A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò
poiché il debito potrebbe essere non pagato perché (come nel caso di specie) il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. In secondo luogo, l'
esposizione debitoria, non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità
produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera,
l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale è
illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è
irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme,
Cass. 2913/16). La valutazione in ordine alla permanenza della situazione di non transitoria difficoltà è stata compiuta come risulta dalla lettera di messe in mora inviata dalla opposta .
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sul regime delle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte opponente e liquidate in favore di secondo i parametri Controparte_1
minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche .
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio. Nulla per le spese nei rapporti con CP_7
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della parte intervenuta
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro € - 10.587,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in euro 2.540 oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2003/2017 avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
TRA
, nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio, 277, presso lo studio dell'Avv. Angela Giuseppina Tenuta, C.F.: che C.F._2
lo rappresenta e difende in forza di mandato allegato in atti.
- OPPONENTE-
E
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Bisogno in virtù di
[...]
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
NONCHE'
, mandataria della cessionaria Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_4
con l'avv. Bruno Cirillo
[...] -INTERVENTRICE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 1.3.2017, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 285/2017 (RG n.9318/2016)
[...]
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Salerno su ricorso della con il quale gli Controparte_5
veniva ingiunto il pagamento di € 14.090,63 oltre interessi e spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Parte opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento e per grave difetto di forma dello stesso.
Eccepiva inoltre l'illegittima segnalazione in centrale Rischi. Concludeva
quindi chiedendo al Tribunale di: 1) revocare il decreto ingiuntivo n.85/2017
(RG n.9318/2016), per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c e degli artt.50, art. 117 T.U.B. e il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della determinazione degli interessi debitori e anatocistici per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 secondo comma e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per gli interessi applicati nel corso dell'intero rapporto e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi. 3) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e condannare la banca al risarcimento del danno. 4) accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile. 5) accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in centrale rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno. 6) condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. 7). con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio
Con comparsa del 25.5.2017 si costituiva la
[...]
, per ottenere il rigetto dell'opposizione e della Controparte_6
spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese. Con ordinanza del
12.01.2018 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
In data 04.09.2019, si costituiva la in qualità di mandataria di Controparte_7
cessionaria del credito di . La CP_3 CP_8 CP_3
in persona del l.r.p.t., in seguito alla risoluzione dei rapporti giuridici con la
(già , revocava a questa l'ultima la procura CP_7 Controparte_9
conferendola alla Soc. Zenith Service spa, ora che si Controparte_2
costituiva in data 10.10.2022. Dopo l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2022 nella quale il G.I. tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 28.11. 2023 il la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta la CTU tecnico contabile,
nominando la dott.ssa , la quale provvedeva al deposito della Persona_1
relazione in data 29.4.2024. All'udienza di precisazione delle conclusioni del
23.1.2025 le parti concludevano come da atti introduttivi e la causa veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla legittimazione del soggetto intervenuto
Deve essere rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Invero, con comparsa del 4.09.2019 si costituiva Controparte_10
responsabilità , in qualità di mandataria di CP_11 Controparte_3
deducendo che ha concluso con la Controparte_12 [...]
Controparte_4 (derivante dall'atto di fusione per incorporazione, del 21 dicembre 2017 tra la
Controparte_13
) un accordo di cessione, ai sensi degli artt. 1
[...] CP_4
e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo 58 del D. Lgs. N. 385 del 1
settembre 1993, per l'acquisto pro-soluto di crediti pecuniari individuabili in blocco;
l'avviso della suddetta cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 9 maggio 2019, Parte Seconda;
che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al predetto nei rapporti di credito CP_14
vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi,
sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente . nel Controparte_1
presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimare attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è
compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta,
tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 54 parte II, del 9-5-2019 e non anche di copia dello specifico contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte opponente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a (già CP_7
sostituita da in assenza del deposito di adeguata Controparte_9 CP_2
documentazione ( contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi e rigettata la richiesta di sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante,
ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c.
nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa
(sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande proposte da non Controparte_1
estromessa dal giudizio.
2. Il merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Venendo al merito, si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio
(Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822).
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto,
trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista,
assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.
All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può
riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici. Invero parte opposta ha provveduto ad integrare la produzione mediante il deposito degli estratti conto dal 22.9.1998 al 16.5.2016. Risulta altresì prodotto il documento contrattuale con le condizioni applicate.
Con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
non documenta la stipulazione del patto la approvazione di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non trattandosi di espressione diretta di un tale accordo, idonea a supplire alla mancanza genetica dello scritto;
in mancanza di apposita clausola o convenzione, si concreta una nullità assoluta, e perciò
rilevabile d'ufficio dal giudice sia in sede di cognizione ordinaria, sia in sede sommaria allorché debba pronunciare decreto ingiuntivo sulla domanda della banca. Inoltre, come previsto dall'art 117 TUB ( nel quale sono trasfusi gli artt.
3 e 4 legge n. 154/1992 sulla Trasparenza Bancaria) “ I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti…3. Nel caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora”. La prescrizione di forma ex art. 1284, co. 3°, c.c. non postula la necessaria indicazione nel documento negoziale del tasso d'interesse praticato, giacché, in coerenza con il principio secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, il vincolo è da ritenersi ugualmente rispettato quando nel contratto le parti elaborano criteri oggettivi che consentono la quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al contratto. L'art. 117, co. 4°, T. U. bancario, sanzionato dalla nullità relativa di cui all'art. 127, co. 2°,
T. U. bancario, invece, impone l'indicazione del tasso d'interessi all'interno del documento contrattuale, indipendentemente dal fatto che il tasso convenzionale superi o meno quello legale;
questo perché il contratto scritto deve contenere espressamente gli interessi e, in genere, tutte le condizioni economiche del rapporto, in modo da assicurare la completa informazione del cliente.
Merita, altresì, accoglimento la domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto e, pertanto,
va dichiarata l'illegittimità dell'anatocismo così come applicato dalla banca e documentato in sede peritale dalle verifiche compiute dall'ausiliario di questo giudice . In relazione all'art. 1283 c.c. costituisce oramai principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui "la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283
c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non può ammettersi, "in mancanza di usi contrari". Sul punto si è pronunciata la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con sentenza n.21095 del 7 ottobre-
4 novembre 2004, la quale ha confermato il surrichiamato orientamento giurisprudenziale inaugurato con il reviremant della primavera del 1999,
quando si è posta in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (nn. 6631/81; 5409/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92;
9227/95). La premessa da cui parte detta decisione è che gli "usi contrari"
suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. non sono gli usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico.
Orbene è fatto notorio e di comune esperienza che i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti o di auspicabile introduzione nell'ordinamento giuridico, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, di fatto mai negoziate individualmente e la cui accettazione è indefettibile presupposto per accedere ai servizi bancari. Quindi una clausola subita come pratica negoziale costante e non clausola accettata come adesione spontanea ad un precetto giuridico (c.d. opinio iuris ac necessitatis).
Né vale evidenziare che precedentemente al formarsi dell'orientamento giurisprudenziale della primavera del 1999, la stessa giurisprudenza della
Cassazione (cfr. sent. nn. 6631/81; 4920/87; 12675/98), in quanto pronunciatasi in un primo tempo nel senso della natura normativa dell'anatocismo bancario,
abbia contribuito al formarsi di un uso normativo in tal senso. Infatti da una parte appare quanto mai arduo sostenere che poche decisioni in tale senso del giudice di legittimità siano state idonee a fondare negli utenti dei servizi bancari la "opinio iuris" del meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
dall'altra parte si ignora che l'inserimento costante della clausola anatocistica nei contratti bancari non avrebbe potuto mai conferire normatività
ad una prassi negoziale "contra legem", in quanto in ogni caso violativa della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. Più precisamente le clausole preventive di capitalizzazione degli interessi sono nulle in quanto l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo solo per gli interessi dovuti almeno per sei mesi purché: 1) siano richiesti con domanda giudiziale;
o in alternativa 2) siano l'effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.
La norma fa salva l'ipotesi di usi (normativi) contrari, ma come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, in materia bancaria l'anatocismo è stato introdotto da usi negoziali, i quali non possono derogare i limiti e le condizioni posti dall'art. 1283 c.c., considerata norma imperativa avente la sua ratio nell'esigenza di proibire pratiche negoziali tendenzialmente usurarie. La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, che non trova applicazione al caso che ci riguarda, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a)
siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c.
Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, come nel caso in esame, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).
Va ricordato che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR
9/2/2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso,
quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale (per eccesso di delega e conseguente violazione dell'art. 77 Cost.), ha perso ogni validità ed efficacia, applicandosi,
pertanto, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo, l'art. 1283 cc.
Ne consegue, la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale,
senza possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime.
In proposito, non può farsi riferimento all'art. 1284 c.c. che prevede l'anno unicamente come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali (e, dunque, per tutt'altra finalità) .
Infatti, nella ricostruzione dei rapporti bancari non è quindi consentita alcuna forma di anatocismo, nemmeno quello c.d. equitativo semestrale o annuale.
Da una parte il riferimento ai sei mesi contenuto all'art. 1283 c.c. non è altro che l'indicazione del periodo minimo di maturazione degli interessi necessario affinché detti interessi producano altri interessi, ma pur sempre sulla base di una convenzione anatocistica posteriore alla maturazione degli stessi e quindi mai preventiva;
dall'altra il riferimento all'anno ("... in ragione di anno...")
contenuto nell'art. 1284 c.c. altro non indica che il lasso temporale da considerare al fine del computo degli interessi nella misura percentuale del saggio legale, non derogando in alcun modo alle condizioni e ai limiti posti dalla norma sull'anatocismo, che immediatamente la precede.
Dunque, in conseguenza dell'accertata nullità della clausola anatocistica, il saldo del conto corrente bancario deve essere rideterminato in € - 10.587,69 alla data del 01/03/2017 data in cui è stato notificato l'Atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo.
3.Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi si osserva quanto segue.
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.
Dalla documentazione depositata da parte opposta emerge che per il credito vantato e derivante da scoperto di C/C la odierna opposta provvedeva ad inviare la banca resistente provvedeva ad inviare in data 12.1.2016 lettera di recesso e preavviso all'opponente nella quale oltre a sollecitarlo al rimborso della Sua esposizione debitoria, lo avvertiva che in caso di mancato adempimento il suo nominativo sarebbe stato stato segnalato a sofferenza.
La principale funzione del preavviso è quella di consentire al consumatore di non incorrere nella segnalazione (ABF Coll. Coord. n° 3089/2012) e di essere messo, quindi, nelle condizioni di poter regolamentare la propria posizione ed adempiere al proprio obbligo, con la conseguenza che l'omesso preavviso della segnalazione potrebbe ledere il diritto del debitore a non vedersi segnalato in continuità e poter quindi rientrare nel merito creditizio, legittimandolo,
oltretutto, a chiedere un provvedimento d'urgenza che miri alla declaratoria di illegittimità della segnalazione.
Inoltre la banca deve svolgere una adeguata istruttoria e dalle cui risultanze deve emergere la situazione di difficoltà economica del debitore. La mancanza di preavviso incide sulla responsabilità della banca;
la segnalazione è
senz'altro illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico
Bancario, per cui l'intermediario deve -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione (v. Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF
Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n.
2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di
Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del
29.08.2014). La norma prevede espressamente che "Al verificarsi di ritardi nei
pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre
comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o
più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6
possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla
spedizione del preavviso all'interessato", e, nel caso che ci occupa i ricorrenti non hanno ricevuto il preavviso. La segnalazione può ritenersi illegittima in caso di errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza", che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenza, apprezzabile come "grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di
insolvenza" (cfr. Cass. Civ. n. 23093/2013), non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito. Quindi la situazione economica del debitore sembra rappresentare il punto cruciale e nevralgico della legittimità
della segnalazione: se il fine della stessa è pubblicizzare i soggetti insolventi,
va da sè che se lo stato di decozione non sussiste, la segnalazione non può
essere fatta e, se fatta, deve essere cancellata. Orbene, su questo punto è
necessario rilevare come alla deduzione del ricorrente circa il mancato espletamento di istruttoria, la banca non ha dimostrato di averne compiuta alcuna. A tal proposito appare necessario chiarire come il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò
poiché il debito potrebbe essere non pagato perché (come nel caso di specie) il debitore ne contesta l' esistenza o la quantificazione. In secondo luogo, l'
esposizione debitoria, non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze. La banca deve compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità
produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera,
l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo …". Quindi ad avviso del Tribunale è
illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall'analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, cosicché è
irrilevante su questo piano il mero ritardo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento;
si deve trattare invece di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (per tutte, Cass. 15609/14 e, successivamente, in modo conferme,
Cass. 2913/16). La valutazione in ordine alla permanenza della situazione di non transitoria difficoltà è stata compiuta come risulta dalla lettera di messe in mora inviata dalla opposta .
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sul regime delle spese processuali
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte opponente e liquidate in favore di secondo i parametri Controparte_1
minimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014 e successive modifiche .
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio. Nulla per le spese nei rapporti con CP_7
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della parte intervenuta
2) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro € - 10.587,69 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta liquidate in euro 2.540 oltre IVA e CPA come per legge
Salerno, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara